Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 515
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, riformando la sentenza di primo grado. Ha affermato che il termine di prescrizione decennale per la riscossione dell'imposta di registro decorre dalla notifica dell'avviso di liquidazione e non può essere interrotto da atti interni all'amministrazione o dalla mera formazione del ruolo. La notifica della cartella esattoriale è avvenuta oltre il termine prescrizionale, anche tenendo conto della sospensione per la pandemia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 515
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 515
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo