Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
La legge di sanatoria, nella forma della "clausola di salvezza", di tutti gli atti e i provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di un D.L. non convertito, con il quale sia stata introdotta "ex novo" nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativo, costituisce fondamento idoneo alla sanzionabilità, da parte dell'Amministrazione, dell'illecito, che sia stato commesso durante la provvisoria vigenza del decreto stesso, atteso che detta sanatoria, con la quale il legislatore parlamentare esercita il potere eccezionale attribuitogli dall'art. 77, terzo comma, Cost., equivale sostanzialmente ad una conferma retroattiva dell'efficacia del D.L. medesimo, limitatamente al periodo di temporanea vigenza di esso ed alle situazioni giuridiche verificatesi nel periodo stesso. (Principio espresso con riferimento alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale - nel convertire il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 - ha, all'art. 1, comma quinto, convalidato gli atti e i provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive sue reiterazioni, compreso il D.L. 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex; nella specie, l'illecito amministrativo - introdotto dal D.L. n. 558 del 1995 e dai successivi D.L. di reiterazione, anch'essi decaduti per decorrenza dei termini, n. 87 del 1996 e n. 222 del 1996 - consisteva nella mancata effettiva disattivazione, da parte della società concessionaria, del servizio audiotex nei confronti di un utente, nonostante quest'ultimo, in precedenza informato della disattivazione del predetto servizio, non avesse richiesto per iscritto di volerne fruire).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO NI - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, 47, presso l'avvocato FILIPPO SATTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BASSANI, FILIPPO LATTANZI, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2547/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 28/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/03/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il 10 maggio 1996, un utente della Telecom Italia S.p.a., NI CC, presentò un esposto al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nel quale riferiva che egli - al fine di impedire l'accesso, a sua insaputa, dal proprio apparecchio telefonico al servizio Audiotex 144 - aveva chiesto ed ottenuto dalla Società Telecom l'autodisabilitazione dal servizio, in quanto la stessa Società gli aveva in precedenza comunicato che non era tecnicamente possibile disattivare il solo servizio Audiotel 144;
che, successivamente, nella bolletta relativa al secondo semestre 1996, la Società gli aveva comunicato che il suo impianto telefonico non era più abilitato al servizio Audiotex 144 dal 27 febbraio 1996, salva sua espressa richiesta scritta di volerne fruire;
che egli, facendo affidamento su tale assicurazione, aveva provveduto a disattivare il servizio di autodisabilitazione;
e che, però, si era in seguito accorto che l'accesso al predetto servizio Audiotex 144 era attivo senza che egli ne avesse fatta alcuna previa richiesta per iscritto.
1.2 A seguito di tale esposto e dei successivi accertamenti effettuati al riguardo - che avevano dato luogo al verbale di contestazione n. 55/98 del Ministero dell'interno - Compartimento della Polizia Postale della Lombardia - il Prefetto della Provincia di Brescia, con ordinanza-ingiunzione n. 2007/98 del 18 settembre 1998, notificato alla Telecom Italia S.p.a. il 22 ottobre 1998, irrogò nei confronti della Società medesima la sanzione amministrativa di L. 100.000.000, per non avere, in violazione dell'art. 1 del d.l. n. 558 del 1995 e successive reiterazioni, effettivamente disattivato il servizio Audiotex nei confronti dell'utente NI CC, nonostante avesse in precedenza (febbraio 1996) informato quest'ultimo della disattivazione del servizio, in mancanza di previa richiesta scritta dello stesso di volerne fruire.
Con ricorso del 19 novembre 1998 al Tribunale di Brescia, la Società si oppose al predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento (o, in subordine, la riduzione della sanzione) e deducendo, in particolare e preliminarmente, l'illegittimita del provvedimento stesso, sia perché fondato su decreti-legge non convertiti tempestivamente in legge, sia perché contrastante con il principio di legalità dell'illecito amministrativo, e, nel merito, l'insussistenza della violazione contestata.
In contumacia del Prefetto di Brescia, il Giudice adito, previa sospensione del provvedimento opposto, con sentenza n. 2547/99 del 28 ottobre 1999, respinse il ricorso e rideterminò la sanzione irrogata in complessive L. 50.000.000.
In particolare, il Giudice del Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede ancora rileva, ha così, tra l'altro, testualmente, motivato: A) - "Nell'ipotesi che interessa la legge n. 650/96 che convertiva il d.l. 545/96, all'art. 1 comma 5^, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti, salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29/12/95 n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23/10/1996 n. 544 concernente i servizi audiotex e videotex' ... Nel caso che interessa, il legislatore, con una ampia formula, non si è limitato a fare salvi gli atti a i rapporti prodotti, ma ha esteso la salvezza anche ai rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ora, dal comportamento della Telecom, considerato illecito ex art. 7 D.L. 544/96, che, sotto la vigenza del decreto legge non convertito, non disattivava il servizio videotex, come di seguito si precisa, salva la richiesta scritta di attivazione dell'utente, scaturiva un rapporto giuridico che, da un lato, nei confronti del soggetto abbonato, determinava il diritto all'azione di risarcimento dell'eventuale danno subito e, dall'altro, l'effetto dell'irrogatilità della sanzione amministrativa da parte dell'Amministrazione .. Del resto, tale soluzione è confortata anche dalla considerazione che, dal punto di vista legislativo, il fatto contestato alla ricorrente, sin dal primo decreto-legge n. 558/96 (recte: n. 558/95) fino alla legge di conversione n. 659/96 (recte:
650/96) viene concepito in termini sostanzialmente identici, sempre come illecito amministrativo, e punito con la medesima sanzione pecuniaria. Pertanto, non vi è dubbio che l'intenzione del legislatore era ed e rimasta invariata, identificandosi con la considerazione dell'illiceità del fatto". B) - "Quanto alla pretesa violazione dell'art. 1 L. 689/81, ... giova sottolineare come l'ipotesi oggetto di contrasto giurisprudenziale (successione di leggi che trasformano un reato in illecito amministrativo) sia affatto diversa da quella presa in esame, ove invece il fatto permane come illecito amministrativo, sia per decreti-legge antecedenti che per la legge di conversione. Non si vede pertanto come si possa negare alla Amministrazione precedente la legittimazione ad irrogare una sanzione per un fatto che sia la normativa precedente che quella attuale prevedono e considerano sempre illecito amministrativo, punendolo con la medesima sanzione. Priva di fondamento giuridico appare invece l'argomentazione del provvedimento prefettizio laddove evidenzia che l'art. 25 L. 650/96 (recte: art. 1 comma 25 del d.l. n. 545 del 1995 come sostituito dalla legge di conversione n. 650 del
1996) stabilisce che 'fino all'emanazione del decreto ministeriale ... si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'. Secondo il ragionamento seguito dal resistente infatti, la disposizione citata dovrebbe intendersi nel senso che, fino all'emanazione del regolamento ministeriale, continuerebbero ad applicarsi le norme precedentemente in vigore, tra cui anche quella contestata alla ricorrente. In realtà la disposizione citata deve essere letta in correlazione con tutto l'art. 25 (recte: v. sopra), norma che demanda ad un successivo regolamento ministeriale la regolamentazione in dettaglio dell'accesso ai servizi audiotex e videotex. Nel frattempo, e al limitato effetto della regolamentazione dell'accesso a tali servizi, la legge prevede il richiamo alle disposizioni previgenti, richiamo che pertanto non può essere inteso come una sorta di paralisi di efficacia della legge di conversione e di reviviscenza di tutta la normativa precedente". C) - Nel merito, il Giudice a quo - richiamati i fatti esposti dall'utente NI CC (cfr., supra, n. 1.1) - ha osservato: "In realtà, come rileva la stessa ricorrente, disattivando il servizio mediante l'utilizzo del codice segreto in suo possesso, automaticamente si otteneva invece l'attivazione del proprio apparecchio telefonico alle chiamate con prefisso 144. La norma di cui all'art. 7 d.l. 544/96 stabilisce che 'l'attivazione di utenze relative al servizio audiotex può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato ... il comportamento della Telecom, che consentiva l'attivazione del servizio audiotex attraverso la disattivazione dell'autodisabilitazione senza informare preventivamente l'utente delle conseguenze cui sarebbe andato incontro disattivando l'autodisabilitazione, e addirittura inducendolo in errore con la comunicazione, contenuta nella bolletta, che il suo apparecchio non era più abilitato al servizio, costituisce senza alcun dubbio violazione della norma di cui all'art. 7 d.l. 544/96, la cui chiara finalità è quella di escludere che l'attivazione del servizio possa avvenire secondo modalità che prescindano dalla previa richiesta scritta dell'utente".
1.3 Avverso tale sentenza la Telecom Italia S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memorie.
Resistono, con controricorso, il Ministro dell'interno ed il Prefetto della Provincia di Brescia.
1.4 Poiché con il terzo motivo del ricorso si eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere la causa de qua, le Sezioni Unite di questa Corte, investite della relativa questione, con sentenza n. 10996 dell'8 agosto 2001, nel rigettare il motivo stesso, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che il ricorso fosse assegnato alla Prima Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 25^ e 27^ l. 650/1996"), la ricorrente: a)- critica la sentenza impugnata (cfr., supra., n.
1.2 lett. A), sostenendo, tra l'altro, che "la vigenza del decreto-legge che si presume violato e la sussistenza del presunto comportamento illecito di Telecom non danno vita di per sè ad un rapporto giuridico ...", che "la norma transitoria ha voluto far salvi gli affetti già concretamente prodottisi nella vigenza del decreto, non già protrarre l'efficacia del decreto oltre la sua scadenza, e nonostante la sua mancata conversione: una cosa è, insomma, far salvi gli effetti prodotti da un decreto non convertito, altra creare ex post effetti che il decreto non ha prodotto al tempo della sua vigenza" e che "irrogare ora una sanzione, dopo il periodo di vigenza del decreto, non significa far salvi gli effetti che si sono prodotti allora, ma produrne uno, completamente nuovo, che necessariamente presuppone la vigenza del decreto" (cfr. Ricorso, pag. 4); b) - critica, altresì, la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. B), osservando: "È vero che il comma 27^ considera illecito amministrativo la violazione della normativa sull'accesso ai servizi audiotex, dettata dal comma 25^: ma questo nel merito prevede un sistema inverso per il futuro (accesso e non disattivazione a richiesta); fino all'adozione del regolamento fa salva la disciplina precedente. Poiché ogni legge dispone per il futuro, salvo che sia esplicitamente retroattiva, chiarissimamente il comma 27^ si può riferire solo a violazioni della legge, consumate dopo la sua entrata in vigore e non già perpetuare il regime dettato da decreti non convertiti" (cfr. Ricorso, pagg. 4-5).
Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 1 d.l. n. 558/1996 (recto: 1995)"), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. C), osservando: "È pacifico in fatto che Telecom abbia disabilitato tutti i telefoni dal servizio audiotex a partire dal 27 febbraio 1997. Per altro, il RC già aveva provveduto autonomamente a disabilitare il proprio apparecchio, utilizzando il proprio codice segreto di autodisabilitazione. Dopo il 27 febbraio, egli provvide, con propria autonoma determinazione, a disattivare il servizio di autodisabilitazione. Questo determinò la riattivazione del proprio terminale alle chiamate con il prefisso 144. Poiché tutto ciò à avvenuto utilizzando codici segreti, e quindi in maniera pienamente volontaria e consapevole, nulla può essere imputato a Telecom" (cfr. Ricorso, pag. 5).
2.2 Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti, l'illecito amministrativo, contestato alla Società ricorrente e sanzionato con l'ordinanza-ingiunzione opposta, consiste nell'addebito di non avere disattivato il servizio Audiotex 144 nei confronti dell'utente NI CC, nonostante che la Società stessa avesse informato quest'ultimo che dal 27 febbraio 1996 il predetto servizio gli era stato disattivato, e nonostante che l'utente non avesse previamente richiesto per iscritto di voler fruire del servizio medesimo.
Dalla sentenza e dagli scritti difensivi risulta, altresì, che il tempo di commissione dell'illecito contestato può essere collocato in un periodo compreso tra il 27 febbraio 1996 (dies a quo della disattivazione del servizio audiotex, comunicato al CC dalla Società Telecom) ed il 10 maggio 1996 (data dell'esposto del CC).
2.3 Ciò premesso, deve essere sottolineato che la vicenda legislativa, riguardante (anche) l'illecito amministrativo in questione, e complessa e connotata, come numerose altre vicende legislative degli ultimi anni '80 e della meta degli anni '90 (1987- 1996: 9^-12^ legislatura), dal fenomeno della "reiterazione" di decreti-legge non convertiti.
A)- L'art. 1 comma 1 primo e secondo periodo del d.l. 29 dicembre 1995 n. 558 (Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex) - entrato in vigore il 30 dicembre 1995 (art. 3) e decaduto il 27 febbraio 1996 - dispone(va) che "le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotax;
tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato". Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede(va) che "chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni". La disposizione precettiva conteneva, dunque, due distinte norme, ambedue sanzionate dal successivo comma 4: un ordine di disattivazione generalizzata delle linee dei servizi audiotex entro il 28 febbraio 1996; ed un divieto, vale a dire quello di riattivare tali linee in mancanza di espressa richiesta scritta dell'abbonato. Tale decreto-legge e' stato "reiterato" dal successivo d.l. 26 febbraio 1996 n. 87 (recante il medesimo titolo) - entrato in vigore il 28 febbraio 1996 (art. 3) e decaduto il 29 aprile 1996 - il cui art. 1 commi 1, primo e secondo periodo, e 4 contengono disposizioni, precettive e sanzionatoria, sostanzialmente identiche a quelle dettate dal decreto-legge reiterato (le uniche differenze riguardano il termine per la disattivazione, fissato tout court alla data del 28 febbraio 1996, e la specificazione degli "autori tipici" dell'illecito, individuati (non più in "chiunque", ma) esclusivamente nei "concessionari di cui al comma 1"). Anche questo decreto-legge è stato reiterato dal successivo d.l. 26 aprile 1996 n. 222 (recante identico titolo) - entrato in vigore il
29 aprile 1996 (art. 3) e decaduto il 28 giugno 1996 - il cui art. 1 commi 1, primo e secondo periodo, e 4 contengono disposizioni identiche a quelle dettate dal d.l. n. 87 del 1996. B) - Successivamente, nella materia de qua, si sono succeduti tre decreti-legge: - il primo - d.l. 22 giugno 1996 n. 334 (Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata), entrato in vigore il 27 giugno 1996 (art. 8) e decaduto il 25 agosto 1996 - il cui art. 7 (che reca la rubrica: "Accesso ai servizi audiotex"), al comma 1, dispone(va) che "l'attivazione di utenze relative al servizio audiotex può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato";
al comma 4, preveda(va), tra l'altro, che "i concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione ... che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire cinquecento milioni"; e, al comma 5, stabiliva che "le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle degli articoli 1 e 2" del d.l. n. 222 del 1996 (cfr., supra, lett. A); - il secondo - d.l. 8 agosto 1996 n. 442 (recante il medesimo titolo), entrato in vigore il 26 agosto 1996 (art. 8) e decaduto il 25 ottobre 1996 - conteneva (art. 7 commi 1 e 4) disposizioni identiche a quelle previste dagli artt. 7 commi 1 e 4 del d.l. n. 334 del 1996; - il terzo - d.l. 23 ottobre 1996 n. 544 (recante il medesimo titolo), entrato in vigore il 23 ottobre 1996 (art. 9) e decaduto il 22 dicembre 1996 - il cui art. 7 commi 1 e 4 conteneva disposizioni identiche a quelle dettate dai due precedenti decreti-legge; l'art. 8 di quest'ultimo decreto-legge disponeva, altresì, l'abrogazione del d.l. n. 442 del 1996. Relativamente a questo secondo gruppo di decreti-legge, può osservarsi che nelle disposizioni precettive è scomparso l'"ordine" di disattivazione, che il legislatore ha evidentemente ritenuto già eseguito e, comunque, compreso nel "divieto" di attivazione di utenze relative al servizio audiotex in mancanza di previa richiesta scritta dell'abbonato.
C) - Infine, la legge 23 dicembre 1996 n. 650 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Intervento per il riordino della R.A.I. S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata) - nel convertire in legge il d.l. n. 545 del 1996 (art. 1 comma 1), sostituendone in toto i primi tre articoli, e nel disciplinare ex novo (anche) l'accesso al servizio audiotex (commi 25, 26 e 27 dell'art. 1 del testo sostituito del decreto-legge) - al comma 5 dell'art. 1 ha stabilito: "Bastano validi gli atti e i provvedimenti adottati e seno fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 29 dicembre 1995 n. 558 (cfr., supra, lett. A) e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996 n. 544 (cfr., supra, lett. B), concernenti i servizi audiotex e videotex". 2.4 È del tutto evidente che, dettando quest'ultima disposizione, il legislatore parlamentare ha esercitato la facoltà, attribuita alle "Camere" dall'art. 77 comma 3 secondo periodo Cost., di "regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
Dall'analisi della disposizione medesima risulta chiaramente che, con la consueta formula generale (definita da autorevole dottrina siccome "clausola di stile") invalsa nella prassi legislativa di tal genere ("restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti"), si è inteso stabilire la "sanatoria" di tutte le conseguenze giuridiche determinate dall'applicazione di ciascuno dei decreti-legge dianzi citati (dal primo - d.l. n. 554 del 1995 - all'ultimo - d.l. n. 544 del 1996 - della "catena" attraverso le su riportate "reiterazioni"),
"concernenti i servizi audiotex e videotex", nel corso della loro provvisoria vigenza: conseguenze (ad es., atti, provvedimenti, negozi e, più in generale, "rapporti giuridici"), altrimenti, destinate ad essere "cancellate" dall'ordinamento in conformità a quanto perentoriamente previsto dal primo periodo del comma 3 dell'art. 77 Cost. ("i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione") e secondo il regime giuridico proprio di ciascuna di esse stabilito dalla vigente, relativa disciplina - in ragione della mancata "conversione" in legge dei decreti stessi.
È, dunque, indubitabile che, in presenza di tale disposizione, non si pone la questione dell'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., del fenomeno, verificatosi nella specie, della "iterazione" o "reiterazione" dei decreti-legge non convertiti in legge, affrontata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 360 del 1996 ed affermata "quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione" (cfr. n. 6 del Considerato in diritto): in tale occasione, la Corte ha, infatti, precisato che, siccome "il vizio di costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza ...", "la conseguenza è che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti (legge di conversione) o gli effetti (legge di sanatoria) della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza" (ibidem).
Nè rileva, in presenza della disposizione medesima, la circostanza della mancata conversione in legge dei decreti-legge dianzi richiamati, proprio perché l'intervento della disposizione di sanatoria ha, per così dire, "conservato" nell'ordinamento gli effetti giuridici prodottisi durante la provvisoria vigenza di ciascuno di essi.
Assume, pertanto, rilievo determinante, nella fattispecie, l'interpretazione e l'applicazione della più volte richiamata disposizione di sanatoria, dettata dall'art. 1 comma 5 della legge n. 650 del 1996. In proposito, è indispensabile rammentare, in limine, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 244 del 1997 e ribaditi nella sentenza n. 429 del 1997. Nella prima di tali occasioni, la Corte - nel dichiarare inammissibile, con riferimento all'art. 77 Cost., e non fondata, con riferimento agli artt. 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che contiene una clausola di salvezza (identica a quella di specie) di una serie reiterata di 14 decreti legge non convertiti (dal d.l. n. 551 del 1994 al d.l. n. 495 del 1996) - ha affermato che "l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto- legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (ex art. 77, comma 3, Cost.) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in guanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc" (cfr., nel medesimo senso, e pluribus, sentt. nn. 59 del 1982, 307 del 1983, 243 del 1985, 84 del 1996; nonché ord. n. 1119 del 1988); che "di conseguenza possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato ovviamente l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva"; e che "l'interpretazione della legge di sanatoria degli effetti di provvedimenti di urgenza non convertiti deve essere condotta con rigore, quando si è in presenza di una serie di decreti-legge tutti non convertiti (reiterati non conformemente a Costituzione: sentenza n. 360 del 1996), ne' comunque seguiti da intervento del legislatore in esercizio sostantivo di potestà legislativa, che abbia riprodotto con valore di legge una norma contenuta in una disposizione definitivamente decaduta" (n. 4 del Considerato in diritto). Nella seconda occasione (sent. n. 429 del 1997) - avente ad oggetto questione di legittimità costituzionale analoga alla precedente, pur in un contesto processuale diverso - la Corte ha ulteriormente precisato che "non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo (di vigenza del decreto-legge decaduto) e che potevano verificarsi ... (con riferimento alla specifica fattispecie esaminata in tale occasione) solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio"; e che "in realtà solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo - previsto dal comma 3 dell'art.77 Cost. - che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione" (n. 4 del Considerato in diritto;
cfr. anche sent. n. 263 del 1997, n. 2 del Considerato in diritto).
2.5 Alla luce di tali premesse, il primo motivo del ricorso deve essere respinto, previa parziale correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo - come risulterà
inmediatamente dall'esame del secondo motivo, che conduce alla dichiarazione della sua inammissibilità - conforme al diritto.
2.6 Esaminando, infatti, il secondo motivo del ricorso, risulta evidente che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, con esso, anche contrariamente a quanto enunciato nella "rubrica", non si deduce una violazione di norme di diritto, ma si allega, puramente e semplicemente, una ricostruzione dei fatti (cfr., supra, n. 2.1) diversa da quella operata dal Giudice a quo (cfr., supra, n.
1.2 lett. C), senza alcuna critica specifica a quest'ultima, senza alcun riferimento alla fattispecie prefigurata dall'art. 1 del d.l. n. 558 del 1995 e senza alcuna argomentazione in ordine ai motivi per i quali la ricostruzione stessa non integrerebbe l'illecito amministrativo ivi prefigurato. Ed è appena il caso di aggiungere - a prescindere da altre, pur possibili, considerazioni sulla loro congruenza - che le puntualizzazioni formulate dalla Società ricorrente nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. del 15 maggio 2001 (per la discussione dinanzi alle Sezioni Unite) e del 20 febbraio 2003 (per l'odierna discussione) non valgono certamente a sanare le predette ragioni di inammissibilità, in quanto tali memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione (cfr., in tal senso, e pluribus e tra le ultime, Cass, n. 8917 del 2003). E da tale dichiarazione di inammissibilità consegue de plano che resta fermo l'accertamento in fatto del Giudice di Brescia, il quale ha ritenuto, nella condotta tenuta dalla Società Telecom, integrata la fattispecie di illecito alla stessa contestata.
A tal ultimo proposito, deve essere sottolineato - ed in ciò consiste una prima correzione della motivazione della sentenza impugnata - che, tenuto conto dei tempi di commissione del predetto illecito, dianzi evidenziati (cfr., supra, n. 2.2), la condotta della Telecom va collocata, ratione temporis appunto, nel periodo di vigenza di uno dei tre decreti-legge del primo gruppo (cfr., supra, n.
2.3 lett.A) e non già, come ritenuto dal Giudice a quo, nel periodo di vigenza del d.l. n. 544 del 1996 (cfr., supra, n.
2.3 lett.B), come risulterà ancor più chiaramente dalle considerazioni che seguono.
2.7 Posto che, come già sottolineato (cfr., supra, nn.
1.1 e 2.2), alla Società ricorrente e stata contestata la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 556 del 1995 e successive reiterazioni, l'unica questione di diritto posta dal primo motivo del ricorso consiste esclusivamente - al di là, quindi, della evidente confusione concettuale, in cui cadono sia la motivazione della sentenza impugnata sia il ricorso, tra "legge di conversione" e "legge di sanatoria" - nello stabilire se la "clausola di salvezza" (nella specie, art. 1 comma 5 della legge n. 650 del 1996) relativa a decreto-legge non convertito, che abbia introdotto ex novo nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativamente sanzionato (nella specie, art. 1 comma 1 primo e secondo periodo del d.l. n. 558 del 1995 e successive reiterazioni, fino al d.l. n. 544 del 1996), costituisca, o non, fondamento idoneo alla sanzionabilità, da parte dell'Amministrazione, dell'illecito, che sia stato commesso durante la (provvisoria) vigenza del decreto stesso.
La risposta affermativa si impone sulla base delle considerazioni che seguono.
Dal momento che - a prescindere dai diversi orientamenti della dottrina, relativi alla ricostruzione dogmatica dell'istituto della decretazione d'urgenza del Governo - non può dubitarsi che il decreto-legge, formalmente tale (vale a dire, deliberato dal Consiglio dai Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), costituisce fonte legale di diritto oggettivo efficace e vincolante erga omnes durante il tempo della sua provvisoria vigenza - ovvero, richiamando l'amplissima espressione costituzionale, fonte legale idonea a produrre "rapporti giuridici" - non può nemmeno dubitarsi, con specifico riferimento alla fattispecie, che (anche) una norma istitutiva di una nuova figura di illecito amministrativo, introdotta nell'ordinamento ad opera di un decreto-legge, obbliga, quale diritto oggettivo immediatamente applicabile, all'osservanza del comportamento ivi previsto durante tutto il corso della "efficacia" del provvedimento provvisorio e legittima, pertanto, la sanzionabilità della relativa violazione. In altri termini, ove, vigente il decreto-legge, venga posto in essere un comportamento integrante la fattispecie tipica di illecito in esso prefigurata, la violazione commessa risulta, per ciò stesso, assoggettabile alla sanzione ivi prevista: e ciò, val quanto dire - traducendo questa ipotesi nei termini utilizzati in Costituzione - che, in forza ed in applicazione della norma del decreto-legge, è "sorto" un "rapporto giuridico", tra l'autore della violazione e la competente Amministrazione, che attribuisca a quest'ultima il potere di sanzionare l'illecito commesso dal primo. Queste elementari osservazioni valgono a segnare la netta differenza tra le conseguenze giuridiche, che - ferma la commissione (e l'eventuale, intervenuta irrigazione della sanzione) dell'illecito nella vigenza del decreto d'urgenza - derivano, rispettivamente, dalla mera, mancata "conversione" del decreto-legge nel termine costituzionale;
dalla sua conversione in legge;
ovvero, come avvenuto nella specie, dalla "decadenza" del decreto stesso, seguita, però, da "legge di sanatoria" adottata nella forma della "clausola di salvezza" (sarebbe, infatti, anche ipotizzatile, secondo lo stesso dettato costituzionale, una espressa disciplina ad hoc dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito). Nella prima evenienza, la "perdita di efficacia" del decreto-legge - implicando il venir meno, "fin dall'inizio", dalla norma istitutiva dell'illecito e della relativa sanzione - determina la perdita di fondamento e, quindi, l'invalidità (sopravvenuta) dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito, che può esser fatta valere secondo il regime proprio di ciascun rapporto (salve le ipotesi, maggiormente problematiche, di eventuale, medio tempore intervenuta, "definitività" di esso: si pensi, ad es., ai casi di ordinanza-ingiunzione non tempestivamente impugnata, ovvero di formazione del giudicato).
Nella seconda ipotesi, l'assunzione, da parte del Parlamento in sede di "conversione in legge" del decreto, dei contenuti del decreto- legge non pone problemi particolari in ordine alla sorte dei predetti rapporti giuridici, salvo i casi, altrettanto problematici, di conversione "parziale" o con "modificazioni" delle disposizioni d'urgenza.
Nella terza ipotesi, che ricorre nella fattispecie, il legislatore parlamentare, esercitando il potere eccezionale attribuitogli dall'art. 77 comma 3 secondo periodo Cost., detta - attraverso l'adozione di una regolamentazione specifica, ovvero della cd. "clausola di salvezza" (come avvenuto nella specie) - una disciplina retroattiva dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito: e ciò, in deroga, espressamente consentita dalla Costituzione, sia ai limiti di retroattività delle leggi, sia al principio di eguaglianza (sotto il profilo che ambedue le forme di legge di sanatoria contengono, in definitiva, una disciplina ad hoc dei rapporti stessi).
In tale prospettiva, e con specifico riferimento alla fattispecie, l'adozione, da parte dell'art. 1 comma 5 della legge n. 650 del 1996, della formula generale di "sanatoria" di "tutti gli atti e i provvedimenti adottati", degli "effetti prodottisi" e dei "rapporti giuridici sorti" sulla base del d.l. n. 558 del 1995 "e delle sue successive reiterazioni, compreso" il d.l. n. 544 del 1996, equivale sostanzialmente ad una "conferma" - nonostante la mancata conversione in legge - retroattiva dell'efficacia dei decreti-legge medesimi, limitatamente, però, ai periodi di vigenza di ciascuno di essi ed alle situazioni giuridiche verificatesi nei periodi stessi. Ed allora - dal momento che, secondo il condiviso orientamento del Giudice delle leggi, "possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto" (sent. n. 244 del 1997 cit.) e "solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti a conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo previsto dal comma 3 dell'art. 77 Cost." (sent. n. 429 del 1997 cit.); che la commissione dell'illecito in questione, contestata alla Società ricorrente, può collocarsi pacificamente tra la data del 27 febbraio 1996 (che la stessa Società aveva comunicato al CC coma quella di disattivazione del servizio Audiotex 144), in cui era ancora vigente il decreto- legge n. 558 del 1995, e la data del 10 maggio 1996 (che è quella di presentazione dell'esposto del CC), in cui era vigente il d.l. n. 222 del 1996, seguito, senza soluzione di continuità, al d.l. n. 87 del 1996, reiterativo, a sua volta, parimenti senza soluzione di continuità, del d.l n. 558 del 1995 (cfr., supra, n.
2.3 lett. A); e che la predetta "clausola di salvezza", come già evidenziato, attiene indubitabilmente a ciascuno di tali tre decreti-legge (oltreché a ciascuno dei successivi tre del secondo gruppo: cfr., supra, n.
2.3 lett. B) - da tutto ciò consegue che la commissione dell'illecito de quo da parte della Società ricorrente mantiene rilevanza nell'ordinamento - e resta, perciò, condotta sanzionabile - proprio in forza della "conservazione di efficacia", nei sensi dianzi precisati, dei predetti decreti-legge.
Altrimenti opinando, infatti, la norma di sanatoria risulterebbe inutiliter data.
A tal ultimo proposito - poiché, nel motivo in esame, la Società Telecom adombra l'inapplicabilità della legge di sanatoria, in ragione del rilievo, secondo cui la sanzione dell'illecito in questione è stata irrogata (nel 1998) molto al di là del tempo di conservazione di efficacia dei decreti-legge de quibus - è sufficiente sottolineare che nel sistema generale dell'illecito amministrativo, delineato dalla legge n. 689 del 1981, il solo momento rilevante per l'individuazione della legge (che prevede una sanzione amministrativa) applicabile corrisponde a quello della commissione della violazione (art. 1; cfr. anche, ad es., artt. 22 comma 1 e 28); e che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 890 del 1994) hanno affermato il principio, integralmente condiviso dal Collegio, "secondo cui l'amministrazione che procede all'irrogazione di sanzioni amministrative punitive non esercita un potere amministrativo in senso proprio e con effetti costitutivi, ma adempie semplicemente al dovere istituzionale di provvedere alla, riscossione di un credito il pagamento di una somma di denaro, nel che consiste la sanzione amministrativa "tipica" considerata nella predetta legge generale: cfr. art. 12 già sorto per effetto della violazione, mediante la formazione - all'esito di un procedimento amministrativo di natura dichiarativa ed inteso a rendere liquido ed esigibile il credito stesso - di un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione .".
Non è inutile notare che alle medesime conclusioni, cui perviene la presente decisione, e già giunta, in fattispecie analoga alla presente, questa stessa Corte nella sentenza n. 4364 del 1992 (correttamente menzionata dal Giudice a quo): precedente, nel quale è stata anche, giustamente, respinta, siccome manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimità costituzionale - per assunta violazione degli artt. 23 e 77 Cost., in relazione all'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - avente ad oggetto l'efficacia retroattiva della legge di sanatoria: infatti, tale efficacia, espressamente consentita dalla Costituzione (art. 77 comma 3 secondo periodo), deroga legittimamente al principio di irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative, affermato dall'art. 1 comma 1 della legge n. 689 del 1981, sia perché siffatto principio è
contenuto in una legge ordinaria ed è, quindi, legittimamente derogabile da altra legge successiva di pari grado gerarchico (la legge di sanatoria, appunto); sia perché il principio stesso non è, comunque, "coperto" dalla garanzia di cui all'art. 25 comma 2 Cost., riferibile soltanto, per consolidata giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, alla materia penale (cfr., e pluribus, Corte cost. sentt. nn. 68 del 1984, 420 del 1987, 205 del 1991; nonché Cass, n. 9091 del 1998). Del tutto inappropriato, infine, è il riferimento - operato sia nella motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2 lett. B), sia dalla Società ricorrente - alla disciplina dettata dall'art. 1 commi 25-27 del d.l. n. 545 del 1996, nel testo integralmente sostituito dalla legge di conversione n. 650 del 1996 (cfr., supra, n.
2.3 lett. C).
L'art. 1 comma 25 attribuisce al ministro delle poste e delle telecomunicazioni la potestà di disciplinare (anche) "l'accesso ai servizi audiotex e videotex ... prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione" mediante regolamento adottato ai sensi della legge n. 400 del 1988 (primo periodo); stabilisce (al secondo periodo) che
"l'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni"; e prevede (nel terzo periodo) che "fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il comma 27 dello stesso art. 1 stabilisce, poi, tra l'altro, che "i concessionari dal servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione ... che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni".
Orbene, è certo che tale disciplina non si applica alla fattispecie ratione temporis: infatti - posto che l'art. 1 comma 7 della legge di conversione n. 650 del 1996 stabilisce la sua entrata in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (vale a dire, la data del 23 dicembre 1996, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 comma 5 primo periodo della legge n. 400 del 1988, secondo cui "la modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente") - a parte altre, pur possibili considerazioni, siffatta disciplina, precettiva e sanzionatoria, non può che attenere a condotte illecite poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore;
e ciò, proprio in forza del su richiamato principio di irretroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative (art. 1 comma 1 della legge n. 689 del 1981), che, in tal caso, non appare derogato da alcuna altra disposizione.
2.8 La sostanziale novità dalle questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004