Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2686 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2017 al numero 2686, e vertente
TRA elettivamente Parte_1 domiciliata in Perugia, via Manzoni, n. 71, presso l'avv. Simone Moriconi che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
n.c.; Controparte_1
APPELLATO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 955/2016 emessa dal Giudice di Pace di Perugia nel procedimento R.G.
221/2016 il 05/10/2016 e depositata in pari data: - condannare la al risarcimento Controparte_1 in favore della della somma pari ad € 6.615,28 al netto Parte_1 di quanto già liquidato dalla stessa Compagnia in sede stragiudiziale;
- condannare la Controparte_1 alla refusione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.”
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato dinanzi al Giudice di Pace di Perugia la ha convenuto in giudizio la società Parte_1
esponendo che il 13 maggio 2015 era avvenuto un sinistro in Controparte_2
Fossato di Vico, coinvolgendo (assicurato da alla CP_3 Controparte_2 guida di una Opel Corsa e alla guida di una Ford Fiesta ed assicurata da Controparte_4
Riferiva che il sinistro doveva attribuirsi a responsabilità esclusiva della Controparte_5 conducente della Ford Fiesta che usciva da un parcheggio, e che causava danni in misura di euro 8.665,28. Riferiva dunque la che le cedeva il credito Parte_1 CP_3 risarcitorio e che quindi ella riceveva la somma di euro 2.050 in acconto sul maggior avere e, invitata la compagnia assicurativa a negoziazione assistita, si determinava all'istaurazione del giudizio. Argomentava, dunque per la legittimità della cessione del credito e, quindi, esponeva l'insufficienza della somma ricevuta.
Chiedeva, quindi, in conclusioni la condanna della compagnia assicurativa al pagamento del residuo credito, quantificato in euro 6.615,25, oltre interessi legali e rivalutazioni.
1.1. – Nella contumacia del convenuto veniva ammesso quale teste il CP_3 quale confermava integralmente i capitoli di prova articolati dall'attore; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.2. – Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza 5 ottobre 2016, n. 955, riteneva la sussistenza del credito in capo all'attore e, quindi, considerata la sottoscrizione da parte di entrambe le parti coinvolte del modulo di constatazione di incidente e l'omessa costituzione della convenuta compagnia, riteneva la compagnia tenuta al risarcimento. Con riferimento al quantum debeatur, il primo giudice, richiamata la sussistenza in atti di un preventivo formato dalla stessa attrice, determinava in via equitativa la misura del danno in euro 4.000 da cui detrarre quanto già ricevuto in via stragiudiziale.
Per l'effetto condannava la compagnia assicurativa al pagamento di euro 1.950 oltre interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, oltre spese legali in misura di euro 600 oltre accessori.
2. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Parte_1 chiede la riforma parziale della predetta sentenza. Riferisce di aver
[...] avanzato in prime cure istanza di correzione di errore materiale, evidenziando che in atti era presente non solo un preventivo di spesa, ma una fattura, e che l'istanza era stata dichiarata inammissibile. Chiede, in particolare, la riforma della sentenza quanto alla misura del risarcimento del danno esponendo che ve ne fosse prova alla luce della fattura in atti e della testimonianza del Chiede, quindi, la riforma della sentenza anche quanto alle spese CP_3 di lite.
3. – Celebrate le udienze dell'8 novembre 2017 e del 14 novembre 2018, nel corso delle quali l'appellante chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa veniva appunto rinviata per tale incombente e, all'esito di rinvii dovuti al carico di ruolo, chiamata all'udienza del 11 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa. All'esito, veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ..
4. – L'appello parziale è infondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza.
Giova in primo luogo osservare che l'appellante chiede la riforma della sentenza con esclusivo riferimento alla misura della condanna di alla refusione del Controparte_2 danno.
In assenza di appello incidentale è quindi precluso a questo ogni esame delle CP_6 questioni presupposte in ordine all'an della domanda posto che su tali aspetti è efficace il giudicato tra le parti.
Quanto al quantum, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto che lo stesso fosse privo di prova, evidenziando come in atti fosse presente solo un preventivo, ed ha comunque riconosciuto il danno nell'esercizio di potere equitativo di quantificazione, appunto ritenendo, si deve intendere implicitamente, impossibile dimostrare la esatta misura del danno.
Sostiene l'appellante che la decisione sia frutto di un errore consistente nel fatto che, invero, in atti era presente non solo un preventivo, ma una fattura, espressamente confermata dal teste di cui il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto. CP_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'effettiva misura del danno sia del tutto sprovvista di prova, sicchè correttamente il Giudice di Pace – dato per esistente il danno – ha provveduto alla liquidazione equitativa.
Deve infatti osservarsi che – in ogni caso, posto che sia la fattura versata in atti che il preventivo recano la medesima cifra – il documento contabile prodotto in atti proviene ed
è stato formato dalla stessa parte che intende valersene a suo favore e dunque non si vede come possa valere a dimostrare (si badi bene) non già che i pezzi ivi richiamati siano stati effettivamente sostituiti e che quello sia il loro prezzo di listino (circostanza, ancora, del tutto indimostrata) ma a dimostrare la circostanza che tali riparazioni fossero quelle necessarie e dunque, ammesso anche che tali riparazioni siano state eseguite, che quelle riparazioni costituiscano la misura del danno risarcibile.
A nulla vale far rilevare la contumacia del convenuto: dal comportamento di chi non si costituisce in giudizio, infatti, non può in alcun modo trarsi a norma dell'art. 115 cod. proc. civ. la conferma delle circostanze di fatto, esplicite o implicite, dedotte in giudizio dall'attore che dunque è onerato della prova di tutti gli elementi di fatto presupposti delle fattispecie costitutive di diritti che intende azionare.
Ciò posto è dunque del tutto evidente che l'attore in prime cure ha inteso dimostrare la misura del danno allegando un documento, da lui formato, che ha chiesto di confermare come vero al testimone (che è il suo cedente, tenuto anche a dare garanzia CP_3 dell'esistenza del credito anche in forza della scrittura di cessione senza data che è in atti che lo obbliga alla rifusione). Ebbene, è del tutto evidente che per un verso il capitolo d) che è stato confermato come vero fa riferimento ad un importo “stimato” per le riparazioni, sicchè, a rigore non vi è conferma che la somma sia la somma effettivamente dovuta, all'esito delle riparazioni, e, poi, in secondo luogo, non gli è stato neppure domandato quali danni materiali apparissero sulla vettura o ancora quali pezzi siano stati sostituiti, quanto tempo sia stato necessario o simili domande astrattamente idonee a dare una sufficiente determinatezza alla individuazione delle riparazioni da effettuare. Si chiede, in definitiva, al teste di dire in quale misura lo stesso attore abbia quantificato il CP_3 danno: il che, ovviamente, non fa alcuna prova della effettiva misura del danno.
In definitiva, dunque, l'appello è infondato, posto che alcuna esatta prova del danno era stata fornita o è stata fornita in giudizio, sicchè correttamente, riconosciuto l'an, il Giudice di Pace ha esercitato il potere di liquidazione equitativa e, quanto all'esercizio di tale potere
– invece contestato nel ricorrere dei presupposti di esercizio – non sono stati esposti o contestati i criteri di quantificazione.
Ne deriva, in definitiva, che l'appello va respinto e quindi la sentenza confermata.
5. – In difetto di costituzione dell'appellato, non devono essere liquidate le spese di lite.
Deve darsi atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede: - respinge l'appello;
- nulla per le spese;
- da' atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 12 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini