TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 3059/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Margherita MISURACA, anche in sostituzione dell'Avv. Eugenio
SCOTTO DI TELLA per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3059 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Avv.ti Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA, forma esecutiva all'Avv.
______________________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro
______________________ per ___________________ studio, in Palermo, Via Roma 489;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E STATUS DI
PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che si Parte_1 trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, a decorrere da Aprile 2024.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (11/07/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Depressione maggiore ricorrente in soggetto con deterioramento cognitivo di
[...] grado iniziale, Diabete mellito II tipo in trattamento misto, cardiopatia ipertensiva, OSAS di lieve entità con
indicazione alla CPAP, artrosi polidistrettuale e incontinenza urinaria” e ha osservato che tale “quadro
clinico in atto risulta di entità tale da motivare il giudizio di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave – 100%. Va precisato che tale giudizio
poggia su condizioni cliniche diagnosticate e/o aggravatesi nel recente periodo : infatti il deterioramento
cognitivo – assimilabile ad una demenza iniziale – codice 1002 – è stato rilevato nel corso di una visita
neurologica del mese di aprile 2024 e ha trovato suggestivo riscontro in una RMN encefalo del successivo mese
di ottobre;
anche il quadro osteoarticolare risulta ulteriormente aggravato e documentato da controlli effettuati
nel 2024, laddove le altre patologie in diagnosi presentano carattere stazionario.
Pertanto, sulla base delle premesse sopra esposte la IG.ra è meritevole del Parte_1
riconoscimento di soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni e i compiti propri della sua età – grave – 100% a partire dal mese di aprile 2024, mentre
dalla data di presentazione della domanda fino al mese di marzo 2024 è riconosciuta soggetto
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%, come da precedente
valutazione del CTU dott.ssa Inoltre, le patologie riconosciute rientrano tra le minorazioni Persona_1
fisiche,psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che riducono l'autonomia personale, correlata all'età,
tanto da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione in misura tale da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
consentendo di riconoscerla portatore di Handicap grave (art. 3, comma 3°, Legge 104/92).
Concludendo, La IG.ra è riconosciuta soggetto invalido al 100% e Parte_1
portatore di Handicap grave a partire dal mese di Aprile 2024.”
Le suddette conclusioni, solo parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, poiché per il periodo che va dalla data di presentazione della domanda al compimento del 67° anno di età (8/10/2022), la ricorrente non era inabile, ma soltanto invalida all'80%, la domanda di pensione di inabilità deve essere respinta, mentre va invece accolta quella di riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n° 104/92, a decorrere dal mese di
Aprile 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio che ha riconosciuto l'invalidità nella misura del 100%
e le condizioni di disabilità grave, soltanto a decorrere da Aprile 2024, epoca in cui la ricorrente non avrebbe più diritto alla pensione di inabilità, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 3059/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Margherita MISURACA, anche in sostituzione dell'Avv. Eugenio
SCOTTO DI TELLA per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.17 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3059 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Avv.ti Eugenio SCOTTO DI TELLA e Margherita MISURACA, forma esecutiva all'Avv.
______________________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro
______________________ per ___________________ studio, in Palermo, Via Roma 489;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E STATUS DI
PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 4/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che si Parte_1 trova nelle condizioni di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, a decorrere da Aprile 2024.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (11/07/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/02/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 4/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto solo parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Depressione maggiore ricorrente in soggetto con deterioramento cognitivo di
[...] grado iniziale, Diabete mellito II tipo in trattamento misto, cardiopatia ipertensiva, OSAS di lieve entità con
indicazione alla CPAP, artrosi polidistrettuale e incontinenza urinaria” e ha osservato che tale “quadro
clinico in atto risulta di entità tale da motivare il giudizio di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età – grave – 100%. Va precisato che tale giudizio
poggia su condizioni cliniche diagnosticate e/o aggravatesi nel recente periodo : infatti il deterioramento
cognitivo – assimilabile ad una demenza iniziale – codice 1002 – è stato rilevato nel corso di una visita
neurologica del mese di aprile 2024 e ha trovato suggestivo riscontro in una RMN encefalo del successivo mese
di ottobre;
anche il quadro osteoarticolare risulta ulteriormente aggravato e documentato da controlli effettuati
nel 2024, laddove le altre patologie in diagnosi presentano carattere stazionario.
Pertanto, sulla base delle premesse sopra esposte la IG.ra è meritevole del Parte_1
riconoscimento di soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni e i compiti propri della sua età – grave – 100% a partire dal mese di aprile 2024, mentre
dalla data di presentazione della domanda fino al mese di marzo 2024 è riconosciuta soggetto
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%, come da precedente
valutazione del CTU dott.ssa Inoltre, le patologie riconosciute rientrano tra le minorazioni Persona_1
fisiche,psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che riducono l'autonomia personale, correlata all'età,
tanto da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione in misura tale da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
consentendo di riconoscerla portatore di Handicap grave (art. 3, comma 3°, Legge 104/92).
Concludendo, La IG.ra è riconosciuta soggetto invalido al 100% e Parte_1
portatore di Handicap grave a partire dal mese di Aprile 2024.”
Le suddette conclusioni, solo parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, poiché per il periodo che va dalla data di presentazione della domanda al compimento del 67° anno di età (8/10/2022), la ricorrente non era inabile, ma soltanto invalida all'80%, la domanda di pensione di inabilità deve essere respinta, mentre va invece accolta quella di riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n° 104/92, a decorrere dal mese di
Aprile 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio che ha riconosciuto l'invalidità nella misura del 100%
e le condizioni di disabilità grave, soltanto a decorrere da Aprile 2024, epoca in cui la ricorrente non avrebbe più diritto alla pensione di inabilità, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_1
provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)