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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1543/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALLO ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza Presidenziale n. cronol. 1473/2022 del 25/05/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con Decreto di omologazione n. 1529/2022 del 01/06/2022 (RG n.
1063/2022);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 5 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi concordano che l'affido di sia condiviso tra loro, con residenza e dimora Per_1 abituale presso l'immobile in cui vive la madre in Modena, strada Corletto Sud n. 64/5; Eventuali successivi mutamenti di residenza dovranno essere tempestivamente comunicati, a mezzo raccomandata a.r., da entrambe le parti e concordati tra le stesse.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse e a concordare i criteri e le modalità educative di adottando congiuntamente ogni decisione riguardante la educazione, la istruzione, la Per_1
formazione spirituale e sociale del medesimo, in particolare la scelta degli istituti scolastici e delle attività parascolastiche, sportive e ricreative del figlio, nonché ogni decisione attinente la salute dello stesso, assistendolo moralmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 315 bis c.c. La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente dai genitori per tutte le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio quali ad esempio salute, istruzione, religione, viaggi Per_1 all'estero, sports, attività parascolastiche ricreative e ludiche. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione da ciascuno dei genitori quando avrà il figlio con sé. Per_1
3) Quanto al diritto di visita, i genitori concordano che trascorrerà con la madre e il padre Per_1
secondo il seguente calendario settimanale: 1° settimana: con la madre lunedì venerdì sabato domenica e con il padre il martedì, mercoledì e giovedì; 2° settimana: con il padre lunedì venerdì sabato e domenica e con la madre martedì, mercoledì e giovedì; E così per le settimane a venire. In estate potrà trascorrere 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore in Per_1
periodi da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà il giorno della Vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro, oltre ad una settimana consecutiva ciascuno, che di anno in anno inizierà alternativamente il giorno di Santo Stefano ed il primo dell'anno; ogni genitore trascorrerà con il figlio tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno quelli comprensivi del giorno di Pasqua e quelli comprensivi del giorno di
Pasquetta. Resta inteso che le parti potranno concordare giorni diversi da quelli stabiliti nel presente ricorso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e i loro impegni lavorativi, previo espresso accordo tra loro e congruo preavviso. Tutto quanto sopra nel rispetto delle pagina 2 di 5 esigenze di crescita ed educazione del minore ivi espressamente comprese le priorità di Per_1 natura scolastica. Le parti si impegnano a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con il figlio, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione del fine settimana.
4) In merito al contributo di mantenimento, avuto riguardo alla circostanza che il diritto di visita è distribuito in modo esattamente paritario tra i genitori, è stabilito che il signor versi alla signora Pt_1
, quale contributo di mantenimento del figlio minore, l'importo di E. 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con ordine di accredito permanente sul conto corrente intestato alla stessa, noto alle parti, con rivalutazione Istat a decorrere dal febbraio
2026.
5) I signori e si impegnano inoltre a sostenere, nella misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, le seguenti spese ordinarie e/o straordinarie relative al figlio come da Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da codesto Tribunale in data 25.09.2019 che di seguito vengono elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tikets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Come previsto, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
pagina 3 di 5 fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Resta inteso che la decisione in ordine alle spese straordinarie quivi menzionate, e pertanto in relazione alle attività e/o evenienze tutte sottese da svolgere da parte dei figli, dovrà essere assunta dai genitori congiuntamente, indipendentemente da chi effettuerà il relativo esborso.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento alla casa coniugale, di proprietà esclusiva di , ma sulla quale è trascritto diritto di usufrutto dei Parte_1
genitori dello stesso, i coniugi pattuiscono quanto segue: - la signora vive Parte_3 nell'immobile in cui si è trasferita dopo la separazione posto in Modena Strada Corletto n. 64/5, immobile a lei assegnato e di proprietà del signor , padre di . Persona_2 Parte_1
7) Con riguardo alle spese relative all'immobile sito in Modena Strada Corletto n. 64/5, al signor
[...]
rimarranno in capo quelle di straordinaria amministrazione, viceversa, alla signora Per_2 Parte_2
competeranno quelle di ordinaria amministrazione.
[...]
9) I coniugi dichiarano di nulla avere e pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti.
10) Gli arredi e i beni mobili che sono attualmente contenuti nella casa coniugale vengono riconosciuti dalla moglie di proprietà esclusiva del marito, così come quanto già prelevato dalla moglie viene riconosciuto dal marito di esclusiva proprietà della predetta.
11) Ciascun coniuge rimane esclusivo proprietario di tutto quant'altro a sé intestato. I separandi danno atto di avere esaurito e saldato prima d'ora ogni pendenza inerente alla divisione dei beni mobili comuni e di ogni altra natura di non avere alcuna pretesa da avanzare al riguardo.
12) Le parti dichiarano sin da ora di rilasciare libero permesso all'espatrio sia singolarmente che con il figlio, e si obbligano a perfezionare i relativi atti presso i competenti uffici. Resta inteso che ciascun genitore che intenda portare con sé il figlio per una vacanza all'estero dovrà indicarne le durata e la località e si impegna a raccogliere preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
13) I separandi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 4 di 5 legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il 15/05/2015 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata nei PAESI BASSI il 06/09/1984 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...]
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 91 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1543/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALLO ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza Presidenziale n. cronol. 1473/2022 del 25/05/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con Decreto di omologazione n. 1529/2022 del 01/06/2022 (RG n.
1063/2022);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 5 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi concordano che l'affido di sia condiviso tra loro, con residenza e dimora Per_1 abituale presso l'immobile in cui vive la madre in Modena, strada Corletto Sud n. 64/5; Eventuali successivi mutamenti di residenza dovranno essere tempestivamente comunicati, a mezzo raccomandata a.r., da entrambe le parti e concordati tra le stesse.
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse e a concordare i criteri e le modalità educative di adottando congiuntamente ogni decisione riguardante la educazione, la istruzione, la Per_1
formazione spirituale e sociale del medesimo, in particolare la scelta degli istituti scolastici e delle attività parascolastiche, sportive e ricreative del figlio, nonché ogni decisione attinente la salute dello stesso, assistendolo moralmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 315 bis c.c. La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente dai genitori per tutte le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio quali ad esempio salute, istruzione, religione, viaggi Per_1 all'estero, sports, attività parascolastiche ricreative e ludiche. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione da ciascuno dei genitori quando avrà il figlio con sé. Per_1
3) Quanto al diritto di visita, i genitori concordano che trascorrerà con la madre e il padre Per_1
secondo il seguente calendario settimanale: 1° settimana: con la madre lunedì venerdì sabato domenica e con il padre il martedì, mercoledì e giovedì; 2° settimana: con il padre lunedì venerdì sabato e domenica e con la madre martedì, mercoledì e giovedì; E così per le settimane a venire. In estate potrà trascorrere 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore in Per_1
periodi da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà il giorno della Vigilia con un genitore e quello di Natale con l'altro, oltre ad una settimana consecutiva ciascuno, che di anno in anno inizierà alternativamente il giorno di Santo Stefano ed il primo dell'anno; ogni genitore trascorrerà con il figlio tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno quelli comprensivi del giorno di Pasqua e quelli comprensivi del giorno di
Pasquetta. Resta inteso che le parti potranno concordare giorni diversi da quelli stabiliti nel presente ricorso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e i loro impegni lavorativi, previo espresso accordo tra loro e congruo preavviso. Tutto quanto sopra nel rispetto delle pagina 2 di 5 esigenze di crescita ed educazione del minore ivi espressamente comprese le priorità di Per_1 natura scolastica. Le parti si impegnano a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con il figlio, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione del fine settimana.
4) In merito al contributo di mantenimento, avuto riguardo alla circostanza che il diritto di visita è distribuito in modo esattamente paritario tra i genitori, è stabilito che il signor versi alla signora Pt_1
, quale contributo di mantenimento del figlio minore, l'importo di E. 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese, con ordine di accredito permanente sul conto corrente intestato alla stessa, noto alle parti, con rivalutazione Istat a decorrere dal febbraio
2026.
5) I signori e si impegnano inoltre a sostenere, nella misura del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, le seguenti spese ordinarie e/o straordinarie relative al figlio come da Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da codesto Tribunale in data 25.09.2019 che di seguito vengono elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tikets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Come previsto, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
pagina 3 di 5 fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Resta inteso che la decisione in ordine alle spese straordinarie quivi menzionate, e pertanto in relazione alle attività e/o evenienze tutte sottese da svolgere da parte dei figli, dovrà essere assunta dai genitori congiuntamente, indipendentemente da chi effettuerà il relativo esborso.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento alla casa coniugale, di proprietà esclusiva di , ma sulla quale è trascritto diritto di usufrutto dei Parte_1
genitori dello stesso, i coniugi pattuiscono quanto segue: - la signora vive Parte_3 nell'immobile in cui si è trasferita dopo la separazione posto in Modena Strada Corletto n. 64/5, immobile a lei assegnato e di proprietà del signor , padre di . Persona_2 Parte_1
7) Con riguardo alle spese relative all'immobile sito in Modena Strada Corletto n. 64/5, al signor
[...]
rimarranno in capo quelle di straordinaria amministrazione, viceversa, alla signora Per_2 Parte_2
competeranno quelle di ordinaria amministrazione.
[...]
9) I coniugi dichiarano di nulla avere e pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti.
10) Gli arredi e i beni mobili che sono attualmente contenuti nella casa coniugale vengono riconosciuti dalla moglie di proprietà esclusiva del marito, così come quanto già prelevato dalla moglie viene riconosciuto dal marito di esclusiva proprietà della predetta.
11) Ciascun coniuge rimane esclusivo proprietario di tutto quant'altro a sé intestato. I separandi danno atto di avere esaurito e saldato prima d'ora ogni pendenza inerente alla divisione dei beni mobili comuni e di ogni altra natura di non avere alcuna pretesa da avanzare al riguardo.
12) Le parti dichiarano sin da ora di rilasciare libero permesso all'espatrio sia singolarmente che con il figlio, e si obbligano a perfezionare i relativi atti presso i competenti uffici. Resta inteso che ciascun genitore che intenda portare con sé il figlio per una vacanza all'estero dovrà indicarne le durata e la località e si impegna a raccogliere preventivo consenso scritto dell'altro genitore.
13) I separandi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 4 di 5 legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il 15/05/2015 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata nei PAESI BASSI il 06/09/1984 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...]
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 91 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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