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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1280/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari snc Parte_1
A, int. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 oma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 03/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139202214600000470003, notificata il 24.08.2023, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920170006422220000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e che, in ogni caso, le pretese contributive fossero da dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - In via principale si chiede la sospensione dell'Avviso di addebito 43920170000642222000, notificato il29/12/2017 per contributi anno 2015, perché le poste in CP_2 essa contenute sono prescritte e/o non dovute. - Nel merito si c l'annullamento dell'Avviso di addebito 43920170000642222000, notificato il29/12/2017 per contributi anno 2015, perché CP_2 le poste in essa contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria se, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto della causa con il f e se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, segnalare come l'eccezione sollevata da e diretta a inficiare CP_2
l'ammissibilità della riassunzione del procedimento precedentemente i inato presso la Corte di Giustizia Tributaria in ragione dell'omessa evocazione dell'Ente in quella sede, non può trovare valorizzazione, poiché il principio della “translatio iudicii” in caso di difetto di giurisdizione non impedisce al ricorrente di esercitare tutti i diritti processuali durante la fase di prosecuzione del procedimento dinnanzi al giudice competente.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente, il 29.11.2017 l'avviso di addebito in contestazione.
6. Pertanto, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,
2 con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il quinquennio normativamente previsto non è decorso, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (29.11.2017), considerata la sospensione COVID e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (24.08.2023).
7. Nessuna estinzione dei crediti si ravvisa, pertanto, nel caso di specie e il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari snc Parte_1
A, int. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbuto (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 oma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 03/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 139202214600000470003, notificata il 24.08.2023, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920170006422220000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito predetto e che, in ogni caso, le pretese contributive fossero da dichiararsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - In via principale si chiede la sospensione dell'Avviso di addebito 43920170000642222000, notificato il29/12/2017 per contributi anno 2015, perché le poste in CP_2 essa contenute sono prescritte e/o non dovute. - Nel merito si c l'annullamento dell'Avviso di addebito 43920170000642222000, notificato il29/12/2017 per contributi anno 2015, perché CP_2 le poste in essa contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria se, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto della causa con il f e se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, segnalare come l'eccezione sollevata da e diretta a inficiare CP_2
l'ammissibilità della riassunzione del procedimento precedentemente i inato presso la Corte di Giustizia Tributaria in ragione dell'omessa evocazione dell'Ente in quella sede, non può trovare valorizzazione, poiché il principio della “translatio iudicii” in caso di difetto di giurisdizione non impedisce al ricorrente di esercitare tutti i diritti processuali durante la fase di prosecuzione del procedimento dinnanzi al giudice competente.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria richiamata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente, il 29.11.2017 l'avviso di addebito in contestazione.
6. Pertanto, anche in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,
2 con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il quinquennio normativamente previsto non è decorso, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (29.11.2017), considerata la sospensione COVID e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (24.08.2023).
7. Nessuna estinzione dei crediti si ravvisa, pertanto, nel caso di specie e il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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