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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) iscritta al RG. n. 2951/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a BARI, il Parte_1 C.F._1 30/07/1969, con l'avv. ENRICO AMOROSO
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a PALAZZO SAN CP_1 C.F._2 8/01 con l'avv. ALVISE FONTANIN
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
In accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 21.02.2025, ritiene il Collegio doversi disporre la modifica delle vigenti condizioni di divorzio – nei termini di cui in dispositivo – sia con riferimento ai turni genitoriali, sia con riferimento alla corresponsione direttamente in favore della IA della somma percepita dalla madre a titolo di Assegno Unico Universale.
In particolare, il nuovo assetto dei turni genitoriali appare non solo idoneo al perseguimento dell'effettiva bigenitorialità, ma anche sostenibile dalla minore, in base agli impegni scolastici e lavorativi della stessa.
Il raggiungimento di un accordo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede in base all'accordo raggiunto dalle parti:
I “a parziale modifica delle statuizioni di cui al punto 1 della sentenza n.
1688/2020, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 24.11.2020 e pubblicata il
27.11.2020, siccome modificata dai punti 1 e 2 del decreto del 202.12.2022, Per_ fermo l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori e la collocazione Per_ prevalente della stessa e residenza anagrafica presso il padre, disporre che trascorra con la madre i tempi previsti dal seguente calendario, strutturato su quattro settimane consecutive:
la prima settimana: il fine settimana, dal sabato dall'uscita da scuola, ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00, sino al martedì mattina successivo, con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la residenza paterna;
la seconda settimana: i giorni dal lunedì mattina, con accompagnamento a scuola a cura della madre, ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00, sino al mercoledì mattina,
paterna;
la terza settimana: i giorni dal lunedì mattina, con accompagnamento a scuola a cura della madre, ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00, sino
2 al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza paterna;
la quarta settimana: i giorni dal lunedì mattina, con accompagnamento a scuola a cura della madre, ovvero, in periodo non scolastico, dalle ore 9.00, sino al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza paterna. Per_ La madre, inoltre, fintantoché non conseguirà la patente di guida e sarà autonoma negli spostamenti, si rende disponibile ad accompagnare la IA e a prelevarla dal lavoro durante i fine settimana, quand'anche di competenza paterna, fatti salvi eventuali propri impegni improrogabili.
II A parziale modifica delle statuizioni di cui al punto 5 della sentenza n.
1688/2020, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 24.11.2020 e pubblicata il
27.11.2020, siccome modificata dal punto 5 del decreto del 202.12.2022, disporre che la RA , entro l'ultimo giorno di ogni mese, CP_1 Per_ corrisponda direttamente alla IA , mediante accredito sulla carta prepagata alla stessa intestata, l'intera somma che la madre percepisce a titolo di
Assegno Unico Universale per i figli a carico. Con il compimento della maggiore Per_ età di e l'apertura di un conto corrente intestato alla stessa, la predetta somma verrà versata dalla RA su tale conto corrente. CP_1
III Le spese legali e giudiziali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P. dei rispettivi legali”;
PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 25 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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