Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8389 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, avv. Martino Angelo Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace - conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 la ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio il e, premesso di essere in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato, Controparte_1 presso l' di (BA), inserita nell'area professionale del personale Controparte_2 CP_3 educativo, in virtù di contratto del 05.02.2002, deduceva di non aver beneficiato dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali ed ha lamentato la discriminazione rispetto al personale docente con funzione didattica;
chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale docente con funzione didattica, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di euro 2.500,00 oltre interessi e
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
3. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
4.1. Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo di riferimento. Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
[...] corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.2. La L. n. 107/2015 sulla c.d. buona scuola, all'art. 1, comma 124, ha poi specificato l'obbligo di formazione dei docenti nei seguenti termini: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_5 categoria.”.
5.1 Fermo quanto detto, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di
2 formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.” (si veda Cass. Civ. sez. lav.
n.32104/2022).
5.2 Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. lav., con ordinanza 9984/2024 è intervenuta sulla questione dell'attribuzione del beneficio anche al personale educativo, stabilendo quanto segue: “l'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è
3 collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive". L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
7. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con CP_6 espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417
4 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”
6. Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente, nella sua qualità di docente di ruolo in funzione educativa, a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo con funzione didattica, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo (cfr. in termini sentenze nn. 812, 716, 695, 620,
570/2024 nonché n.10/2025 in tema di docente di ruolo in funzione educativa della Sezione i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, anche tenuto conto che la domanda
è stata introdotta successivamente all'intervento della Corte di Cassazione a dirimere la questione interpretativa (Cass. n. 9984/2024) e che il non ha spontaneamente adempiuto;
la CP_1 liquidazione viene effettuata secondo il valore del bonus riconosciuto ai valori minimi in ragione della serialità della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la CP_1 fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai docenti di ruolo con funzione didattica, nei termini di cui in motivazione;
condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.030,00 Controparte_1 oltre rimborso spese anche forfettario, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5 Bari 03/04/2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini