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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 232/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Laghi -APPELLANTE-
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Paolo Gallo -APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 430/2021 emessa in data 13.07.2021 e depositata in Cancelleria in data 15.07.2021, non notificata –
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 10.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti.
I FATTI
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta nel marzo 2017, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari Parte_1 deducendo:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Cassano all'Ionio, frazione Lauropoli, alla Via Enrico Petrella n. 3 e catastalmente individuato al foglio 37 particella 386 sub 1 e facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza (confinante con la
Via Enrico Petrella, la Via Timpone Rosso, la Via Ferruccio Scaglia e con un altro fabbricato composto da più piani e costruito in aderenza);
- che per un tratto del muro esterno del suddetto fabbricato vi era un muretto di recinzione di circa 1,10 metri con copertina in marmo che delimitava un'area libera pavimentata e recintata di proprietà di e prospiciente la Via Parte_1
Enrico Petrella;
- che nel locale a piano terra della venivano riscontrati danni per CP_1 complessivi €.2.500,00 (pari a €.600,00 per la rimozione e il rifacimento dell'intonaco della parete interna;
€.400,00 per la sistemazione dell'impianto elettrico esistente;
€.1.300,00 per la pitturazione delle pareti;
€.200,00 per la fornitura e messa in opera del battiscopa);
- che tali danni derivavano dalle infiltrazioni di umidità provenienti dal muretto di recinzione per il ristagno di acqua piovana nell'intercapedine esistente, nonché dalla superficie esterna pavimentata di proprietà della situata, in assenza di Pt_1 un sistema di drenaggio, ad una quota leggermente più elevata rispetto al piano di pavimento del locale dell'attrice a piano terra;
- che la domanda era fondata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi
1 dell'art. 2043 c.c. Tanto dedotto, la chiedeva il risarcimento dei danni pari a €.2.500,00 o alla CP_1 diversa somma risultante, entro i limiti della competenza del G.d.P., con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre alle spese di mediazione e della C.T.P.
2. Con comparsa depositata il 03.07.2017, si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo: Parte_1
- la nullità dell'atto di citazione per la mancanza degli elementi costitutivi essenziali, essendo privo di una sufficiente esposizione dei fatti e del contesto temporale;
- l'inammissibilità dell'atto di citazione per la carenza dei requisiti delle conclusioni;
- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e passiva della convenuta,
- in via subordinata, l'infondatezza della domanda attorea, posto che il muretto delimitativo della proprietà della era totalmente autonomo rispetto ai locali Pt_1 dell'attrice e che tale muretto e la pavimentazione della proprietà della Pt_1 esistevano da decenni.
3. Con sentenza n. 430/2021, depositata in Cancelleria in data 15.07.2021, il Giudice di
Pace di Castrovillari accoglieva, parzialmente, la domanda attorea e condannava la Pt_1 al pagamento della somma di €.1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, alle spese di lite pari ad €.1.463,13, di cui €.258,13 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a.
e alle spese della C.T.U.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava:
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'insufficiente esposizione dei fatti, poiché nella specie risultavano specificati il petitum e la causa petendi e si era instaurato regolarmente il contraddittorio;
- l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva (avendo l'attrice dimostrato alla prima udienza di essere usufruttuaria dell'immobile con la nota di trascrizione) e passiva (avendo l'attrice dimostrato alla prima udienza che la convenuta aveva ricevuto in donazione la piena proprietà dell'immobile);
- qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova dei danni da infiltrazione dedotti sulla scorta della documentazione fotografica prodotta e delle testimonianze raccolte;
- la prova del nesso causale sulla scorta della C.T.U. espletata;
- la correttezza della stima dei danni proposta dal C.T.U., complessivamente pari a
€.1.500,00;
4. Con atto di citazione notificato nel gennaio 2022, ha Parte_1 proposto tempestivamente appello censurando, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la decisione del Giudice di prime cure per i seguenti motivi:
- errata motivazione del G.d.P. laddove, pur sostenendo che l'attore deve provare il fatto, l'evento ed il nesso causale, assumendo la possibilità di prova presuntiva di detti elementi, affermava la responsabilità della convenuta nonostante il C.T.U. avesse fornito tre ipotesi alternative sulla provenienza causale delle infiltrazioni (di cui una sola riferibile alla proprietà della e la prova testimoniale non fosse Pt_1 stata dirimente al riguardo;
- in via subordinata, mancata applicazione dell'art. 1227, comma 2 o comma 1, c.c. da cui, alternativamente, sarebbe dovuto discendere il rigetto della domanda
2 attorea ovvero, gradatamente, la riduzione proporzionale dell'entità del risarcimento, posto che l'attrice lasciava intendere che le infiltrazioni si sarebbero protratte per anni e sarebbero state molto risalenti nel tempo;
- in via subordinata, errata quantificazione del danno in €.1.500,00;
- in via subordinata, errata applicazione degli interessi legali dalla domanda, dal momento che, trattandosi di debito di valore (credito risarcitorio extracontrattuale) solo in sentenza trasformato in debito di valuta, gli interessi legali avrebbero potuto essere riconosciuti solo dalla pubblicazione della sentenza;
- in via subordinata, errore nell'imputazione delle spese di lite interamente a carico della posto che, anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, Pt_1 le incertezze probatorie e tecniche avrebbero imposto la compensazione, se non integrale, quanto meno parziale, delle spese di lite e anche della C.T.U., in quanto espletata nell'interesse di entrambe le parti. Tanto articolato e dedotto, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa se del caso ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nella presente sede, … accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, subordinatamente l'inammissibilità e o improcedibilità dell'azione proposta per carenza delle condizioni presupposti e dei requisiti di legge, più subordinatamente voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente
nonché quella attiva dell'appellata-attrice ; in via Parte_1 Controparte_1 ulteriormente subordinata rigettare la domanda attorea perché non fondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Solo in via ulteriormente subordinata, voglia ridurre la posta risarcitoria ex adverso pretesa in quanto palesemente sproporzionata e non riferibile in alcun modo al contegno della sig.ra Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria Pt_1 delle spese e competenze del giudizio, … anche per il grado d'appello».
5. Con comparsa depositata il 06.07.2022 si è costituita in giudizio la parte appellata deducendo: Controparte_1
- l'infondatezza della richiesta di nullità dell'atto di citazione;
- l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva;
- la fondatezza, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della domanda proposta dall'attrice in primo grado, avendo dimostrato le fotografie prodotte, le prove orali e la C.T.U. espletata che l'immobile in usufrutto a subiva danni da Controparte_1 infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile di proprietà dell'odierna appellante;
- l'inammissibilità ed infondatezza giuridica del secondo motivo di appello in ordine all'applicabilità dell'art. 1227 c.c., stante la irrilevabilità d'ufficio dell'eccezione di cui all'art. 1227 co. 2 c.c., non essendo stata sollevata nel giudizio di primo grado, e stante la mancanza della prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, posto l'onere probatorio in capo al debitore-danneggiante;
- l'infondatezza del terzo motivo di appello laddove i danni lamentati dalla CP_1 venivano accertati dal C.T.U. e dall'ing. a seguito del sopralluogo Persona_1 effettuato su incarico della come risultante dalla sua deposizione Pt_1 testimoniale;
3 - l'infondatezza del quarto motivo d'appello dal momento che gli interessi compensativi sono dovuti dal debitore ‒ in caso di credito da risarcimento del danno extracontrattuale ‒ sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, ossia dal momento del fatto illecito e fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- l'infondatezza del quinto motivo d'appello posto il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La parte appellata ha, quindi, chiesto, previo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. Rigettata, alla prima udienza, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 10.03.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Giova premettere che, essendo il giudizio di appello limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., esulano dal presente giudizio le difese della parte appellata circa l'infondatezza della nullità dell'atto di citazione della carenza di legittimazione attiva e passiva, in quanto eccezioni sollevate nel solo giudizio di primo grado e non riproposte in appello sottoforma di appositi motivi di gravame.
