CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO LIQUIDAZ n. 2021 3T 00 6673 000 IMPOSTA REGISTR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Richieste parte ricorrente: annullare l'atto impugnato ovvero ridurre gli importi da pagare con rimborso delle spese anticipate.
Richieste parte convenuta: rigettare il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per contratto di locazione per un totale di € 7713,99 di cui € 1895,75 per registro, interessi e sanzione per € 5818,24. Le società ricorrenti si sono accordati per un canone e l'esecuzione di lavori per rendere agibile l'immobile: descrive i fatti. Nel contratto di locazione è scritto che la decorrenza avrà inizio dal giorno dell' ultimazione delle opere edili. I motivi di ricorso sono seguenti: violazione e falsa applicazione DPR 131/86-sulla decorrenza del contratto;
travisamento dei fatti, vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione art. 43 comma 2 e
21 DPR 131/86. La parte convenuta descrive il contratto di locazione così come le è pervenuto: la sanzione è pari al 120% dell'imposta di registro dovuta per l'intera durata ai sensi dell'art. 69 T.U. n.
131/86. L'Ufficio ha calcolato l'imposta anche prima dell'avveramento della condizione per la presenza del contratto con canone pari ad € 80809,65. Inoltre l'avveramento dell condizione non è stato comunicato con i mezzi previsti dalla Legge come i modelli ministeriali ma tramite pec. Per quanto riguarda i costi sostenuti occorre scrivere che chiaramente sono stati precisati quali fossero effettivamente: la parte ricorrente ha regolrmente risposto quantificando i costi nella misura accertata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è l'impugnazione di un avviso di liquidazione con irrogazione sanzioni in materia locatizia, previa rideterminazione dell'imponibile. Col primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce che l'Ufficio ha fatto decorrere il contratto dal 2021, mentre deve ritenersi che esso decorra dal
2023 a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva: deve però replicarsi che il contratto è stato stipulato ed esiste sin dal 2021, da subito ha natura sinallagmatica perchè le parti già si impegnano una verso l'altra, e conseguentemente è corretta la tassazione sin dal 2021. Col secondo motivo si contesta la base imponibile del canone, che tiene conto dei lavori edili svolti: in particolare, ad avviso della parte ricorrente solo una parte dei lavori oggetto di fatturazione era necessaria a rendere l'immobile fruibile;
ma l'obiezione non coglie nel segno, poichè come correttamente dedotto dall'Ufficio l'imponibile deriva dalle fatture che il conduttore ha dichiarato essere relative a pattuizione contrattuale per lavori che rimarranno a vantaggio del locatore, ciò che integra un canone di locazione pagato in maniera indiretta e pagamento di parte del canone in natura. Deriva il rigetto del ricorso, con addebito delle spese di lite, nella misura di cui a dispositivo, al soccombente ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite del giudizio, che liquida in € 1500 per compensi, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MORLINI GIANLUIGI, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
COLTRO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO LIQUIDAZ n. 2021 3T 00 6673 000 IMPOSTA REGISTR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Richieste parte ricorrente: annullare l'atto impugnato ovvero ridurre gli importi da pagare con rimborso delle spese anticipate.
Richieste parte convenuta: rigettare il ricorso con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per contratto di locazione per un totale di € 7713,99 di cui € 1895,75 per registro, interessi e sanzione per € 5818,24. Le società ricorrenti si sono accordati per un canone e l'esecuzione di lavori per rendere agibile l'immobile: descrive i fatti. Nel contratto di locazione è scritto che la decorrenza avrà inizio dal giorno dell' ultimazione delle opere edili. I motivi di ricorso sono seguenti: violazione e falsa applicazione DPR 131/86-sulla decorrenza del contratto;
travisamento dei fatti, vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione art. 43 comma 2 e
21 DPR 131/86. La parte convenuta descrive il contratto di locazione così come le è pervenuto: la sanzione è pari al 120% dell'imposta di registro dovuta per l'intera durata ai sensi dell'art. 69 T.U. n.
131/86. L'Ufficio ha calcolato l'imposta anche prima dell'avveramento della condizione per la presenza del contratto con canone pari ad € 80809,65. Inoltre l'avveramento dell condizione non è stato comunicato con i mezzi previsti dalla Legge come i modelli ministeriali ma tramite pec. Per quanto riguarda i costi sostenuti occorre scrivere che chiaramente sono stati precisati quali fossero effettivamente: la parte ricorrente ha regolrmente risposto quantificando i costi nella misura accertata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è l'impugnazione di un avviso di liquidazione con irrogazione sanzioni in materia locatizia, previa rideterminazione dell'imponibile. Col primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce che l'Ufficio ha fatto decorrere il contratto dal 2021, mentre deve ritenersi che esso decorra dal
2023 a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva: deve però replicarsi che il contratto è stato stipulato ed esiste sin dal 2021, da subito ha natura sinallagmatica perchè le parti già si impegnano una verso l'altra, e conseguentemente è corretta la tassazione sin dal 2021. Col secondo motivo si contesta la base imponibile del canone, che tiene conto dei lavori edili svolti: in particolare, ad avviso della parte ricorrente solo una parte dei lavori oggetto di fatturazione era necessaria a rendere l'immobile fruibile;
ma l'obiezione non coglie nel segno, poichè come correttamente dedotto dall'Ufficio l'imponibile deriva dalle fatture che il conduttore ha dichiarato essere relative a pattuizione contrattuale per lavori che rimarranno a vantaggio del locatore, ciò che integra un canone di locazione pagato in maniera indiretta e pagamento di parte del canone in natura. Deriva il rigetto del ricorso, con addebito delle spese di lite, nella misura di cui a dispositivo, al soccombente ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite del giudizio, che liquida in € 1500 per compensi, oltre accessori se dovuti.