Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2022, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 00843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2022, proposto da
Lega Navale Italiana Sezione di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolangelo Zurlo e Nunzia Semerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino stato dei luoghi n. 61 del 26/04/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa – e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito –, gli effetti dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino impugnata debbono essere interinalmente sospesi.
Le spese di lite della presente fase cautelare sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e conseguentemente sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO