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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n° 9116 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(già - società con unico socio Parte_1 Parte_2
Enel Italia S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento di (P. IVA Parte_2 P.IVA_1 in persona della sua procuratrice , elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_3
Raffaello Mondini, n. 11, presso lo studio degli avv.ti Girolamo D'Alleo, Andrea D'Alleo e
Carmine Perrotta che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- attrice
e
(P. IVA in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta
e
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_3
P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'avv. Lalage Mormile;
- convenuta
e (P. IVA ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_5 rappresentante pro tempore;
1 - convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, “ Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio la unipersonale (di seguito CP_4 Controparte_1
“ ”), la (di seguito “ ) e la CP_1 Controparte_2 CP_2
(di seguito “ ) chiedendo testualmente all'intestato Controparte_3 CP_3
Tribunale:
“In via principale,
- Accertare e dichiarare ex art. 1079 c.c. che il proprietario del fondo censito al NCEU di Carini al foglio
18, part. 984, come in epigrafe meglio individuata, è titolare - in forza di atto rogato Parte_1
Per_ presso Dott. , notaio in Palermo, in data 25 maggio 1999, col numero repertorio 114386 e trascritto con nota di trascrizione del 2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754 e recante al “quadro D” l'espressa e dettagliata descrizione dello ius in re aliena – di un diritto di servitù di passaggio gravante sulle particelle 809 e 1476 (quest'ultima in quanto derivante da accorpamento di parte della predetta particella 809) del foglio 18 del NCEU di Carini.
- Conseguentemente, ordinare alla e alla come in epigrafe meglio CP_2 Controparte_1 individuate, in qualità di proprietarie dei fondi di cui alle part. 809 e 1476 del foglio 18 del NCEU di
Carini, di cessare con effetto immediato ogni turbativa all'esercizio pieno, continuativo ed incondizionato della servitù di passaggio costituita in favore del fondo di cui al foglio 18, part. 984 del NCEU di Carini
- Accertare e dichiarare che lo stato dei luoghi è mutato rispetto a quello nel quale la servitù fu costituita per effetto dell'erezione di un muro divisorio corrente fra le particelle 809 e 1476 del foglio 18 del NCEU di
Carini e che lo stesso impedisce l'esercizio della servitù di passaggio spettante all e, Parte_1 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1079, ultimo periodo, c.c., condannare la e la CP_2 CP_1 alla eliminazione di ogni opera che ostruisca il legittimo passaggio attraverso il tracciato della servitù.
[...]
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la sussistenza dello stato di interclusione del fondo iscritto al NCEU di Carini foglio 18, part. 984, di proprietà dell' da parte dei fondi iscritti al medesimo catasto al Parte_1 foglio 18, part. 1476 ed al foglio 17, part. 385, di proprietà, rispettivamente, della e della Controparte_1
p.a., come in epigrafe meglio individuate. Controparte_5
- Accertare quale fra i due fondi intercludenti offra al fondo intercluso di proprietà dell Parte_1
così come superiormente meglio individuato, l'accesso alla via pubblica che risulti più breve e meno
[...] gravoso e che comporti il minor danno al fondo servente ai sensi dell'art. 1051, co. 2 c.c.
2 - Conseguentemente, costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051, co.1, c.c., una servitù coattiva di passaggio in favore del fondo iscritto al foglio 18, part. 984 del NCEU di Carini ed a carico del fondo fra quelli intercludenti che ritenga maggiormente soddisfare i requisiti di cui all'art. 1051, co. 2, c.c.”
A sostegno delle richieste così formulate, l'attrice, premesso di essere proprietaria di un fondo identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, part. 984, ad oggi confinante con le proprietà della e della e da queste ultime Controparte_1 CP_3 CP_3 intercluso, esponeva, in sintesi che:
- la sua dante causa , con atto rogato dal notaio in data 25 maggio 1999, Parte_2 Per_1 rep. 114386, aveva acquistato da Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. un terreno di 72 are, identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, particella 984 e che, come indicato nell'art. 4 del contratto e dal “quadro D” della nota di trascrizione del 2 giugno 1999, avente
Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, il fondo veniva “trasferito nello stato di fatto in cui si trovava con tutte le sue accessioni, inerenze e pertinenze e con la perpetua servitù attiva per
l'accesso al costruendo impianto, attraverso il cancello e la stradella esistenti di proprietà della venditrice, ricadente sulla particella 809 dello stesso foglio 18”;
- con atto di vendita rogato dal notaio in data 23 marzo 2004, la Ansaldo-Breda Persona_2
S.p.A. (sorta dalla fusione nel 2001 tra Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie) aveva ceduto alla Keller NI S.p.A., fra le altre, la particella 809 del foglio 18 costituente fondo servente rispetto alla particella 984 e l'esistenza di tale servitù era menzionata all'art. 3 dello stesso atto di compravendita;
- a seguito della dichiarazione di fallimento della Keller NI S.p.A. (fallimento
120/14), il complesso immobiliare di cui quest'ultima era titolare (comprendente anche la particella suddetta) veniva posto in vendita e nel “Disciplinare per la vendita del compendio di beni immobili e mobili sito in Carini (PA)”, adottato nell'ambito della procedura, veniva richiamato all'art.
1.a, n. 4 l'acquisto del compendio immobiliare in favore della società fallita con atto notarile del 23 marzo 2008 in notaio Persona_2
- con la sottoscrizione del disciplinare, gli offerenti dichiaravano, per il caso di aggiudicazione, di ben conoscere ed accettare il titolo di provenienza;
- la si era aggiudicata il compendio e la aveva formulato un'offerta di CP_2 CP_1 acquisto, sicché entrambe avevano sottoscritto il richiamato “Disciplinare” e avevano, dunque, dichiarato “di ben conoscere ed accettare” l'atto di provenienza del compendio alla Keller, ove era espressamente menzionata la servitù a carico della particella 809 e a vantaggio della particella 984;
3 - con atto di compravendita del 4.9.2018, rogato dal notaio , la aveva Per_3 CP_2 ceduto alla una porzione del terreno sito in Carini, via Don Sturzo s.n.c., CP_1 identificato al Catasto di Carini, al foglio n. 18, particella 1476, “derivata dalla fusione delle intere particelle 946, 947 nonché di parte della particella 809 dello stesso foglio 18 a seguito di frazionamento”;
- successivamente, le due società avevano eretto un muro divisorio che impediva all'odierna attrice il passaggio e l'esercizio del suo diritto di servitù;
- instaurato ad opera della odierna attrice un procedimento cautelare, con ordinanza del
3.6.2021, n. 4775/2021, il Tribunale di Palermo aveva ordinato l'immediata apertura di un varco che consentisse all'attrice il passaggio fino al proprio fondo e, stante la mancata attuazione spontanea del provvedimento, era stato instaurato giudizio per la determinazione delle modalità di attuazione, definito con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione del
29.12.2022, in esecuzione del quale, impregiudicata ogni controversia sulla servitù, il muro era stato parzialmente abbattuto per consentire all'attrice l'accesso attraverso un varco dotato di cancello e la si era impegnata a consegnare le chiavi del cancello ad una società di CP_1 vigilanza col compito di consentire all'attrice l'accesso al fondo attraverso la proprietà
, su percorso estraneo alla servitù già esistente. CP_1
Ciò posto in punto di fatto, rimarcando l'interclusione del proprio fondo, Parte_1 ribadiva di essere titolare di una servitù di passaggio sui fondi oggi di proprietà della e CP_2 della , in forza del contratto di compravendita della part. 984 del foglio 18 da lei CP_1 sottoscritto con Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A., trascritto con nota del 2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, nell'ambito della quale veniva trascritta (nel “quadro D”) anche la servitù.
In subordine, rappresentava di avere diritto, ex art. 2051 c.c., alla costituzione coattiva di una nuova servitù di passaggio sui fondi della e della e chiedeva che si CP_1 CP_3 tenesse, a tal fine, in considerazione la destinazione del fondo di sua proprietà - adibito a cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica (denominata “Carini 2”, connessa alla linea “Italtel” e posta a servizio di una pluralità di Comuni limitrofi) e delle relative utenze in bassa e media tensione - e la, conseguente, necessità di passare fino al suo fondo con mezzi meccanici anche di notevoli dimensioni.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio la e, preso atto della formulazione della domanda CP_2 subordinata di costituzione della servitù coattiva nei soli confronti della e della CP_1
contestava la domanda formulata in via principale. CP_3
4 Deduceva, al riguardo, che il “disciplinare” che secondo la prospettazione di parte attrice avrebbe assicurato la conoscenza della servitù di cui si tratta da parte della e della CP_2
conteneva esclusivamente un riferimento alla costituzione di una servitù di CP_1 elettrodotto in favore di (trascritta in data 7.10.2008) e nessun atto Parte_2 della procedura fallimentare all'esito del quale si era aggiudicata il fondo documentava, invece,
l'esistenza di una servitù di passaggio.
A ciò aggiungeva che, dopo l'acquisto del terreno, ossia dal 2017, la aveva, CP_2 comunque, sempre consentito alla di attraversare la sua proprietà per accedere Parte_1 al fondo intercluso (e ciò a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo che legittimasse l'accesso) e che, allorquando aveva deciso, nel 2018, di frazionare il compendio acquistato e di venderne una parte alla , si era persino premurata di far assumere all'acquirente CP_1
l'espresso obbligo di garantire a il regolare esercizio della servitù di elettrodotto e il suo Pt_2 collegamento alla cabina.
Ciò posto in punto di fatto, deduceva, in punto di diritto, l'intervenuta prescrizione della servitù menzionata nell'atto di compravendita del 26.5.1999 tra la Breda Costruzioni
Ferroviarie s.p.a. e la (dante causa della ), da intendersi come servitù Parte_2 Parte_1 per vantaggio futuro, atteso che in quella sede era previsto che il fondo era a quest'ultima trasferito con la “con la perpetua servitù attiva per l'accesso al costruendo impianto” e che “ a sue cure Pt_2
e spese, provvederà a realizzare le opere necessarie per rendere indipendente tale accesso, mediante la realizzazione di recinzioni e cancelli dello stesso tipo di quelli esistenti”, laddove, di contro, non si Pt_2 era attivata per la realizzazione di tale accesso indipendente e nel 2020, allorquando
[...] aveva lamentato per la prima volta l'impossibilità di accesso al suo fondo (non da CP_4 un ingresso indipendente, ma dalla proprietà il diritto si era ormai prescritto ex artt. CP_2
1073 e 1065 c.c.
A ciò aggiungeva che, ad ogni modo, il preteso diritto di servitù non era a lei opponibile, poiché non era stato oggetto di un autonomo atto costitutivo trascritto e di tale servitù si faceva menzione solo nel “quadro D” della nota del 2.6.1999 presentata per la trascrizione della compravendita, laddove, invece, una vendita immobiliare e una contestuale costituzione di servitù avrebbero dovuto essere oggetto di distinte trascrizioni sulla base di autonome note.
Né era fondato il rilievo in ordine alla conoscenza o conoscibilità di tale servitù da parte della per il fatto che nell'atto di vendita del 23.3.2004 concluso dalla Keller, dal cui CP_2 fallimento la aveva acquistato il fondo, si facesse riferimento, peraltro in maniera vaga, CP_2
a tale servitù, atteso che nessun tecnico incaricato di descrivere il compendio nell'ambito del
5 fallimento ne aveva rilevato la presenza. Ad ogni modo, escludeva il diritto di E-Distribuzioni all'accesso secondo le modalità da lei indicate.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'actio confessoria proposta in via principale da parte attrice e, per l'ipotesi di accoglimento, chiedeva di condannare la a rifondere a CP_1 CP_2 di tutti i danni derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di garantire a e-Distribuzione
l'accesso alla cabina attraverso la sua proprietà.
Depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., si costituiva tardivamente la , CP_1 contestando l'esistenza della servitù dedotta in citazione, manifestando la disponibilità a costituire sul proprio fondo una servitù di passaggio in favore dell'attrice attraverso la stradella e il cancello già esistente, dietro corresponsione di una indennità, e chiedendo, nelle proprie conclusioni, il rigetto di tutte le domande della . Parte_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 18.3.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. La domanda proposta in via principale da , diretta ad accertare l'esistenza Parte_1 di una servitù di passaggio a vantaggio del proprio fondo, censito al NCEU di Carini al foglio
18, particella 984, e a carico delle particelle 809 e 1476 (quest'ultima derivante da un frazionamento della particella 809) del foglio 18 del NCEU di Carini, opponibile alle società che ne sono rispettivamente proprietarie, ossia la e la , non può trovare CP_2 CP_1 accoglimento.
È provato in via documentale, nonché pacifico tra le parti, che, con contratto di compravendita rogato dal notaio il 26.5.1999 (rep. 114386), ha acquistato da Per_1 Parte_2
Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. il terreno, di cui parte attrice è successivamente divenuta proprietaria, identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, part. 984 e, in tale sede, all'art. 4, è stato espressamente previsto “L'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, con tutte le sue accessioni, inerenze e pertinenze e con la perpetua servitù attiva per l'accesso al costruendo impianto, attraverso il cancello e la stradella esistenti di proprietà della venditrice, ricadente sulla particella 809 dello stesso foglio 18. a sue cure e spese, provvederà a realizzare le opere necessarie per rendere Pt_2 indipendente tale accesso, mediante la realizzazione di recinzioni e cancelli dello stesso tipo di quelli esistenti.”
(v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Pure documentato è che l'atto di compravendita in questione è stato trascritto con nota del
2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, e che nel
“quadro D” della stessa nota è stato pedissequamente riportato il contenuto dell'art. 4 del
6 contratto di compravendita relativo alla costituzione della servitù di passaggio a vantaggio del fondo acquistato da v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Pt_2
La costituzione della servitù non è stata, invece, oggetto di una apposita trascrizione.
Ebbene, ai fini della valida trascrizione di un negozio costitutivo di servitù stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, non è sufficiente che nella nota di trascrizione relativa alla vendita sia stata fatta menzione della costituzione della servitù.
Superando i precedenti sul tema (da ultimo, Cass. n. 16853/2019), la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28694 del 16/10/2023, ha, infatti, chiarito le ragioni che ostano all'accoglimento di una conclusione simile, muovendo, innanzitutto, dal tenore letterale dei primi quattro commi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari), secondo cui: “Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli
a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro della giustizia. Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione. Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o
l'annotazione. Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma (…)”.
Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 17, legge n. 52 del 1985, induce, dunque, ad affermare che una vendita immobiliare (art. 2643, n. 1, c.c.) e una contestuale costituzione di servitù (art. 2643, n. 4, c.c.) devono essere oggetto di distinte trascrizioni da effettuare sulla base di autonome note.
Le “condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota” che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto “quadro D”), alla stregua altresì delle precisazioni fornite nel decreto ministeriale e nella circolare Min. Finanze del 2 maggio 1995, attengono ad informazioni non riguardanti il tipo di convenzione o negozio, ma ritenute ugualmente necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata (ad esempio, la sottoposizione a termine o a condizione: art. 2659, comma 2, c.c.), pur non potendo costituire oggetto di una autonoma nota.
Non possono, invece, comprendersi nel “quadro D” elementi che devono inserirsi in altri quadri della nota (ovvero, per le servitù, gli immobili che costituiscono il fondo dominante, quelli che costituiscono il fondo servente e i soggetti che referenziano tali fondi).
7 E allora, muovendo da tali, pienamente condivise, considerazioni, la Suprema Corte ha concluso che “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “quadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”.
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, la servitù costituita in favore di Pt_2 dante causa della , con il contratto di compravendita del 26.5.1999, non Parte_1 essendo stata oggetto di autonoma trascrizione ed essendo stata unicamente menzionata nel
“quadro D” della nota di trascrizione della vendita contestualmente conclusa, non è opponibile alla alla . CP_2 CP_1
Né tantomeno rileverebbe una eventuale conoscenza o conoscibilità da parte della CP_2 della dell'esistenza di tale servitù a carico dei propri fondi in ragione di una CP_1 ipotetica visione o possibilità di visione, prima dei rispettivi acquisti, dell'atto notarile (in cui si faceva espressa menzione di tale servitù) con cui la loro dante causa Keller NI
S.p.A. aveva acquistato il fondo censito al NCEU di Carini al foglio 18, part. 809
(successivamente frazionato).
Ed infatti, ai fini della opponibilità di una servitù a terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo soltanto la conoscibilità legale di tale diritto, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione. E detta conoscibilità legale non può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva del diritto reale, desumibile aliunde (v. già cit. Cass. n.
28694/2023; Cass. n. 17026/2019; Cass. n. 13817/2019; Cass. n. 12798/2019).
Tanto basta per il rigetto della domanda proposta da parte attrice in via principale.
2. Risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda proposta in via subordinata, diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio dalla pubblica via fino al fondo di proprietà di Parte_1
Ricordato che, a mente dell'art. 1051 c.c., il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui che non ha uscita sulla via pubblica ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino, con modalità che assicurino l'accesso più breve alla pubblica via, con minore aggravio sul fondo altrui, occorre, innanzitutto, muovere dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa dall'ing. depositata in data 3.9.2024. Persona_4
8 All'esito di sopralluoghi e accurati accertamenti, l'ausiliario, dopo avere confermato che il fondo della società attrice è effettivamente intercluso, ha concluso che il percorso che consente alla l'accesso alla pubblica via con il minor aggravio per i fondi vicini è il Parte_1 passaggio tramite l'ingresso carrabile alla proprietà già attualmente esistente. CP_1
Tale conclusione, oltre a non essere stata oggetto di contestazione ad opera delle parti
(neppure della , la quale non ha presentato osservazioni alla c.t.u. né depositato CP_1 comparse conclusionali), è pienamente condivisa dal giudicante, poiché frutto di una attenta analisi dei luoghi, di una scrupolosa valutazione di tutte le soluzioni praticabili e di un meticoloso bilanciamento tra tutti i fattori in rilievo (ossia, distanza dalla strada, eventuali opere da realizzare, eventuali sovrapposizioni con il cavidotto e linearità del percorso).
Il percorso così individuato è rappresentato negli elaborati “01.04 A” e “01.04 B” di cui all'allegato 5 della c.t.u. depositata il 3.9.2024 e prevede che partendo dalla via Don Luigi
Sturzo del Comune di Carini si attraversi il cancello carrabile che dà accesso alla proprietà
proseguendo lungo la viabilità asfaltata interna al fondo e sino alla cabina Controparte_1 elettrica di . Parte_1
Tale percorso è costituito da un primo tratto rettilineo della lunghezza di circa 135 metri e di larghezza 4 metri, il quale risulta già asfaltato per i primi 105 metri, e da un secondo tratto insistente su una piccola porzione di sterrato, nella quale si dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo manto stradale, per una lunghezza complessiva di circa 25 metri ed una larghezza di
4 metri. Secondo la descrizione del c.t.u., questo secondo tratto crea una modesta curva avente un raggio di curvatura superiore ai 18-20 metri e dal secondo tratto e sino al cancello di accesso alla è presente una stradella già asfaltata lunga circa 40 metri e larga 3,5 metri Parte_4 circa.
La domanda ex art. 1051 c.c. va, dunque, accolta nei termini di cui sopra.
3. Quanto al riconoscimento in favore del fondo servente dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c., osserva invero il giudicante che sebbene la abbia chiesto, nella propria CP_1 comparsa di costituzione, la corresponsione in suo favore di “una congrua indennità” a fronte della costituzione di una servitù in favore dell'attrice, detta domanda (che deve ritenersi proposta, ancorché avanzata solo nella parte motiva dell'atto e non trascritta nelle conclusioni finali) è inammissibile, essendosi la parte costituita oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. (e in particolare, in data 12.12.2023, a fronte di una citazione in giudizio per l'udienza del 8.1.2024).
E allora, premesso che l'indennità ex art. 1053 c.c. richiede la formulazione di specifica domanda (Cass. 14922/2010; Cass. 5680/2004), fermo il diritto della convenuta di proporre
9 apposita richiesta in un separato giudizio, in questa sede non può essere riconosciuto alcunché alla . CP_1
*****
Nella regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere presenti le differenti posizioni delle parti convenute.
Nei rapporti tra la e la è la prima ad essere rimasta soccombente. Parte_1 CP_2
Tuttavia, la sentenza della Suprema Corte che, superando l'orientamento giurisprudenziale precedente, si è rivelata dirimente ai fini del rigetto della domanda è intervenuta allorquando era già stato instaurato il giudizio, sicché ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
Nei rapporti tra la e la , sono da compensare, per le stesse Parte_1 CP_1 ragioni, le spese relative alla domanda proposta in via principale. Con riferimento, invece, alla domanda proposta in subordine, deve rilevarsi che sebbene, nel proprio atto di costituzione, la abbia chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice, nella parte motiva della CP_1 comparsa non si è opposta alla costituzione di una servitù di passaggio sul proprio fondo mediante utilizzo del cancello e della strada già esistente, sicché non può ritenersi parte soccombente e, per tale ragione, le spese di lite vanno compensate anche rispetto a questa domanda.
La nei cui confronti non è stata accolta alcuna domanda, non si è costituita in CP_3 giudizio, sicché non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste, definitivamente, a carico dell'attrice e della , in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti CP_1 interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
- RIGETTA la domanda proposta ex art. 1079 c.c. da parte attrice;
- In accoglimento della domanda proposta ex art. 1051 c.c. da Parte_1
COSTITUISCE una servitù di passaggio in favore del fondo iscritto al foglio 18,
[...] part. 984 del NCEU di Carini ed a carico del fondo iscritto al foglio 18, part. 1476 del
NCEU di Carini, di proprietà della unipersonale, disponendo che il Controparte_1 passaggio, pedonale e carrabile, anche con mezzi pesanti, dalla pubblica via, Don Luigi
Sturzo del avvenga attraversando il cancello carrabile che dà Parte_5 attualmente accesso alla proprietà unipersonale, proseguendo lungo la Controparte_1
10 viabilità asfaltata interna al fondo e sino alla cabina elettrica di Parte_1
(seguendo il percorso rappresentato dal c.t.u. ing. negli elaborati Persona_4
“01.04 A” e “01.04 B” di cui all'allegato 5 della c.t.u. depositata il 3.9.2024);
- COMPENSA le spese di lite tra la e la Parte_1 [...]
Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_1 unipersonale;
- PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
e unipersonale, in solido nei rapporti esterni e in Controparte_6 Controparte_1 parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in Palermo il 23.4.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n° 9116 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(già - società con unico socio Parte_1 Parte_2
Enel Italia S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento di (P. IVA Parte_2 P.IVA_1 in persona della sua procuratrice , elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_3
Raffaello Mondini, n. 11, presso lo studio degli avv.ti Girolamo D'Alleo, Andrea D'Alleo e
Carmine Perrotta che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- attrice
e
(P. IVA in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Palermo, Via T. Tasso 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta
e
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_3
P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'avv. Lalage Mormile;
- convenuta
e (P. IVA ) in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_5 rappresentante pro tempore;
1 - convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, “ Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio la unipersonale (di seguito CP_4 Controparte_1
“ ”), la (di seguito “ ) e la CP_1 Controparte_2 CP_2
(di seguito “ ) chiedendo testualmente all'intestato Controparte_3 CP_3
Tribunale:
“In via principale,
- Accertare e dichiarare ex art. 1079 c.c. che il proprietario del fondo censito al NCEU di Carini al foglio
18, part. 984, come in epigrafe meglio individuata, è titolare - in forza di atto rogato Parte_1
Per_ presso Dott. , notaio in Palermo, in data 25 maggio 1999, col numero repertorio 114386 e trascritto con nota di trascrizione del 2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754 e recante al “quadro D” l'espressa e dettagliata descrizione dello ius in re aliena – di un diritto di servitù di passaggio gravante sulle particelle 809 e 1476 (quest'ultima in quanto derivante da accorpamento di parte della predetta particella 809) del foglio 18 del NCEU di Carini.
- Conseguentemente, ordinare alla e alla come in epigrafe meglio CP_2 Controparte_1 individuate, in qualità di proprietarie dei fondi di cui alle part. 809 e 1476 del foglio 18 del NCEU di
Carini, di cessare con effetto immediato ogni turbativa all'esercizio pieno, continuativo ed incondizionato della servitù di passaggio costituita in favore del fondo di cui al foglio 18, part. 984 del NCEU di Carini
- Accertare e dichiarare che lo stato dei luoghi è mutato rispetto a quello nel quale la servitù fu costituita per effetto dell'erezione di un muro divisorio corrente fra le particelle 809 e 1476 del foglio 18 del NCEU di
Carini e che lo stesso impedisce l'esercizio della servitù di passaggio spettante all e, Parte_1 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1079, ultimo periodo, c.c., condannare la e la CP_2 CP_1 alla eliminazione di ogni opera che ostruisca il legittimo passaggio attraverso il tracciato della servitù.
[...]
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare la sussistenza dello stato di interclusione del fondo iscritto al NCEU di Carini foglio 18, part. 984, di proprietà dell' da parte dei fondi iscritti al medesimo catasto al Parte_1 foglio 18, part. 1476 ed al foglio 17, part. 385, di proprietà, rispettivamente, della e della Controparte_1
p.a., come in epigrafe meglio individuate. Controparte_5
- Accertare quale fra i due fondi intercludenti offra al fondo intercluso di proprietà dell Parte_1
così come superiormente meglio individuato, l'accesso alla via pubblica che risulti più breve e meno
[...] gravoso e che comporti il minor danno al fondo servente ai sensi dell'art. 1051, co. 2 c.c.
2 - Conseguentemente, costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051, co.1, c.c., una servitù coattiva di passaggio in favore del fondo iscritto al foglio 18, part. 984 del NCEU di Carini ed a carico del fondo fra quelli intercludenti che ritenga maggiormente soddisfare i requisiti di cui all'art. 1051, co. 2, c.c.”
A sostegno delle richieste così formulate, l'attrice, premesso di essere proprietaria di un fondo identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, part. 984, ad oggi confinante con le proprietà della e della e da queste ultime Controparte_1 CP_3 CP_3 intercluso, esponeva, in sintesi che:
- la sua dante causa , con atto rogato dal notaio in data 25 maggio 1999, Parte_2 Per_1 rep. 114386, aveva acquistato da Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. un terreno di 72 are, identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, particella 984 e che, come indicato nell'art. 4 del contratto e dal “quadro D” della nota di trascrizione del 2 giugno 1999, avente
Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, il fondo veniva “trasferito nello stato di fatto in cui si trovava con tutte le sue accessioni, inerenze e pertinenze e con la perpetua servitù attiva per
l'accesso al costruendo impianto, attraverso il cancello e la stradella esistenti di proprietà della venditrice, ricadente sulla particella 809 dello stesso foglio 18”;
- con atto di vendita rogato dal notaio in data 23 marzo 2004, la Ansaldo-Breda Persona_2
S.p.A. (sorta dalla fusione nel 2001 tra Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie) aveva ceduto alla Keller NI S.p.A., fra le altre, la particella 809 del foglio 18 costituente fondo servente rispetto alla particella 984 e l'esistenza di tale servitù era menzionata all'art. 3 dello stesso atto di compravendita;
- a seguito della dichiarazione di fallimento della Keller NI S.p.A. (fallimento
120/14), il complesso immobiliare di cui quest'ultima era titolare (comprendente anche la particella suddetta) veniva posto in vendita e nel “Disciplinare per la vendita del compendio di beni immobili e mobili sito in Carini (PA)”, adottato nell'ambito della procedura, veniva richiamato all'art.
1.a, n. 4 l'acquisto del compendio immobiliare in favore della società fallita con atto notarile del 23 marzo 2008 in notaio Persona_2
- con la sottoscrizione del disciplinare, gli offerenti dichiaravano, per il caso di aggiudicazione, di ben conoscere ed accettare il titolo di provenienza;
- la si era aggiudicata il compendio e la aveva formulato un'offerta di CP_2 CP_1 acquisto, sicché entrambe avevano sottoscritto il richiamato “Disciplinare” e avevano, dunque, dichiarato “di ben conoscere ed accettare” l'atto di provenienza del compendio alla Keller, ove era espressamente menzionata la servitù a carico della particella 809 e a vantaggio della particella 984;
3 - con atto di compravendita del 4.9.2018, rogato dal notaio , la aveva Per_3 CP_2 ceduto alla una porzione del terreno sito in Carini, via Don Sturzo s.n.c., CP_1 identificato al Catasto di Carini, al foglio n. 18, particella 1476, “derivata dalla fusione delle intere particelle 946, 947 nonché di parte della particella 809 dello stesso foglio 18 a seguito di frazionamento”;
- successivamente, le due società avevano eretto un muro divisorio che impediva all'odierna attrice il passaggio e l'esercizio del suo diritto di servitù;
- instaurato ad opera della odierna attrice un procedimento cautelare, con ordinanza del
3.6.2021, n. 4775/2021, il Tribunale di Palermo aveva ordinato l'immediata apertura di un varco che consentisse all'attrice il passaggio fino al proprio fondo e, stante la mancata attuazione spontanea del provvedimento, era stato instaurato giudizio per la determinazione delle modalità di attuazione, definito con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione del
29.12.2022, in esecuzione del quale, impregiudicata ogni controversia sulla servitù, il muro era stato parzialmente abbattuto per consentire all'attrice l'accesso attraverso un varco dotato di cancello e la si era impegnata a consegnare le chiavi del cancello ad una società di CP_1 vigilanza col compito di consentire all'attrice l'accesso al fondo attraverso la proprietà
, su percorso estraneo alla servitù già esistente. CP_1
Ciò posto in punto di fatto, rimarcando l'interclusione del proprio fondo, Parte_1 ribadiva di essere titolare di una servitù di passaggio sui fondi oggi di proprietà della e CP_2 della , in forza del contratto di compravendita della part. 984 del foglio 18 da lei CP_1 sottoscritto con Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A., trascritto con nota del 2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, nell'ambito della quale veniva trascritta (nel “quadro D”) anche la servitù.
In subordine, rappresentava di avere diritto, ex art. 2051 c.c., alla costituzione coattiva di una nuova servitù di passaggio sui fondi della e della e chiedeva che si CP_1 CP_3 tenesse, a tal fine, in considerazione la destinazione del fondo di sua proprietà - adibito a cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica (denominata “Carini 2”, connessa alla linea “Italtel” e posta a servizio di una pluralità di Comuni limitrofi) e delle relative utenze in bassa e media tensione - e la, conseguente, necessità di passare fino al suo fondo con mezzi meccanici anche di notevoli dimensioni.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio la e, preso atto della formulazione della domanda CP_2 subordinata di costituzione della servitù coattiva nei soli confronti della e della CP_1
contestava la domanda formulata in via principale. CP_3
4 Deduceva, al riguardo, che il “disciplinare” che secondo la prospettazione di parte attrice avrebbe assicurato la conoscenza della servitù di cui si tratta da parte della e della CP_2
conteneva esclusivamente un riferimento alla costituzione di una servitù di CP_1 elettrodotto in favore di (trascritta in data 7.10.2008) e nessun atto Parte_2 della procedura fallimentare all'esito del quale si era aggiudicata il fondo documentava, invece,
l'esistenza di una servitù di passaggio.
A ciò aggiungeva che, dopo l'acquisto del terreno, ossia dal 2017, la aveva, CP_2 comunque, sempre consentito alla di attraversare la sua proprietà per accedere Parte_1 al fondo intercluso (e ciò a prescindere dall'esistenza o meno di un titolo che legittimasse l'accesso) e che, allorquando aveva deciso, nel 2018, di frazionare il compendio acquistato e di venderne una parte alla , si era persino premurata di far assumere all'acquirente CP_1
l'espresso obbligo di garantire a il regolare esercizio della servitù di elettrodotto e il suo Pt_2 collegamento alla cabina.
Ciò posto in punto di fatto, deduceva, in punto di diritto, l'intervenuta prescrizione della servitù menzionata nell'atto di compravendita del 26.5.1999 tra la Breda Costruzioni
Ferroviarie s.p.a. e la (dante causa della ), da intendersi come servitù Parte_2 Parte_1 per vantaggio futuro, atteso che in quella sede era previsto che il fondo era a quest'ultima trasferito con la “con la perpetua servitù attiva per l'accesso al costruendo impianto” e che “ a sue cure Pt_2
e spese, provvederà a realizzare le opere necessarie per rendere indipendente tale accesso, mediante la realizzazione di recinzioni e cancelli dello stesso tipo di quelli esistenti”, laddove, di contro, non si Pt_2 era attivata per la realizzazione di tale accesso indipendente e nel 2020, allorquando
[...] aveva lamentato per la prima volta l'impossibilità di accesso al suo fondo (non da CP_4 un ingresso indipendente, ma dalla proprietà il diritto si era ormai prescritto ex artt. CP_2
1073 e 1065 c.c.
A ciò aggiungeva che, ad ogni modo, il preteso diritto di servitù non era a lei opponibile, poiché non era stato oggetto di un autonomo atto costitutivo trascritto e di tale servitù si faceva menzione solo nel “quadro D” della nota del 2.6.1999 presentata per la trascrizione della compravendita, laddove, invece, una vendita immobiliare e una contestuale costituzione di servitù avrebbero dovuto essere oggetto di distinte trascrizioni sulla base di autonome note.
Né era fondato il rilievo in ordine alla conoscenza o conoscibilità di tale servitù da parte della per il fatto che nell'atto di vendita del 23.3.2004 concluso dalla Keller, dal cui CP_2 fallimento la aveva acquistato il fondo, si facesse riferimento, peraltro in maniera vaga, CP_2
a tale servitù, atteso che nessun tecnico incaricato di descrivere il compendio nell'ambito del
5 fallimento ne aveva rilevato la presenza. Ad ogni modo, escludeva il diritto di E-Distribuzioni all'accesso secondo le modalità da lei indicate.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'actio confessoria proposta in via principale da parte attrice e, per l'ipotesi di accoglimento, chiedeva di condannare la a rifondere a CP_1 CP_2 di tutti i danni derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di garantire a e-Distribuzione
l'accesso alla cabina attraverso la sua proprietà.
Depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c., si costituiva tardivamente la , CP_1 contestando l'esistenza della servitù dedotta in citazione, manifestando la disponibilità a costituire sul proprio fondo una servitù di passaggio in favore dell'attrice attraverso la stradella e il cancello già esistente, dietro corresponsione di una indennità, e chiedendo, nelle proprie conclusioni, il rigetto di tutte le domande della . Parte_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza del 18.3.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. La domanda proposta in via principale da , diretta ad accertare l'esistenza Parte_1 di una servitù di passaggio a vantaggio del proprio fondo, censito al NCEU di Carini al foglio
18, particella 984, e a carico delle particelle 809 e 1476 (quest'ultima derivante da un frazionamento della particella 809) del foglio 18 del NCEU di Carini, opponibile alle società che ne sono rispettivamente proprietarie, ossia la e la , non può trovare CP_2 CP_1 accoglimento.
È provato in via documentale, nonché pacifico tra le parti, che, con contratto di compravendita rogato dal notaio il 26.5.1999 (rep. 114386), ha acquistato da Per_1 Parte_2
Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. il terreno, di cui parte attrice è successivamente divenuta proprietaria, identificato al Catasto del Comune di Carini al foglio 18, part. 984 e, in tale sede, all'art. 4, è stato espressamente previsto “L'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, con tutte le sue accessioni, inerenze e pertinenze e con la perpetua servitù attiva per l'accesso al costruendo impianto, attraverso il cancello e la stradella esistenti di proprietà della venditrice, ricadente sulla particella 809 dello stesso foglio 18. a sue cure e spese, provvederà a realizzare le opere necessarie per rendere Pt_2 indipendente tale accesso, mediante la realizzazione di recinzioni e cancelli dello stesso tipo di quelli esistenti.”
(v. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
Pure documentato è che l'atto di compravendita in questione è stato trascritto con nota del
2 giugno 1999, avente Registro generale n. 20772, Registro particolare n. 14754, e che nel
“quadro D” della stessa nota è stato pedissequamente riportato il contenuto dell'art. 4 del
6 contratto di compravendita relativo alla costituzione della servitù di passaggio a vantaggio del fondo acquistato da v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Pt_2
La costituzione della servitù non è stata, invece, oggetto di una apposita trascrizione.
Ebbene, ai fini della valida trascrizione di un negozio costitutivo di servitù stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, non è sufficiente che nella nota di trascrizione relativa alla vendita sia stata fatta menzione della costituzione della servitù.
Superando i precedenti sul tema (da ultimo, Cass. n. 16853/2019), la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28694 del 16/10/2023, ha, infatti, chiarito le ragioni che ostano all'accoglimento di una conclusione simile, muovendo, innanzitutto, dal tenore letterale dei primi quattro commi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari), secondo cui: “Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli
a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro della giustizia. Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione. Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o
l'annotazione. Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma (…)”.
Il tenore letterale del terzo comma dell'art. 17, legge n. 52 del 1985, induce, dunque, ad affermare che una vendita immobiliare (art. 2643, n. 1, c.c.) e una contestuale costituzione di servitù (art. 2643, n. 4, c.c.) devono essere oggetto di distinte trascrizioni da effettuare sulla base di autonome note.
Le “condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota” che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto “quadro D”), alla stregua altresì delle precisazioni fornite nel decreto ministeriale e nella circolare Min. Finanze del 2 maggio 1995, attengono ad informazioni non riguardanti il tipo di convenzione o negozio, ma ritenute ugualmente necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata (ad esempio, la sottoposizione a termine o a condizione: art. 2659, comma 2, c.c.), pur non potendo costituire oggetto di una autonoma nota.
Non possono, invece, comprendersi nel “quadro D” elementi che devono inserirsi in altri quadri della nota (ovvero, per le servitù, gli immobili che costituiscono il fondo dominante, quelli che costituiscono il fondo servente e i soggetti che referenziano tali fondi).
7 E allora, muovendo da tali, pienamente condivise, considerazioni, la Suprema Corte ha concluso che “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “quadro D” della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”.
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, la servitù costituita in favore di Pt_2 dante causa della , con il contratto di compravendita del 26.5.1999, non Parte_1 essendo stata oggetto di autonoma trascrizione ed essendo stata unicamente menzionata nel
“quadro D” della nota di trascrizione della vendita contestualmente conclusa, non è opponibile alla alla . CP_2 CP_1
Né tantomeno rileverebbe una eventuale conoscenza o conoscibilità da parte della CP_2 della dell'esistenza di tale servitù a carico dei propri fondi in ragione di una CP_1 ipotetica visione o possibilità di visione, prima dei rispettivi acquisti, dell'atto notarile (in cui si faceva espressa menzione di tale servitù) con cui la loro dante causa Keller NI
S.p.A. aveva acquistato il fondo censito al NCEU di Carini al foglio 18, part. 809
(successivamente frazionato).
Ed infatti, ai fini della opponibilità di una servitù a terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo soltanto la conoscibilità legale di tale diritto, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione. E detta conoscibilità legale non può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva del diritto reale, desumibile aliunde (v. già cit. Cass. n.
28694/2023; Cass. n. 17026/2019; Cass. n. 13817/2019; Cass. n. 12798/2019).
Tanto basta per il rigetto della domanda proposta da parte attrice in via principale.
2. Risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda proposta in via subordinata, diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio dalla pubblica via fino al fondo di proprietà di Parte_1
Ricordato che, a mente dell'art. 1051 c.c., il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui che non ha uscita sulla via pubblica ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino, con modalità che assicurino l'accesso più breve alla pubblica via, con minore aggravio sul fondo altrui, occorre, innanzitutto, muovere dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa dall'ing. depositata in data 3.9.2024. Persona_4
8 All'esito di sopralluoghi e accurati accertamenti, l'ausiliario, dopo avere confermato che il fondo della società attrice è effettivamente intercluso, ha concluso che il percorso che consente alla l'accesso alla pubblica via con il minor aggravio per i fondi vicini è il Parte_1 passaggio tramite l'ingresso carrabile alla proprietà già attualmente esistente. CP_1
Tale conclusione, oltre a non essere stata oggetto di contestazione ad opera delle parti
(neppure della , la quale non ha presentato osservazioni alla c.t.u. né depositato CP_1 comparse conclusionali), è pienamente condivisa dal giudicante, poiché frutto di una attenta analisi dei luoghi, di una scrupolosa valutazione di tutte le soluzioni praticabili e di un meticoloso bilanciamento tra tutti i fattori in rilievo (ossia, distanza dalla strada, eventuali opere da realizzare, eventuali sovrapposizioni con il cavidotto e linearità del percorso).
Il percorso così individuato è rappresentato negli elaborati “01.04 A” e “01.04 B” di cui all'allegato 5 della c.t.u. depositata il 3.9.2024 e prevede che partendo dalla via Don Luigi
Sturzo del Comune di Carini si attraversi il cancello carrabile che dà accesso alla proprietà
proseguendo lungo la viabilità asfaltata interna al fondo e sino alla cabina Controparte_1 elettrica di . Parte_1
Tale percorso è costituito da un primo tratto rettilineo della lunghezza di circa 135 metri e di larghezza 4 metri, il quale risulta già asfaltato per i primi 105 metri, e da un secondo tratto insistente su una piccola porzione di sterrato, nella quale si dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo manto stradale, per una lunghezza complessiva di circa 25 metri ed una larghezza di
4 metri. Secondo la descrizione del c.t.u., questo secondo tratto crea una modesta curva avente un raggio di curvatura superiore ai 18-20 metri e dal secondo tratto e sino al cancello di accesso alla è presente una stradella già asfaltata lunga circa 40 metri e larga 3,5 metri Parte_4 circa.
La domanda ex art. 1051 c.c. va, dunque, accolta nei termini di cui sopra.
3. Quanto al riconoscimento in favore del fondo servente dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c., osserva invero il giudicante che sebbene la abbia chiesto, nella propria CP_1 comparsa di costituzione, la corresponsione in suo favore di “una congrua indennità” a fronte della costituzione di una servitù in favore dell'attrice, detta domanda (che deve ritenersi proposta, ancorché avanzata solo nella parte motiva dell'atto e non trascritta nelle conclusioni finali) è inammissibile, essendosi la parte costituita oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. (e in particolare, in data 12.12.2023, a fronte di una citazione in giudizio per l'udienza del 8.1.2024).
E allora, premesso che l'indennità ex art. 1053 c.c. richiede la formulazione di specifica domanda (Cass. 14922/2010; Cass. 5680/2004), fermo il diritto della convenuta di proporre
9 apposita richiesta in un separato giudizio, in questa sede non può essere riconosciuto alcunché alla . CP_1
*****
Nella regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere presenti le differenti posizioni delle parti convenute.
Nei rapporti tra la e la è la prima ad essere rimasta soccombente. Parte_1 CP_2
Tuttavia, la sentenza della Suprema Corte che, superando l'orientamento giurisprudenziale precedente, si è rivelata dirimente ai fini del rigetto della domanda è intervenuta allorquando era già stato instaurato il giudizio, sicché ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
Nei rapporti tra la e la , sono da compensare, per le stesse Parte_1 CP_1 ragioni, le spese relative alla domanda proposta in via principale. Con riferimento, invece, alla domanda proposta in subordine, deve rilevarsi che sebbene, nel proprio atto di costituzione, la abbia chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice, nella parte motiva della CP_1 comparsa non si è opposta alla costituzione di una servitù di passaggio sul proprio fondo mediante utilizzo del cancello e della strada già esistente, sicché non può ritenersi parte soccombente e, per tale ragione, le spese di lite vanno compensate anche rispetto a questa domanda.
La nei cui confronti non è stata accolta alcuna domanda, non si è costituita in CP_3 giudizio, sicché non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste, definitivamente, a carico dell'attrice e della , in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti CP_1 interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
- RIGETTA la domanda proposta ex art. 1079 c.c. da parte attrice;
- In accoglimento della domanda proposta ex art. 1051 c.c. da Parte_1
COSTITUISCE una servitù di passaggio in favore del fondo iscritto al foglio 18,
[...] part. 984 del NCEU di Carini ed a carico del fondo iscritto al foglio 18, part. 1476 del
NCEU di Carini, di proprietà della unipersonale, disponendo che il Controparte_1 passaggio, pedonale e carrabile, anche con mezzi pesanti, dalla pubblica via, Don Luigi
Sturzo del avvenga attraversando il cancello carrabile che dà Parte_5 attualmente accesso alla proprietà unipersonale, proseguendo lungo la Controparte_1
10 viabilità asfaltata interna al fondo e sino alla cabina elettrica di Parte_1
(seguendo il percorso rappresentato dal c.t.u. ing. negli elaborati Persona_4
“01.04 A” e “01.04 B” di cui all'allegato 5 della c.t.u. depositata il 3.9.2024);
- COMPENSA le spese di lite tra la e la Parte_1 [...]
Controparte_2
- COMPENSA le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_1 unipersonale;
- PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
e unipersonale, in solido nei rapporti esterni e in Controparte_6 Controparte_1 parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in Palermo il 23.4.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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