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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6117/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , Parte_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Brandi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 29.11.2023
ATTORI OPPONENTI
contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Barbieri ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.2.2024
CONVENUTA OPPOSTA pagina 1 di 17
Oggetto: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Ancona, respinta e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre che la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta: CP_1 per la società e per i garanti: revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il TAEG espresso dal contratto 24.6.2011 di apertura di credito sul conto corrente ipotecario n.
57440, acceso presso la Cassa di Risparmio di BR e TE (all. 3 procedimento monitorio) è superiore al TSU di riferimento, individuabile in quello dei mutui ipotecari a tasso variabile e, per l'effetto, visto l'art. 1815, co. 2 cod. civ., accertare e dichiarare che il credito originario di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore deve considerarsi limitato al solo capitale finanziato, pari ad euro 600.000,00, detratto quanto già versato dalla società correntista nel corso del rapporto e detratto un importo pari a tutti gli oneri del credito, pagati dalla società correntista ed ora ripetibili ex art. 2033 c.c. in conseguenza della declaratoria di nullità ex art. 1815, co. 2 c.c., da liquidarsi in quella somma che risulterà all'esito del giudizio e compensandoli col credito di parte opposta;
per i garanti: revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarare ed accertare che il creditore e, per esso, il cessionario del credito in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, è decaduto dal diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni nei confronti dei fideiussori Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e, conseguentemente respingere ogni domanda Pt_6 Parte_7 Parte_5 Parte_1 nei loro confronti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1211/2023 del Tribunale di Ancona, in quanto la presente opposizione non si fonda su prova scritta ed è di pronta soluzione ovvero, in via subordinata, concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 1211/2023 del
Tribunale di Ancona per le somme non contestate,
pagina 2 di 17
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'opposizione avversaria e/o la domanda riconvenzionale e/o le eccezioni avversarie perché inammissibili e/o nulle per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone definitivamente
l'esecutività;
2) nel merito, respingere l'opposizione avversaria e/o la domanda riconvenzionale e/o l 'eccezione avversaria perché infondate e non provate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone definitivamente
l'esecutività;
3) in via subordinata nel merito, qualora l'adito Giudice dovesse ritenere parzialmente nullo il contratto di fideiussione e/o parzialmente nullo il contratto 24/6/2011, respinta la domanda riconvenzionale e/o eccezione avversaria, accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare gli attori al pagamento delle somme comunque dovute in virtù dei contratti di conto corrente ipotecari 24/6/2011
e 14/5/2014 e del contratto di fideiussione 17/6/2011, ovvero dell'eventuale minor somma che verrà accertata in corso di causa in favore di;
CP_1
4) in via ulteriormente subordinata nel merito, qualora l'adito Giudice dovesse respingere
l'opposizione avversaria, ma accogliesse la domanda riconvenzionale e/o eccezione avversaria, accertare e dichiarare e, per l'effetto condannare gli attori al pagamento delle somme comunque dovute in virtù del contratto di fideiussione 17/6/2011, contratto di conto corrente ipotecario 24/6/2011
e 14/5/2014, ovvero dell'eventuale minor somma che verrà accertata in corso di causa in favore di
; CP_1
5) in ogni caso, in via riconvenzionale dichiarare (C.F. Parte_2
) , (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. , (C.F. ), CodiceFiscale_8 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) , (C.F. ) e Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._4 [...]
(C.F. ), in via sussidiaria, illimitatamente responsabili delle Parte_9 C.F._5 obbligazioni assunte dalla nel periodo in cui gli stessi hanno Parte_1 Controparte_3 ricoperto la qualità di soci illimitatamente responsabili (dal 2011 al 2020: anno di messa in mora, revoca affidamenti e richiesta di pagamento da parte di ), e, per l 'effetto, condannare gli stessi, CP_1 nella loro ridetta qualità ed in via sussidiaria rispetto alla ridetta società, al pagamento di quanto risulterà dovuto in favore di in virtù dei contratti di conto corrente ipotecari 24/6/2011 e CP_1
14/5/2014, pari a complessivi € 797.452,44, oltre interessi convenuti nei ridetti contratti, oltre le spese pagina 3 di 17
liquidate e/o di ogni altra somma a qualunque titolo dovuta dalla società Immobilgest s.n.c. di Aristei
IO e C. in favore di . CP_1
8) con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito Parte_1
e i suoi fideiussori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e proponevano opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_6 Parte_7
1211/2023, con cui questo Tribunale aveva ingiunto loro, su ricorso della Controparte_1
(di seguito , già il pagamento, in via solidale, dell'importo di €
[...] CP_1 CP_4
797.452,44, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata si basava su due contratti di apertura di credito in conto corrente ipotecario stipulati dalla con la allora Parte_1 Controparte_5
e risultava quantificata come da saldi debitori alla data del 31.3.2021: rispettivamente, €
[...]
721.635,19 per l'apertura di credito del 24.6.2011 ed € 75.817,25 per l'apertura di credito del
14.5.2014.
A sostegno dell'opposizione gli attori opponenti eccepivano e deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'usura originaria del tasso di interessi applicato all'apertura di credito del 24.6.2011;
b) la violazione del limite di finanziabilità del credito fondiario erogato con l'apertura di credito del
24.6.2011;
c) la nullità della clausola derogatoria del disposto di cui all'art. 1957 c.c. apposta nel contratto fideiussorio stipulato da , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_1
, e con la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_5
[...]
In particolare, in relazione al primo motivo di censura, parte attrice precisava che il contratto del
24.6.2011 (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio) prevedeva la concessione di un'apertura di credito pagina 4 di 17 fondiario di € 600.000,00 sul conto corrente ipotecario n. 57440, al tasso nominale variabile del
3,541%.
Secondo la tesi di parte opponente, ai fini della verifica dell'applicazione di tassi usurari, la categoria a cui ricondurre l'apertura di credito controversa sarebbe stata quella dei mutui ipotecari a tasso variabile
-essendo comuni la natura del credito, l'entità del rischio e la sua interfaccia, costituita dalla garanzia ipotecaria- in relazione alla quale, alla data di stipulazione del contratto, era stato indicato un TSU del
4,185%.
Secondo la consulenza di parte (doc. n. 2 allegata all'atto di citazione in opposizione), il TAEG applicato all'apertura di credito del 24.6.2011 sarebbe risultato pari al 4,883% e, quindi, superiore al
TSU di riferimento, con la conseguente necessaria operatività del disposto di cui all'art. 1815 c.c. e, quindi, con conseguente diritto della società correntista a ripetere tutti gli interessi passivi ed ogni altro onere corrisposto per tutta la durata del rapporto.
In relazione al secondo motivo di censura gli attori deducevano che il contratto del 24.6.2011 era garantito da ipoteca su un terreno edificabile, che all'epoca dei fatti non era stato ancora lottizzato, né vantava opere di urbanizzazione, sicché il relativo valore non poteva superare i 100.000,00 euro mentre la per poter concedere l'apertura di credito da € Controparte_5
600.000,00, gli aveva attribuito un valore di almeno 800/900.000,00 euro.
Dunque, l'istituto di credito avrebbe operato un'inveritiera supervalutazione del bene concesso in garanzia, così violando il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione, cui conseguiva la necessità di un'integrazione giudiziale al fine di garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire, o reprimere, l'abuso del diritto.
Gli opponenti eccepivano, infine, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 del contratto fideiussorio (doc. n. 12 allegato al fascicolo monitorio), atteso che i fideiussori dovevano ritenenrsi tutti consumatori e non erano state rispettate le forme di tutela sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con la conseguenza che i garanti dovevano ritenersi liberati dal 30.9.2021, data in cui era spirato il termine semestrale di esigibilità del credito (docc. nn. 8, 9, 10, 11 e 13 allegati al fascicolo monitorio).
In conclusione, parte attrice opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso e la ri- quantificazione del debito della nei confronti della in misura pari al solo capitale Parte_1 CP_1 di € 600.000,00, da cui detrarre quanto già versato dalla società correntista in costanza di rapporto e gli pagina 5 di 17 oneri pagati e ripetibili, nonché l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta decadenza della convenuta dal diritto di avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1 pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In relazione all'eccepito vizio di usura originaria del finanziamento del 24.6.2011, la convenuta opposta deduceva l'infondatezza della tesi avversaria, precisando che la categoria di riferimento per il calcolo del TEGM nel caso di specie era, come da “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura” (doc. n. 5 allegato alla comparsa) e dalle “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei T.E.G. ai sensi della legge sull'usura” del 1.12.2010 della AN d'IT
(doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), quella dei conti correnti garantiti, il cui TEGM per il periodo di interesse era pari al 9,09 e il TSU era pari al 13,635 (doc. n. 4 allegato alla comparsa). Dunque, nessun tasso usurario era stato applicato al contratto qui controverso.
Circa la ritenuta violazione del limite di finanziabilità, poi, la convenuta osservava che le doglianze avversarie, oltre che generiche, erano infondate, in quanto, innanzitutto, la garanzia ipotecaria era stata rilasciata su più lotti e non su un singolo terreno, inoltre, la stima elaborata dalla controparte era priva di ogni riferimento, criterio di calcolo e supporto probatorio, infine, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non avrebbe comportato né la nullità del contratto principale né la nullità della garanzia prestata.
Quanto alla terza censura, la evidenziava che i fideiussori opponenti non erano consumatori, dal CP_1 momento che, all'atto di sottoscrizione della fideiussione e dei due contratti di conto corrente, essi erano tutti soci illimitatamente responsabili della (doc. n. 7 allegato alla comparsa) e, Parte_1 dunque, avevano agito per fini estranei alla sfera privata e attinenti, invece, alla specifica attività professionale svolta. Conseguentemente, non poteva applicarsi al caso di specie la disciplina consumeristica.
Parte convenuta opposta evidenziava come, in ogni caso, la durata della fideiussione controversa fosse stata correlata dalle parti, non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, quindi, non poteva comunque applicarsi il disposto di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 6 di 17 In subordine, sosteneva che la clausola doveva ritenersi valida in quanto munita della doppia CP_1 sottoscrizione;
che, ad ogni modo, il termine decadenziale non era maturato, atteso che la creditrice aveva inviato alla società (con pec) e a tutti i fideiussori (con racc. a.r.) una lettera di diffida in data
3.3.2020 (doc. n. 13 allegato al fascicolo monitorio); che, infine, la clausola era valida in quanto afferente non ad un contratto di fideiussione bensì ad un contratto autonomo di garanzia.
Parte convenuta opposta spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta alla condanna di
[...]
, , , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 [...] al pagamento del debito in via solidale nella loro qualità di soci della allegando Parte_7 Parte_1 che la società correntista era una società in nome collettivo e, in quanto tale, i suoi soci dovevano intendersi solidalmente e illimitatamente responsabili nei confronti dei relativi creditori.
La eccepiva, infine, la nullità o inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata da CP_1 controparte, deducendone la genericità.
In conclusione, parte convenuta opposta chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avanzata e, in via riconvenzionale, la condanna dei soci al pagamento, in via sussidiaria rispetto alla società, di quanto dalla stessa dovuto.
In data 16.9.2024 veniva espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Nelle more, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c..
Nell'ambito della seconda memoria istruttoria parte attrice opponente censurava ulteriormente il contratto di fideiussione stipulato, e in particolare l'art. 7, anche in relazione all'art. 2 della Legge n.
287/1990.
Con ordinanza emessa il 4.3.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, disattese le istanze istruttorie avanzate da parte attrice opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di una memoria conclusionale.
pagina 7 di 17 Parte attrice opponente, in sede di memoria conclusionale, denunziava l'usura originaria anche in relazione all'apertura di credito del 14.5.2014, limitava la qualificazione di consumatori ai soli Pt_6
, , e , e rassegnava, infine,
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_2 Parte_3 nuove conclusioni.
All'udienza del 25.9.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
Occorre premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che la modifica sostanziale delle conclusioni operata da parte attrice opponente nell'ambito della memoria conclusionale, depositata telematicamente in data 17.9.2025, risulta tardiva, violando il limite temporale individuato dall'art. 281quinquies in combinato disposto con l'art. 189 n. 1) c.p.c., e in quanto tale, è inammissibile.
Parimenti inammissibili risultano le nuove censure avanzate nella medesima sede essendo intervenute ben oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive.
Tanto premesso, deve preliminarmente ricordarsi che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può, in primo luogo, osservarsi come, a fronte della documentata indicazione del credito azionato nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori, parte attrice opponente abbia, di contro, contestato pagina 8 di 17 tempestivamente il fondamento dell'avversa pretesa creditoria solo in relazione all'apertura di credito del 24.6.2011 e al contratto di fideiussione.
