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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 65/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
e , rappresentate e difese da: avv.ti DI Controparte_1 CP_2
CE AB e TE MO, elettivamente domiciliate come in atti;
-appellate-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 596/2024 del 18/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
In accoglimento dei ricorsi in opposizione separatamente proposti da e CP_1 CP_1
, successivamente riuniti, l'impugnata sentenza ha annullato gli avvisi di CP_2 addebito nn. 408 2022 00026805 15 000 e 408 2022 00026805 15 000, con i quali l' Pt_1 intimava alle medesime il pagamento della somma di €. 9.405,65 ciascuna, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta per gli anni dal 2016 al 2021 alla gestione commercianti, cui erano state iscritte d'ufficio per l'attività svolta quali socie ed amministratrici della
Parte_2
L'impugnata sentenza ha ritenuto che la e la , fisioterapiste, svolgevano la CP_1 CP_2 propria professione in forma associata nell'ambito della di cui erano anche Parte_2 amministratrici, ed erano già iscritte alla gestione separata ex art. 2 c. 26 l. n. 335/1995, Pt_1 sicché non erano obbligate alla doppia iscrizione anche presso la gestione commercianti, poiché le attività riconducibili all'alveo dell'amministrazione d'impresa non possono essere considerate partecipazione diretta all'attività esecutiva.
Con ricorso depositato il 18/03/2025 l' ha impugnato detta sentenza, pronunciata il Pt_1
18/10/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nel motivo articolato, erroneità ed illogicità della motivazione e violazione di legge, poiché: la e la CP_1
erano state iscritte d'ufficio alla gestione commercianti non perché percettori di CP_2 compensi quali amministratrici, ma quali fisioterapiste che svolgevano la propria attività in modo continuativo e prevalente nell'ambito della s.n.c. di cui erano socie, così partecipando in via personale, continuativa e prevalente al lavoro d'impresa, circostanza che le appellate non avevano mai contestato ed era emersa dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi;
pertanto le appellate, svolgendo in forma di impresa commerciale attività professionale regolata dai d.M.
n. 741 del 1994, e dal 2018 esercitabile in forma associata solo come società di professionisti, dovevano essere iscritte anche alla gestione commercianti, in quanto ex artt. 1 c. 208 l. n.
662/1996 e 12 c. 11 d.l. n. 78/2010 il criterio dell'attività prevalente non si applica in caso di contemporaneo esercizio di attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione presso la gestione separata e di attività di impresa commerciale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dalle appellate.
ed si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, ma la motivazione dell'impugnata sentenza va integralmente corretta. Essendo pacifico tra le parti che le appellate, socie ed amministratrici della Parte_2 hanno svolto la propria attività di fisioterapista in forma societaria, percependo i relativi compensi, senza percepire ulteriori compensi per l'attività di amministratrici, e che per tale attività sono state iscritte d'ufficio dall' alla gestione commercianti, è corretta la Pt_1 doglianza dell'appellante, ove sostiene l'erroneità e la non attinenza alla fattispecie di causa della motivazione dell'impugnata sentenza, appunto in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto, travisando i fatti di causa, che le odierne appellate svolgessero soltanto attività di amministrazione societaria.
Le deduzioni svolte dall'appellante in tema di applicabilità o meno del cd. criterio dell'attività prevalente ai fini contributivi di cui all'art. 1 c. 208 l. n. 662/1996 e 12 c. 11 d.l. n. 78/2010 sono, però, del tutto irrilevanti, appunto per l'insussistenza di un contemporaneo svolgimento da parte delle appellate di due attività, imprenditoriali o di lavoro autonomo, separatamente ed autonomamente remunerate.
Pertanto, con evidenza, nella fattispecie di causa non sono assolutamente prospettabili questioni di cd. doppia iscrizione, ma al contrario, va accertata la natura dell'attività (unica) per la quale le appellate hanno percepito compensi nell'ambito della predetta s.n.c., e dei relativi redditi, ai fini dell'individuazione della gestione previdenziale di riferimento.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
Da un lato, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (cfr. l'art. 2229 c. 1 c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo;
ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto (ove l'esecuzione dell'opera commissionata non avviene mediante una organizzazione di impresa cui l'obbligato è preposto, ma con il prevalente lavoro di quest'ultimo), va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi (cfr. Cass. Sez. 2 n.
26264 del 18/10/2018 rv. 650782 – 01 e 12519 del 21/05/2010 rv. 613167 - 01).
