TRIB
Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2978 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2978 /2022, introdotta da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. GENTILE MASSIMO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio dell'Avv. MARINI CRISTIANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “in via principale, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 974/22 (N.R.G. 2292/22), depositato dal Tribunale di Lodi in data 19 ottobre 2022, per infondatezza della relativa pretesa creditoria, per le ragioni di cui al presente atto, e - per l'effetto – stante l'intervenuto pagamento in data 4 gennaio u.s. delle somme ingiunte, condannare a ripetere al la somma da Controparte_1 Parte_1 questi versta, pari ad € 35.528,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via riconvenzionale, previo accertamento della risoluzione del rapporto negoziale in essere con ex art. 1453 Cod. Civ., accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del a vedersi restituito il corrispettivo già pagato, in conseguenza delle Parte_1 inadempienze di contropart isarcimento del danno, per complessivi € 84.127,20, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, e - per l'effetto - condannare la medesima al pagamento del suddetto importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
in via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, previa compensazione delle rispettive partite creditorie/debitorie, condannare al pagamento dell'importo di € 55.645,37, così ottenuto Controparte_1 detraendo dal maggior credito dell'odierno opponente (€ 84.127,20) le somme richieste ex adverso in via monitoria (€ 28.481,83), maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”. Il medesimo reitera, altresì, le istanze istruttorie Parte_1 ritualmente avanzate in sede di seconda e terza memoria istru l'accoglimento. Da ultimo, deposita
Pag. 1 copia della contabile del pagamento effettuato in data 4 gennaio u.s. (All. 13, seguendo la numerazione dei documenti versati in atti), sulla scorta dell'ordinanza del 3 novembre 2023, che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”. PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Respingere l'opposizione proposta da comprese le domande riconvenzionali nella stessa formulate, in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, e nfermare il decreto ingiuntivo n. 974/22 emesso dal Tribunale di Lodi in data 19.10.2022.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'inadempimento alle obbligazioni assunte da nei confronti di e di conseguenza condannarla Parte_1 CP_1 al pagamento in favore di quest'ultima dell €.28.481,83, i di mora ai sensi del D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese generali 15%, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione, promossa da (di seguito Parte_1
o ) al decreto ingiuntivo n. 974/2022 con cui il Tribunale di Lodi ha Parte_1 Parte_2 ingiunto all'opponente di pagare a favore di (di seguito l'importo di euro Controparte_1 CP_1
28.481,83, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento di fatture per corrispettivo di servizi.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 30.08.2022, ha richiesto il saldo CP_1 delle seguenti fatture:
- Ft. n. 84518/P del 29 ottobre 2021: rimborsi trasferte per l'importo di € 48,80;
- Ft. n. 87550/P del 15 novembre 2021: rimborsi trasferte per l'importo di € 390,40;
- Ft. n. 87698/P del 25 novembre 2021: a titolo di personalizzazione infinity in relazione al quale richiedeva il saldo di € 12.773,34;
- Ft. n. 23557/P del 2 gennaio 2022: licenza per l'anno 2022 per l'importo di € 15.269,29.
Con atto di citazione in opposizione depositato in data 2 dicembre 2022 e ritualmente notificato, il ha contestato la pretesa creditoria mediante le seguenti eccezioni: Parte_1
1. I crediti oggetto documentati dalle Ft. nn. 87698/P e 23557/P relative ai rimborsi spese non sono determinati nell'ammontare in quanto parte opposta, in violazione delle previsioni contrattuali, non ha analiticamente documentato i costi dalla medesima sostenuti dei quali, quindi, essendo illiquidi, non è dovuto il rimborso;
Pag. 2 2. in relazione alle due ulteriori fatture ha eccepito l'inadempimento di controparte sotto i seguenti profili:
2.1. il nuovo gestionale infinity non consentiva l'archiviazione e la protocollazione delle mail – in entrata e in uscita- sia dalla posta ordinaria sia da quella certificata;
2.2. alcuni degli account inseriti all'interno del gestionale (nello specifico
Email_1 Email_2 Email_3
; Email_4 Email_5
2.3. la mancata configurazione di alcuni account e Email_6
impediva la visualizzazione e la correlata protocollazione delle Email_7 mail in entrata e in uscita;
2.4. alcune mail inviate dal gestionale infinity risultavano non pervenute ai soggetti destinatari, ancorché l'indirizzo di destinazione fosse corretto;
2.5. in più di un'occasione erano andate perse sul gestionale infinity le pec destinate al Parte_1
e da questi visualizzate in quanto pervenute su outlook (a titolo esemplificativo, quelle pervenute dalle 17.02 del 5 gennaio alle 2.29 del 9 gennaio 2022;
2.6. era impossibile protocollare i file tramite il nuovo protocollo, problematica, questa, che, come emerso in esito agli approfondimenti eseguiti dai tecnici della società di consulenza informatica del , era da ascrivere all'eccessivo consumo di detto spazio da parte Parte_1 del programma infinity di Quest'ultima, con mail del 17 gennaio 2022 (doc. 6), CP_1 avrebbe ammesso tale circostanza e, secondo parte opponente, la stessa, pur consapevole che il proprio sistema occupava un notevole spazio sul disco rigido, non si era premurata di analizzare il fabbisogno del e di verificare quindi il numero e la dimensione Parte_1 degli account da inserire nel programma.
Parte opponente, a causa del descritto malfunzionamento del gestionale Infinity, non solo ha interrotto il pagamento del servizio, con ciò dando causa all'attivazione della procedura monitoria, ma, con l'atto di opposizione, ha altresì formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, pretendendo in particolare la restituzione di € 55.645,37, pari agli acconti versati in favore di CP_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 12 aprile 2023 ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, contestando puntualmente le eccezioni sollevate da controparte sia in ordine alla mancata documentazione delle fatture concernente i costi sostenuti per le trasferte sia con riferimento al preteso inadempimento degli obblighi di fornitura del servizio oggetto dei contratti stipulati con controparte.
Pag. 3 Sotto il primo profilo, parte opposta, da un lato, ha contestato la pretesa illiquidità del credito sottolineando come a pag. 2 del contratto “ (doc. n. 2D, contratto n. 6) sia Parte_3 esplicitamente previsto e accettato da controparte che per le attività sia presso la sede CP_1 del cliente sia da remoto, avrebbe fatturato l'importo forfettario di € 40,00 al giorno e, dall'altro lato, ha provato gli interventi di cui pretendo il rimborso mediante la produzione delle relative note
(doc. n. 3).
Sotto il secondo profilo, ha rilevato, in termini generali, come il gestionale infinity messo CP_1
a disposizione di parte opponente sia pienamente funzionante e idoneo a realizzare gli obiettivi per i quali è stato acquistato, come del resto desumibile dalla circostanza che prima Parte_1 della messa in mora, non aveva mai contestato la corretta operatività del software.
Parte opposta ha inoltre messo in evidenza come i rilievi mossi nell'atto di opposizione si esauriscano in criticità episodiche, sempre risolte con successo dal servizio assistenza di CP_1
e peraltro “causate dall'imperizia del personale di nel configurare correttamente parametri del sistema Parte_1
e dalla necessità di adeguare le strutture hardware della cliente alle sue modalità di utilizzo del software”.
prendendo specificamente posizione in ordine alle contestazioni mosse da controparte, CP_1 ha poi rilevato:
- quanto al punto 2.1), che la funzione di archiviazione e protocollazione delle mail, pienamente funzionante dall'ottobre 2021 come riportato nel doc. n. 5, faceva parte delle implementazioni del software concordate con controparte e la circostanza che le segnalazioni sul tema abbiano motivazioni diverse dimostrerebbe l'assenza di un deficit congenito del sistema, essendo peraltro le stesse per lo più causate da un suo non corretto utilizzo o dalla circostanza che sul server della non vi fosse sufficiente spazio fisico, carenza subito Pt_1 risolta da parte opposta (cfr. doc. 6a);
- in relazione al punto 2.2), che il malfunzionamento degli account indicati da controparte era dovuto all'errata configurazione, da parte degli utenti, dei parametri di connessione al server di posta e delle password e non al software messo a disposizione da come CP_1 peraltro desumibile dal documentato di intervento di assistenza tecnica (doc. 6b);
- con riferimento al punto 2.3), che anche in tal caso la mancata configurazione degli account derivava dalla non corretta impostazione di alcuni protocolli del server della da parte Pt_1 del relativo personale e dalla loro non corretta gestione parte dei periodici cambi di password richiesti dal server stesso, come desumibile dall'intervento in proposito risolutivo operato dai sistemisti del , (doc. nn. 7a e 7b); Parte_1 Parte_4
Pag.
4 - con riguardo al punto 2.4), che l'omesso inoltro di alcune mail, come anche in tal caso comprovato dall'intervento dei sistemisti di parte opponente (doc. n. 8), non era dovuto ad un preteso malfunzionamento del software ma semplicemente all'attribuzione, ai file allegati, di nominativi eccessivamente estesi;
- in relazione al punto 2.5), che le mail non sono mai andate perse. In una sola occasione infatti controparte non riusciva a visualizzarle perché, come documentato dalla mail dei sistemisti di riferimento del , era stato inserito un parametro inidoneo;
Parte_1
- quanto infine al punto 2.6), che, come desumibile dal positivo esito del collaudo (doc. 7a), il sistema di protocollazione dei file era perfettamente funzionante, dovendosi ascrivere le iniziali difficolta, poi risolte con intervento di (doc. 10), all'esiguo spazio sul CP_1 server di controparte originariamente dedicato al programma Infinity.
Le considerazioni che precedono, secondo parte opposta, varrebbero altresì a giustificare il rigetto della domanda riconvenzionale, fondata anch'essa sui pretesi inadempimenti ascritti a CP_1
Con ordinanza del 3 novembre 2023 il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 10 aprile
2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata in quanto ha compiutamente CP_1 dimostrato sia la liquidità del credito documentato dalle fatture relative ai rimborsi sia l'inconsistenza dell'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore.
In relazione alla prima questione richiamata, le prodotte note di intervento, il cui contenuto non è stato contestato da controparte, valgono a dimostrare l'esistenza del diritto di credito correlato ai rimborsi spese mentre per la quantificazione del relativo importo è sufficiente richiamare la documentata previsione contrattuale, parimenti non contestata da secondo la Parte_1 quale era prevista la fatturazione di € 40,00 giornalieri per ciascun intervento di assistenza posto in essere da CP_1
Con riferimento invece all'eccezione di inadempimento, la puntuale analisi dei rilievi sollevati da parte opponente ha compiutamente consentito di apprezzare, da un lato, come essi afferiscano a questioni episodiche, perfettamente compatibili con l'avvio di un complesso sistema informatico e quindi, in quanto inidonee a pregiudicarne la complessiva funzionalità, non suscettibili di legittimare l'inadempimento del debitore;
dall'altro lato, detti rilievi risultano il più delle volte determinati o da banali errori del personale dipendente di - come il mancato cambio Parte_1 della password o l'attribuzione di denominazioni eccessivamente estese a determinati file (cfr. 2.2,
Pag. 5 2.3., 2.4 e 2.5) - o da uno spazio eccessivamente ridotto sul server del , che però è stato Parte_1 immediatamente implementato da CP_1
