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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11299 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBI TERESA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAPUANO MIRKO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato il 21.5.2025, esponeva di aver contratto matrimonio in Napoli Parte_1 in data 07.12.2006 con la sig.ra (Atto n.99, I.S, sez. XX, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1 n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
Anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nati tre figli, il 10.05.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
[...
il 22.02.2011 e il 03.04.2012, entrambi minorenni;
che a causa della progressiva Per_3 differenziazione dei rispettivi caratteri, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi già da diversi anni e la convivenza, resasi ormai impossibile, anche alla luce della circostanza che egli era detenuto dal 2013 e ristretto presso la Casa di reclusione di ON (LI); pertanto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , l'affido condiviso dei minori con collocazione Controparte_1 presso il domicilio materno e diritto di visita del padre con decorrenza dalla fine della pena, nonché un contributo al mantenimento dei minori a suo carico, pari ad euro 150,00 per ciascun figlio, oltre indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 24.11.2025, con comparsa di costituzione depositata in data 22.10.2025 si costituiva la quale confermava la circostanza Controparte_1 secondo cui erano svariati anni che i coniugi vivevano separati di fatto, atteso anche lo stato di detenzione del a far data dall'anno 2013; che i minori non avevano alcun tipo di contatto con Pt_1 il padre, in ragione di tanto;
che il era stato condannato per la pena principale all'ergastolo, Pt_1 nonché alla pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale, per cui non poteva trovare accoglimento la sua richiesta di affido condiviso con diritto di visita paterno;
pertanto aderiva alla domanda separativa, ma insisteva per l'affido esclusivo dei minori con eventuale diritto di visita paterno protetto presso la casa circondariale, tenuto conto della condanna all'ergastolo del ricorrente, nonché per un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre il 100% dell'assegno unico in suo favore, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Alla predetta udienza compariva personalmente il procuratore del ricorrente, e la resistente con il proprio procuratore, mentre il ricorrente era presente tramite collegamento Teams dalla casa circondariale di Livorno dove era detenuto.
Si procedeva dunque al libero interrogatorio delle parti;
veniva sentito il , il quale dichiarava Pt_1 di volersi separare;
di essere era detenuto da quasi 13 anni per omicidio e associazione di stampo camorristico;
che la moglie gli era stata vicina negli anni della detenzione, e che anche i figli erano andati a trovarlo in carcere;
che la scorsa estate era stato a Napoli per un permesso giustificato dallo stato di salute della madre e in quell'occasione aveva visto i figli nel carcere di Secondigliano;
riferiva che dopo quell'occasione non li aveva più visti, in quanto costoro non avevano accettato la sua richiesta di separazione;
dichiarava di essere consapevole di essere stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e di non poter ottenere l'affidamento condiviso dei figli minori;
riferiva che n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
in carcere assumeva psicofarmaci come stabilizzatori dell'umore e che lavorava come inserviente, percependo 500 euro al mese circa.
Veniva quindi sentita la , la quale dichiarava di aderire alla domanda separativa, pur avendo CP_1 subito la decisione del marito, a seguito di un tradimento telefonico da parte sua;
riferiva che gli era sempre stata vicina e fino al giugno precedente aveva continuato ad andare a trovarlo in carcere;
che il predetto era stato per dieci anni a Secondigliano, venendo poi trasferito a Parma all'esito del rinvenimento di un suo cellulare, e, all'inizio di gennaio 2025 a Livorno;
riferiva che la figlia maggiorenne era economicamente autosufficiente e che l'assegno unico ammontava a 500 euro mensili, integralmente da lei percepiti.
All'esito, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta transattiva: “separazione; attesa la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Caiazzo, affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa;
assegnazione alla della casa familiare CP_1
(alloggio popolare del Comune di Napoli, gestita dalla;
diritto di visita libero del CP_2 padre, da esercitarsi solo e se il finirà di scontare la pena detentiva ( allo stato ergastolo); Pt_1 in caso di eventuale diversa volontà dei minori di riprendere a andare a trovare il padre in carcere, la individuerà una persona di fiducia che li accompagnerà ivi;
obbligo di mantenimento per CP_1
i due minori a carico di , tenuto conto dello stato attuale di detenzione e dell'esigua Parte_1 retribuzione dal medesimo dichiarata quale inserviente in carcere, da fissarsi in euro 300 mensili, a decorrere dal ricorso, da versarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente postale della CP_1
(IBAN: [...]), con percezione integrale dell'Assegno Unico da parte della stessa, per euro 500 circa mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per i minori come da protocollo del Tribunale di Napoli;
spese di lite compensate.”
Le parti accettavano la proposta conciliativa.
Il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti all'udienza del 24.11.2025 si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 99, I.S, sez. XX, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
Anno 2006), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 24.11.2025, riportata in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Napoli, 28.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11299 del R.G.N.C. del 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAMBI TERESA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CAPUANO MIRKO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato il 21.5.2025, esponeva di aver contratto matrimonio in Napoli Parte_1 in data 07.12.2006 con la sig.ra (Atto n.99, I.S, sez. XX, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1 n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
Anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nati tre figli, il 10.05.2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
[...
il 22.02.2011 e il 03.04.2012, entrambi minorenni;
che a causa della progressiva Per_3 differenziazione dei rispettivi caratteri, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi già da diversi anni e la convivenza, resasi ormai impossibile, anche alla luce della circostanza che egli era detenuto dal 2013 e ristretto presso la Casa di reclusione di ON (LI); pertanto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , l'affido condiviso dei minori con collocazione Controparte_1 presso il domicilio materno e diritto di visita del padre con decorrenza dalla fine della pena, nonché un contributo al mantenimento dei minori a suo carico, pari ad euro 150,00 per ciascun figlio, oltre indici Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 24.11.2025, con comparsa di costituzione depositata in data 22.10.2025 si costituiva la quale confermava la circostanza Controparte_1 secondo cui erano svariati anni che i coniugi vivevano separati di fatto, atteso anche lo stato di detenzione del a far data dall'anno 2013; che i minori non avevano alcun tipo di contatto con Pt_1 il padre, in ragione di tanto;
che il era stato condannato per la pena principale all'ergastolo, Pt_1 nonché alla pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale, per cui non poteva trovare accoglimento la sua richiesta di affido condiviso con diritto di visita paterno;
pertanto aderiva alla domanda separativa, ma insisteva per l'affido esclusivo dei minori con eventuale diritto di visita paterno protetto presso la casa circondariale, tenuto conto della condanna all'ergastolo del ricorrente, nonché per un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre il 100% dell'assegno unico in suo favore, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Alla predetta udienza compariva personalmente il procuratore del ricorrente, e la resistente con il proprio procuratore, mentre il ricorrente era presente tramite collegamento Teams dalla casa circondariale di Livorno dove era detenuto.
Si procedeva dunque al libero interrogatorio delle parti;
veniva sentito il , il quale dichiarava Pt_1 di volersi separare;
di essere era detenuto da quasi 13 anni per omicidio e associazione di stampo camorristico;
che la moglie gli era stata vicina negli anni della detenzione, e che anche i figli erano andati a trovarlo in carcere;
che la scorsa estate era stato a Napoli per un permesso giustificato dallo stato di salute della madre e in quell'occasione aveva visto i figli nel carcere di Secondigliano;
riferiva che dopo quell'occasione non li aveva più visti, in quanto costoro non avevano accettato la sua richiesta di separazione;
dichiarava di essere consapevole di essere stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e di non poter ottenere l'affidamento condiviso dei figli minori;
riferiva che n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
in carcere assumeva psicofarmaci come stabilizzatori dell'umore e che lavorava come inserviente, percependo 500 euro al mese circa.
Veniva quindi sentita la , la quale dichiarava di aderire alla domanda separativa, pur avendo CP_1 subito la decisione del marito, a seguito di un tradimento telefonico da parte sua;
riferiva che gli era sempre stata vicina e fino al giugno precedente aveva continuato ad andare a trovarlo in carcere;
che il predetto era stato per dieci anni a Secondigliano, venendo poi trasferito a Parma all'esito del rinvenimento di un suo cellulare, e, all'inizio di gennaio 2025 a Livorno;
riferiva che la figlia maggiorenne era economicamente autosufficiente e che l'assegno unico ammontava a 500 euro mensili, integralmente da lei percepiti.
All'esito, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta transattiva: “separazione; attesa la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Caiazzo, affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa;
assegnazione alla della casa familiare CP_1
(alloggio popolare del Comune di Napoli, gestita dalla;
diritto di visita libero del CP_2 padre, da esercitarsi solo e se il finirà di scontare la pena detentiva ( allo stato ergastolo); Pt_1 in caso di eventuale diversa volontà dei minori di riprendere a andare a trovare il padre in carcere, la individuerà una persona di fiducia che li accompagnerà ivi;
obbligo di mantenimento per CP_1
i due minori a carico di , tenuto conto dello stato attuale di detenzione e dell'esigua Parte_1 retribuzione dal medesimo dichiarata quale inserviente in carcere, da fissarsi in euro 300 mensili, a decorrere dal ricorso, da versarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente postale della CP_1
(IBAN: [...]), con percezione integrale dell'Assegno Unico da parte della stessa, per euro 500 circa mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per i minori come da protocollo del Tribunale di Napoli;
spese di lite compensate.”
Le parti accettavano la proposta conciliativa.
Il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio con atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti all'udienza del 24.11.2025 si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in n. 11299/2025 r.g.a.n.c.
oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 99, I.S, sez. XX, Reg. Atti di Matrimonio Controparte_1
Anno 2006), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 24.11.2025, riportata in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Napoli, 28.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino