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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Bravin e Carolina Bruno e con elezione di domicilio presso il loro studio in Busto Arsizio, via S. Gregorio n. 4, come da procura depositata nel fascicolo telematico;
attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
appellata nel precedente giudizio di appello
CONTRO
(P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avvocati Enrico Lambiase e Cristiano Principe e con elezione di domicilio presso il loro studio in Busto Arsizio, via Solferino n. 3, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
appellante nel precedente giudizio di appello
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione,
III sezione civile, n. 12896 del 3/02/2021, depositata il 13/5/2021 in materia di locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 10 Per . E L.R.P.T. Controparte_2
GRASSI CARLO:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito:
- preso atto dell'Ordinanza 17 maggio 2024 N.R.G. 13851/2024 con la quale la Terza Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 2358/2020 emessa da codesta Corte e pubblicata il 21/10/2020;
- richiamate tutte le domande ed eccezioni di primo grado;
- previa dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova svolta da in appello (1° CP_1 punto delle conclusioni nel merito: “eliminare i vizi ancora presenti sull'immobile”);
- previo nuovo e motivato esame dell'atto d'appello di ed evidenziate le ragioni Pt_1 dell'eventuale dissenso dalla sentenza di primo grado sulla base delle ragioni dell'appello stesso e della prospettazione difensiva dell'appellata CP_1
- emettere nuova sentenza, in sostituzione di quella cassata, con la quale confermare la sentenza del tribunale di Busto Arsizio n. 174/2019, e respingere in toto le domande di CP_1
con ogni conseguente provvedimento anche in relazione alla restituzione delle somme
[...]
Part versate da a sulla base di quanto disposto dalla sentenza cassata;
CP_1
- in via istruttoria, occorrendo, ammettere prova per testi sui capitoli già articolati in primo grado, con i testi ivi indicati.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio nonché dei precedenti compreso quello avanti la Suprema Corte di Cassazione”.
Per Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 174/2019, emessa in data 31 gennaio 2019, dal Tribunale di Busto
Arsizio, comunicata in pari data e notificata in data 14 febbraio 2019, previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
Nel merito:
- accertato e dichiarato l'obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A in capo ad e, per l'effetto, condannare in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
o ad eliminare i vizi ancora presenti sull'immobile;
o pagina 2 di 10 a risarcire tutti i danni subiti da che si quantificano in Euro 115.335,92, CP_1 CP_1 oltre al danno per ridotto utilizzo dell'immobile da quantificarsi in Euro 35.000,00 o nella diversa misura valutata dalla Corte anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal fatto al saldo.
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligo di manutenzione Parte_1
straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, e, per l'effetto, autorizzare Controparte_1
o
a eseguire, a spese di i lavori meglio descritti nella relazione del CTU, arch. Parte_1 Per_1
depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 6611/2016;
[...]
o
a trattenere dai maturandi canoni di locazione dovuti ad gli importi da sostenersi Parte_1
per i predetti lavori;
o
a risarcire tutti i danni subiti da che si quantificano in Euro 115.335,92, Controparte_1 oltre al danno per ridotto utilizzo dell'immobile da quantificarsi in Euro 35.000,00 o nella diversa misura valutata dalla Corte anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal fatto al saldo.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
nonché per testi, sui seguenti capitoli.
1. Vero che ancora in occasione delle piogge di inizio novembre 2018 si sono verificate infiltrazioni nell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A.
2. Vero che, a seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione da gli CP_1
operai di almeno da luglio 2016, procedono, ogni sera, a coprire il materiale e i CP_1 macchinari presenti nell'immobile.
3. Vero che, seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione da gli CP_1
operai di procedevano, almeno da luglio 2016, ogni mattina, scoprire il materiale e i CP_1 macchinari presenti nell'immobile.
4. Vero che, in particolare, gli operai di venivano impiegati per un totale di 1.173 ore CP_1
di lavoro, come da documento 19, che mi si rammostra.
5. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2016 era pari ad Euro 26,85, come da documento 22, che mi si rammostra.
pagina 3 di 10
6. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2017 era pari ad Euro 26,36, come da documento 23, che mi si rammostra.
7. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2018 era pari ad Euro 25,11, come da documento 24, che mi si rammostra.
8. Vero che, a seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione, CP_1
incaricava la società Officina Meccanica di OB G. & C. s.n.c. di effettuare alcune lavorazioni, per gli impedimenti e i ritardi causati dalle infiltrazioni, come da doc. 20, che mi si rammostra.
9. Vero che doveva procedere alla riparazione dei macchinari ammalorati a causa CP_1
delle infiltrazioni, come da doc. 19, che mi si rammostra.
10. Vero che talune aree dell'immobile durante le precipitazioni ed a seguito delle infiltrazioni non potevano e non possono essere utilizzate.
11. Vero che, nell'anno 2016, sono state effettuate 412 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
12. Vero che il costo orario, per l'anno 2016, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 33,56.
13. Vero che, nell'anno 2017, sono state effettuate 598,65 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
14. Vero che il costo orario, per l'anno 2017, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 32,95.
15. Vero che, nell'anno 2018, sono state effettuate 578,55 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
16. Vero che il costo orario, per l'anno 2018, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 31,39.
Si indicano a testimone:
- signor , presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su tutti Testimone_1 CP_1
i capitoli di prova;
- signora presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A su Testimone_2 CP_1
tutti i capitoli di prova;
- signor presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su Testimone_3 CP_1
tutti i capitoli di prova;
- signor presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su Testimone_4 CP_1
tutti i capitoli di prova.
Occorrendo, si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'effettiva eliminazione dei vizi lamentati da e riscontrati nel procedimento per ATP R.G. CP_1
6611/2016.
pagina 4 di 10 Come riferito, il mancato integrale rifacimento della copertura e gli inconcludenti interventi
Part sporadicamente fatti eseguire da hanno comportato, nel corso di questi anni, il continuo ripetersi di infiltrazioni e percolamenti in occasione di precipitazioni piovose di una certa consistenza, andando ad aggravare i danni, sia per il danneggiamento di macchinari, sia per
l'impossibilità di utilizzare macchinari danneggiati/spostati/protetti con cellophane, sia per il rallentamento delle lavorazioni e quindi delle consegne, sia per l'impiego di mano d'opera a mansioni differenti da quelle per le quali era stata assunta.
Part Per il riconoscimento di tutti tali danni e la condanna di al relativo risarcimento, CP_1 si riserva di agire nelle più opportune sedi, all'esito del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Nel 2018, ha convenuto davanti al Tribunale di Busto Arsizio Controparte_1 [...]
(di seguito solo , esponendo: Parte_1 Parte_1
- di avere la disponibilità dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, in forza del contratto di locazione stipulato con in data 1 marzo 2016; Parte_1
- di avere riscontrato la presenza di gravi infiltrazioni provenienti dalla copertura di tale immobile;
- di avere instaurato un procedimento per ATP, all'esito del quale era emersa la necessità di procedere al rifacimento della copertura dell'immobile;
- di avere sollecitato la società locatrice a provvedere all'esecuzione delle opere indicate dal CTU, senza ottenere riscontro positivo.
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: Controparte_1
- in via principale, previo accertamento dell'obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago oggetto del contratto di locazione, di condannare la locatrice ad eseguire i lavori indicati nella relazione depositata Parte_1
dall'architetto in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché a Persona_1
risarcirle i danni subiti, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo;
- in via subordinata, di essere autorizzata ad eseguire, a spese di i lavori Parte_1
descritti nella relazione di CTU, nonché a trattenere dai maturandi canoni di locazione gli importi corrispondenti ai costi di tali lavori, oltre al risarcimento dei danni subiti. si è costituita nel processo di primo grado, contestando le domande della società Parte_1
conduttrice. In particolare, ha evidenziato di avere già fatto eseguire le opere indicate dalla pagina 5 di 10 controparte (funzionali alla eliminazione delle infiltrazioni) e ha depositato il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice dei lavori e la prova dei pagamenti effettuati.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 174/2019, ha respinto le domande proposte da e ha compensato le spese di causa, ritenendo infondata la pretesa di Controparte_1
rifacimento della copertura avanzata dalla società conduttrice, essendo tale tipologia di intervento riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1592 c.c. (rubricato
“Miglioramenti”), anziché agli obblighi di mantenimento in buono stato dell'immobile locato di cui all'art. 1576 c.c.
