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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 515/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Parte_1 C.F._1
Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fabio Controparte_1 C.F._2
Ricciardi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mascilongo n. 3, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, preso atto del fatto che le parti hanno concordemente chiesto di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con rito concordatario in Termoli (CB) il 21.06.1992, con – trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.59, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992 -, che dalla loro unione sono nate le figlie (30 anni) e (30 Per_1 Per_2
anni); che questo Tribunale, con Decreto n. 2706/2018 del 10.07.2018, ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, con vittoria di competenze legali.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale non si è Controparte_1
opposto alla richiesta avanzata dalla e ha pertanto chiesto a questo Tribunale di pronunciare - Pt_1
previa eventuale trasformazione del procedimento in corso in consensuale -, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, preso atto del fatto che le parti hanno concordemente chiesto di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: con Decreto n. 2706/2018 del 10.07.2018 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970;
Tutto ciò premesso, il Tribunale dichiara la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e, ravvisato che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 21.06.1992 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Termoli al N.59, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992;
B) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
D) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 515/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. B. Parte_1 C.F._1
Daniela Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Mulino a Vento n. 10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fabio Controparte_1 C.F._2
Ricciardi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mascilongo n. 3, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, preso atto del fatto che le parti hanno concordemente chiesto di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con rito concordatario in Termoli (CB) il 21.06.1992, con – trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Termoli al N.59, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992 -, che dalla loro unione sono nate le figlie (30 anni) e (30 Per_1 Per_2
anni); che questo Tribunale, con Decreto n. 2706/2018 del 10.07.2018, ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
che essi non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, con vittoria di competenze legali.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale non si è Controparte_1
opposto alla richiesta avanzata dalla e ha pertanto chiesto a questo Tribunale di pronunciare - Pt_1
previa eventuale trasformazione del procedimento in corso in consensuale -, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, preso atto del fatto che le parti hanno concordemente chiesto di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: con Decreto n. 2706/2018 del 10.07.2018 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970;
Tutto ciò premesso, il Tribunale dichiara la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e, ravvisato che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 21.06.1992 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Termoli al N.59, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992;
B) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
D) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3