8. Il primo motivo d'appello è fondato da ciò conseguendo l'accoglimento dell'impugnazione.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass., SS. UU., ord. n. 20943/2022).
Dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (Cass., Sez. III, sent. n. 11152/2023).
Ai fini del riconoscimento di tale tipo di responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In tal senso, «lo statuto della responsabilità del custode riposa su elementi di fatto individuati, dunque, tanto in positivo ‒ la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita […] – quanto in negativo (l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (Cass., Sez. III, ord. n. 12760/2024).
8.1. Tanto premesso, il Giudice di prime cure si è discostato dai suddetti principi laddove ha ritenuto la sussistenza della prova del danno e della sua derivazione causale dalla
4 cosa, nella specie, presumendo che i danni per infiltrazione riscontrati dal C.T.P. della attrice e dal C.T.U. e visibili nelle fotografie in atti ‒ poiché concentrati sulla sola parete dell'immobile goduto in usufrutto dall'attrice confinante con l'immobile di proprietà della ‒ fossero derivanti dalla Pt_1 struttura della res in custodia della Pt_1
La suddetta presunzione, oltre che in contrasto con gli ormai consolidati principi sopra espressi, risulta viziata sul piano logico-deduttivo non potendosi presumere il nesso causale tra i danni dedotti dalla e l'immobile di proprietà della atteso che CP_1 Pt_1 tanto i consulenti tecnici delle parti quanto il C.T.U. hanno concordato sulla riconducibilità causale delle infiltrazioni del caso di specie a tre diverse possibili cause.
Tanto emerge dalla relazione peritale depositata dal C.T.U. nel giudizio di primo grado:
«Nel corso del sopralluogo del 08/04/2019 è stata effettuata, alla presenza continua delle parti in causa e dei loro rispettivi C.T.P. una ricognizione dei luoghi interessati alla vertenza sia in proprietà di parte attrice che in proprietà di parte convenuta per cercare di risalire alle possibili cause delle evidenti infiltrazioni lamentate da parte attrice. […] A seguito della ricognizione effettuata e di quanto visto nel corso di essa, come viene anche riportato nel verbale di sopralluogo n. 2, sia il C.T.U. che i C.T.Р. concordano sul fatto che non è possibile risalire con esattezza alle cause che hanno provocato le infiltrazioni presenti sul muro del magazzino di parte attrice e che le stesse potrebbero provenire: 1) dal piazzale pavimentato e/o dal muretto alto mt. 1,10 con copertina in marmo che trovansi in proprietà di parte convenuta e adiacenti al muro di parte attrice (vedi foto n. 14-15-16-
17-18-19-20 della documentazione fotografica allegata); 2) dal bagnetto posto al piano terra del fabbricato di parte convenuta e anch'esso adiacente al magazzino di parte attrice
(vedi foto n. 21-22-23-24 della documentazione fotografica allegata); 3) dal terreno sottostante il pavimento del magazzino di parte attrice per risalita capillare (vedi foto n. 6-
7-8-10-11 della documentazione fotografica allegata)».
Ciò trova conferma nel verbale di sopralluogo n. 2 (del 08.04.2019) sottoscritto anche dai
C.T.P. e dalle parti, nonché nell'assenza di tempestive osservazioni delle parti alla bozza di relazione peritale loro inviata dal C.T.U. prima del deposito in Cancelleria.
In sintesi, pur volendo ricorrere ad un ragionamento presuntivo (non ammesso dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata), comunque lo stesso sarebbe infondato nella fattispecie in esame in virtù della riconducibilità causale delle infiltrazioni ‒ unanimemente espressa dal C.T.U. e dai C.T.P. ‒ a tre diverse possibili cause, due delle quali non contemplate nelle deduzioni della (ossia, il «bagnetto posto al piano CP_1 terra del fabbricato di parte convenuta» ed il «terreno sottostante il pavimento del magazzino di parte attrice per risalita capillare»).
Sul punto, lo stesso G.d.P. ha espressamente rilevato che «si trascura la possibile causa ascritta alla perdita di acqua dalle tubature e dalla cassetta di scarico del bagnetto, perché costituisce elemento nuovo vagliato esclusivamente dal CTU e mai emerso in sede di esame testimoniale».
Il G.d.P., dunque, pur prendendone atto, ha escluso anche la terza possibile causa delle infiltrazioni elencata dalla perizia del C.T.U., quella della umidità per risalita capillare, sulla scorta di mere presunzioni («a) non è emerso agli atti che manchino opere di isolamento dal terreno nell'immobile dell'attrice; b) non è emerso agli atti che vi sia una falda acquifera;
c) appare strano che la umidità per risalita capillare coinvolga solo la parete a
5 confine con la proprietà della convenuta […] d) la umidità per risalita capillare si concentra genericamente in basso […]»), in contraddizione rispetto all'onere della prova vigente in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ricadente in capo all'attore relativamente al fatto, all'evento e al nesso causale, così come espressamente premesso nella medesima sentenza impugnata.
Inoltre, la prima possibile causa elencata nella C.T.U. ‒ prediletta, in via presuntiva, dal G.d.P. ‒ risulta essa stessa generica così come formulata nella perizia, in quanto identificata nel piazzale pavimentato e/o nel muretto di 1,10 m adiacente all'immobile in usufrutto all'attrice.
8.2. Né, tantomeno, può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la res e i danni sulla scorta dell'istruttoria orale raccolta nel corso del giudizio di primo grado, in quanto inconferente ai fini della dimostrazione del nesso eziologico.
Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha dedotto CP_1 che «i danni sopracitati sono stati verificati anche dall'ing. a seguito di Persona_1 sopralluogo effettuato su incarico di ». Parte_1
Tuttavia, l'ing. sentito come teste nel corso del giudizio di primo grado, Per_1 all'udienza del 14.02.2018, ha precisato ‒ coerentemente con gli esiti della C.T.U., solo successivamente espletata ‒ che «è vero che ho detto al signor che le cause dei CP_2 danni probabilmente derivavano dal muretto esterno di proprietà della ma che c'era Pt_1 pure la possibilità che le infiltrazioni potessero venire dal sottosuolo per risalita capillare».
Lo stesso G.d.P. ha dato atto di tale circostanza in sentenza.
Non risulta dirimente, a tal proposito, neppure la testimonianza resa nel corso del primo grado, all'udienza del 11.04.2018, dal C.T.P. dalla , , CP_1 Persona_2 essendosi lo stesso limitato a confermare la propria perizia senza offrire alcun ulteriore elemento riguardo all'accertamento del nesso eziologico e, al contrario, riferendo di non saper dire da quanto tempo esistessero le infiltrazioni e che la proprietaria gli aveva riferito di aver già riparato la parete.
Tutto quanto sopra premesso, deve dichiararsi l'accoglimento del primo motivo di appello con assorbimento degli ulteriori motivi allo stesso subordinati e riforma della sentenza appellata.
9. Venendo alle spese, allorché in appello venga riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 3083/2017).
La circostanza che, pur non essendoci prova del fatto costitutivo della domanda attorea, non v' è prova certa della non riconducibilità del danno attoreo alla cosa della convenuta giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 430/2021 emessa in
[...] data 13.07.2021 e depositata il 15.07.2021, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea di primo grado;
- COMPENSA per metà le spese del doppio grado e CONDANNA la parte
6 al pagamento, in favore della parte Controparte_1 Parte_1
della residua metà; spese che liquida nell' interezza come segue: 1)
[...] primo grado: € 1.265,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
2) appello: €.174,00 per spese e €. 2.400,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
- PONE definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Così deciso in Castrovillari, in data 20/05/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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