Il giudizio di appello ha proposto appello contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di Controparte_1 primo grado, evidenziando l'erronea applicazione degli artt. 1576 e 1592 c.c. e l'erronea valutazione degli esiti della CTU da parte del Tribunale. Ha pertanto chiesto alla Corte, sempre previo accertamento dell'obbligo di manutenzione straordinaria in capo alla locatrice:
- in via principale, di condannare ad eliminare i vizi ancora presenti Parte_1 sull'immobile ed a risarcirle tutti i danni subiti, quantificati in euro 115.335,92, oltre al pregiudizio per l'utilizzo ridotto del bene, quantificato in euro 35.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa e oltre agli interessi legali dal fatto al saldo;
- in via subordinata, di autorizzare essa appellante ad eseguire, a spese della controparte,
i lavori mancanti, nonché a trattenere dai canoni di locazione maturandi gli importi corrispondenti ai costi da sostenere, e di condannare a risarcirle i danni subiti, ivi Parte_1 compreso quello conseguente al ridotto utilizzo dell'immobile;
- in ogni caso, di condannare la parte appellata alla rifusione delle spese. si è costituita nel giudizio di appello e, in via preliminare, ha chiesto alla Corte Parte_1
di dichiarare la inammissibilità, per novità, della domanda avversaria di condanna alla eliminazione dei vizi ancora presenti sull'immobile; nel merito, ha invece chiesto:
- in via principale, di rigettare l'impugnazione e di confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto provato che la controparte aveva subito danni a causa delle infiltrazioni verificatesi prima della citazione, di porre i suddetti danni a carico della conduttrice nella misura del 45%.
- in ogni caso, di condannare la parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2358/2020:
- ha accertato l'inadempimento da parte di dell'obbligo di eliminare i vizi Parte_1 dell'immobile descritti nella relazione di CTU depositata nell'ambito del procedimento di ATP;
pagina 6 di 10 - ha accertato il diritto di a non versare i canoni del contratto di Controparte_1
locazione dedotto in causa fino alla concorrenza della somma di euro 24.888,50, aumentata dagli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- ha condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di euro 5.451,37;
- ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice di primo grado;
- ha compensato fra le parti, per la quota di un mezzo, le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato a rifondere in favore di la restante parte. Parte_1 Controparte_1
Il giudizio di cassazione ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, Parte_1
articolando tre motivi:
1) con il primo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1576 e
1592 c.c., nella parte in cui la Corte d'Appello, senza indicarne le ragioni, ha inquadrato la fattispecie non quale miglioramento ex art. 1592 c.c. (rifacimento del tetto con materiali tecnologicamente e qualitativamente migliori e differenti rispetto a quelli esistenti e risalenti alla costruzione dell'immobile nel 1984), come invece aveva fatto il giudice di primo grado, ma quale intervento di manutenzione straordinaria;
2) con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e
696 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo preso atto degli interventi fatti eseguire da dopo l'instaurazione della causa, ha ritenuto che non potesse affermarsi Parte_1
la cessazione della materia del contendere (con riferimento alla domanda di Controparte_1
di condannare essa società alla realizzazione delle opere), in quanto il resoconto degli
[...]
interventi non avrebbe consentito di stabilire detta cessazione (segnatamente, secondo la tesi di non essendo stati verificati i lavori da essa fatti eseguire, la Corte avrebbe errato nel Parte_1
ritenere aprioristicamente che detti lavori non fossero equivalenti a quelli indicati dal CTU in sede di ATP per la sola ragione che erano costati di meno);
3) con il terzo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha riconosciuto a il diritto di trattenere Controparte_1
la somma di euro 24.888,50, nonostante la copertura fosse già stata rifatta e in difetto di domanda in tal senso ( aveva infatti chiesto di essere autorizzata ad eseguire Controparte_1
a proprie spese i lavori descritti dal CTU e, solo per tale evenienza, di poter trattenere i relativi costi dai canoni di locazione). ha presentato ricorso incidentale, articolando a propria volta due Controparte_1
motivi di impugnazione: pagina 7 di 10 1) con il primo motivo, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte territoriale non ha disposto una nuova CTU, che accertasse se e quali opere erano state realizzate da Parte_1
2) con il secondo motivo, ha denunciato l'erronea interpretazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha omesso di condannare al risarcimento dei Parte_1
danni conseguenti alle infiltrazioni (e, precisamente, al pagamento della somma di euro
25.140,20 per riparazione dei macchinari e della somma di euro 8.044,19 per lavorazioni fatte eseguire a terzi) ed ha omesso di ammettere i capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 426 c.p.c., che erano stati ribaditi in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e che erano stati oggetto di espresso motivo di appello.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13851/2024 del 7 marzo 2024, pubblicata il
17 maggio 2024, ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c., e ne ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di Appello in relazione al primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ravvisato la mancanza, nella sentenza della Corte di
Appello, di indicazioni evidenziatrici delle ragioni della riforma della sentenza di primo grado e ha quindi ritenuto che la motivazione di essa fosse “del tutto inidonea a svolgere la funzione che deve svolgere una sentenza di grado di appello che riformi una sentenza di primo grado”.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato a il 12 settembre 2024 e depositato Controparte_1
nel fascicolo telematico il 19 settembre 2024, ha riassunto la causa ex art. 392 c.p.c. Parte_1
e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo le eccezioni già formulate nella comparsa di costituzione del precedente giudizio di appello. si è costituita depositando in data 6 febbraio 2025 la propria comparsa di Controparte_1
costituzione, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo le domande formulate nel precedente giudizio di appello.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., trattandosi di una controversia soggetta al rito locatizio, e ha invitato le parti a formulare osservazioni al riguardo.
Il procuratore della parte attrice in riassunzione ha richiamato i principi in materia di conservazione degli atti e ha evidenziato che l'atto di citazione è stato notificato entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione. Il procuratore della parte convenuta in riassunzione si è associato alle deduzioni della controparte.
pagina 8 di 10 La Corte fa rilevare che, nelle controversie in materia di locazioni, la forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso;
pertanto, se la riassunzione è stata effettuata mediante atto di citazione, essa può essere ritenuta tempestiva solo se l'atto di citazione sia stato depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c.
Infatti, secondo un orientamento che la stessa Corte di Cassazione ha definito granitico, “l'art.
394 c.p.c., è norma speciale rispetto all'art. 392 c.p.c. (Cass. n. 2973 del 1975, Cass. n. 1603 del 1982, Cass. n. 13422 del 2004, Cass. n. 21255 del 2010, 19020/2017), con conseguente necessità di provvedere alla riassunzione del giudizio con ricorso, qualora questo sia l'atto tipico del rito speciale seguito”. Inoltre, il principio di conservazione degli atti di cui è espressione l'art. 156 comma 3 c.p.c. non è invocabile al fine di superare il termine perentorio posto a pena di estinzione del processo dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (v. Cass. n. 41549/2021
e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso concreto, il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione scadeva in data 17 settembre 2024, mentre ha depositato l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo del giudizio solo in data 19 settembre 2024.
Conseguentemente, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.
Considerato che la tardività della riassunzione è ascrivibile alla responsabilità di entrambe le parti, ciascuna delle quali era onerata di provvedere al deposito del relativo ricorso per evitare di incorrere nella pronuncia di estinzione, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese sia del presente giudizio di rinvio sia di tutti i precedenti gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto
DA
. E Controparte_2 [...]
CP_3
-appellante
CONTRO
Controparte_1
-appellata a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13851/2024 pubblicata in data 17.5.2024, così provvede:
pagina 9 di 10 1. dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
2. compensa tra le parti integralmente le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Bravin e Carolina Bruno e con elezione di domicilio presso il loro studio in Busto Arsizio, via S. Gregorio n. 4, come da procura depositata nel fascicolo telematico;
attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
appellata nel precedente giudizio di appello
CONTRO
(P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avvocati Enrico Lambiase e Cristiano Principe e con elezione di domicilio presso il loro studio in Busto Arsizio, via Solferino n. 3, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
appellante nel precedente giudizio di appello
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione,
III sezione civile, n. 12896 del 3/02/2021, depositata il 13/5/2021 in materia di locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 10 Per . E L.R.P.T. Controparte_2
GRASSI CARLO:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito:
- preso atto dell'Ordinanza 17 maggio 2024 N.R.G. 13851/2024 con la quale la Terza Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 2358/2020 emessa da codesta Corte e pubblicata il 21/10/2020;
- richiamate tutte le domande ed eccezioni di primo grado;
- previa dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova svolta da in appello (1° CP_1 punto delle conclusioni nel merito: “eliminare i vizi ancora presenti sull'immobile”);
- previo nuovo e motivato esame dell'atto d'appello di ed evidenziate le ragioni Pt_1 dell'eventuale dissenso dalla sentenza di primo grado sulla base delle ragioni dell'appello stesso e della prospettazione difensiva dell'appellata CP_1
- emettere nuova sentenza, in sostituzione di quella cassata, con la quale confermare la sentenza del tribunale di Busto Arsizio n. 174/2019, e respingere in toto le domande di CP_1
con ogni conseguente provvedimento anche in relazione alla restituzione delle somme
[...]
Part versate da a sulla base di quanto disposto dalla sentenza cassata;
CP_1
- in via istruttoria, occorrendo, ammettere prova per testi sui capitoli già articolati in primo grado, con i testi ivi indicati.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio nonché dei precedenti compreso quello avanti la Suprema Corte di Cassazione”.
Per Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 174/2019, emessa in data 31 gennaio 2019, dal Tribunale di Busto
Arsizio, comunicata in pari data e notificata in data 14 febbraio 2019, previe le declaratorie del caso in rito e in merito:
Nel merito:
- accertato e dichiarato l'obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A in capo ad e, per l'effetto, condannare in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
o ad eliminare i vizi ancora presenti sull'immobile;
o pagina 2 di 10 a risarcire tutti i danni subiti da che si quantificano in Euro 115.335,92, CP_1 CP_1 oltre al danno per ridotto utilizzo dell'immobile da quantificarsi in Euro 35.000,00 o nella diversa misura valutata dalla Corte anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal fatto al saldo.
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di all'obbligo di manutenzione Parte_1
straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, e, per l'effetto, autorizzare Controparte_1
o
a eseguire, a spese di i lavori meglio descritti nella relazione del CTU, arch. Parte_1 Per_1
depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 6611/2016;
[...]
o
a trattenere dai maturandi canoni di locazione dovuti ad gli importi da sostenersi Parte_1
per i predetti lavori;
o
a risarcire tutti i danni subiti da che si quantificano in Euro 115.335,92, Controparte_1 oltre al danno per ridotto utilizzo dell'immobile da quantificarsi in Euro 35.000,00 o nella diversa misura valutata dalla Corte anche in via equitativa, oltre interessi legali, dal fatto al saldo.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
nonché per testi, sui seguenti capitoli.
1. Vero che ancora in occasione delle piogge di inizio novembre 2018 si sono verificate infiltrazioni nell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A.
2. Vero che, a seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione da gli CP_1
operai di almeno da luglio 2016, procedono, ogni sera, a coprire il materiale e i CP_1 macchinari presenti nell'immobile.
3. Vero che, seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione da gli CP_1
operai di procedevano, almeno da luglio 2016, ogni mattina, scoprire il materiale e i CP_1 macchinari presenti nell'immobile.
4. Vero che, in particolare, gli operai di venivano impiegati per un totale di 1.173 ore CP_1
di lavoro, come da documento 19, che mi si rammostra.
5. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2016 era pari ad Euro 26,85, come da documento 22, che mi si rammostra.
pagina 3 di 10
6. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2017 era pari ad Euro 26,36, come da documento 23, che mi si rammostra.
7. Vero che il costo medio orario di un operaio per l'anno 2018 era pari ad Euro 25,11, come da documento 24, che mi si rammostra.
