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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello al n. R.G. 571/2023 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GIANFRANCO SOLAZZI, presso il cui Studio sito in Fano (PU), Via Della Costituzione n.
10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Nei confronti di
Controparte_1
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO
[...] P.IVA_1
SABBATINI ed elettivamente domiciliata in Montemaggiore (PU), Via De Gasperi n. 2, presso lo Studio dell'Avv. GERONIMO TONTINI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Parte_1
l'udienza del 30/10/2024):
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ferma la condanna della , in solido CP_1 con la convenuta , al risarcimento del danno in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1
nella somma di € 325,83, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo (capo 1 del
[...] dispositivo della sentenza di primo grado), in parziale riforma della sentenza n° 97/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fano il
12.08.2022, pubblicata in data 22.08.2022, non notificata:
- COMPENSARE integralmente le spese di lite di primo grado tra le parti, visto il parziale accoglimento della domanda della parte attrice e, conseguentemente, CONDANNARE la convenuta al CP_1 rimborso, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 1.541,84 pagata dalla Sig.ra in Pt_1 ossequio alle statuizioni della sentenza impugnata;
pagina 1 di 8 - PORRE definitivamente le spese di CTU, anticipate integralmente dall'attrice, in capo alla stessa ed alla in parti uguali e, conseguentemente, CONDANNARE la a rimborsare alla CP_1 CP_1
Sig.ra la metà delle predette, mediante pagamento della somma di € 183,00. Pt_1
- In ogni caso, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni già espresse nelle note di trattazione scritta del 12.06.2023.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale (come da note scritte per l'udienza del CP_1
30/10/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Pesaro, contrariis reiectis, ferma la condanna della Signora
[...] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in 1.280,00 Parte_1
Euro oltre accessori di legge, così disporre:
A) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO DALLA ITAS MUTUA: in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale, e quindi in parziale riforma della sentenza
n. 97/2022 emessa in data 12 Agosto 2022 e pubblicata in data 22 Agosto 2022, del Giudice di Pace di
Fano, Dottor Pericle Tajariol, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 21/2021 R.G., nelle parti e nei capi in cui si riconosce alla Signora il danno morale per l'importo di 977,33 Euro e Pt_1 conseguentemente si condanna la al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma CP_1 residua di 325,83 Euro, previo accertamento e declaratoria che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a titolo di danno morale, stante la carenza del minimo sostegno probatorio, e previo accertamento
e declaratoria che la somma offerta dalla alla Signora nella fase stragiudiziale, CP_1 Pt_1 era idonea a ristorare tutti i danni subiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro, per l'effetto rigettare integralmente la domanda svolta dalla Signora stante l'infondatezza della stessa, con Pt_1 ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse di non accogliere totalmente l'appello incidentale qui proposto dalla , voglia accogliere quantomeno in parte tale appello CP_1 incidentale, ed in riforma almeno parziale della sentenza suindicata del Giudice di Pace di Fano, voglia comunque il Tribunale adìto ridurre e diminuire le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento danni in favore della Signora , rispetto a quanto è stato disposto dal predetto Parte_1
Giudice di primo grado.
B) QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE SVOLTO DALLA SIGNORA Parte_1
[...] respingere e rigettare, completamente ed integralmente, l'appello proposto dalla Signora
[...]
avverso la sentenza n. 97/2022 emessa in data 12 Agosto 2022 e pubblicata in data Parte_1
22 Agosto 2022, del Giudice di Pace di Fano, Dottor Pericle Tajariol, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 21/2021 R.G. nonché tutti i motivi di appello ivi spiegati dalla medesima Signora Pt_1
e tutte le domande e pretese avanzate dalla predetta nel presente giudizio di appello, in quanto infondate in fatto o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, con ogni conseguente e correlata statuizione anche e soprattutto in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale contestualmente proposto con il presente atto dalla;
CP_1 in ogni caso: condannare controparte Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore della
, delle spese processuali attinenti ed afferenti il presente grado di giudizio”. CP_1
pagina 2 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 97/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fano in data 12/08/2022, depositata il 22/08/2022, con cui è stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria attorea e disposta la condanna dei convenuti e in solido fra loro, al risarcimento del danno prodottosi in conseguenza del CP_1 CP_3 sinistro stradale del 02/05/2020 occorso all'attrice pari a € 325,83, nonché con cui è stata disposta la condanna dell'appellante al rimborso in favore di della somma di € 1.280,00, oltre accessori CP_1 di legge, pari all'80% delle spese di lite liquidate, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU.
Si è costituita in giudizio l'appellata Compagnia assicurativa chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello avversario, perché ritenuto infondato, nonché proponendo appello incidentale avverso la precitata pronuncia di primo grado al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza in commento nella parte in cui è stato riconosciuto un danno morale all'appellante e conseguentemente disposta la condanna della in solido con al suo risarcimento, chiedendo quindi CP_1 CP_3
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea;
in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale, la ha domandato la riduzione CP_1 dell'importo che risultasse dovuto a titolo risarcitorio in favore dell'odierna appellante.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed era posta in decisione con ordinanza del 06/11/2024 con la quale venivano concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il giudizio di primo grado
La sentenza impugnata ha definito il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Fano, n. R.G. 21/2021, accogliendo parzialmente la domanda ivi formulata dall'attrice e con condanna Parte_1 della e di , in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dall'attrice in CP_1 CP_2
conseguenza dell'evento per cui è causa.
Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante in via principale ha dedotto che, in data 02/05/2020, mentre si trovava a Fano (PU), Viale I Maggio altezza civici 71/73, a bordo della propria bicicletta, veniva coinvolta in un incidente stradale provocato dall'autovettura di proprietà della convenuta . In particolare, l'appellante esponeva che, giunta sul luogo, veniva urtata CP_2
dalla portiera anteriore sinistra della vettura, che si trovava parcheggiata sul lato destro della carreggiata, che veniva aperta improvvisamente da proprio mentre l'appellante la stava sorpassando CP_2 con il proprio mezzo di trasporto. A seguito dell'urto, cadeva a terra, riportando Parte_1 una contusione cranica, mentre la bicicletta subiva danni alla leva del freno destro. L'appellante, in primo grado, ritenuta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in commento, CP_2
pagina 3 di 8 ha quindi domandato il risarcimento di complessivi € 9.663,66, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, spese mediche e danno materiale al velocipede, già detratto l'acconto di €
5.280,00 ricevuto dalla Compagnia assicurativa ante causam. CP_1
La conducente è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, mentre si è CP_2 costituita in giudizio la eccependo che la somma già versata all'odierna appellante prima CP_1 dell'introduzione del ridetto procedimento, comprensiva del danno non patrimoniale (permanente e temporale) alla persona, del danno materiale al veicolo, nonché delle spese mediche e per assistenza legale stragiudiziale ex adverso sostenute, era integralmente satisfattiva del danno patito in conseguenza del sinistro in commento e contestando, quindi, l'ulteriore pretesa risarcitoria attorea.
La sentenza impugnata
Con la decisione appellata, il Giudice di Pace di Fano, sulla scorta della documentazione prodotta e della consulenza medico-legale espletata, pacifico ed incontestato tra le parti l'an debeatur, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda risarcitoria attorea, riconoscendo la sussistenza di un danno complessivamente patito dall'odierna appellante pari a € 5.055,83, di cui € 1.687,94 a titolo di danno biologico permanente al 2,25%, € 1.244,36 a titolo di danno biologico temporaneo, € 977,33 a titolo di danno morale (1/3 dell'intero danno biologico) ed € 1.146,20 a titolo di spese mediche.
Conseguentemente, stante il versamento in fase stragiudiziale da parte di della CP_1
somma in linea capitale di € 4.730,00 (oltre € 550,00 per la rifusione del compenso professionale stragiudiziale), il Giudice di prime cure ha riconosciuto in favore di il diritto al Parte_1 risarcimento della residua somma di € 325,83, disponendo la compensazione soltanto parziale tra le parti delle spese di lite, con ciò condannando l'attrice in primo grado al rimborso dell'80% delle spese processuali sostenute da innanzi al Giudice di prime cure e, inoltre, ponendo CP_1 definitivamente e integralmente a carico della medesima le spese dell'espletata Parte_1
CTU.
Il giudizio di appello
L'appellante in via principale ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Fano, chiedendone la riforma parziale in punto condanna spese di lite, evidenziando come il decidente ha errato nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente soccombente, pur riconoscendole dovuto un Parte_1
importo a titolo risarcitorio da parte della compagnia assicurativa, seppur inferiore a quanto domandato con atto introduttivo del giudizio di primo grado. Parte appellante in via principale ha quindi ritenuto la sentenza viziata da illogicità e contraddittorietà, nonché emessa in violazione del principio generale di soccombenza ex art. 91 c.p.c., disposizione normativa che, nella prospettazione dell'appellante, può costituire il presupposto di condanna alle spese solo nell'ipotesi di rigetto integrale della domanda, e non pagina 4 di 8 nel caso di liquidazione di una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte. Parimenti, per i medesimi motivi, l'attrice in primo grado ha censurato la sentenza impugnata anche in relazione al capo con cui le spese per l'espletamento della consulenza tecnica medico-legale disposta in corso di causa sono state poste integralmente a suo carico, così domandando la refusione in favore dell'attrice della somma di € 183,00 pari alla metà del compenso liquidato al nominato CTU e versato dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado.
Nel costituirsi in giudizio e nel resistere alla domanda oggetto di gravame avversario, ritenendola infondata, la compagnia assicurativa ha altresì proposto appello incidentale avverso la CP_1 decisione del giudice di prime cure ritenendo che quest'ultimo ha errato, sotto il profilo del merito, nella parte in cui ha riconosciuto alla danneggiata dal sinistro un importo a titolo di risarcimento per il c.d. danno morale, argomentando che detta componente di danno è risultata in realtà sfornita del minimo sostegno probatorio.
Atteso il contenuto dell'impugnativa incidentale proposta dalla – incidente sul CP_1
merito della controversia, i.e. il quantum del risarcimento riconosciuto all'appellante all'esito del giudizio di primo grado, che costituisce quindi il presupposto logico-giuridico della domanda di riforma in punto spese processuali oggetto dell'impugnativa principale - si ritiene di dover preliminarmente vagliare il gravame proposto in via incidentale dalla Compagnia assicurativa.
Detto motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Come anzidetto, la doglianza sollevata in via di gravame incidentale è incentrata sul ritenuto erroneo riconoscimento da parte del decidente in primo grado del profilo risarcitorio a titolo di c.d. danno morale ritenuto patito da in conseguenza del sinistro per cui causa, pregiudizio Parte_1
che il Giudice di Pace di Fano ha ritenuto sussistente – in via ulteriore rispetto al danno biologico quale danno all'integrità psicofisica e in percentuale di esso – poiché, a suo dire, l'afflizione morale subita dalla danneggiata ha trovato fondamento nelle risultanze della CTU.
Con riferimento al tema del risarcimento del danno alla persona, in particolare di natura non patrimoniale, occorre effettuare una breve premessa.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 11/11/2008, nn. 26972 e 26975) ha fornito un'interpretazione di tale componente di danno in termini di unitarietà – rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica - e omnicomprensività – intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso, con il limite di evitare duplicazioni delle poste di danno e procedendo ad un accertamento concreto del pregiudizio subito, all'uopo dando ingresso a tutti i mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
pagina 5 di 8 Sulla scorta di tali premesse, nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudicante, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss., deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) quanto quello dinamico-relazionale (che si colloca, invece, nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna). Con riguardo, in particolare, all'accertamento del danno sotto il profilo morale, occorrerà procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, richiedendosi invece pur sempre l'allegazione e la prova – fornita anche con i mezzi di prova sopra descritti – dei fatti idonei a supportare la prospetta sofferenza in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo – emotivo (cfr. Cass. Civ., Sezione Terza, 01/03/2024, n. 5547). Ciò tenendo anche in considerazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, principio che, declinato sul piano probatorio, equivale ad un maggior rigore nell'allegazione e della prova delle pretese conseguenze dannose, dovendosi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sezione Terza, 03/03/2023, nn. 6443 e
6444).
Orbene, venendo ora al caso di specie, ritiene l'odierno giudicante che, all'esito del giudizio di prime cure, è difettata la “rigorosa prova” del c.d. danno morale che sarebbe stato patito dall'appellante, attrice in primo grado, in conseguenza del sinistro del 02/05/2020, nei termini richiesti in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato.
Invero, ad avviso del Giudice di Pace, il profilo di afflizione morale in capo alla danneggiata ha trovato il suo fondamento nelle risultanze della relazione tecnica elaborata dal CTU Dott. : Per_1
tuttavia, analizzandone le risultanze, ci si avvede che, al contrario, il nominato Consulente non ha riscontrato un pregiudizio nei termini suddetti e, quindi, tale elaborato non consente di ritenere provata la ricorrenza nel caso concreto della componente del c.d. danno morale. Così si legge infatti nella relazione medico-legale agli atti di causa (v. fasc. d'ufficio): “(…) Sembra infine opportuno segnalare:
- l'assenza agli atti di documentazione specialistica di natura neuropsichiatrica capace di documentare la presenza di una sindrome post-traumatica da stress con carattere di cronicità (…)”, non ritenendo rilevante la sola certificazione agli atti, redatta dal Dr. a distanza di tre mesi dal sinistro, Persona_2
non accompagnata da ulteriore documentazione, nonché avuto riguardo al fatto che nulla veniva riferito pagina 6 di 8 al Perito d'Ufficio circa eventuali trattamenti psicologici e farmacologici cui si sarebbe sottoposta la perizianda.
Peraltro, ad avviso del giudicante, di rilievo è anche la seguente circostanza: a fronte delle osservazioni all'elaborato peritale formulate dal CT attoreo in primo grado circa, per l'appunto, il mancato riconoscimento da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio di una forma di sofferenza psichica qualificabile come disturbo da stress acuto post-traumatico, di cui veniva richiesto il risarcimento a titolo di c.d. danno morale, il Dott. ribadisce la mancanza agli atti di quella documentazione che Per_1
consentirebbe di giungere a tale diagnosi.
Inoltre, il CTU Dott. ha così ulteriormente esposto: “(…) come la signora non Per_1 Pt_1 ha lamentato all'atto della raccolta del racconto anamnestico la presenza di disturbi soggettivi a carico del collo (…) Si precisa inoltre che i predetti esiti permanenti non hanno influenza negativa sulla vita di relazione della perizianda (…)”.
Ad ogni modo, la prova di tale specifica voce di danno, ontologicamente diversa dal danno biologico in senso stretto, seppur genericamente allegata dall'appellante in via principale, non è emersa neppure aliunde all'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice a quo, non avendo tale parte processuale, seppur gravata dal relativo onere - a maggior ragione, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, avendo il Perito d'Ufficio riconosciuto alla danneggiata un danno biologico di lieve entità (2/2,5%) - fornito adeguato riscontro probatorio, a mezzo documentale o anche solo presuntivo, alla suddetta richiesta.
Ne consegue che il danno complessivamente riconosciuto a in relazione Parte_1 all'evento per cui è causa va decurtato dell'importo di € 977,73 liquidato dal Giudice di prime cure a titolo del c.d. danno morale e, con ciò, ammonta a complessivi € 4.078,50, di cui € 2.932,00 a titolo di danno biologico (per invalidità temporanea e permanente) ed € 1.146,20 per spese mediche documentate, dovendosi quindi ritenere che la somma in linea capitale di € 4.730,00 già corrisposta da in CP_1
fase stragiudiziale (comprensiva delle voci di danno non patrimoniale permanente e temporaneo, al veicolo e per spese mediche, v. doc. 2 fasc. conv. del primo grado) era già al tempo idonea a ristorare integralmente i danni subiti a seguito del sinistro de quo, essendo addirittura maggiore rispetto a quanto accertato all'esito del procedimento giudiziario introdotto.
Pertanto, la domanda risarcitoria così come spiegata dall'appellante, attrice in primo grado, dovrà essere rigettata.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale articolato in via principale dalla difesa della compagnia assicurativa conduce al correlativo rigetto dei motivi di appello formulati da CP_1 Parte_1
, essendo detti motivi incentrati unicamente sulla richiesta di riforma parziale della sentenza
[...]
pagina 7 di 8 impugnata unicamente in punto spese processuali e di CTU liquidate all'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Fano, di cui l'appellante principale ha chiesto l'integrale compensazione.
Invero, la riforma della decisione gravata sotto il profilo del merito della controversia, si traduce, di fatto, in un integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla danneggiata.
Ciò consente all'odierno giudicante di poter procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado quale conseguenza della riformata pronuncia di merito adottata, alla luce del principio secondo cui il regolamento delle spese di appello va effettuato in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio (Cass. Civ., 11/07/2023, n. 19784; Cass. Civ., Sez. Terza, 29/10/2019, n. 27606; Cass.
Civ., Sez. Prima, 13/01/2021, n. 383). Si ritiene perciò di dover porre integralmente le spese del giudizio di prime cure in capo all'odierna appellante, in riforma del relativo capo della sentenza.
Le spese seguono quindi la soccombenza di entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al giudizio di primo grado – nell'ammontare complessivo già liquidato da detto giudice nella riformata sentenza – e, quanto alla presente fase, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della natura della controversia, della bassa complessità della vicenda e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 571/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Fano n. 97/2022, emessa in data 12/08/2022, rigetta la domanda risarcitoria svolta da in relazione al sinistro del 02/05/2020; Parte_1
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellante Parte_1 incidentale delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.600,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellante Parte_1 incidentale delle spese di lite della presente fase di appello, liquidate in € 147,00 per esborsi e in
€ 852,00 per, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pesaro, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello al n. R.G. 571/2023 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GIANFRANCO SOLAZZI, presso il cui Studio sito in Fano (PU), Via Della Costituzione n.
10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Nei confronti di
Controparte_1
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO
[...] P.IVA_1
SABBATINI ed elettivamente domiciliata in Montemaggiore (PU), Via De Gasperi n. 2, presso lo Studio dell'Avv. GERONIMO TONTINI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Parte_1
l'udienza del 30/10/2024):
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ferma la condanna della , in solido CP_1 con la convenuta , al risarcimento del danno in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1
nella somma di € 325,83, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo (capo 1 del
[...] dispositivo della sentenza di primo grado), in parziale riforma della sentenza n° 97/2022 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fano il
12.08.2022, pubblicata in data 22.08.2022, non notificata:
- COMPENSARE integralmente le spese di lite di primo grado tra le parti, visto il parziale accoglimento della domanda della parte attrice e, conseguentemente, CONDANNARE la convenuta al CP_1 rimborso, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 1.541,84 pagata dalla Sig.ra in Pt_1 ossequio alle statuizioni della sentenza impugnata;
pagina 1 di 8 - PORRE definitivamente le spese di CTU, anticipate integralmente dall'attrice, in capo alla stessa ed alla in parti uguali e, conseguentemente, CONDANNARE la a rimborsare alla CP_1 CP_1
Sig.ra la metà delle predette, mediante pagamento della somma di € 183,00. Pt_1
- In ogni caso, rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni già espresse nelle note di trattazione scritta del 12.06.2023.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata/appellante incidentale (come da note scritte per l'udienza del CP_1
30/10/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Pesaro, contrariis reiectis, ferma la condanna della Signora
[...] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in 1.280,00 Parte_1
Euro oltre accessori di legge, così disporre:
A) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO DALLA ITAS MUTUA: in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale, e quindi in parziale riforma della sentenza
n. 97/2022 emessa in data 12 Agosto 2022 e pubblicata in data 22 Agosto 2022, del Giudice di Pace di
Fano, Dottor Pericle Tajariol, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 21/2021 R.G., nelle parti e nei capi in cui si riconosce alla Signora il danno morale per l'importo di 977,33 Euro e Pt_1 conseguentemente si condanna la al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma CP_1 residua di 325,83 Euro, previo accertamento e declaratoria che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a titolo di danno morale, stante la carenza del minimo sostegno probatorio, e previo accertamento
e declaratoria che la somma offerta dalla alla Signora nella fase stragiudiziale, CP_1 Pt_1 era idonea a ristorare tutti i danni subiti da quest'ultima in conseguenza del sinistro, per l'effetto rigettare integralmente la domanda svolta dalla Signora stante l'infondatezza della stessa, con Pt_1 ogni conseguente statuizione;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse di non accogliere totalmente l'appello incidentale qui proposto dalla , voglia accogliere quantomeno in parte tale appello CP_1 incidentale, ed in riforma almeno parziale della sentenza suindicata del Giudice di Pace di Fano, voglia comunque il Tribunale adìto ridurre e diminuire le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento danni in favore della Signora , rispetto a quanto è stato disposto dal predetto Parte_1
Giudice di primo grado.
B) QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE SVOLTO DALLA SIGNORA Parte_1
[...] respingere e rigettare, completamente ed integralmente, l'appello proposto dalla Signora
[...]
avverso la sentenza n. 97/2022 emessa in data 12 Agosto 2022 e pubblicata in data Parte_1
22 Agosto 2022, del Giudice di Pace di Fano, Dottor Pericle Tajariol, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 21/2021 R.G. nonché tutti i motivi di appello ivi spiegati dalla medesima Signora Pt_1
e tutte le domande e pretese avanzate dalla predetta nel presente giudizio di appello, in quanto infondate in fatto o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, con ogni conseguente e correlata statuizione anche e soprattutto in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale contestualmente proposto con il presente atto dalla;
CP_1 in ogni caso: condannare controparte Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore della
, delle spese processuali attinenti ed afferenti il presente grado di giudizio”. CP_1
pagina 2 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 97/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fano in data 12/08/2022, depositata il 22/08/2022, con cui è stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria attorea e disposta la condanna dei convenuti e in solido fra loro, al risarcimento del danno prodottosi in conseguenza del CP_1 CP_3 sinistro stradale del 02/05/2020 occorso all'attrice pari a € 325,83, nonché con cui è stata disposta la condanna dell'appellante al rimborso in favore di della somma di € 1.280,00, oltre accessori CP_1 di legge, pari all'80% delle spese di lite liquidate, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU.
Si è costituita in giudizio l'appellata Compagnia assicurativa chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello avversario, perché ritenuto infondato, nonché proponendo appello incidentale avverso la precitata pronuncia di primo grado al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza in commento nella parte in cui è stato riconosciuto un danno morale all'appellante e conseguentemente disposta la condanna della in solido con al suo risarcimento, chiedendo quindi CP_1 CP_3
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea;
in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale, la ha domandato la riduzione CP_1 dell'importo che risultasse dovuto a titolo risarcitorio in favore dell'odierna appellante.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed era posta in decisione con ordinanza del 06/11/2024 con la quale venivano concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il giudizio di primo grado
La sentenza impugnata ha definito il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Fano, n. R.G. 21/2021, accogliendo parzialmente la domanda ivi formulata dall'attrice e con condanna Parte_1 della e di , in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dall'attrice in CP_1 CP_2
conseguenza dell'evento per cui è causa.
Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante in via principale ha dedotto che, in data 02/05/2020, mentre si trovava a Fano (PU), Viale I Maggio altezza civici 71/73, a bordo della propria bicicletta, veniva coinvolta in un incidente stradale provocato dall'autovettura di proprietà della convenuta . In particolare, l'appellante esponeva che, giunta sul luogo, veniva urtata CP_2
dalla portiera anteriore sinistra della vettura, che si trovava parcheggiata sul lato destro della carreggiata, che veniva aperta improvvisamente da proprio mentre l'appellante la stava sorpassando CP_2 con il proprio mezzo di trasporto. A seguito dell'urto, cadeva a terra, riportando Parte_1 una contusione cranica, mentre la bicicletta subiva danni alla leva del freno destro. L'appellante, in primo grado, ritenuta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in commento, CP_2
pagina 3 di 8 ha quindi domandato il risarcimento di complessivi € 9.663,66, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, spese mediche e danno materiale al velocipede, già detratto l'acconto di €
5.280,00 ricevuto dalla Compagnia assicurativa ante causam. CP_1
La conducente è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, mentre si è CP_2 costituita in giudizio la eccependo che la somma già versata all'odierna appellante prima CP_1 dell'introduzione del ridetto procedimento, comprensiva del danno non patrimoniale (permanente e temporale) alla persona, del danno materiale al veicolo, nonché delle spese mediche e per assistenza legale stragiudiziale ex adverso sostenute, era integralmente satisfattiva del danno patito in conseguenza del sinistro in commento e contestando, quindi, l'ulteriore pretesa risarcitoria attorea.
La sentenza impugnata
Con la decisione appellata, il Giudice di Pace di Fano, sulla scorta della documentazione prodotta e della consulenza medico-legale espletata, pacifico ed incontestato tra le parti l'an debeatur, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda risarcitoria attorea, riconoscendo la sussistenza di un danno complessivamente patito dall'odierna appellante pari a € 5.055,83, di cui € 1.687,94 a titolo di danno biologico permanente al 2,25%, € 1.244,36 a titolo di danno biologico temporaneo, € 977,33 a titolo di danno morale (1/3 dell'intero danno biologico) ed € 1.146,20 a titolo di spese mediche.
Conseguentemente, stante il versamento in fase stragiudiziale da parte di della CP_1
somma in linea capitale di € 4.730,00 (oltre € 550,00 per la rifusione del compenso professionale stragiudiziale), il Giudice di prime cure ha riconosciuto in favore di il diritto al Parte_1 risarcimento della residua somma di € 325,83, disponendo la compensazione soltanto parziale tra le parti delle spese di lite, con ciò condannando l'attrice in primo grado al rimborso dell'80% delle spese processuali sostenute da innanzi al Giudice di prime cure e, inoltre, ponendo CP_1 definitivamente e integralmente a carico della medesima le spese dell'espletata Parte_1
CTU.
Il giudizio di appello
L'appellante in via principale ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Fano, chiedendone la riforma parziale in punto condanna spese di lite, evidenziando come il decidente ha errato nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente soccombente, pur riconoscendole dovuto un Parte_1
importo a titolo risarcitorio da parte della compagnia assicurativa, seppur inferiore a quanto domandato con atto introduttivo del giudizio di primo grado. Parte appellante in via principale ha quindi ritenuto la sentenza viziata da illogicità e contraddittorietà, nonché emessa in violazione del principio generale di soccombenza ex art. 91 c.p.c., disposizione normativa che, nella prospettazione dell'appellante, può costituire il presupposto di condanna alle spese solo nell'ipotesi di rigetto integrale della domanda, e non pagina 4 di 8 nel caso di liquidazione di una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte. Parimenti, per i medesimi motivi, l'attrice in primo grado ha censurato la sentenza impugnata anche in relazione al capo con cui le spese per l'espletamento della consulenza tecnica medico-legale disposta in corso di causa sono state poste integralmente a suo carico, così domandando la refusione in favore dell'attrice della somma di € 183,00 pari alla metà del compenso liquidato al nominato CTU e versato dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado.
Nel costituirsi in giudizio e nel resistere alla domanda oggetto di gravame avversario, ritenendola infondata, la compagnia assicurativa ha altresì proposto appello incidentale avverso la CP_1 decisione del giudice di prime cure ritenendo che quest'ultimo ha errato, sotto il profilo del merito, nella parte in cui ha riconosciuto alla danneggiata dal sinistro un importo a titolo di risarcimento per il c.d. danno morale, argomentando che detta componente di danno è risultata in realtà sfornita del minimo sostegno probatorio.
Atteso il contenuto dell'impugnativa incidentale proposta dalla – incidente sul CP_1
merito della controversia, i.e. il quantum del risarcimento riconosciuto all'appellante all'esito del giudizio di primo grado, che costituisce quindi il presupposto logico-giuridico della domanda di riforma in punto spese processuali oggetto dell'impugnativa principale - si ritiene di dover preliminarmente vagliare il gravame proposto in via incidentale dalla Compagnia assicurativa.
Detto motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Come anzidetto, la doglianza sollevata in via di gravame incidentale è incentrata sul ritenuto erroneo riconoscimento da parte del decidente in primo grado del profilo risarcitorio a titolo di c.d. danno morale ritenuto patito da in conseguenza del sinistro per cui causa, pregiudizio Parte_1
che il Giudice di Pace di Fano ha ritenuto sussistente – in via ulteriore rispetto al danno biologico quale danno all'integrità psicofisica e in percentuale di esso – poiché, a suo dire, l'afflizione morale subita dalla danneggiata ha trovato fondamento nelle risultanze della CTU.
Con riferimento al tema del risarcimento del danno alla persona, in particolare di natura non patrimoniale, occorre effettuare una breve premessa.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 11/11/2008, nn. 26972 e 26975) ha fornito un'interpretazione di tale componente di danno in termini di unitarietà – rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica - e omnicomprensività – intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso, con il limite di evitare duplicazioni delle poste di danno e procedendo ad un accertamento concreto del pregiudizio subito, all'uopo dando ingresso a tutti i mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
pagina 5 di 8 Sulla scorta di tali premesse, nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudicante, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss., deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) quanto quello dinamico-relazionale (che si colloca, invece, nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna). Con riguardo, in particolare, all'accertamento del danno sotto il profilo morale, occorrerà procedere evitando di ricorrere ad automatismi ai fini del suo riconoscimento in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, non trattandosi di componente di danno in re ipsa, richiedendosi invece pur sempre l'allegazione e la prova – fornita anche con i mezzi di prova sopra descritti – dei fatti idonei a supportare la prospetta sofferenza in nesso causale con l'evento illecito sul piano del proprio equilibrio affettivo – emotivo (cfr. Cass. Civ., Sezione Terza, 01/03/2024, n. 5547). Ciò tenendo anche in considerazione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, tanto più ridotta è l'entità dell'invalidità riscontrata, tanto minore dovrà ritenersi l'eventualità di un riconoscimento di un coesistente danno morale, principio che, declinato sul piano probatorio, equivale ad un maggior rigore nell'allegazione e della prova delle pretese conseguenze dannose, dovendosi, in assenza di rigorosa prova contraria sul punto, ritenere normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr. Cass. Civ., Sezione Terza, 03/03/2023, nn. 6443 e
6444).
Orbene, venendo ora al caso di specie, ritiene l'odierno giudicante che, all'esito del giudizio di prime cure, è difettata la “rigorosa prova” del c.d. danno morale che sarebbe stato patito dall'appellante, attrice in primo grado, in conseguenza del sinistro del 02/05/2020, nei termini richiesti in ossequio all'orientamento di legittimità sopra richiamato.
Invero, ad avviso del Giudice di Pace, il profilo di afflizione morale in capo alla danneggiata ha trovato il suo fondamento nelle risultanze della relazione tecnica elaborata dal CTU Dott. : Per_1
tuttavia, analizzandone le risultanze, ci si avvede che, al contrario, il nominato Consulente non ha riscontrato un pregiudizio nei termini suddetti e, quindi, tale elaborato non consente di ritenere provata la ricorrenza nel caso concreto della componente del c.d. danno morale. Così si legge infatti nella relazione medico-legale agli atti di causa (v. fasc. d'ufficio): “(…) Sembra infine opportuno segnalare:
- l'assenza agli atti di documentazione specialistica di natura neuropsichiatrica capace di documentare la presenza di una sindrome post-traumatica da stress con carattere di cronicità (…)”, non ritenendo rilevante la sola certificazione agli atti, redatta dal Dr. a distanza di tre mesi dal sinistro, Persona_2
non accompagnata da ulteriore documentazione, nonché avuto riguardo al fatto che nulla veniva riferito pagina 6 di 8 al Perito d'Ufficio circa eventuali trattamenti psicologici e farmacologici cui si sarebbe sottoposta la perizianda.
Peraltro, ad avviso del giudicante, di rilievo è anche la seguente circostanza: a fronte delle osservazioni all'elaborato peritale formulate dal CT attoreo in primo grado circa, per l'appunto, il mancato riconoscimento da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio di una forma di sofferenza psichica qualificabile come disturbo da stress acuto post-traumatico, di cui veniva richiesto il risarcimento a titolo di c.d. danno morale, il Dott. ribadisce la mancanza agli atti di quella documentazione che Per_1
consentirebbe di giungere a tale diagnosi.
Inoltre, il CTU Dott. ha così ulteriormente esposto: “(…) come la signora non Per_1 Pt_1 ha lamentato all'atto della raccolta del racconto anamnestico la presenza di disturbi soggettivi a carico del collo (…) Si precisa inoltre che i predetti esiti permanenti non hanno influenza negativa sulla vita di relazione della perizianda (…)”.
Ad ogni modo, la prova di tale specifica voce di danno, ontologicamente diversa dal danno biologico in senso stretto, seppur genericamente allegata dall'appellante in via principale, non è emersa neppure aliunde all'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice a quo, non avendo tale parte processuale, seppur gravata dal relativo onere - a maggior ragione, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, avendo il Perito d'Ufficio riconosciuto alla danneggiata un danno biologico di lieve entità (2/2,5%) - fornito adeguato riscontro probatorio, a mezzo documentale o anche solo presuntivo, alla suddetta richiesta.
Ne consegue che il danno complessivamente riconosciuto a in relazione Parte_1 all'evento per cui è causa va decurtato dell'importo di € 977,73 liquidato dal Giudice di prime cure a titolo del c.d. danno morale e, con ciò, ammonta a complessivi € 4.078,50, di cui € 2.932,00 a titolo di danno biologico (per invalidità temporanea e permanente) ed € 1.146,20 per spese mediche documentate, dovendosi quindi ritenere che la somma in linea capitale di € 4.730,00 già corrisposta da in CP_1
fase stragiudiziale (comprensiva delle voci di danno non patrimoniale permanente e temporaneo, al veicolo e per spese mediche, v. doc. 2 fasc. conv. del primo grado) era già al tempo idonea a ristorare integralmente i danni subiti a seguito del sinistro de quo, essendo addirittura maggiore rispetto a quanto accertato all'esito del procedimento giudiziario introdotto.
Pertanto, la domanda risarcitoria così come spiegata dall'appellante, attrice in primo grado, dovrà essere rigettata.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale articolato in via principale dalla difesa della compagnia assicurativa conduce al correlativo rigetto dei motivi di appello formulati da CP_1 Parte_1
, essendo detti motivi incentrati unicamente sulla richiesta di riforma parziale della sentenza
[...]
pagina 7 di 8 impugnata unicamente in punto spese processuali e di CTU liquidate all'esito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Fano, di cui l'appellante principale ha chiesto l'integrale compensazione.
Invero, la riforma della decisione gravata sotto il profilo del merito della controversia, si traduce, di fatto, in un integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla danneggiata.
Ciò consente all'odierno giudicante di poter procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado quale conseguenza della riformata pronuncia di merito adottata, alla luce del principio secondo cui il regolamento delle spese di appello va effettuato in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio (Cass. Civ., 11/07/2023, n. 19784; Cass. Civ., Sez. Terza, 29/10/2019, n. 27606; Cass.
Civ., Sez. Prima, 13/01/2021, n. 383). Si ritiene perciò di dover porre integralmente le spese del giudizio di prime cure in capo all'odierna appellante, in riforma del relativo capo della sentenza.
Le spese seguono quindi la soccombenza di entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al giudizio di primo grado – nell'ammontare complessivo già liquidato da detto giudice nella riformata sentenza – e, quanto alla presente fase, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della natura della controversia, della bassa complessità della vicenda e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 571/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'appello principale proposto da;
Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Fano n. 97/2022, emessa in data 12/08/2022, rigetta la domanda risarcitoria svolta da in relazione al sinistro del 02/05/2020; Parte_1
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellante Parte_1 incidentale delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.600,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellante Parte_1 incidentale delle spese di lite della presente fase di appello, liquidate in € 147,00 per esborsi e in
€ 852,00 per, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pesaro, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini pagina 8 di 8