L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre in proposito muovere dalla prima censura svolta, concernente l'asserita usura originaria del tasso degli interessi applicati all'apertura di credito in conto corrente ipotecario del 24.6.2011.
Come noto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 2 L. 108/96, gli interessi sono usurari quando superano il tasso soglia determinato dal . Parte_10
In particolare, il Ministro dell'Economia, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, con decreto, classifica annualmente le operazioni in distinte categorie -tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie- e per ognuna di esse rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM) -comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse- e cioè, la media degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi ex art. 106 TUB nel corso del trimestre precedente, e il tasso soglia (TSU). Tale ultimo valore viene calcolato aumentando il
TEGM di un quarto ed aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con l'unica limitazione che la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Il giudice, dunque, quando è chiamato a verificare se l'operazione di finanziamento intercorsa sia censurabile per usura originaria, deve innanzitutto individuare la categoria di riferimento nel decreto ministeriale applicabile ratione temporis.
In particolare, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, nell'effettuare tale riscontro, il giudice deve assicurarsi che sussista simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma
1, legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione (Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza n. 16303, del 20.6.2018).
Ne consegue che il giudice del merito deve “identificare -secondo criteri civilistici- la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la
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singola operazione della cui usurarietà si controverta” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n.
23866 del 5.9.2024).
Solo una volta individuata la corretta categoria di riferimento, il giudice può procedere a raffrontare il tasso degli interessi applicato con il tasso soglia individuato per suddetta categoria e verificarne l'eventuale superamento.
Applicando tali principi ermeneutici alla fattispecie in esame, per quanto ivi di interesse, si osserva che il contratto di apertura di credito fondiario in conto corrente ipotecario può, sì, essere ricompreso nella categoria dei rapporti di mutuo ipotecario, come asserito dagli attori opponenti, ma solo nel caso in cui, al di là del nomen iuris, esso presenti le medesime peculiarità dei mutui ipotecari.
In particolare, caratteristica essenziale del contratto di mutuo è la realità, sì che esso si perfeziona con la consegna della res mutuata, cui è sinallagmaticamente correlato l'obbligo di restituzione della stessa e il pagamento degli interessi. Tale restituzione, in caso di mutuo bancario, di regola, ha luogo tramite la corresponsione di rate, secondo un determinato piano di ammortamento.
Dunque, in relazione ad un contratto denominato come apertura di credito, rappresentano indizi in tal senso, ad esempio, la consegna dell'importo concordato contestualmente alla stipula del contratto o subordinata al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, nonché la riduzione dell'affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate.
In tali casi, si applica il tasso soglia previsto per i mutui, prevalendo l'inquadramento dell'operazione posta effettivamente in essere dalle parti sulla qualificazione formale data al rapporto (cfr. tra le altre,
Tribunale di Firenze, Sentenza n. 115 del 15.1.2019, depositata dagli stessi attori opponenti;
Tribunale
Verona, Sentenza n. 1435 del 24.9.2020).
Avuto quindi riguardo al contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 24.6.2011 in atti (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), tuttavia, si osserva che non vi sono elementi per qualificare tale finanziamento in termini di mutuo ipotecario a tasso variabile.
Nel contratto emerge, infatti, che le parti hanno concordato la concessione di un'apertura di credito in conto corrente (n. 57440) per l'ammontare di € 600.000,00 e per la durata di 24 mesi (prorogabile), garantita dall'ipoteca concessa su immobili.
Quindi, la banca si è impegnata a concedere e tenere a disposizione dei correntisti il predetto importo, per esigenze di finanziamento non specificate, ma non è dato rinvenire né accordo né prova della consegna/erogazione -contestuale alla sottoscrizione del rogito o subordinata al perfezionamento pagina 10 di 17 dell'ipoteca (cfr. estratti conto depositati, docc. nn. 8 allegato al fascicolo monitorio e 10 allegato alla seconda memoria istruttoria)- di detto importo, così come non risulta la pattuizione di un preciso piano di rientro assimilabile a quello di un mutuo ipotecario.
Quanto stipulato fra le parti corrisponde invero ad un'apertura di credito, senza che, di contro, la garanzia ipotecaria, che costituisce pur sempre elemento accessorio del credito, sia tale da mutare la natura giuridica del rapporto principale garantito.
D'altronde, dagli estratti conto in atti emerge il tipico andamento dell'apertura di credito in conto corrente, con prelevamenti e movimenti in uscita del tutto compatibili con essa, e, parimenti, non si rinvengono movimenti corrispondenti a un rientro rateale dall'esposizione debitoria.
Le superiori considerazioni risultano dirimenti ai fini dell'esclusione, in radice, della fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto formulato sulla base dei tassi soglia previsti per il mutuo ipotecario che, come detto, sono inapplicabili alla fattispecie concreta in esame.
Passando alla diversa censura relativa alla dedotta violazione del limite di finanziabilità del credito fondiario erogato con l'apertura di credito del 24.6.2011, la stessa risulta infondata, in primo luogo, in quanto i limiti di finanziabilità previsti dall'art. 38 TUB e dalla Delib. CICR 22 aprile 1995, possono applicarsi solo al mutuo fondiario e non anche all'apertura di credito fondiaria.
Si osserva, inoltre, come, anche a voler opinare in senso contrario, la censura in questione si appalesi infondata alla luce degli ormai noti recenti insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, 8 marzo 2022, n. 7509).
In tale arresto le S.U., aderendo e validando la terza opzione interpretativa abbracciata da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno enunciato il principio secondo cui in tema di mutuo fondiario: “il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto;
non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt 51 e ss. e 53 TUB)- la cui violazione, ove posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del
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mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (v. S.U. 16.11.2022 n. 33719).
Con tale approdo delle S.U. si è, in particolare, superato l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità, e seguito da una larga parte di quella di merito, secondo il quale la finalità di tutela di un interesse pubblico perseguita dal suddetto limite di finanziabilità avrebbe portato a ritenere che la previsione normativa in esame fosse norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto, in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali, "salva la possibilità di conversione del contratto in un ordinario finanziamento ipotecario ove la banca presenti tempestiva - nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità - istanza di conversione e ne risultino accertati i presupposti" (Cass. n. 17352/17, Cass. n. 11201/18, Cass. n. 13286/18 e Cass. n. 22466/18).
Alla luce dei superiori insegnamenti non può pertanto fondatamente prospettarsi alcuna censura di invalidità né del contratto principale né delle garanzie accessorie allo stesso.
Si osserva, in ogni caso, ad abundantiam, che gli opponenti non hanno fornito alcun elemento di prova di quanto eccepito, limitandosi a contestazioni generiche e, come tali, insufficienti all'assolvimento dell'onere allegatorio (e quindi probatorio) posto a loro carico.
Gli attori opponenti, in particolare, si sono limitati ad affermare che “Il bene immobile utilizzato per la garanzia ipotecaria del finanziamento è costituito da un terreno edificabile che, però, non era ancora lottizzato, ne vi erano state fatte le prime opere di urbanizzazione, sicché il suo valore reale non superava i 100.000,00 euro, La banca, invece, per poter concedere l'apertura di credito in questione, stante il limite dell'80% di cui all'art. 38 del TUB, gli dovette dare un valore di almeno 800/900.000 euro, del tutto falso. E' indubbio che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del TUB venne violato”
(cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), senza, tuttavia, allegare alcuna perizia di parte o qualunque altro supporto probatorio dal quale desumere che il valore del terreno posto in garanzia fosse inferiore a quello considerato dalla banca per concedere l'apertura di credito.
Peraltro, dalla previsione negoziale in atti, e nello specifico, dalla sezione relativa alla descrizione degli immobili da ipotecare (ultime 3 pagg. del contratto), appare, diversamente da quanto allegato e non pagina 12 di 17 provato dagli attori opponenti, che gli immobili posti in garanzia fossero più lotti non edificati e non già un singolo terreno da lottizzare.
In ordine, infine, alla censura di invalidità dell'art. 7 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti, sia sotto il profilo dell'asserita vessatorietà, che sotto il profilo della ritenuta violazione della normativa antitrust, le relative argomentazioni non colgono nel segno.
Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., è opportuno richiamare preliminarmente il consolidato principio di diritto secondo cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una Per_2 propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass., Sez. Un.,
27/02/2023, n. 5868; Cass., 16/01/2020, n. 742). Di talchè è possibile qui ribadire, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, il principio per cui la qualifica di consumatore va invece esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 25612 del 18.09.2025).
Applicando i principi ermeneutici appena citati al caso di specie, va esclusa la qualità di consumatori di
, , , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6
, nell'atto di rilascio della fideiussione qui contestata, e conseguentemente non si può Parte_7 applicare, in favore degli stessi, la tutela consumeristica.
Appare sul punto decisiva la considerazione che tutti i fideiussori , Parte_2 Parte_3
, , , , e all'epoca della
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7 stipulazione del contratto di fideiussione (17.6.2011) erano soci della Parte_1 [...]
con quote di partecipazione non trascurabili e responsabilità illimitata ex art. 2291 c.c. Parte_1
(cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di risposta).
Avuto riguardo alla visura storica della società, infatti, è socio della Parte_2 Parte_1 dal 30.4.1996 con una quota pari ad € 580,50; è socio della dal 30.4.1996 Parte_3 Parte_1 pagina 13 di 17 con una quota pari ad € 1741,50; è socio della dal 30.4.1996 con una quota Parte_4 Parte_1 pari ad € 1.161,00; è stata socia della dal 30.4.1996 sino al 21.6.2021 con Parte_6 Parte_1 una quota pari a L. 1.500.000; è stata socia della dal 30.4.1996 sino al Parte_7 Parte_1
24.12.2021 con una quota pari a L. 1.000.000; è socio della dal 30.4.1996 Parte_5 Parte_1 con una quota pari ad € 580,50; e, infine, è socio della dal 30.4.1996 con Parte_1 Parte_1 una quota pari ad € 580,50.
Peraltro, come ammesso dalla stessa parte attrice, era (ed è tuttora) anche munito dei Parte_1 poteri di amministrazione ordinaria e rappresentanza legale della società, mentre l'amministrazione straordinaria spettava (e spetta tuttora) allo stesso unitamente ad , i quali, difatti, Pt_1 Parte_5 hanno sottoscritto il contratto di apertura di credito del 24.6.2011 in qualità di soci amministratori a firma congiunta della Parte_1
Dunque, tenuto conto della posizione ricoperta dai garanti nell'ambito della società debitrice principale, appare evidente come gli opponenti abbiano assunto tale garanzia personale a sostegno degli impegni finanziari della società e non già per scopi di natura privata ed estranei all'attività imprenditoriale dagli stessi esercitata.
Sotto il diverso profilo della dedotta violazione della normativa antitrust, invece, va preliminarmente rilevata la tardività e quindi inammissibilità della censura proposta in quanto dedotta solo in sede di seconda memoria integrativa e, peraltro, senza alcun adeguato supporto allegatorio, prima ancora che probatorio.
Ad abundantiam si osserva che, ferma la qualificazione della tipologia di garanzia in esame in termini di fideiussione omnibus, deve escludersi che la parte opponente, al fine di affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, possa semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca
Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall' ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che
"nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT (prodotto dalla parte opponente, doc. n. 3 allegato alla seconda memoria istruttoria) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio pagina 14 di 17 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'IT
(Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, la garanzia in contestazione risulta stipulata il 17.6.2011, dunque successivamente al provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo successivo, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib.
Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n.
55/2005 della AN d'IT, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, successivamente, della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'IT su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921). pagina 15 di 17 Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
AN d'IT non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la AN d'IT aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Dunque, come ben compendiato da attenta giurisprudenza di merito: “l'odierna parte attrice avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della AN d'IT per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza” (Cfr., da ultimo, Trib. Napoli, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 4158/2023).
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla nota spese depositata e in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (€ 520.001 – 1.000.000) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il d.i. n. 1211/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
CONDANNA gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 7.777,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 24.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6117/2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , Parte_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. , Parte_4 C.F._3
(C.F. ), Parte_5 C.F._4
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Brandi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 29.11.2023
ATTORI OPPONENTI
contro
(C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Barbieri ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.2.2024
CONVENUTA OPPOSTA pagina 1 di 17
Oggetto: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Ancona, respinta e disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre che la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta: CP_1 per la società e per i garanti: revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il TAEG espresso dal contratto 24.6.2011 di apertura di credito sul conto corrente ipotecario n.
57440, acceso presso la Cassa di Risparmio di BR e TE (all. 3 procedimento monitorio) è superiore al TSU di riferimento, individuabile in quello dei mutui ipotecari a tasso variabile e, per l'effetto, visto l'art. 1815, co. 2 cod. civ., accertare e dichiarare che il credito originario di in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore deve considerarsi limitato al solo capitale finanziato, pari ad euro 600.000,00, detratto quanto già versato dalla società correntista nel corso del rapporto e detratto un importo pari a tutti gli oneri del credito, pagati dalla società correntista ed ora ripetibili ex art. 2033 c.c. in conseguenza della declaratoria di nullità ex art. 1815, co. 2 c.c., da liquidarsi in quella somma che risulterà all'esito del giudizio e compensandoli col credito di parte opposta;
per i garanti: revocato in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarare ed accertare che il creditore e, per esso, il cessionario del credito in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, è decaduto dal diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni nei confronti dei fideiussori Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e e, conseguentemente respingere ogni domanda Pt_6 Parte_7 Parte_5 Parte_1 nei loro confronti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1211/2023 del Tribunale di Ancona, in quanto la presente opposizione non si fonda su prova scritta ed è di pronta soluzione ovvero, in via subordinata, concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 1211/2023 del
Tribunale di Ancona per le somme non contestate,
pagina 2 di 17
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'opposizione avversaria e/o la domanda riconvenzionale e/o le eccezioni avversarie perché inammissibili e/o nulle per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone definitivamente
l'esecutività;
2) nel merito, respingere l'opposizione avversaria e/o la domanda riconvenzionale e/o l 'eccezione avversaria perché infondate e non provate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone definitivamente
l'esecutività;
3) in via subordinata nel merito, qualora l'adito Giudice dovesse ritenere parzialmente nullo il contratto di fideiussione e/o parzialmente nullo il contratto 24/6/2011, respinta la domanda riconvenzionale e/o eccezione avversaria, accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare gli attori al pagamento delle somme comunque dovute in virtù dei contratti di conto corrente ipotecari 24/6/2011
e 14/5/2014 e del contratto di fideiussione 17/6/2011, ovvero dell'eventuale minor somma che verrà accertata in corso di causa in favore di;
CP_1
4) in via ulteriormente subordinata nel merito, qualora l'adito Giudice dovesse respingere
l'opposizione avversaria, ma accogliesse la domanda riconvenzionale e/o eccezione avversaria, accertare e dichiarare e, per l'effetto condannare gli attori al pagamento delle somme comunque dovute in virtù del contratto di fideiussione 17/6/2011, contratto di conto corrente ipotecario 24/6/2011
e 14/5/2014, ovvero dell'eventuale minor somma che verrà accertata in corso di causa in favore di
; CP_1
5) in ogni caso, in via riconvenzionale dichiarare (C.F. Parte_2
) , (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. , (C.F. ), CodiceFiscale_8 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) , (C.F. ) e Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._4 [...]
(C.F. ), in via sussidiaria, illimitatamente responsabili delle Parte_9 C.F._5 obbligazioni assunte dalla nel periodo in cui gli stessi hanno Parte_1 Controparte_3 ricoperto la qualità di soci illimitatamente responsabili (dal 2011 al 2020: anno di messa in mora, revoca affidamenti e richiesta di pagamento da parte di ), e, per l 'effetto, condannare gli stessi, CP_1 nella loro ridetta qualità ed in via sussidiaria rispetto alla ridetta società, al pagamento di quanto risulterà dovuto in favore di in virtù dei contratti di conto corrente ipotecari 24/6/2011 e CP_1
14/5/2014, pari a complessivi € 797.452,44, oltre interessi convenuti nei ridetti contratti, oltre le spese pagina 3 di 17
liquidate e/o di ogni altra somma a qualunque titolo dovuta dalla società Immobilgest s.n.c. di Aristei
IO e C. in favore di . CP_1
8) con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito Parte_1
e i suoi fideiussori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e proponevano opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_6 Parte_7
1211/2023, con cui questo Tribunale aveva ingiunto loro, su ricorso della Controparte_1
(di seguito , già il pagamento, in via solidale, dell'importo di €
[...] CP_1 CP_4
797.452,44, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata si basava su due contratti di apertura di credito in conto corrente ipotecario stipulati dalla con la allora Parte_1 Controparte_5
e risultava quantificata come da saldi debitori alla data del 31.3.2021: rispettivamente, €
[...]
721.635,19 per l'apertura di credito del 24.6.2011 ed € 75.817,25 per l'apertura di credito del
14.5.2014.
A sostegno dell'opposizione gli attori opponenti eccepivano e deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'usura originaria del tasso di interessi applicato all'apertura di credito del 24.6.2011;
b) la violazione del limite di finanziabilità del credito fondiario erogato con l'apertura di credito del
24.6.2011;
c) la nullità della clausola derogatoria del disposto di cui all'art. 1957 c.c. apposta nel contratto fideiussorio stipulato da , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_1
, e con la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_5
[...]
In particolare, in relazione al primo motivo di censura, parte attrice precisava che il contratto del
24.6.2011 (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio) prevedeva la concessione di un'apertura di credito pagina 4 di 17 fondiario di € 600.000,00 sul conto corrente ipotecario n. 57440, al tasso nominale variabile del
3,541%.
Secondo la tesi di parte opponente, ai fini della verifica dell'applicazione di tassi usurari, la categoria a cui ricondurre l'apertura di credito controversa sarebbe stata quella dei mutui ipotecari a tasso variabile
-essendo comuni la natura del credito, l'entità del rischio e la sua interfaccia, costituita dalla garanzia ipotecaria- in relazione alla quale, alla data di stipulazione del contratto, era stato indicato un TSU del
4,185%.
Secondo la consulenza di parte (doc. n. 2 allegata all'atto di citazione in opposizione), il TAEG applicato all'apertura di credito del 24.6.2011 sarebbe risultato pari al 4,883% e, quindi, superiore al
TSU di riferimento, con la conseguente necessaria operatività del disposto di cui all'art. 1815 c.c. e, quindi, con conseguente diritto della società correntista a ripetere tutti gli interessi passivi ed ogni altro onere corrisposto per tutta la durata del rapporto.
In relazione al secondo motivo di censura gli attori deducevano che il contratto del 24.6.2011 era garantito da ipoteca su un terreno edificabile, che all'epoca dei fatti non era stato ancora lottizzato, né vantava opere di urbanizzazione, sicché il relativo valore non poteva superare i 100.000,00 euro mentre la per poter concedere l'apertura di credito da € Controparte_5
600.000,00, gli aveva attribuito un valore di almeno 800/900.000,00 euro.
Dunque, l'istituto di credito avrebbe operato un'inveritiera supervalutazione del bene concesso in garanzia, così violando il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fideiussione, cui conseguiva la necessità di un'integrazione giudiziale al fine di garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire, o reprimere, l'abuso del diritto.
Gli opponenti eccepivano, infine, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 del contratto fideiussorio (doc. n. 12 allegato al fascicolo monitorio), atteso che i fideiussori dovevano ritenenrsi tutti consumatori e non erano state rispettate le forme di tutela sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con la conseguenza che i garanti dovevano ritenersi liberati dal 30.9.2021, data in cui era spirato il termine semestrale di esigibilità del credito (docc. nn. 8, 9, 10, 11 e 13 allegati al fascicolo monitorio).
In conclusione, parte attrice opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso e la ri- quantificazione del debito della nei confronti della in misura pari al solo capitale Parte_1 CP_1 di € 600.000,00, da cui detrarre quanto già versato dalla società correntista in costanza di rapporto e gli pagina 5 di 17 oneri pagati e ripetibili, nonché l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta decadenza della convenuta dal diritto di avanzare le proprie pretese creditorie nei confronti dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse Controparte_1 pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In relazione all'eccepito vizio di usura originaria del finanziamento del 24.6.2011, la convenuta opposta deduceva l'infondatezza della tesi avversaria, precisando che la categoria di riferimento per il calcolo del TEGM nel caso di specie era, come da “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura” (doc. n. 5 allegato alla comparsa) e dalle “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei T.E.G. ai sensi della legge sull'usura” del 1.12.2010 della AN d'IT
(doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), quella dei conti correnti garantiti, il cui TEGM per il periodo di interesse era pari al 9,09 e il TSU era pari al 13,635 (doc. n. 4 allegato alla comparsa). Dunque, nessun tasso usurario era stato applicato al contratto qui controverso.
Circa la ritenuta violazione del limite di finanziabilità, poi, la convenuta osservava che le doglianze avversarie, oltre che generiche, erano infondate, in quanto, innanzitutto, la garanzia ipotecaria era stata rilasciata su più lotti e non su un singolo terreno, inoltre, la stima elaborata dalla controparte era priva di ogni riferimento, criterio di calcolo e supporto probatorio, infine, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non avrebbe comportato né la nullità del contratto principale né la nullità della garanzia prestata.
Quanto alla terza censura, la evidenziava che i fideiussori opponenti non erano consumatori, dal CP_1 momento che, all'atto di sottoscrizione della fideiussione e dei due contratti di conto corrente, essi erano tutti soci illimitatamente responsabili della (doc. n. 7 allegato alla comparsa) e, Parte_1 dunque, avevano agito per fini estranei alla sfera privata e attinenti, invece, alla specifica attività professionale svolta. Conseguentemente, non poteva applicarsi al caso di specie la disciplina consumeristica.
Parte convenuta opposta evidenziava come, in ogni caso, la durata della fideiussione controversa fosse stata correlata dalle parti, non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, quindi, non poteva comunque applicarsi il disposto di cui all'art. 1957 c.c..
pagina 6 di 17 In subordine, sosteneva che la clausola doveva ritenersi valida in quanto munita della doppia CP_1 sottoscrizione;
che, ad ogni modo, il termine decadenziale non era maturato, atteso che la creditrice aveva inviato alla società (con pec) e a tutti i fideiussori (con racc. a.r.) una lettera di diffida in data
3.3.2020 (doc. n. 13 allegato al fascicolo monitorio); che, infine, la clausola era valida in quanto afferente non ad un contratto di fideiussione bensì ad un contratto autonomo di garanzia.
Parte convenuta opposta spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta alla condanna di
[...]
, , , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 [...] al pagamento del debito in via solidale nella loro qualità di soci della allegando Parte_7 Parte_1 che la società correntista era una società in nome collettivo e, in quanto tale, i suoi soci dovevano intendersi solidalmente e illimitatamente responsabili nei confronti dei relativi creditori.
La eccepiva, infine, la nullità o inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata da CP_1 controparte, deducendone la genericità.
In conclusione, parte convenuta opposta chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avanzata e, in via riconvenzionale, la condanna dei soci al pagamento, in via sussidiaria rispetto alla società, di quanto dalla stessa dovuto.
In data 16.9.2024 veniva espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Nelle more, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c..
Nell'ambito della seconda memoria istruttoria parte attrice opponente censurava ulteriormente il contratto di fideiussione stipulato, e in particolare l'art. 7, anche in relazione all'art. 2 della Legge n.
287/1990.
Con ordinanza emessa il 4.3.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, disattese le istanze istruttorie avanzate da parte attrice opponente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito di una memoria conclusionale.
pagina 7 di 17 Parte attrice opponente, in sede di memoria conclusionale, denunziava l'usura originaria anche in relazione all'apertura di credito del 14.5.2014, limitava la qualificazione di consumatori ai soli Pt_6
, , e , e rassegnava, infine,
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_2 Parte_3 nuove conclusioni.
All'udienza del 25.9.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
Occorre premettere, quanto alla corretta individuazione del thema decidendum, che la modifica sostanziale delle conclusioni operata da parte attrice opponente nell'ambito della memoria conclusionale, depositata telematicamente in data 17.9.2025, risulta tardiva, violando il limite temporale individuato dall'art. 281quinquies in combinato disposto con l'art. 189 n. 1) c.p.c., e in quanto tale, è inammissibile.
Parimenti inammissibili risultano le nuove censure avanzate nella medesima sede essendo intervenute ben oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive.
Tanto premesso, deve preliminarmente ricordarsi che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, vi è un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti.
Dunque, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato, provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, spetta all'opposto, formalmente convenuto ma attore nel rapporto sostanziale, mentre l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi di suddetto credito spetta all'opponente, formalmente attore ma convenuto nel rapporto sostanziale (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del
4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Ebbene, in considerazione del rispettivo compendio allegatorio e documentale delle parti, può, in primo luogo, osservarsi come, a fronte della documentata indicazione del credito azionato nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori, parte attrice opponente abbia, di contro, contestato pagina 8 di 17 tempestivamente il fondamento dell'avversa pretesa creditoria solo in relazione all'apertura di credito del 24.6.2011 e al contratto di fideiussione.
L'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre in proposito muovere dalla prima censura svolta, concernente l'asserita usura originaria del tasso degli interessi applicati all'apertura di credito in conto corrente ipotecario del 24.6.2011.
Come noto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 2 L. 108/96, gli interessi sono usurari quando superano il tasso soglia determinato dal . Parte_10
In particolare, il Ministro dell'Economia, sentiti la AN d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, con decreto, classifica annualmente le operazioni in distinte categorie -tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie- e per ognuna di esse rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM) -comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse- e cioè, la media degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi ex art. 106 TUB nel corso del trimestre precedente, e il tasso soglia (TSU). Tale ultimo valore viene calcolato aumentando il
TEGM di un quarto ed aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con l'unica limitazione che la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Il giudice, dunque, quando è chiamato a verificare se l'operazione di finanziamento intercorsa sia censurabile per usura originaria, deve innanzitutto individuare la categoria di riferimento nel decreto ministeriale applicabile ratione temporis.
In particolare, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, nell'effettuare tale riscontro, il giudice deve assicurarsi che sussista simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma
1, legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione (Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza n. 16303, del 20.6.2018).
Ne consegue che il giudice del merito deve “identificare -secondo criteri civilistici- la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la
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singola operazione della cui usurarietà si controverta” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n.
23866 del 5.9.2024).
Solo una volta individuata la corretta categoria di riferimento, il giudice può procedere a raffrontare il tasso degli interessi applicato con il tasso soglia individuato per suddetta categoria e verificarne l'eventuale superamento.
Applicando tali principi ermeneutici alla fattispecie in esame, per quanto ivi di interesse, si osserva che il contratto di apertura di credito fondiario in conto corrente ipotecario può, sì, essere ricompreso nella categoria dei rapporti di mutuo ipotecario, come asserito dagli attori opponenti, ma solo nel caso in cui, al di là del nomen iuris, esso presenti le medesime peculiarità dei mutui ipotecari.
In particolare, caratteristica essenziale del contratto di mutuo è la realità, sì che esso si perfeziona con la consegna della res mutuata, cui è sinallagmaticamente correlato l'obbligo di restituzione della stessa e il pagamento degli interessi. Tale restituzione, in caso di mutuo bancario, di regola, ha luogo tramite la corresponsione di rate, secondo un determinato piano di ammortamento.
Dunque, in relazione ad un contratto denominato come apertura di credito, rappresentano indizi in tal senso, ad esempio, la consegna dell'importo concordato contestualmente alla stipula del contratto o subordinata al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, nonché la riduzione dell'affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate.
In tali casi, si applica il tasso soglia previsto per i mutui, prevalendo l'inquadramento dell'operazione posta effettivamente in essere dalle parti sulla qualificazione formale data al rapporto (cfr. tra le altre,
Tribunale di Firenze, Sentenza n. 115 del 15.1.2019, depositata dagli stessi attori opponenti;
Tribunale
Verona, Sentenza n. 1435 del 24.9.2020).
Avuto quindi riguardo al contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 24.6.2011 in atti (doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio), tuttavia, si osserva che non vi sono elementi per qualificare tale finanziamento in termini di mutuo ipotecario a tasso variabile.
Nel contratto emerge, infatti, che le parti hanno concordato la concessione di un'apertura di credito in conto corrente (n. 57440) per l'ammontare di € 600.000,00 e per la durata di 24 mesi (prorogabile), garantita dall'ipoteca concessa su immobili.
Quindi, la banca si è impegnata a concedere e tenere a disposizione dei correntisti il predetto importo, per esigenze di finanziamento non specificate, ma non è dato rinvenire né accordo né prova della consegna/erogazione -contestuale alla sottoscrizione del rogito o subordinata al perfezionamento pagina 10 di 17 dell'ipoteca (cfr. estratti conto depositati, docc. nn. 8 allegato al fascicolo monitorio e 10 allegato alla seconda memoria istruttoria)- di detto importo, così come non risulta la pattuizione di un preciso piano di rientro assimilabile a quello di un mutuo ipotecario.
Quanto stipulato fra le parti corrisponde invero ad un'apertura di credito, senza che, di contro, la garanzia ipotecaria, che costituisce pur sempre elemento accessorio del credito, sia tale da mutare la natura giuridica del rapporto principale garantito.
D'altronde, dagli estratti conto in atti emerge il tipico andamento dell'apertura di credito in conto corrente, con prelevamenti e movimenti in uscita del tutto compatibili con essa, e, parimenti, non si rinvengono movimenti corrispondenti a un rientro rateale dall'esposizione debitoria.
Le superiori considerazioni risultano dirimenti ai fini dell'esclusione, in radice, della fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto formulato sulla base dei tassi soglia previsti per il mutuo ipotecario che, come detto, sono inapplicabili alla fattispecie concreta in esame.
Passando alla diversa censura relativa alla dedotta violazione del limite di finanziabilità del credito fondiario erogato con l'apertura di credito del 24.6.2011, la stessa risulta infondata, in primo luogo, in quanto i limiti di finanziabilità previsti dall'art. 38 TUB e dalla Delib. CICR 22 aprile 1995, possono applicarsi solo al mutuo fondiario e non anche all'apertura di credito fondiaria.
Si osserva, inoltre, come, anche a voler opinare in senso contrario, la censura in questione si appalesi infondata alla luce degli ormai noti recenti insegnamenti delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, 8 marzo 2022, n. 7509).
In tale arresto le S.U., aderendo e validando la terza opzione interpretativa abbracciata da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno enunciato il principio secondo cui in tema di mutuo fondiario: “il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto;
non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt 51 e ss. e 53 TUB)- la cui violazione, ove posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del
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mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (v. S.U. 16.11.2022 n. 33719).
Con tale approdo delle S.U. si è, in particolare, superato l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità, e seguito da una larga parte di quella di merito, secondo il quale la finalità di tutela di un interesse pubblico perseguita dal suddetto limite di finanziabilità avrebbe portato a ritenere che la previsione normativa in esame fosse norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto, in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali, "salva la possibilità di conversione del contratto in un ordinario finanziamento ipotecario ove la banca presenti tempestiva - nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità - istanza di conversione e ne risultino accertati i presupposti" (Cass. n. 17352/17, Cass. n. 11201/18, Cass. n. 13286/18 e Cass. n. 22466/18).
Alla luce dei superiori insegnamenti non può pertanto fondatamente prospettarsi alcuna censura di invalidità né del contratto principale né delle garanzie accessorie allo stesso.
Si osserva, in ogni caso, ad abundantiam, che gli opponenti non hanno fornito alcun elemento di prova di quanto eccepito, limitandosi a contestazioni generiche e, come tali, insufficienti all'assolvimento dell'onere allegatorio (e quindi probatorio) posto a loro carico.
Gli attori opponenti, in particolare, si sono limitati ad affermare che “Il bene immobile utilizzato per la garanzia ipotecaria del finanziamento è costituito da un terreno edificabile che, però, non era ancora lottizzato, ne vi erano state fatte le prime opere di urbanizzazione, sicché il suo valore reale non superava i 100.000,00 euro, La banca, invece, per poter concedere l'apertura di credito in questione, stante il limite dell'80% di cui all'art. 38 del TUB, gli dovette dare un valore di almeno 800/900.000 euro, del tutto falso. E' indubbio che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del TUB venne violato”
(cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), senza, tuttavia, allegare alcuna perizia di parte o qualunque altro supporto probatorio dal quale desumere che il valore del terreno posto in garanzia fosse inferiore a quello considerato dalla banca per concedere l'apertura di credito.
Peraltro, dalla previsione negoziale in atti, e nello specifico, dalla sezione relativa alla descrizione degli immobili da ipotecare (ultime 3 pagg. del contratto), appare, diversamente da quanto allegato e non pagina 12 di 17 provato dagli attori opponenti, che gli immobili posti in garanzia fossero più lotti non edificati e non già un singolo terreno da lottizzare.
In ordine, infine, alla censura di invalidità dell'art. 7 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti, sia sotto il profilo dell'asserita vessatorietà, che sotto il profilo della ritenuta violazione della normativa antitrust, le relative argomentazioni non colgono nel segno.
Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., è opportuno richiamare preliminarmente il consolidato principio di diritto secondo cui “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una Per_2 propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass., Sez. Un.,
27/02/2023, n. 5868; Cass., 16/01/2020, n. 742). Di talchè è possibile qui ribadire, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, il principio per cui la qualifica di consumatore va invece esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 25612 del 18.09.2025).
Applicando i principi ermeneutici appena citati al caso di specie, va esclusa la qualità di consumatori di
, , , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6
, nell'atto di rilascio della fideiussione qui contestata, e conseguentemente non si può Parte_7 applicare, in favore degli stessi, la tutela consumeristica.
Appare sul punto decisiva la considerazione che tutti i fideiussori , Parte_2 Parte_3
, , , , e all'epoca della
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7 stipulazione del contratto di fideiussione (17.6.2011) erano soci della Parte_1 [...]
con quote di partecipazione non trascurabili e responsabilità illimitata ex art. 2291 c.c. Parte_1
(cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di risposta).
Avuto riguardo alla visura storica della società, infatti, è socio della Parte_2 Parte_1 dal 30.4.1996 con una quota pari ad € 580,50; è socio della dal 30.4.1996 Parte_3 Parte_1 pagina 13 di 17 con una quota pari ad € 1741,50; è socio della dal 30.4.1996 con una quota Parte_4 Parte_1 pari ad € 1.161,00; è stata socia della dal 30.4.1996 sino al 21.6.2021 con Parte_6 Parte_1 una quota pari a L. 1.500.000; è stata socia della dal 30.4.1996 sino al Parte_7 Parte_1
24.12.2021 con una quota pari a L. 1.000.000; è socio della dal 30.4.1996 Parte_5 Parte_1 con una quota pari ad € 580,50; e, infine, è socio della dal 30.4.1996 con Parte_1 Parte_1 una quota pari ad € 580,50.
Peraltro, come ammesso dalla stessa parte attrice, era (ed è tuttora) anche munito dei Parte_1 poteri di amministrazione ordinaria e rappresentanza legale della società, mentre l'amministrazione straordinaria spettava (e spetta tuttora) allo stesso unitamente ad , i quali, difatti, Pt_1 Parte_5 hanno sottoscritto il contratto di apertura di credito del 24.6.2011 in qualità di soci amministratori a firma congiunta della Parte_1
Dunque, tenuto conto della posizione ricoperta dai garanti nell'ambito della società debitrice principale, appare evidente come gli opponenti abbiano assunto tale garanzia personale a sostegno degli impegni finanziari della società e non già per scopi di natura privata ed estranei all'attività imprenditoriale dagli stessi esercitata.
Sotto il diverso profilo della dedotta violazione della normativa antitrust, invece, va preliminarmente rilevata la tardività e quindi inammissibilità della censura proposta in quanto dedotta solo in sede di seconda memoria integrativa e, peraltro, senza alcun adeguato supporto allegatorio, prima ancora che probatorio.
Ad abundantiam si osserva che, ferma la qualificazione della tipologia di garanzia in esame in termini di fideiussione omnibus, deve escludersi che la parte opponente, al fine di affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, possa semplicemente avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca
Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall' ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che
"nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
E infatti il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT (prodotto dalla parte opponente, doc. n. 3 allegato alla seconda memoria istruttoria) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio pagina 14 di 17 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5 febbraio 2019 n.13846) e include anche i contratti "a valle", che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a "monte", stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'IT
(Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tuttavia, la garanzia in contestazione risulta stipulata il 17.6.2011, dunque successivamente al provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non costituisca in questa sede prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo successivo, rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'attività di vigilanza (v. Trib. Milano, 13 gennaio 2022; Trib.
Milano, 16 dicembre 2021).
Conseguentemente, nel caso in esame la parte opponente non può limitarsi ad affermare la nullità della fideiussione per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n.
55/2005 della AN d'IT, ma è gravata dall'onere dell'allegazione e, successivamente, della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'IT su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921). pagina 15 di 17 Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
AN d'IT non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la AN d'IT aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Dunque, come ben compendiato da attenta giurisprudenza di merito: “l'odierna parte attrice avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della AN d'IT per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza” (Cfr., da ultimo, Trib. Napoli, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 4158/2023).
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta opposta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla nota spese depositata e in considerazione dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (€ 520.001 – 1.000.000) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il d.i. n. 1211/2023 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
CONDANNA gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 7.777,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 24.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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