8. Vero che, a seguito delle infiltrazioni nell'immobile condotto in locazione, CP_1
incaricava la società Officina Meccanica di OB G. & C. s.n.c. di effettuare alcune lavorazioni, per gli impedimenti e i ritardi causati dalle infiltrazioni, come da doc. 20, che mi si rammostra.
9. Vero che doveva procedere alla riparazione dei macchinari ammalorati a causa CP_1
delle infiltrazioni, come da doc. 19, che mi si rammostra.
10. Vero che talune aree dell'immobile durante le precipitazioni ed a seguito delle infiltrazioni non potevano e non possono essere utilizzate.
11. Vero che, nell'anno 2016, sono state effettuate 412 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
12. Vero che il costo orario, per l'anno 2016, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 33,56.
13. Vero che, nell'anno 2017, sono state effettuate 598,65 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
14. Vero che il costo orario, per l'anno 2017, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 32,95.
15. Vero che, nell'anno 2018, sono state effettuate 578,55 ore di straordinario per far fronte ai ritardi dovuti alle infiltrazioni.
16. Vero che il costo orario, per l'anno 2018, delle ore straordinarie ammonta ad Euro 31,39.
Si indicano a testimone:
- signor , presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su tutti Testimone_1 CP_1
i capitoli di prova;
- signora presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A su Testimone_2 CP_1
tutti i capitoli di prova;
- signor presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su Testimone_3 CP_1
tutti i capitoli di prova;
- signor presso in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, su Testimone_4 CP_1
tutti i capitoli di prova.
Occorrendo, si chiede disporre consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'effettiva eliminazione dei vizi lamentati da e riscontrati nel procedimento per ATP R.G. CP_1
6611/2016.
pagina 4 di 10 Come riferito, il mancato integrale rifacimento della copertura e gli inconcludenti interventi
Part sporadicamente fatti eseguire da hanno comportato, nel corso di questi anni, il continuo ripetersi di infiltrazioni e percolamenti in occasione di precipitazioni piovose di una certa consistenza, andando ad aggravare i danni, sia per il danneggiamento di macchinari, sia per
l'impossibilità di utilizzare macchinari danneggiati/spostati/protetti con cellophane, sia per il rallentamento delle lavorazioni e quindi delle consegne, sia per l'impiego di mano d'opera a mansioni differenti da quelle per le quali era stata assunta.
Part Per il riconoscimento di tutti tali danni e la condanna di al relativo risarcimento, CP_1 si riserva di agire nelle più opportune sedi, all'esito del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Nel 2018, ha convenuto davanti al Tribunale di Busto Arsizio Controparte_1 [...]
(di seguito solo , esponendo: Parte_1 Parte_1
- di avere la disponibilità dell'immobile sito in Jerago con Orago, via Molinello 8/A, in forza del contratto di locazione stipulato con in data 1 marzo 2016; Parte_1
- di avere riscontrato la presenza di gravi infiltrazioni provenienti dalla copertura di tale immobile;
- di avere instaurato un procedimento per ATP, all'esito del quale era emersa la necessità di procedere al rifacimento della copertura dell'immobile;
- di avere sollecitato la società locatrice a provvedere all'esecuzione delle opere indicate dal CTU, senza ottenere riscontro positivo.
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: Controparte_1
- in via principale, previo accertamento dell'obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Jerago con Orago oggetto del contratto di locazione, di condannare la locatrice ad eseguire i lavori indicati nella relazione depositata Parte_1
dall'architetto in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché a Persona_1
risarcirle i danni subiti, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo;
- in via subordinata, di essere autorizzata ad eseguire, a spese di i lavori Parte_1
descritti nella relazione di CTU, nonché a trattenere dai maturandi canoni di locazione gli importi corrispondenti ai costi di tali lavori, oltre al risarcimento dei danni subiti. si è costituita nel processo di primo grado, contestando le domande della società Parte_1
conduttrice. In particolare, ha evidenziato di avere già fatto eseguire le opere indicate dalla pagina 5 di 10 controparte (funzionali alla eliminazione delle infiltrazioni) e ha depositato il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice dei lavori e la prova dei pagamenti effettuati.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 174/2019, ha respinto le domande proposte da e ha compensato le spese di causa, ritenendo infondata la pretesa di Controparte_1
rifacimento della copertura avanzata dalla società conduttrice, essendo tale tipologia di intervento riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1592 c.c. (rubricato
“Miglioramenti”), anziché agli obblighi di mantenimento in buono stato dell'immobile locato di cui all'art. 1576 c.c.
Il giudizio di appello ha proposto appello contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di Controparte_1 primo grado, evidenziando l'erronea applicazione degli artt. 1576 e 1592 c.c. e l'erronea valutazione degli esiti della CTU da parte del Tribunale. Ha pertanto chiesto alla Corte, sempre previo accertamento dell'obbligo di manutenzione straordinaria in capo alla locatrice:
- in via principale, di condannare ad eliminare i vizi ancora presenti Parte_1 sull'immobile ed a risarcirle tutti i danni subiti, quantificati in euro 115.335,92, oltre al pregiudizio per l'utilizzo ridotto del bene, quantificato in euro 35.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa e oltre agli interessi legali dal fatto al saldo;
- in via subordinata, di autorizzare essa appellante ad eseguire, a spese della controparte,
i lavori mancanti, nonché a trattenere dai canoni di locazione maturandi gli importi corrispondenti ai costi da sostenere, e di condannare a risarcirle i danni subiti, ivi Parte_1 compreso quello conseguente al ridotto utilizzo dell'immobile;
- in ogni caso, di condannare la parte appellata alla rifusione delle spese. si è costituita nel giudizio di appello e, in via preliminare, ha chiesto alla Corte Parte_1
di dichiarare la inammissibilità, per novità, della domanda avversaria di condanna alla eliminazione dei vizi ancora presenti sull'immobile; nel merito, ha invece chiesto:
- in via principale, di rigettare l'impugnazione e di confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto provato che la controparte aveva subito danni a causa delle infiltrazioni verificatesi prima della citazione, di porre i suddetti danni a carico della conduttrice nella misura del 45%.
- in ogni caso, di condannare la parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2358/2020:
- ha accertato l'inadempimento da parte di dell'obbligo di eliminare i vizi Parte_1 dell'immobile descritti nella relazione di CTU depositata nell'ambito del procedimento di ATP;
pagina 6 di 10 - ha accertato il diritto di a non versare i canoni del contratto di Controparte_1
locazione dedotto in causa fino alla concorrenza della somma di euro 24.888,50, aumentata dagli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- ha condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
di euro 5.451,37;
- ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice di primo grado;
- ha compensato fra le parti, per la quota di un mezzo, le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato a rifondere in favore di la restante parte. Parte_1 Controparte_1
Il giudizio di cassazione ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, Parte_1
articolando tre motivi:
1) con il primo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1576 e
1592 c.c., nella parte in cui la Corte d'Appello, senza indicarne le ragioni, ha inquadrato la fattispecie non quale miglioramento ex art. 1592 c.c. (rifacimento del tetto con materiali tecnologicamente e qualitativamente migliori e differenti rispetto a quelli esistenti e risalenti alla costruzione dell'immobile nel 1984), come invece aveva fatto il giudice di primo grado, ma quale intervento di manutenzione straordinaria;
2) con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e
696 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo preso atto degli interventi fatti eseguire da dopo l'instaurazione della causa, ha ritenuto che non potesse affermarsi Parte_1
la cessazione della materia del contendere (con riferimento alla domanda di Controparte_1
di condannare essa società alla realizzazione delle opere), in quanto il resoconto degli
[...]
interventi non avrebbe consentito di stabilire detta cessazione (segnatamente, secondo la tesi di non essendo stati verificati i lavori da essa fatti eseguire, la Corte avrebbe errato nel Parte_1
ritenere aprioristicamente che detti lavori non fossero equivalenti a quelli indicati dal CTU in sede di ATP per la sola ragione che erano costati di meno);
3) con il terzo motivo, ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha riconosciuto a il diritto di trattenere Controparte_1
la somma di euro 24.888,50, nonostante la copertura fosse già stata rifatta e in difetto di domanda in tal senso ( aveva infatti chiesto di essere autorizzata ad eseguire Controparte_1
a proprie spese i lavori descritti dal CTU e, solo per tale evenienza, di poter trattenere i relativi costi dai canoni di locazione). ha presentato ricorso incidentale, articolando a propria volta due Controparte_1
motivi di impugnazione: pagina 7 di 10 1) con il primo motivo, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte territoriale non ha disposto una nuova CTU, che accertasse se e quali opere erano state realizzate da Parte_1
2) con il secondo motivo, ha denunciato l'erronea interpretazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha omesso di condannare al risarcimento dei Parte_1
danni conseguenti alle infiltrazioni (e, precisamente, al pagamento della somma di euro
25.140,20 per riparazione dei macchinari e della somma di euro 8.044,19 per lavorazioni fatte eseguire a terzi) ed ha omesso di ammettere i capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 426 c.p.c., che erano stati ribaditi in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e che erano stati oggetto di espresso motivo di appello.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13851/2024 del 7 marzo 2024, pubblicata il
17 maggio 2024, ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c., e ne ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di Appello in relazione al primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ravvisato la mancanza, nella sentenza della Corte di
Appello, di indicazioni evidenziatrici delle ragioni della riforma della sentenza di primo grado e ha quindi ritenuto che la motivazione di essa fosse “del tutto inidonea a svolgere la funzione che deve svolgere una sentenza di grado di appello che riformi una sentenza di primo grado”.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato a il 12 settembre 2024 e depositato Controparte_1
nel fascicolo telematico il 19 settembre 2024, ha riassunto la causa ex art. 392 c.p.c. Parte_1
e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo le eccezioni già formulate nella comparsa di costituzione del precedente giudizio di appello. si è costituita depositando in data 6 febbraio 2025 la propria comparsa di Controparte_1
costituzione, con la quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo le domande formulate nel precedente giudizio di appello.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la Corte ha rilevato d'ufficio la tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., trattandosi di una controversia soggetta al rito locatizio, e ha invitato le parti a formulare osservazioni al riguardo.
Il procuratore della parte attrice in riassunzione ha richiamato i principi in materia di conservazione degli atti e ha evidenziato che l'atto di citazione è stato notificato entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione. Il procuratore della parte convenuta in riassunzione si è associato alle deduzioni della controparte.
pagina 8 di 10 La Corte fa rilevare che, nelle controversie in materia di locazioni, la forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio è il ricorso;
pertanto, se la riassunzione è stata effettuata mediante atto di citazione, essa può essere ritenuta tempestiva solo se l'atto di citazione sia stato depositato in cancelleria entro il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c.
Infatti, secondo un orientamento che la stessa Corte di Cassazione ha definito granitico, “l'art.
394 c.p.c., è norma speciale rispetto all'art. 392 c.p.c. (Cass. n. 2973 del 1975, Cass. n. 1603 del 1982, Cass. n. 13422 del 2004, Cass. n. 21255 del 2010, 19020/2017), con conseguente necessità di provvedere alla riassunzione del giudizio con ricorso, qualora questo sia l'atto tipico del rito speciale seguito”. Inoltre, il principio di conservazione degli atti di cui è espressione l'art. 156 comma 3 c.p.c. non è invocabile al fine di superare il termine perentorio posto a pena di estinzione del processo dall'art. 392, comma 1, c.p.c. (v. Cass. n. 41549/2021
e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso concreto, il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di
Cassazione scadeva in data 17 settembre 2024, mentre ha depositato l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo del giudizio solo in data 19 settembre 2024.
Conseguentemente, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.
Considerato che la tardività della riassunzione è ascrivibile alla responsabilità di entrambe le parti, ciascuna delle quali era onerata di provvedere al deposito del relativo ricorso per evitare di incorrere nella pronuncia di estinzione, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese sia del presente giudizio di rinvio sia di tutti i precedenti gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto
DA
. E Controparte_2 [...]
CP_3
-appellante
CONTRO
Controparte_1
-appellata a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13851/2024 pubblicata in data 17.5.2024, così provvede:
pagina 9 di 10 1. dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
2. compensa tra le parti integralmente le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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