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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2023 R.G. di appello alla sentenza n.792/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del suo procuratore dott. Parte_1 Parte_2
, domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Antonio Miro dal quale è
[...]
rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Francesco D'Errico dal quale è rappresentato e difeso;
appellato nonché
Controparte_2
appellato contumace
All'udienza del 7.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1° e il 9.06.2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Taranto con
[...]
cui detta parte, originariamente convenuta era stata condannata, con il carico delle spese e in solido con l'altro convenuto - rimasto contumace - , al pagamento Controparte_2
a titolo di indennizzo e di risarcimento della complessiva somma di € 21.772,98 per i danni fisici e materiali subiti dall'attore, , in conseguenza del Controparte_1
sinistro stradale verificatosi in Taranto in data 5.02.2019. Il secondo la sua versione dei fatti, alla guida della propria autovettura Smart CP_1
Fortwo, tg. FF091NT, mentre percorreva in Taranto la via Lago d'Iseo, giunto nei pressi dell'intersezione con via Lago di Bolsena, nell'effettuare manovra di svolta a destra al fine di immettersi nella suddetta via, collideva violentemente con l'autovettura Citroen
C5 tg. EA884NY, condotta dal proprietario e assicurata per la r.c.a. Controparte_2
con la . La Citroen, proveniente da via Lago di Bolsena e Parte_1
senza moderare la propria andatura, sempre secondo il invadeva parzialmente CP_1
l'opposta corsia di marcia, terminando la sua corsa contro la parte posteriore destra di un altro autoveicolo parcheggiato a diverse decine di metri dall'intersezione. E all'esito dell'istruttoria svolta il tribunale riteneva la responsabilità del sinistro ricadere sul solo
, alla guida della Citroen. CP_2
Con il primo lungo motivo di gravame l'appellante allega il vizio di motivazione della decisione impugnata e l'erroneità della statuizione relativa all'accertamento delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. A suo dire, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e non ritenere la responsabilità esclusiva del GA, conclusione errata a cui sarebbe pervenuto allegando l'omessa valutazione di tutte le risultanze istruttorie, posto che il giudice di prime cure ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio e omesso del tutto di considerare le ulteriori evidenze probatorie acquisite, in particolare il rapporto della Polizia Locale contenente la ricostruzione dinamica dell'evento ed una serie di elementi oggettivi rilevati dai verbalizzanti nell'area interessata dal sinistro, completamente ignorati dal Tribunale, nonostante l'imparzialità e l'affidabilità degli accertamenti eseguiti dalla Polizia
Municipale del . Controparte_3
In sostanza, lamenta l'odierna deducente che il Tribunale non avrebbe considerato lo apporto causale alla produzione dell'evento dato dall'attore, il quale percorrendo a bordo dell'autoveicolo Smart la via Lago di Iseo, nel porre in essere la manovra di svolta a destra in direzione di via Lago di Bolsena, fuoriusciva nel suo arco di curvatura dalla propria corsia di marcia, e veniva in collisione con un angolo di 45 gradi con il veicolo
Citroen condotto dal , proveniente da destra, il quale intento a proseguire diritto CP_2
su via Lago di Bolsena, data l'esigua larghezza della strada percorsa, era costretto a procedere al centro della carreggiata per la presenza di auto parcheggiate su entrambi i lati. Secondo l'assunto difensivo la dinamica del sinistro, così come desumibile dalle riproduzioni fotografiche versate in atti, e altresì suffragata dalle conclusioni contenute nell'allegata relazione di servizio, avrebbe dovuto indurre (il tribunale) a sostenere la responsabilità di entrambi i veicoli coinvolti nello scontro, non consentendo di ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c. 2 c.c. da parte del colpevole di non CP_1
avere adottato una condotta di guida idonea ad evitare la collisione, poi effettivamente verificatasi. Aggiunge l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito piena credibilità alle dichiarazioni dei testi escussi, sulle quali unicamente aveva fondato la propria decisione, benché i loro nominativi non fossero stati neppure segnalati al momento del sinistro, e nonostante dette dichiarazioni fossero risultate contrastanti con quanto verbalizzato dagli agenti, nonché con quanto dichiarato dallo stesso attore nelle immediatezze del fatto. Allega infine l'omesso rilievo da parte del
Tribunale della violazione dell'obbligo di precedenza a destra (artt. 145 e 154 D.Lg.
30.04.1992 n.285) imputabile al conducente del mezzo attoreo (Smart), avendo questo ultimo impegnato l'intersezione nonostante il sopraggiungere del veicolo antagonista
(Citroen) e senza avvedersi dello stato dei luoghi, violazione da considerarsi addirittura preponderante, sul piano della sua efficienza causale alla produzione dell'evento, rispetto a quella attribuibile alla controparte.
Con l'ulteriore (secondo) motivo di gravame l'appellante lamenta, in punto di statuizione sulle spese, la loro mancata parziale compensazione in ragione della sproporzione tra il petitum (€ 63.799) e il decisum (€ 21.772), nonché la necessità di tenere conto, al fine della corretta distribuzione del carico delle spese processuali, della misura della soccombenza e dell'accertata percentuale di corresponsabilità.
Si è sostituito l'appellato contestando la fondatezza dell'appello, Controparte_1
evidenziando, che nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all'andatura tenuta dalla
Smart, essendo tale circostanza risultata assorbita dalla condotta imprudente ed imprevedibile del conducente del veicolo Citroen, il quale giungeva all'intersezione occupando la corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, senza nemmeno moderare la velocità.
È rimasto contumace l'altro appellato . Controparte_2
Prima di esaminare il merito dell'appello, si fa rilevare che nessuna impugnazione risulta proposta dalle parti avverso il capo della sentenza contenente l'esatta quantificazione dei danni conseguenti al sinistro e la loro liquidazione monetaria, le cui statuizioni devono pertanto ritenersi ormai coperte da giudicato, investendo il gravame unicamente la questione della corretta ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro tra i conducenti delle autovetture coinvolte e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Ciò premesso, passando all'esame delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, si ritiene il primo motivo di appello fondato.
Si rileva, innanzitutto, che sulla base degli elementi oggettivi accertati dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo teatro del sinistro, agevolmente rinvenibili dal contenuto della relazione di servizio versata in atti, la via Lago di Bolsena nel tratto interessato dall'incidente presenta una larghezza complessiva (misurata) della carreggiata di mt. 8,20, la quale a causa della presenza di autoveicoli in sosta su entrambi i lati si riduce(va) a circa 4 mt, per poi aumentare nel tratto successivo all'intersezione con via Lago d'Isea sino a 12,90 mt. circa.
Appare chiaro che le esigue dimensioni residue della carreggiata, per la parte destinata alla circolazione dei veicoli, erano nel caso in esame insufficienti a consentire il transito in sicurezza di due autovetture procedenti simultaneamente in senso di marcia opposto o comunque tali da rendere difficoltoso la marcia dei due veicoli. Tale dato incontrovertibile, rilevato dalla P.M. in sede di accertamento dello stato dei luoghi, non può non costituire un imprescindibile elemento di valutazione al fine della decisione, essendo frutto di una diretta percezione da parte dei verbalizzanti e non certo di un loro apprezzamento soggettivo.
Detto elemento è stato totalmente trascurato dal giudice di prime cure, avendo questo ultimo attribuito valore unicamente alle dichiarazioni dei testimoni oculari escussi in corso di causa, i quali peraltro, oltre alle opinabili valutazioni riguardanti le (adeguate, secondo loro) dimensioni della carreggiata e l'assenza di ostacoli (seccamente smentita dalla relazione della Polizia Municipale in cui si è stato atto del restringimento della carreggiata per il parcheggio di vetture su entrambi i lati della strada), non solo hanno riconosciuto lo stato dei luoghi così come rappresentato dalle foto contenute nel rapporto della Polizia Locale (v. deposizioni nel verbale d'udienza del 1°.02.2022), ma hanno anche dichiarato (v. dichiarazioni del teste a verbale di Testimone_1
udienza del 1°.02.2022) di non aver visto i due conducenti coinvolti nel sinistro porre in essere manovre di emergenza per evitare l'urto, che avveniva inesorabilmente tra la parte anteriore sinistra della Smart e la parte anteriore sinistra della Citroen.
Dall'esame di tutte le circostanze innanzi richiamate può senz'altro ricavarsi che lo impatto tra le due auto avvenne esattamente al centro della carreggiata, a causa della imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti delle auto, i quali avrebbero dovuto impegnare l'intersezione, della cui pericolosità erano pienamente consci (v.si dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal all'udienza del CP_1
29.11.2021), adeguando la andatura allo stato dei luoghi e tenendo una condotta di guida irreprensibile, che invece nella fattispecie in esame non è stata adottata, né dall'attore, né dal convenuto, prova ne è la verificazione dell'evento che sarebbe stato possibile evitare se dette parti alla guida dei rispettivi veicoli avessero tenuto il più possibile la destra e, soprattutto, se avessero rallentato la propria marcia fino ad arrestarla del tutto, ove ciò fosse risultato necessario al fine di consentire il transito di altri veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta.
Invero, non risultando lo spazio di manovra sufficiente (per la presenza di autovetture parcheggiate sulla sua destra) a consentire all'autovettura dell'attore di ultimare la svolta all'interno della propria corsia di destra, in modo tale da non interferire con la traiettoria di marcia del veicolo antagonista, il avrebbe dovuto adeguare la propria CP_1
condotta di guida per renderla consona alla condizione dei luoghi, conformandosi pienamente agli obblighi imposti dal codice della strada, il quale prescrive ai conducenti impegnati in una manovra di svolta a destra di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (art. 154 D.Lg. 30.04.1992 n.285), fermo restando, in assenza di apposita segnaletica (come nel caso di specie), l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra laddove per una qualche ragione “le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi” (art. 145 co. II D. Lg. 30.04.1992 n.285).
Né può trovare positivo riscontro la dichiarazione resa dal teste , peraltro in Tes_1
contrasto con quanto dichiarato dallo stesso attore agli agenti della Polizia Municipale intervenuti (cioè che l'impatto sarebbe avvenuto “a manovra iniziata”), secondo cui il aveva quasi completato la manovra di svolta al momento dell'impatto con la CP_1
Citroen. In senso contrario depone infatti la circostanza che il veicolo attoreo, a causa della forza motrice e della maggior massa del veicolo antagonista, è stato sospinto indietro ruotando in senso antiorario e posizionandosi a margine dell'intersezione, mentre se avesse completato la manovra di svolta lo stesso avrebbe colliso frontalmente e lateralmente con il mezzo di controparte, ostruendone il transito. La dichiarazione del teste è peraltro smentita seccamente da quanto dichiarato dallo stesso Tes_1 alla Polizia Municipale, cioè che l'impatto è avvenuto “a manovra appena CP_1 iniziata” (v. relazione della Polizia Municipale, alla pag. 3).
Va qui ribadito l'insegnamento della S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui il fatto che uno dei conducenti abbia col veicolo invaso l'opposta corsia (o commesso comunque un'infrazione al Codice della Strada) non esclude l'attribuzione del concorso di responsabilità al conducente dell'altro veicolo, poiché, al fine di vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., è necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 19.12.2024 n. 33483, Cass. civ. sez. III 25.07.2024 n. 20768,
Cass. civ. sez. III 12.06.2024 n. 16404, Cass. civ. sez. VI 16.02.2017 n. 4130), circostanza quest'ultima non solo non provata nel caso in esame, ma da escludere visto che il teste ha riferito di non aver visto i due conducenti mettere in atto Tes_1 manovre di emergenza per evitare l'urto tra i mezzi.
Non fornita la prova di quanto (su specificato) necessario a vincere la presunzione di cui all'art.2054 c. II c.c. ed essendo anzi emerso nel corso del giudizio un apporto causale concorsuale di ciascuna delle parti alla produzione dell'evento dannoso, deve ritenersi infondata la statuizione di esclusiva responsabilità posta a carico delle parti convenute. Trova perciò applicazione la presunzione di pari concorso dei conducenti nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art.2054 c. II c.c.
Ne consegue che avendo la compagnia assicurativa dichiarato di aver dato esecuzione alla decisione impugnata (pur senza prestarvi acquiescenza) e dovendosi ritenere la esecuzione della sentenza appellata da parte della compagnia una circostanza pacifica perché non contestata dalla difesa del (v. atti di parte e verbali d'udienza), CP_1
deve dichiararsi il diritto della parte appellante alla restituzione delle maggiori somme corrisposte all'attore, il cui importo va determinato applicando all'ammontare complessivo del danno liquidato in sentenza, pari ad € 21.772,98, la decurtazione della percentuale del 50% per il grado di corresponsabilità accertata a carico della predetta parte attrice.
Si ritiene tuttavia di limitarsi alla dichiarazione dell'obbligo di restituzione e che non possa pronunciarsi la condanna del alla ripetizione poiché nell'atto di appello CP_1 (v. conclusioni) sembra aver chiesto la mera dichiarazione dell'esistenza Parte_1
dell'obbligo alla ripetizione del GA, non anche una sentenza di condanna.
L'accoglimento del primo motivo di appello giova anche al GA, rimasto contumace, in quanto litisconsorte necessario e la sua posizione sostanziale connessa a quella della compagnia di assicurazione.
Il secondo motivo di appello, con cui la invoca la compensazione quanto Parte_1
meno parziale delle spese di lite di primo grado, per l'accoglimento a suo dire parziale della domanda attorea stante l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro ed in ragione comunque della sproporzione tra quanto richiesto (€ 63.799) dal e quanto attribuitogli (€ 21.772,00), non è CP_1
condivisibile.
Il concorso di colpa del nella causazione del sinistro comporta senza dubbio CP_1
l'accoglimento della sua domanda per una somma inferiore a quella pretesa. Tuttavia, posto che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061), si ritiene che e il GA siano comunque totalmente soccombenti (sia pure per importo Parte_1
minore di quello chiesto dal e tenuti ex art.91 c.p.c. al rimborso delle spese CP_1
di lite di primo grado.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda originariamente proposta dall'attore comporta che il soccombente sia tutelato dall'art. 5 c. I D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum, cioè in base a quanto attribuito alla parte vittoriosa. Considerando tuttavia quanto comunque spettante (cioè la metà di € 21.772,98 oltre interessi legali dalla domanda) al CP_1 la liquidazione dei compensi in € 5.077,00 effettuata dal tribunale nella sentenza appellata è conforme ai parametri di cui alla tabella 2 allegata al DM 10.03.2014 n.55 per le cause dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. Né si può censurare la valutazione del giudice di primo grado di non compensare
(neppure parzialmente) le spese di lite “per gravi ed eccezionali ragioni” poiché quella di compensazione delle spese di lite è un potere discrezionale del giudice di merito (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18497, Cass. civ. sez. VI 26.04.2019
n. 11329) che, pertanto, non è tenuto a motivarne la non compensazione.
Peraltro, l'accoglimento della domanda attorea per somma inferiore a quella richiesta non costituisce ragione grave ed eccezionale, ma una circostanza assolutamente prevedibile che non giustifica la condotta della compagnia di assicurazione di non pagare, senza l'azione giudiziaria avversa, quanto meno il dovuto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto a questo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello e l'attribuzione al di somma inferiore a quella pretesa con la sentenza appellata, pur CP_1 rimanendo il comunque vittorioso all'esito complessivo e finale della lite, CP_1
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 c. II c.p.c.
Il riconoscimento del concorso di colpa da parte del avrebbe infatti evitato CP_1
(non il primo grado di giudizio, stante il rifiuto della compagnia di pagare anche il dovuto al ma) probabilmente l'appello della compagnia, reso necessario da CP_1
una liquidazione del danno e una pretesa di risarcimento eccessive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 1°.06.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, accerta e dichiara il pari concorso di responsabilità di e nella causazione del Controparte_1 Controparte_2
sinistro stradale indicato in motivazione;
2) dichiara e tenuti al pagamento, Parte_1 Controparte_4
in solido ed in favore di , del 50% dei danni liquidati Controparte_1
complessivamente in € 21.772,98, oltre interessi legali dall'evento sino al soddisfo e, preso atto dell'avvenuto versamento della somma di € 21.772,98 e degli interessi legali suddetti da parte di dichiara sussistere l'obbligo Parte_1
di restituire ad la metà della somma suddetta Controparte_1 Parte_1
liquidata a titolo di danni ed interessi nella sentenza appellata;
3) conferma la liquidazione e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado contenute nella sentenza appellata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2023 R.G. di appello alla sentenza n.792/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del suo procuratore dott. Parte_1 Parte_2
, domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Antonio Miro dal quale è
[...]
rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Francesco D'Errico dal quale è rappresentato e difeso;
appellato nonché
Controparte_2
appellato contumace
All'udienza del 7.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1° e il 9.06.2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Taranto con
[...]
cui detta parte, originariamente convenuta era stata condannata, con il carico delle spese e in solido con l'altro convenuto - rimasto contumace - , al pagamento Controparte_2
a titolo di indennizzo e di risarcimento della complessiva somma di € 21.772,98 per i danni fisici e materiali subiti dall'attore, , in conseguenza del Controparte_1
sinistro stradale verificatosi in Taranto in data 5.02.2019. Il secondo la sua versione dei fatti, alla guida della propria autovettura Smart CP_1
Fortwo, tg. FF091NT, mentre percorreva in Taranto la via Lago d'Iseo, giunto nei pressi dell'intersezione con via Lago di Bolsena, nell'effettuare manovra di svolta a destra al fine di immettersi nella suddetta via, collideva violentemente con l'autovettura Citroen
C5 tg. EA884NY, condotta dal proprietario e assicurata per la r.c.a. Controparte_2
con la . La Citroen, proveniente da via Lago di Bolsena e Parte_1
senza moderare la propria andatura, sempre secondo il invadeva parzialmente CP_1
l'opposta corsia di marcia, terminando la sua corsa contro la parte posteriore destra di un altro autoveicolo parcheggiato a diverse decine di metri dall'intersezione. E all'esito dell'istruttoria svolta il tribunale riteneva la responsabilità del sinistro ricadere sul solo
, alla guida della Citroen. CP_2
Con il primo lungo motivo di gravame l'appellante allega il vizio di motivazione della decisione impugnata e l'erroneità della statuizione relativa all'accertamento delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. A suo dire, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e non ritenere la responsabilità esclusiva del GA, conclusione errata a cui sarebbe pervenuto allegando l'omessa valutazione di tutte le risultanze istruttorie, posto che il giudice di prime cure ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio e omesso del tutto di considerare le ulteriori evidenze probatorie acquisite, in particolare il rapporto della Polizia Locale contenente la ricostruzione dinamica dell'evento ed una serie di elementi oggettivi rilevati dai verbalizzanti nell'area interessata dal sinistro, completamente ignorati dal Tribunale, nonostante l'imparzialità e l'affidabilità degli accertamenti eseguiti dalla Polizia
Municipale del . Controparte_3
In sostanza, lamenta l'odierna deducente che il Tribunale non avrebbe considerato lo apporto causale alla produzione dell'evento dato dall'attore, il quale percorrendo a bordo dell'autoveicolo Smart la via Lago di Iseo, nel porre in essere la manovra di svolta a destra in direzione di via Lago di Bolsena, fuoriusciva nel suo arco di curvatura dalla propria corsia di marcia, e veniva in collisione con un angolo di 45 gradi con il veicolo
Citroen condotto dal , proveniente da destra, il quale intento a proseguire diritto CP_2
su via Lago di Bolsena, data l'esigua larghezza della strada percorsa, era costretto a procedere al centro della carreggiata per la presenza di auto parcheggiate su entrambi i lati. Secondo l'assunto difensivo la dinamica del sinistro, così come desumibile dalle riproduzioni fotografiche versate in atti, e altresì suffragata dalle conclusioni contenute nell'allegata relazione di servizio, avrebbe dovuto indurre (il tribunale) a sostenere la responsabilità di entrambi i veicoli coinvolti nello scontro, non consentendo di ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c. 2 c.c. da parte del colpevole di non CP_1
avere adottato una condotta di guida idonea ad evitare la collisione, poi effettivamente verificatasi. Aggiunge l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito piena credibilità alle dichiarazioni dei testi escussi, sulle quali unicamente aveva fondato la propria decisione, benché i loro nominativi non fossero stati neppure segnalati al momento del sinistro, e nonostante dette dichiarazioni fossero risultate contrastanti con quanto verbalizzato dagli agenti, nonché con quanto dichiarato dallo stesso attore nelle immediatezze del fatto. Allega infine l'omesso rilievo da parte del
Tribunale della violazione dell'obbligo di precedenza a destra (artt. 145 e 154 D.Lg.
30.04.1992 n.285) imputabile al conducente del mezzo attoreo (Smart), avendo questo ultimo impegnato l'intersezione nonostante il sopraggiungere del veicolo antagonista
(Citroen) e senza avvedersi dello stato dei luoghi, violazione da considerarsi addirittura preponderante, sul piano della sua efficienza causale alla produzione dell'evento, rispetto a quella attribuibile alla controparte.
Con l'ulteriore (secondo) motivo di gravame l'appellante lamenta, in punto di statuizione sulle spese, la loro mancata parziale compensazione in ragione della sproporzione tra il petitum (€ 63.799) e il decisum (€ 21.772), nonché la necessità di tenere conto, al fine della corretta distribuzione del carico delle spese processuali, della misura della soccombenza e dell'accertata percentuale di corresponsabilità.
Si è sostituito l'appellato contestando la fondatezza dell'appello, Controparte_1
evidenziando, che nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all'andatura tenuta dalla
Smart, essendo tale circostanza risultata assorbita dalla condotta imprudente ed imprevedibile del conducente del veicolo Citroen, il quale giungeva all'intersezione occupando la corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, senza nemmeno moderare la velocità.
È rimasto contumace l'altro appellato . Controparte_2
Prima di esaminare il merito dell'appello, si fa rilevare che nessuna impugnazione risulta proposta dalle parti avverso il capo della sentenza contenente l'esatta quantificazione dei danni conseguenti al sinistro e la loro liquidazione monetaria, le cui statuizioni devono pertanto ritenersi ormai coperte da giudicato, investendo il gravame unicamente la questione della corretta ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro tra i conducenti delle autovetture coinvolte e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Ciò premesso, passando all'esame delle censure sollevate avverso la decisione impugnata, si ritiene il primo motivo di appello fondato.
Si rileva, innanzitutto, che sulla base degli elementi oggettivi accertati dagli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo teatro del sinistro, agevolmente rinvenibili dal contenuto della relazione di servizio versata in atti, la via Lago di Bolsena nel tratto interessato dall'incidente presenta una larghezza complessiva (misurata) della carreggiata di mt. 8,20, la quale a causa della presenza di autoveicoli in sosta su entrambi i lati si riduce(va) a circa 4 mt, per poi aumentare nel tratto successivo all'intersezione con via Lago d'Isea sino a 12,90 mt. circa.
Appare chiaro che le esigue dimensioni residue della carreggiata, per la parte destinata alla circolazione dei veicoli, erano nel caso in esame insufficienti a consentire il transito in sicurezza di due autovetture procedenti simultaneamente in senso di marcia opposto o comunque tali da rendere difficoltoso la marcia dei due veicoli. Tale dato incontrovertibile, rilevato dalla P.M. in sede di accertamento dello stato dei luoghi, non può non costituire un imprescindibile elemento di valutazione al fine della decisione, essendo frutto di una diretta percezione da parte dei verbalizzanti e non certo di un loro apprezzamento soggettivo.
Detto elemento è stato totalmente trascurato dal giudice di prime cure, avendo questo ultimo attribuito valore unicamente alle dichiarazioni dei testimoni oculari escussi in corso di causa, i quali peraltro, oltre alle opinabili valutazioni riguardanti le (adeguate, secondo loro) dimensioni della carreggiata e l'assenza di ostacoli (seccamente smentita dalla relazione della Polizia Municipale in cui si è stato atto del restringimento della carreggiata per il parcheggio di vetture su entrambi i lati della strada), non solo hanno riconosciuto lo stato dei luoghi così come rappresentato dalle foto contenute nel rapporto della Polizia Locale (v. deposizioni nel verbale d'udienza del 1°.02.2022), ma hanno anche dichiarato (v. dichiarazioni del teste a verbale di Testimone_1
udienza del 1°.02.2022) di non aver visto i due conducenti coinvolti nel sinistro porre in essere manovre di emergenza per evitare l'urto, che avveniva inesorabilmente tra la parte anteriore sinistra della Smart e la parte anteriore sinistra della Citroen.
Dall'esame di tutte le circostanze innanzi richiamate può senz'altro ricavarsi che lo impatto tra le due auto avvenne esattamente al centro della carreggiata, a causa della imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti delle auto, i quali avrebbero dovuto impegnare l'intersezione, della cui pericolosità erano pienamente consci (v.si dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal all'udienza del CP_1
29.11.2021), adeguando la andatura allo stato dei luoghi e tenendo una condotta di guida irreprensibile, che invece nella fattispecie in esame non è stata adottata, né dall'attore, né dal convenuto, prova ne è la verificazione dell'evento che sarebbe stato possibile evitare se dette parti alla guida dei rispettivi veicoli avessero tenuto il più possibile la destra e, soprattutto, se avessero rallentato la propria marcia fino ad arrestarla del tutto, ove ciò fosse risultato necessario al fine di consentire il transito di altri veicoli sopraggiungenti dalla direzione opposta.
Invero, non risultando lo spazio di manovra sufficiente (per la presenza di autovetture parcheggiate sulla sua destra) a consentire all'autovettura dell'attore di ultimare la svolta all'interno della propria corsia di destra, in modo tale da non interferire con la traiettoria di marcia del veicolo antagonista, il avrebbe dovuto adeguare la propria CP_1
condotta di guida per renderla consona alla condizione dei luoghi, conformandosi pienamente agli obblighi imposti dal codice della strada, il quale prescrive ai conducenti impegnati in una manovra di svolta a destra di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (art. 154 D.Lg. 30.04.1992 n.285), fermo restando, in assenza di apposita segnaletica (come nel caso di specie), l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra laddove per una qualche ragione “le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi” (art. 145 co. II D. Lg. 30.04.1992 n.285).
Né può trovare positivo riscontro la dichiarazione resa dal teste , peraltro in Tes_1
contrasto con quanto dichiarato dallo stesso attore agli agenti della Polizia Municipale intervenuti (cioè che l'impatto sarebbe avvenuto “a manovra iniziata”), secondo cui il aveva quasi completato la manovra di svolta al momento dell'impatto con la CP_1
Citroen. In senso contrario depone infatti la circostanza che il veicolo attoreo, a causa della forza motrice e della maggior massa del veicolo antagonista, è stato sospinto indietro ruotando in senso antiorario e posizionandosi a margine dell'intersezione, mentre se avesse completato la manovra di svolta lo stesso avrebbe colliso frontalmente e lateralmente con il mezzo di controparte, ostruendone il transito. La dichiarazione del teste è peraltro smentita seccamente da quanto dichiarato dallo stesso Tes_1 alla Polizia Municipale, cioè che l'impatto è avvenuto “a manovra appena CP_1 iniziata” (v. relazione della Polizia Municipale, alla pag. 3).
Va qui ribadito l'insegnamento della S.C., dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui il fatto che uno dei conducenti abbia col veicolo invaso l'opposta corsia (o commesso comunque un'infrazione al Codice della Strada) non esclude l'attribuzione del concorso di responsabilità al conducente dell'altro veicolo, poiché, al fine di vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., è necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III 19.12.2024 n. 33483, Cass. civ. sez. III 25.07.2024 n. 20768,
Cass. civ. sez. III 12.06.2024 n. 16404, Cass. civ. sez. VI 16.02.2017 n. 4130), circostanza quest'ultima non solo non provata nel caso in esame, ma da escludere visto che il teste ha riferito di non aver visto i due conducenti mettere in atto Tes_1 manovre di emergenza per evitare l'urto tra i mezzi.
Non fornita la prova di quanto (su specificato) necessario a vincere la presunzione di cui all'art.2054 c. II c.c. ed essendo anzi emerso nel corso del giudizio un apporto causale concorsuale di ciascuna delle parti alla produzione dell'evento dannoso, deve ritenersi infondata la statuizione di esclusiva responsabilità posta a carico delle parti convenute. Trova perciò applicazione la presunzione di pari concorso dei conducenti nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art.2054 c. II c.c.
Ne consegue che avendo la compagnia assicurativa dichiarato di aver dato esecuzione alla decisione impugnata (pur senza prestarvi acquiescenza) e dovendosi ritenere la esecuzione della sentenza appellata da parte della compagnia una circostanza pacifica perché non contestata dalla difesa del (v. atti di parte e verbali d'udienza), CP_1
deve dichiararsi il diritto della parte appellante alla restituzione delle maggiori somme corrisposte all'attore, il cui importo va determinato applicando all'ammontare complessivo del danno liquidato in sentenza, pari ad € 21.772,98, la decurtazione della percentuale del 50% per il grado di corresponsabilità accertata a carico della predetta parte attrice.
Si ritiene tuttavia di limitarsi alla dichiarazione dell'obbligo di restituzione e che non possa pronunciarsi la condanna del alla ripetizione poiché nell'atto di appello CP_1 (v. conclusioni) sembra aver chiesto la mera dichiarazione dell'esistenza Parte_1
dell'obbligo alla ripetizione del GA, non anche una sentenza di condanna.
L'accoglimento del primo motivo di appello giova anche al GA, rimasto contumace, in quanto litisconsorte necessario e la sua posizione sostanziale connessa a quella della compagnia di assicurazione.
Il secondo motivo di appello, con cui la invoca la compensazione quanto Parte_1
meno parziale delle spese di lite di primo grado, per l'accoglimento a suo dire parziale della domanda attorea stante l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro ed in ragione comunque della sproporzione tra quanto richiesto (€ 63.799) dal e quanto attribuitogli (€ 21.772,00), non è CP_1
condivisibile.
Il concorso di colpa del nella causazione del sinistro comporta senza dubbio CP_1
l'accoglimento della sua domanda per una somma inferiore a quella pretesa. Tuttavia, posto che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061), si ritiene che e il GA siano comunque totalmente soccombenti (sia pure per importo Parte_1
minore di quello chiesto dal e tenuti ex art.91 c.p.c. al rimborso delle spese CP_1
di lite di primo grado.
L'accoglimento in misura ridotta della domanda originariamente proposta dall'attore comporta che il soccombente sia tutelato dall'art. 5 c. I D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per cui le spese dovute alla parte vittoriosa vanno liquidate in base al decisum, cioè in base a quanto attribuito alla parte vittoriosa. Considerando tuttavia quanto comunque spettante (cioè la metà di € 21.772,98 oltre interessi legali dalla domanda) al CP_1 la liquidazione dei compensi in € 5.077,00 effettuata dal tribunale nella sentenza appellata è conforme ai parametri di cui alla tabella 2 allegata al DM 10.03.2014 n.55 per le cause dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. Né si può censurare la valutazione del giudice di primo grado di non compensare
(neppure parzialmente) le spese di lite “per gravi ed eccezionali ragioni” poiché quella di compensazione delle spese di lite è un potere discrezionale del giudice di merito (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18497, Cass. civ. sez. VI 26.04.2019
n. 11329) che, pertanto, non è tenuto a motivarne la non compensazione.
Peraltro, l'accoglimento della domanda attorea per somma inferiore a quella richiesta non costituisce ragione grave ed eccezionale, ma una circostanza assolutamente prevedibile che non giustifica la condotta della compagnia di assicurazione di non pagare, senza l'azione giudiziaria avversa, quanto meno il dovuto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto a questo grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'appello e l'attribuzione al di somma inferiore a quella pretesa con la sentenza appellata, pur CP_1 rimanendo il comunque vittorioso all'esito complessivo e finale della lite, CP_1
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92 c. II c.p.c.
Il riconoscimento del concorso di colpa da parte del avrebbe infatti evitato CP_1
(non il primo grado di giudizio, stante il rifiuto della compagnia di pagare anche il dovuto al ma) probabilmente l'appello della compagnia, reso necessario da CP_1
una liquidazione del danno e una pretesa di risarcimento eccessive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 792/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 1°.06.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, accerta e dichiara il pari concorso di responsabilità di e nella causazione del Controparte_1 Controparte_2
sinistro stradale indicato in motivazione;
2) dichiara e tenuti al pagamento, Parte_1 Controparte_4
in solido ed in favore di , del 50% dei danni liquidati Controparte_1
complessivamente in € 21.772,98, oltre interessi legali dall'evento sino al soddisfo e, preso atto dell'avvenuto versamento della somma di € 21.772,98 e degli interessi legali suddetti da parte di dichiara sussistere l'obbligo Parte_1
di restituire ad la metà della somma suddetta Controparte_1 Parte_1
liquidata a titolo di danni ed interessi nella sentenza appellata;
3) conferma la liquidazione e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado contenute nella sentenza appellata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva