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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 1067/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova
n. 2686/2024 pubblicata il 22 ottobre 2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEDRAZZOLI Antonio del Foro di Parte_1
Novara per mandato in atti APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. NOVARA Controparte_1 Controparte_2
Giovanni del Foro di Genova per mandato in atti APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello di Genova: nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2686/2024 pubbl. il 22 ottobre 2024, R.G. n. 9217/2016, Repert. n. 2745/2024 del 22 ottobre 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale di Genova nel procedimento rubricato con
R.G. n. 9217/2016 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 22 luglio 2024 (pag. 2 punto a) e b), pag.4 e pag. 5 punto 4, 4.1, 4.2,
4.3), con la comparsa conclusionale del 23 settembre 2024 (pag. 1 e pag. 2 punto 2 lett. a)
e b), pag. 3 e pag. 4 punto 4, 4.1, 4.2, 4.3.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.” per gli appellati: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso e previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie in atti:
1) Dichiarare inammissibile l'avverso gravame ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c. ovvero comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o comunque non provato integralmente confermando la Sentenza gravata;
2) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
FATTO
Con sentenza in data 22.10.2024 n.2686 il Tribunale di Genova ha disposto lo scioglimento tra le parti della comunione incidentale nascente dalla successione a causa di morte di , deceduto il 16.01.2015, e ha proceduto alla divisione Persona_1 dei beni ereditari mediante assegnazione di due immobili ad e Controparte_2 [...]
e di un conguaglio in denaro a favore dell'attrice . Questa ha CP_1 Parte_1 proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Gli appellati, costituendosi congiuntamente in giudizio, hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello, opponendosi in ogni caso al suo accoglimento. La causa senza compimento di attività istruttoria è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La difesa degli appellati ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. in quanto redatto in violazione dei principi di chiarezza, sinteticità, semplicità richiesti dalla legge.
L'eccezione è fondata. Questa Corte osserva oltre alla mancanza di chiarezza e scarsa intelligibilità dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante che l'atto di appello non contiene nemmeno una chiara formulazione delle conclusioni, che fanno riferimento a quelle rassegnate davanti al Tribunale di Genova “con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 22 luglio 2024”. Il foglio di precisazione delle conclusioni richiamato dall'atto di appello contiene delle domande che sono già state respinte dal Tribunale con sentenza parziale in data 12.11.2021 n.2458, che non forma oggetto del presente appello, come la domanda di pagamento di una indennità per l'occupazione di un immobile ereditario e l'accertamento dell'insussistenza del diritto di abitazione di . In via subordinata, chiede il rigetto della Controparte_1 domanda di divisione, che invece è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale con sentenza parziale.
Pertanto, i motivi di appello, coi quali l'appellante contesta la nullità delle operazioni peritali per pretese violazioni del contraddittorio e di norme procedurali, e contesta il contenuto della relazione ed il progetto divisionale, sulla base del quale il Tribunale ha disposto la divisione dei beni ereditari, non paiono coerenti con le conclusioni di merito. Oltre alla scarsa chiarezza ed intelligibilità si ravvisa quindi una perplessità complessiva dell'atto di appello, per la mancanza di chiare conclusioni e di un rapporto di coerenza e pertinenza dei motivi con le conclusioni.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello n. 1067/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2686/2024 promossa da:
APPELLANTE Parte_1 contro e APPELLATE Controparte_1 Controparte_2 così decide:
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115 che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 1067/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova
n. 2686/2024 pubblicata il 22 ottobre 2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEDRAZZOLI Antonio del Foro di Parte_1
Novara per mandato in atti APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. NOVARA Controparte_1 Controparte_2
Giovanni del Foro di Genova per mandato in atti APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello di Genova: nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2686/2024 pubbl. il 22 ottobre 2024, R.G. n. 9217/2016, Repert. n. 2745/2024 del 22 ottobre 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale di Genova nel procedimento rubricato con
R.G. n. 9217/2016 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 22 luglio 2024 (pag. 2 punto a) e b), pag.4 e pag. 5 punto 4, 4.1, 4.2,
4.3), con la comparsa conclusionale del 23 settembre 2024 (pag. 1 e pag. 2 punto 2 lett. a)
e b), pag. 3 e pag. 4 punto 4, 4.1, 4.2, 4.3.
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi.
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.” per gli appellati: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso e previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie in atti:
1) Dichiarare inammissibile l'avverso gravame ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c. ovvero comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o comunque non provato integralmente confermando la Sentenza gravata;
2) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
FATTO
Con sentenza in data 22.10.2024 n.2686 il Tribunale di Genova ha disposto lo scioglimento tra le parti della comunione incidentale nascente dalla successione a causa di morte di , deceduto il 16.01.2015, e ha proceduto alla divisione Persona_1 dei beni ereditari mediante assegnazione di due immobili ad e Controparte_2 [...]
e di un conguaglio in denaro a favore dell'attrice . Questa ha CP_1 Parte_1 proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Gli appellati, costituendosi congiuntamente in giudizio, hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello, opponendosi in ogni caso al suo accoglimento. La causa senza compimento di attività istruttoria è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La difesa degli appellati ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. in quanto redatto in violazione dei principi di chiarezza, sinteticità, semplicità richiesti dalla legge.
L'eccezione è fondata. Questa Corte osserva oltre alla mancanza di chiarezza e scarsa intelligibilità dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante che l'atto di appello non contiene nemmeno una chiara formulazione delle conclusioni, che fanno riferimento a quelle rassegnate davanti al Tribunale di Genova “con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 22 luglio 2024”. Il foglio di precisazione delle conclusioni richiamato dall'atto di appello contiene delle domande che sono già state respinte dal Tribunale con sentenza parziale in data 12.11.2021 n.2458, che non forma oggetto del presente appello, come la domanda di pagamento di una indennità per l'occupazione di un immobile ereditario e l'accertamento dell'insussistenza del diritto di abitazione di . In via subordinata, chiede il rigetto della Controparte_1 domanda di divisione, che invece è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale con sentenza parziale.
Pertanto, i motivi di appello, coi quali l'appellante contesta la nullità delle operazioni peritali per pretese violazioni del contraddittorio e di norme procedurali, e contesta il contenuto della relazione ed il progetto divisionale, sulla base del quale il Tribunale ha disposto la divisione dei beni ereditari, non paiono coerenti con le conclusioni di merito. Oltre alla scarsa chiarezza ed intelligibilità si ravvisa quindi una perplessità complessiva dell'atto di appello, per la mancanza di chiare conclusioni e di un rapporto di coerenza e pertinenza dei motivi con le conclusioni.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello n. 1067/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2686/2024 promossa da:
APPELLANTE Parte_1 contro e APPELLATE Controparte_1 Controparte_2 così decide:
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115 che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE