Sentenza 15 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2003, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2003 |
Testo completo
Aula "B" 11059 REPUBBLICA TA L I ANA IN NOME DEL POJ LO I LIANO OGGETTO: LA CORT E Z I ON E SUPREMA EI Lavoro R.G.n. 1913/01 SEZIONE LAVORO 5392/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 03Dott. Sergio Mattone Presidente 24930 " Giovanni Prestipino Consigliere Rel.- " Francesco Antonio Maiorano Ud. 10.03.2003 "I " Camillo Filadoro "I "T Giancarlo D'Agostino " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1913/01 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale rappresentato e difeso dagli dell'Istituto medesimo, Michele Di Lullo e Nicola Avv. Carlo De Angelis, procura speciale in calce al Valente in forza di ricorso. Ricorrente 1426
contro
EL IP, elett.te dom.to in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Assennato, che w w . w lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
e sul ricorso n. 5392/01 proposto da EL IP, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso. - Ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS come elettivamente domiciliato,sopra rappresentato e difeso. Intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Enna n. 584 del 5.10.2000, Rg. 327/97; Udita nella pubblica udienza del 10.3.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Sante Assennato per il controricorrente e ricorrente incidentale;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. Svolgimento del processo 2 ricorso del 1° aprile 1995 IP EL Con conveniva Pretore del lavoro di Ennadavanti al l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale е chiedeva che gli fosse ripristinata la pensione di invalidità che gli era stata riconosciuta in ероса antecedente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 e che dall'Istituto era stata soppressa con decorrenza dal 1° ottobre 1985; in subordine il ricorrente domandava che l'ente convenuto fosse condannato a corrispondergli l'assegno ordinario di invalidità previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. 12 Disposta consulenza tecnica d'ufficio, ¡Pretore con sentenza del 14 marzo 1997 dichiarava il diritto dello EL ad ottenere la pensione di invalidità con decorrenza dal giorno della soppressione. venivaQuesta pronuncia, impugnata dall'INPS, riformata dal Tribunale di Enna con sentenza del 5 ottobre 2000, con la quale, in base alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado (e richiamate quelle del consulente nominato dal primo giudice, in definitiva 3 . ad erogare non difformi), 1'INPS veniva condannato disoltanto l'assegno ordinario all'assicurato invalidità con decorrenza dal mese di ottobre 1999. Il Tribunale osservava che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello aveva escluso che le infermità da cui era affetto lo EL (ipoacusia, artrosi del rachide а moderata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca, bronchite cronica) evidenziassero uno stato di invalidità tale da giustificare il mantenimento della pensione a suo tempo soppressa, ma aveva anche base alla documentazione esibitarilevato, in dall'interessato, che 10 stato invalidante, nella percentuale richiesta per l'erogazione dell'assegno previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, era di nuovo sopraggiunto nel mese di ottobre 1999. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso lo EL, che ha formulato ricorso incidentale condizionato, pure basato su un unico motivo. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4 1. 12 giugno 1984 n. 222 e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale, avendo accertato che la pensione era stata а suo tempo legittimamente soppressa e che lo EL aveva di nuovo superato la soglia di invalidità nel corso del giudizio, avrebbe dovuto verificare l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo facendo riferimento al tempo del riconoscimento del nuovo diritto e, quindi, in base alle disposizioni, più rigorose delle precedenti, contenute nel suddetto art. 4 della legge n. 222 del 1984. Il motivo, tenuto conto dell'epoca in cui è stata proposta la domanda di ripristino della pensione da parte dello EL, è fondato, anche se, in linea di diritto, debbono essere corrette, nei termini che saranno indicati, le argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione. - emessaNella sentenza n. 118 del 21 marzo 2001 dalle Sezioni Unite della Corte per risolvere un contrasto che si era verificato all'interno della Sezione Lavoro nella interpretazione delle norme di legge che regolano la materia oggetto del presente 5 giudizio è stato affermato il seguente principio di diritto: "nella decisione della controversia avente per oggetto il ripristino della pensione di invalidità, liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione senza continuità fin dall'epoca dellasoluzione di soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo (attinente, cioé, all'ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda della prestazione in sede amministrativa) prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 9, n. 2 lettera b), r.d.1. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 1. 4 aprile 1952 n. 218); qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. 6 - ..... c.p.c., del diritto dell'interessato а conseguire invalidità о la pensione di l'assegno ordinario di all'epoca della inabilità con decorrenza successiva soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione dell'art. 4, secondo comma, 1. n. 222 ove tale domanda di ripristino 12 giugno 1984 presentata dopo l'entrata in vigore della sia stata ultimo (0, ricorrendone leindicata legge da condizioni, in base all'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il corso del procedimentosuddetto requisito nel amministrativo o giudiziario). A questo principio di diritto e alle ragioni che sono state poste a suo fondamento (v. la motivazione che sorregge la sentenza sopra indicata) si deve fare riferimento ai fini della decisione della presente controversia. Si deve solo aggiungere per replicare - 7 alla obiezione formulata dal controricorrente, secondo (formulato dall'INPS) apparemotivo cui Fil inammissibile in quanto mai sollevato nel giudizio di che il riconoscimento del diritto all'assegno merito" - ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222, è stato effettuato dal Tribunale di Enna, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., per la prima volta nel giudizio di appello, con la conseguenza esimersi dal che lo stesso Tribunale non poteva compiere la verifica dell'esistenza del requisito stato chiarito nella sentenzaè contributivo, come delle Sezioni Unite, in base alle disposizioni della legge vigente al tempo in cui era stata chiesta, in sede amministrativa, il ripristino della originaria pensione di invalidità (nella specie quella n. 222 del 1984). Ciò posto, passando all'esame del ricorso condizionato proposto dallo EL, incidentale quest'ultimo con l'unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, 24 1. 3 giugno 1975 n. 160, 1 1. 12 giugno 1984 n. 222, 2697 c.c. e vizi di motivazione (art. 360, e lamenta che il primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) legittimità del nel ritenere la Tribunale, di soppressione provvedimento della pensione di invalidità, abbia accertato le infermità poste a base della domanda di ripristino prendendo come termine di riferimento la capacità di lavoro e non di guadagno dell'assicurato e, inoltre, dando per scontato lo svolgimento di una attività lavorativa, da parte del medesimo assicurato, in relazione alla quale non era stata fornita la prova dall'INPS che ne aveva l'onere. Questo motivo è privo di fondamento. Dalla motivazione che sorregge la sentenza impugnata risulta evidente come il giudice dell'appello abbia ritenuto che lo EL non si trovasse più nella situazione per continuare a godere della pensione di invalidità, a decorrere dal giorno in cui tale pensione era stata soppressa dall'Istituto, proprio perché, in base al conforme, duplice accertamento compiuto dai due consulenti tecnici d'ufficio nominati nei due gradi del giudizio di merito (anche quello nominato dal primo giudice, infatti, aveva parlato solamente di riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi), era venuto meno il requisito sanitario, previsto dalle disposizioni di legge che disciplinavano l'erogazione della prestazione al tempo in cui la stessa era stata concessa, per essersi verificato un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessato. Deve pertanto escludersi, da un lato, 9 che il Tribunale abbia espresso il suo convincimento in base ad un criterio diverso da quello stabilito dalla legge in concreto applicabile e, dall'altro, che sia stata tenuta presente, ai fini della decisione, l'attività lavorativa asseritamente svolta dallo EL (della quale nella sentenza è cenno solo per riferire le censure dedotte nell'atto di appello). Tale attività lavorativa, semmai, ha costituito il presupposto per l'emanazione del provvedimento di soppressione della pensione in sede amministrativa, ma non certo per basare la decisione emessa in sede giudiziaria. Avuto riguardo ai rilievi che precedono, deve essere accolto il ricorso dell'INPS e deve essere rigettato il ricorso dello EL. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Caltanissetta e che, nell'uniformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sopra indicato), dovrà compiere quei necessari sono stati effettuati nellaaccertamenti che non precedente fase di merito. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
10 La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale. Cassa la principale e rigetta quello sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Caltanissetta, che pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 marzo 2003 ho Il Presidente: Loved.. Il Consigliere estensore: IL CANCELLIERI Depositato in Cancelleria oggi,15 LUG. 2003 IL CANCELLIERE panell 11