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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL UC, Presidente
CC RA, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3065/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190258943849000 REGISTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente destinatario della cartella esattoriale n. 097 2019 02589438 49/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per conto dell'Agenzia Delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Roma, per il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.521,70 in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro in relazione alla Sentenza n. 83/2008 emessa dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 13847/2023, emessa in data 26.10.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sezione 31, e depositata in data
21.11.2023 con cui il giudice adito ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA CON RIFERIMENTO AL RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DELLE SOMME VANTATE DALL'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 78 T.U.R. SOTTO IL PROFILO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI
PRESCRIZIONE DECENNALE, dato che in merito sarebbe stato sufficiente verificare che dal 14.1.2011
(data di notificazione dell'Avviso di Liquidazione) sino al 15.7.2022 (data di notificazione della cartella esattoriale oggetto di impugnazione) non è intervenuto alcun atto interruttivo;
si rileva altresì che la prescrizione invocata si sarebbe realizzata pur computando la sospensione legale di 542 giorni dovuta alla normativa emergenziale per la pandemia da COVID;
l'errore dell'organo giudicante sarebbe riferito al non corretto dies a quo identificato nella scadenza dei 60 previsti per l'impugnazione dell'avviso di pagamento presupposto.
Con atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate è stata eccepita l'infondatezza della pretesa in ragione del corretto termini iniziale considerato per valutare la decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene il ricorso in appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la sufficienza della motivazione posta a base della sentenza impugnata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alla censura proposta in appello che è oggettivamente preordinata a contestare la non corretta individuazione del dies a quo da cui far decorrere lo spirare dell'invocato termine di prescrizione decennale.
Il giudice di prime cure affida la decisione di reiezione ad una semplice constatazione.
Il ricorso non è fondato e non merita di essere accolto. L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la notifica della cartella impugnata è avvenuta tempestivamente nel termine di cui all'art. 78 del DPR
131/86 che stabilisce che il credito dell'amministrazione per l'imposta di registro definitivamente accertata si prescrive in dieci anni, atteso che trattasi di imposta di registro dell'anno 2008 e l'avviso di liquidazione
è stato notificato tempestivamente il 14.01.2011; come sostenuto del tutto pacificamente dalla Suprema
Corte, il termine di prescrizione in tema di imposta di registro, decorrente una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito, è unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.p.r. n. 131 del1986.
Le argomentazioni non sembrano essere confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Infatti, con quanto deciso di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Sez. 5 Num. 30230
Anno 2025, si afferma un principio fondamentale per la tutela del contribuente: la certezza dei termini.
Con tale decisione viene stabilito che il dies a quo per la prescrizione dell'imposta di registro, dopo un'interruzione (che il giudice di legittimità individua nell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro), è la data di notifica dell'atto interruttivo, senza attendere ulteriori scadenze. I contribuenti possono quindi fare affidamento su un calcolo chiaro e prevedibile dei termini, sapendo che una pretesa fiscale notificata oltre dieci anni dopo un avviso di liquidazione è da considerarsi estinta. La decisione impedisce all'Amministrazione Finanziaria di dilatare i tempi di riscossione computando anche i termini legali per l'impugnazione.
Secondo la suddetta Corte (Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021,
n. 31283), si tratta di una erronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2009, n. 14301; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n.
23261; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. Trib., 10 gennaio 2024, n. 1008).
Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non alla scadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo;
l'art 2954 cod. civ. stabilisce, infatti, che per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l'azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e
2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica della cartella di pagamento.
Come correttamente computato dall'appellante, anche tenendo conto della normativa emergenziale
COVID e della disposta sospensione della prescrizione “dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, per un totale di 542 giorni che, sommati alla suddetta data del 14.01.2021 – quale termine ultimo decennale di prescrizione del credito entro il quale l'Ente Impositore avrebbe dovuto validamente notificare la cartella esattoriale opposta – non avrebbero comunque evitato la prescrizione del credito in questione, definitivamente maturata alla data del 10.07.2022 (14.01.2021+542 giorni = 10.07.2022). Ed infatti, la notificazione della cartella esattoriale opposta interveniva in data 15.07.2022, e quindi a distanza cinque giorni dopo la prescrizione del credito vantato dall'amministrazione procedente intervenuta in data
10.07.2022 (termine invece considerato dall'AGE come quello del 10.9.2022).
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello del contribuente è fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado ed annullamento della cartella di pagamento emessa tardivamente dall'agenzia della riscossione.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello del contribuente va accolto.
Condanna l'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate-Riscossione al pagamento in solido tra loro delle spese di giudizio del doppio grado a favore della parte appellante che si liquidano in complessivi € 1.000 per il primo grado ed € 1.300 per l'attuale grado, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC OL RA CC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL UC, Presidente
CC RA, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3065/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190258943849000 REGISTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente destinatario della cartella esattoriale n. 097 2019 02589438 49/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per conto dell'Agenzia Delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Roma, per il pagamento della somma complessiva pari ad € 1.521,70 in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro in relazione alla Sentenza n. 83/2008 emessa dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 13847/2023, emessa in data 26.10.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sezione 31, e depositata in data
21.11.2023 con cui il giudice adito ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA CON RIFERIMENTO AL RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DELLE SOMME VANTATE DALL'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 78 T.U.R. SOTTO IL PROFILO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI
PRESCRIZIONE DECENNALE, dato che in merito sarebbe stato sufficiente verificare che dal 14.1.2011
(data di notificazione dell'Avviso di Liquidazione) sino al 15.7.2022 (data di notificazione della cartella esattoriale oggetto di impugnazione) non è intervenuto alcun atto interruttivo;
si rileva altresì che la prescrizione invocata si sarebbe realizzata pur computando la sospensione legale di 542 giorni dovuta alla normativa emergenziale per la pandemia da COVID;
l'errore dell'organo giudicante sarebbe riferito al non corretto dies a quo identificato nella scadenza dei 60 previsti per l'impugnazione dell'avviso di pagamento presupposto.
Con atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate è stata eccepita l'infondatezza della pretesa in ragione del corretto termini iniziale considerato per valutare la decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene il ricorso in appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la sufficienza della motivazione posta a base della sentenza impugnata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alla censura proposta in appello che è oggettivamente preordinata a contestare la non corretta individuazione del dies a quo da cui far decorrere lo spirare dell'invocato termine di prescrizione decennale.
Il giudice di prime cure affida la decisione di reiezione ad una semplice constatazione.
Il ricorso non è fondato e non merita di essere accolto. L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto la notifica della cartella impugnata è avvenuta tempestivamente nel termine di cui all'art. 78 del DPR
131/86 che stabilisce che il credito dell'amministrazione per l'imposta di registro definitivamente accertata si prescrive in dieci anni, atteso che trattasi di imposta di registro dell'anno 2008 e l'avviso di liquidazione
è stato notificato tempestivamente il 14.01.2011; come sostenuto del tutto pacificamente dalla Suprema
Corte, il termine di prescrizione in tema di imposta di registro, decorrente una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito, è unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.p.r. n. 131 del1986.
Le argomentazioni non sembrano essere confermate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Infatti, con quanto deciso di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Sez. 5 Num. 30230
Anno 2025, si afferma un principio fondamentale per la tutela del contribuente: la certezza dei termini.
Con tale decisione viene stabilito che il dies a quo per la prescrizione dell'imposta di registro, dopo un'interruzione (che il giudice di legittimità individua nell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro), è la data di notifica dell'atto interruttivo, senza attendere ulteriori scadenze. I contribuenti possono quindi fare affidamento su un calcolo chiaro e prevedibile dei termini, sapendo che una pretesa fiscale notificata oltre dieci anni dopo un avviso di liquidazione è da considerarsi estinta. La decisione impedisce all'Amministrazione Finanziaria di dilatare i tempi di riscossione computando anche i termini legali per l'impugnazione.
Secondo la suddetta Corte (Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021,
n. 31283), si tratta di una erronea interpretazione delle norme in esame, poiché in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione (Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2009, n. 14301; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n.
23261; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11605; Cass., Sez. Trib., 10 gennaio 2024, n. 1008).
Per la stessa ragione, il termine di prescrizione riprende a decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non alla scadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo;
l'art 2954 cod. civ. stabilisce, infatti, che per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo (come l'azione giudiziale), atti tipizzati dagli artt. 2945 e
2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica della cartella di pagamento.
Come correttamente computato dall'appellante, anche tenendo conto della normativa emergenziale
COVID e della disposta sospensione della prescrizione “dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, per un totale di 542 giorni che, sommati alla suddetta data del 14.01.2021 – quale termine ultimo decennale di prescrizione del credito entro il quale l'Ente Impositore avrebbe dovuto validamente notificare la cartella esattoriale opposta – non avrebbero comunque evitato la prescrizione del credito in questione, definitivamente maturata alla data del 10.07.2022 (14.01.2021+542 giorni = 10.07.2022). Ed infatti, la notificazione della cartella esattoriale opposta interveniva in data 15.07.2022, e quindi a distanza cinque giorni dopo la prescrizione del credito vantato dall'amministrazione procedente intervenuta in data
10.07.2022 (termine invece considerato dall'AGE come quello del 10.9.2022).
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello del contribuente è fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado ed annullamento della cartella di pagamento emessa tardivamente dall'agenzia della riscossione.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello del contribuente va accolto.
Condanna l'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate-Riscossione al pagamento in solido tra loro delle spese di giudizio del doppio grado a favore della parte appellante che si liquidano in complessivi € 1.000 per il primo grado ed € 1.300 per l'attuale grado, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC OL RA CC