Dall'altro, in tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche;
pertanto, ai sensi dell'art. 2238
c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 7407 del 17/03/2021 rv. 661003 - 01).
In applicazione di tali principi, nella fattispecie va osservato quanto segue.
La di cui le appellate sono socie, ha come oggetto sociale lo svolgimento delle Parte_2 prestazioni sanitarie di competenza del fisioterapista, con possibilità di compimento di operazioni di altro tipo (mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie) solo al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale, e tutte le tre socie (le appellanti nonché
sono fisioterapiste (cfr. lo statuto in atti), e non risulta in alcun modo che Controparte_3 esse, nell'esercizio delle attività societarie, si siano avvalse di una struttura societaria organizzata ulteriore rispetto alle proprie attività professionali personali.
Inoltre, ex d.M. n. 741/1999 l'esercizio dell'attività di fisioterapista è permesso in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, ed è subordinato al conseguimento di diploma universitario abilitante.
Indipendentemente dalla legittimità della protrazione dell'esercizio dell'attività associata di fisioterapiste in forma di s.n.c., anziché di società tra professionisti ex art. 10 l. n. 183/2011, pur dopo l'istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti (ciò che può semmai avere rilievo disciplinare), è pertanto evidente che i rapporti tra le appellate ed i loro pazienti devono essere qualificati come contratto d'opera, ed i relativi redditi non hanno natura di redditi di impresa ma di redditi di lavoro autonomo di carattere professionale, sicché, non essendo stata istituita una gestione previdenziale categoriale ex d.lgs. n. 509/1994, ex art. 2 c.
26 l. n. 335/1995 le appellate sono obbligate ad iscriversi ed a versare la relativa contribuzione previdenziale alla cd. gestione separata , mentre non sussiste obbligo di Pt_1 iscrizione alla gestione commercianti ex ll. nn. 613/1966 e 662/1996 per difetto della natura commerciale dell'attività svolta.
Le statuizioni dell'impugnata sentenza, pur raggiunte a seguito di motivazione del tutto erronea, sono perciò corrette.
L'appello va quindi rigettato con differente motivazione.
Le spese di lite del grado, appunto in considerazione della differente motivazione qui adottata, possono essere interamente compensate. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 596/2024 in data 18/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello con differente motivazione e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e Parte_1 difeso da: avv.ti GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
e , rappresentate e difese da: avv.ti DI Controparte_1 CP_2
CE AB e TE MO, elettivamente domiciliate come in atti;
-appellate-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 596/2024 del 18/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
In accoglimento dei ricorsi in opposizione separatamente proposti da e CP_1 CP_1
, successivamente riuniti, l'impugnata sentenza ha annullato gli avvisi di CP_2 addebito nn. 408 2022 00026805 15 000 e 408 2022 00026805 15 000, con i quali l' Pt_1 intimava alle medesime il pagamento della somma di €. 9.405,65 ciascuna, a titolo di contribuzione previdenziale dovuta per gli anni dal 2016 al 2021 alla gestione commercianti, cui erano state iscritte d'ufficio per l'attività svolta quali socie ed amministratrici della
Parte_2
L'impugnata sentenza ha ritenuto che la e la , fisioterapiste, svolgevano la CP_1 CP_2 propria professione in forma associata nell'ambito della di cui erano anche Parte_2 amministratrici, ed erano già iscritte alla gestione separata ex art. 2 c. 26 l. n. 335/1995, Pt_1 sicché non erano obbligate alla doppia iscrizione anche presso la gestione commercianti, poiché le attività riconducibili all'alveo dell'amministrazione d'impresa non possono essere considerate partecipazione diretta all'attività esecutiva.
Con ricorso depositato il 18/03/2025 l' ha impugnato detta sentenza, pronunciata il Pt_1
18/10/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nel motivo articolato, erroneità ed illogicità della motivazione e violazione di legge, poiché: la e la CP_1
erano state iscritte d'ufficio alla gestione commercianti non perché percettori di CP_2 compensi quali amministratrici, ma quali fisioterapiste che svolgevano la propria attività in modo continuativo e prevalente nell'ambito della s.n.c. di cui erano socie, così partecipando in via personale, continuativa e prevalente al lavoro d'impresa, circostanza che le appellate non avevano mai contestato ed era emersa dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi;
pertanto le appellate, svolgendo in forma di impresa commerciale attività professionale regolata dai d.M.
n. 741 del 1994, e dal 2018 esercitabile in forma associata solo come società di professionisti, dovevano essere iscritte anche alla gestione commercianti, in quanto ex artt. 1 c. 208 l. n.
662/1996 e 12 c. 11 d.l. n. 78/2010 il criterio dell'attività prevalente non si applica in caso di contemporaneo esercizio di attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione presso la gestione separata e di attività di impresa commerciale.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dalle appellate.
ed si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, ma la motivazione dell'impugnata sentenza va integralmente corretta. Essendo pacifico tra le parti che le appellate, socie ed amministratrici della Parte_2 hanno svolto la propria attività di fisioterapista in forma societaria, percependo i relativi compensi, senza percepire ulteriori compensi per l'attività di amministratrici, e che per tale attività sono state iscritte d'ufficio dall' alla gestione commercianti, è corretta la Pt_1 doglianza dell'appellante, ove sostiene l'erroneità e la non attinenza alla fattispecie di causa della motivazione dell'impugnata sentenza, appunto in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto, travisando i fatti di causa, che le odierne appellate svolgessero soltanto attività di amministrazione societaria.
Le deduzioni svolte dall'appellante in tema di applicabilità o meno del cd. criterio dell'attività prevalente ai fini contributivi di cui all'art. 1 c. 208 l. n. 662/1996 e 12 c. 11 d.l. n. 78/2010 sono, però, del tutto irrilevanti, appunto per l'insussistenza di un contemporaneo svolgimento da parte delle appellate di due attività, imprenditoriali o di lavoro autonomo, separatamente ed autonomamente remunerate.
Pertanto, con evidenza, nella fattispecie di causa non sono assolutamente prospettabili questioni di cd. doppia iscrizione, ma al contrario, va accertata la natura dell'attività (unica) per la quale le appellate hanno percepito compensi nell'ambito della predetta s.n.c., e dei relativi redditi, ai fini dell'individuazione della gestione previdenziale di riferimento.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
Da un lato, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (cfr. l'art. 2229 c. 1 c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo;
ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto (ove l'esecuzione dell'opera commissionata non avviene mediante una organizzazione di impresa cui l'obbligato è preposto, ma con il prevalente lavoro di quest'ultimo), va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi (cfr. Cass. Sez. 2 n.
26264 del 18/10/2018 rv. 650782 – 01 e 12519 del 21/05/2010 rv. 613167 - 01).
Dall'altro, in tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche;
pertanto, ai sensi dell'art. 2238
c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 7407 del 17/03/2021 rv. 661003 - 01).
In applicazione di tali principi, nella fattispecie va osservato quanto segue.
La di cui le appellate sono socie, ha come oggetto sociale lo svolgimento delle Parte_2 prestazioni sanitarie di competenza del fisioterapista, con possibilità di compimento di operazioni di altro tipo (mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie) solo al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale, e tutte le tre socie (le appellanti nonché
sono fisioterapiste (cfr. lo statuto in atti), e non risulta in alcun modo che Controparte_3 esse, nell'esercizio delle attività societarie, si siano avvalse di una struttura societaria organizzata ulteriore rispetto alle proprie attività professionali personali.
Inoltre, ex d.M. n. 741/1999 l'esercizio dell'attività di fisioterapista è permesso in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, ed è subordinato al conseguimento di diploma universitario abilitante.
Indipendentemente dalla legittimità della protrazione dell'esercizio dell'attività associata di fisioterapiste in forma di s.n.c., anziché di società tra professionisti ex art. 10 l. n. 183/2011, pur dopo l'istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti (ciò che può semmai avere rilievo disciplinare), è pertanto evidente che i rapporti tra le appellate ed i loro pazienti devono essere qualificati come contratto d'opera, ed i relativi redditi non hanno natura di redditi di impresa ma di redditi di lavoro autonomo di carattere professionale, sicché, non essendo stata istituita una gestione previdenziale categoriale ex d.lgs. n. 509/1994, ex art. 2 c.
26 l. n. 335/1995 le appellate sono obbligate ad iscriversi ed a versare la relativa contribuzione previdenziale alla cd. gestione separata , mentre non sussiste obbligo di Pt_1 iscrizione alla gestione commercianti ex ll. nn. 613/1966 e 662/1996 per difetto della natura commerciale dell'attività svolta.
Le statuizioni dell'impugnata sentenza, pur raggiunte a seguito di motivazione del tutto erronea, sono perciò corrette.
L'appello va quindi rigettato con differente motivazione.
Le spese di lite del grado, appunto in considerazione della differente motivazione qui adottata, possono essere interamente compensate. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 596/2024 in data 18/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello con differente motivazione e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -