Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/11/2025, n. 21161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21161 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7441 del 2024, proposto da
LA FI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 30592 del 09.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa RI SA OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di data 9 luglio 2024, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo da ella conseguito in Romania;
- con ordinanza n. 3748/2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente il riesame dell’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata, poi confermata;
- con ordinanza n. 4288/2024, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da parte resistente per la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado, confermando la necessità del riesame;
- l’Amministrazione, in esecuzione dei suddetti provvedimenti interinali, ha riesaminato la posizione della ricorrente anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio e, con provvedimento prot. n. 507 del 14 marzo 2025, ha accolto l’istanza di riconoscimento originariamente presentata, riconoscendo il titolo professionale, previo espletamento di misure compensative, per la classe di concorso A-48 Scienze Motorie e Sportive nell'istruzione secondaria di I e di II grado ( ex A49 e A48);
2. Rilevato che il provvedimento sopravvenuto, che ha sostituito quello oggetto del presente ricorso, non risulta impugnato con motivi aggiunti, sicché la ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità da una pronuncia sul merito;
3. Ritenuto pertanto - come da avviso dato alle parti e riportato nel verbale d’udienza - che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7441 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL SE, Presidente
RI SA OL, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SA OL | AL SE |
IL SEGRETARIO