Le considerazioni che precedono inducono altresì al rigetto della correlata domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, fondata infatti sui medesimi fatti oggetto dell'eccezione di inadempimento.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 – devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
974/2022 emesso in data 19.10.2022 dal Tribunale di Lodi;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
- condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 29 luglio 2024
Il giudice
(dott. Elisa Romano)
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2978 /2022, introdotta da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. GENTILE MASSIMO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE
CONTRO (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio dell'Avv. MARINI CRISTIANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “in via principale, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 974/22 (N.R.G. 2292/22), depositato dal Tribunale di Lodi in data 19 ottobre 2022, per infondatezza della relativa pretesa creditoria, per le ragioni di cui al presente atto, e - per l'effetto – stante l'intervenuto pagamento in data 4 gennaio u.s. delle somme ingiunte, condannare a ripetere al la somma da Controparte_1 Parte_1 questi versta, pari ad € 35.528,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via riconvenzionale, previo accertamento della risoluzione del rapporto negoziale in essere con ex art. 1453 Cod. Civ., accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del a vedersi restituito il corrispettivo già pagato, in conseguenza delle Parte_1 inadempienze di contropart isarcimento del danno, per complessivi € 84.127,20, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, e - per l'effetto - condannare la medesima al pagamento del suddetto importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
in via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, previa compensazione delle rispettive partite creditorie/debitorie, condannare al pagamento dell'importo di € 55.645,37, così ottenuto Controparte_1 detraendo dal maggior credito dell'odierno opponente (€ 84.127,20) le somme richieste ex adverso in via monitoria (€ 28.481,83), maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”. Il medesimo reitera, altresì, le istanze istruttorie Parte_1 ritualmente avanzate in sede di seconda e terza memoria istru l'accoglimento. Da ultimo, deposita
Pag. 1 copia della contabile del pagamento effettuato in data 4 gennaio u.s. (All. 13, seguendo la numerazione dei documenti versati in atti), sulla scorta dell'ordinanza del 3 novembre 2023, che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”. PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Respingere l'opposizione proposta da comprese le domande riconvenzionali nella stessa formulate, in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, e nfermare il decreto ingiuntivo n. 974/22 emesso dal Tribunale di Lodi in data 19.10.2022.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'inadempimento alle obbligazioni assunte da nei confronti di e di conseguenza condannarla Parte_1 CP_1 al pagamento in favore di quest'ultima dell €.28.481,83, i di mora ai sensi del D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese generali 15%, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione, promossa da (di seguito Parte_1
o ) al decreto ingiuntivo n. 974/2022 con cui il Tribunale di Lodi ha Parte_1 Parte_2 ingiunto all'opponente di pagare a favore di (di seguito l'importo di euro Controparte_1 CP_1
28.481,83, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento di fatture per corrispettivo di servizi.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 30.08.2022, ha richiesto il saldo CP_1 delle seguenti fatture:
- Ft. n. 84518/P del 29 ottobre 2021: rimborsi trasferte per l'importo di € 48,80;
- Ft. n. 87550/P del 15 novembre 2021: rimborsi trasferte per l'importo di € 390,40;
- Ft. n. 87698/P del 25 novembre 2021: a titolo di personalizzazione infinity in relazione al quale richiedeva il saldo di € 12.773,34;
- Ft. n. 23557/P del 2 gennaio 2022: licenza per l'anno 2022 per l'importo di € 15.269,29.
Con atto di citazione in opposizione depositato in data 2 dicembre 2022 e ritualmente notificato, il ha contestato la pretesa creditoria mediante le seguenti eccezioni: Parte_1
1. I crediti oggetto documentati dalle Ft. nn. 87698/P e 23557/P relative ai rimborsi spese non sono determinati nell'ammontare in quanto parte opposta, in violazione delle previsioni contrattuali, non ha analiticamente documentato i costi dalla medesima sostenuti dei quali, quindi, essendo illiquidi, non è dovuto il rimborso;
Pag. 2 2. in relazione alle due ulteriori fatture ha eccepito l'inadempimento di controparte sotto i seguenti profili:
2.1. il nuovo gestionale infinity non consentiva l'archiviazione e la protocollazione delle mail – in entrata e in uscita- sia dalla posta ordinaria sia da quella certificata;
2.2. alcuni degli account inseriti all'interno del gestionale (nello specifico
Email_1 Email_2 Email_3
; Email_4 Email_5
2.3. la mancata configurazione di alcuni account e Email_6
impediva la visualizzazione e la correlata protocollazione delle Email_7 mail in entrata e in uscita;
2.4. alcune mail inviate dal gestionale infinity risultavano non pervenute ai soggetti destinatari, ancorché l'indirizzo di destinazione fosse corretto;
2.5. in più di un'occasione erano andate perse sul gestionale infinity le pec destinate al Parte_1
e da questi visualizzate in quanto pervenute su outlook (a titolo esemplificativo, quelle pervenute dalle 17.02 del 5 gennaio alle 2.29 del 9 gennaio 2022;
2.6. era impossibile protocollare i file tramite il nuovo protocollo, problematica, questa, che, come emerso in esito agli approfondimenti eseguiti dai tecnici della società di consulenza informatica del , era da ascrivere all'eccessivo consumo di detto spazio da parte Parte_1 del programma infinity di Quest'ultima, con mail del 17 gennaio 2022 (doc. 6), CP_1 avrebbe ammesso tale circostanza e, secondo parte opponente, la stessa, pur consapevole che il proprio sistema occupava un notevole spazio sul disco rigido, non si era premurata di analizzare il fabbisogno del e di verificare quindi il numero e la dimensione Parte_1 degli account da inserire nel programma.
Parte opponente, a causa del descritto malfunzionamento del gestionale Infinity, non solo ha interrotto il pagamento del servizio, con ciò dando causa all'attivazione della procedura monitoria, ma, con l'atto di opposizione, ha altresì formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, pretendendo in particolare la restituzione di € 55.645,37, pari agli acconti versati in favore di CP_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 12 aprile 2023 ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, contestando puntualmente le eccezioni sollevate da controparte sia in ordine alla mancata documentazione delle fatture concernente i costi sostenuti per le trasferte sia con riferimento al preteso inadempimento degli obblighi di fornitura del servizio oggetto dei contratti stipulati con controparte.
Pag. 3 Sotto il primo profilo, parte opposta, da un lato, ha contestato la pretesa illiquidità del credito sottolineando come a pag. 2 del contratto “ (doc. n. 2D, contratto n. 6) sia Parte_3 esplicitamente previsto e accettato da controparte che per le attività sia presso la sede CP_1 del cliente sia da remoto, avrebbe fatturato l'importo forfettario di € 40,00 al giorno e, dall'altro lato, ha provato gli interventi di cui pretendo il rimborso mediante la produzione delle relative note
(doc. n. 3).
Sotto il secondo profilo, ha rilevato, in termini generali, come il gestionale infinity messo CP_1
a disposizione di parte opponente sia pienamente funzionante e idoneo a realizzare gli obiettivi per i quali è stato acquistato, come del resto desumibile dalla circostanza che prima Parte_1 della messa in mora, non aveva mai contestato la corretta operatività del software.
Parte opposta ha inoltre messo in evidenza come i rilievi mossi nell'atto di opposizione si esauriscano in criticità episodiche, sempre risolte con successo dal servizio assistenza di CP_1
e peraltro “causate dall'imperizia del personale di nel configurare correttamente parametri del sistema Parte_1
e dalla necessità di adeguare le strutture hardware della cliente alle sue modalità di utilizzo del software”.
prendendo specificamente posizione in ordine alle contestazioni mosse da controparte, CP_1 ha poi rilevato:
- quanto al punto 2.1), che la funzione di archiviazione e protocollazione delle mail, pienamente funzionante dall'ottobre 2021 come riportato nel doc. n. 5, faceva parte delle implementazioni del software concordate con controparte e la circostanza che le segnalazioni sul tema abbiano motivazioni diverse dimostrerebbe l'assenza di un deficit congenito del sistema, essendo peraltro le stesse per lo più causate da un suo non corretto utilizzo o dalla circostanza che sul server della non vi fosse sufficiente spazio fisico, carenza subito Pt_1 risolta da parte opposta (cfr. doc. 6a);
- in relazione al punto 2.2), che il malfunzionamento degli account indicati da controparte era dovuto all'errata configurazione, da parte degli utenti, dei parametri di connessione al server di posta e delle password e non al software messo a disposizione da come CP_1 peraltro desumibile dal documentato di intervento di assistenza tecnica (doc. 6b);
- con riferimento al punto 2.3), che anche in tal caso la mancata configurazione degli account derivava dalla non corretta impostazione di alcuni protocolli del server della da parte Pt_1 del relativo personale e dalla loro non corretta gestione parte dei periodici cambi di password richiesti dal server stesso, come desumibile dall'intervento in proposito risolutivo operato dai sistemisti del , (doc. nn. 7a e 7b); Parte_1 Parte_4
Pag.
4 - con riguardo al punto 2.4), che l'omesso inoltro di alcune mail, come anche in tal caso comprovato dall'intervento dei sistemisti di parte opponente (doc. n. 8), non era dovuto ad un preteso malfunzionamento del software ma semplicemente all'attribuzione, ai file allegati, di nominativi eccessivamente estesi;
- in relazione al punto 2.5), che le mail non sono mai andate perse. In una sola occasione infatti controparte non riusciva a visualizzarle perché, come documentato dalla mail dei sistemisti di riferimento del , era stato inserito un parametro inidoneo;
Parte_1
- quanto infine al punto 2.6), che, come desumibile dal positivo esito del collaudo (doc. 7a), il sistema di protocollazione dei file era perfettamente funzionante, dovendosi ascrivere le iniziali difficolta, poi risolte con intervento di (doc. 10), all'esiguo spazio sul CP_1 server di controparte originariamente dedicato al programma Infinity.
Le considerazioni che precedono, secondo parte opposta, varrebbero altresì a giustificare il rigetto della domanda riconvenzionale, fondata anch'essa sui pretesi inadempimenti ascritti a CP_1
Con ordinanza del 3 novembre 2023 il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta e concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 10 aprile
2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata in quanto ha compiutamente CP_1 dimostrato sia la liquidità del credito documentato dalle fatture relative ai rimborsi sia l'inconsistenza dell'eccezione di inadempimento sollevata dal debitore.
In relazione alla prima questione richiamata, le prodotte note di intervento, il cui contenuto non è stato contestato da controparte, valgono a dimostrare l'esistenza del diritto di credito correlato ai rimborsi spese mentre per la quantificazione del relativo importo è sufficiente richiamare la documentata previsione contrattuale, parimenti non contestata da secondo la Parte_1 quale era prevista la fatturazione di € 40,00 giornalieri per ciascun intervento di assistenza posto in essere da CP_1
Con riferimento invece all'eccezione di inadempimento, la puntuale analisi dei rilievi sollevati da parte opponente ha compiutamente consentito di apprezzare, da un lato, come essi afferiscano a questioni episodiche, perfettamente compatibili con l'avvio di un complesso sistema informatico e quindi, in quanto inidonee a pregiudicarne la complessiva funzionalità, non suscettibili di legittimare l'inadempimento del debitore;
dall'altro lato, detti rilievi risultano il più delle volte determinati o da banali errori del personale dipendente di - come il mancato cambio Parte_1 della password o l'attribuzione di denominazioni eccessivamente estese a determinati file (cfr. 2.2,
Pag. 5 2.3., 2.4 e 2.5) - o da uno spazio eccessivamente ridotto sul server del , che però è stato Parte_1 immediatamente implementato da CP_1
Le considerazioni che precedono inducono altresì al rigetto della correlata domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, fondata infatti sui medesimi fatti oggetto dell'eccezione di inadempimento.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 – devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
974/2022 emesso in data 19.10.2022 dal Tribunale di Lodi;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
- condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 29 luglio 2024
Il giudice
(dott. Elisa Romano)
Pag. 6