Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3982
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Sentenza 27 febbraio 2004

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La legge di sanatoria, nella forma della "clausola di salvezza", di tutti gli atti e i provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di un D.L. non convertito, con il quale sia stata introdotta "ex novo" nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativo, costituisce fondamento idoneo alla sanzionabilità, da parte dell'Amministrazione, dell'illecito, che sia stato commesso durante la provvisoria vigenza del decreto stesso, atteso che detta sanatoria, con la quale il legislatore parlamentare esercita il potere eccezionale attribuitogli dall'art. 77, terzo comma, Cost., equivale sostanzialmente ad una conferma retroattiva dell'efficacia del D.L. medesimo, limitatamente al periodo di temporanea vigenza di esso ed alle situazioni giuridiche verificatesi nel periodo stesso. (Principio espresso con riferimento alla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale - nel convertire il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 - ha, all'art. 1, comma quinto, convalidato gli atti e i provvedimenti adottati e fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive sue reiterazioni, compreso il D.L. 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex; nella specie, l'illecito amministrativo - introdotto dal D.L. n. 558 del 1995 e dai successivi D.L. di reiterazione, anch'essi decaduti per decorrenza dei termini, n. 87 del 1996 e n. 222 del 1996 - consisteva nella mancata effettiva disattivazione, da parte della società concessionaria, del servizio audiotex nei confronti di un utente, nonostante quest'ultimo, in precedenza informato della disattivazione del predetto servizio, non avesse richiesto per iscritto di volerne fruire).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3982
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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