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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2024 promossa da:
(c.f. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della società (c.f. , rappresento e difeso, nel Parte_2 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. stab. e dall'avv. Enrico Beccaro, elettivamente domiciliato CP_1 in Padova, via San Marco n. 27/a, presso lo studio dell'avv. stab. ; CP_1
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
, in persona del Responsabile Contenzioso Parte_3 CP_3
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Adriana Canzio, elettivamente
[...] domiciliata in Taranto, viale Virgilio n. 51, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 19.06.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 27.06.2024, in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società ha citato in giudizio l' e Parte_2 CP_2 Parte_3 chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento emessa da n. Controparte_4
08520249002585760/000, notificatagli il 25.05.2024, con cui quest'ultima sollecitava il pagamento della complessiva somma di € 332.891,79, rinveniente titolo in distinti ruoli di natura tributaria, ordinaria e contributiva, limitatamente a numero undici avvisi di addebito recanti creditorie CP_2
relative agli anni dal 2014 al 2018. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito.
1.1) Con memoria depositata in data 24.09.2024, si costituiva , la quale: in Controparte_4 via preliminare, rilevava l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di contestare, nel merito, la pretesa impositiva, avendo omesso di proporre tempestiva impugnazione avverso tutti gli atti formati in suo danno e regolarmente notificati dall'Ente impositore;
nel merito, deduceva, da un lato, che tutti gli atti esattoriali sottesi alla intimazione di pagamento impugnata erano stati regolarmente trasmessi al debitore, dall'altro, che non solo erano intervenuti validi atti esecutivi interruttivi del decorso della prescrizione, ma anche che il debitore aveva presentato molteplici istanze di rateazione e dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata, anche risalenti nel tempo. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la vittoria delle spese di lite.
1.2) Con memoria depositata in data 01.10.2024, si costituiva in giudizio anche l' , il quale CP_2
parimenti contestava le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva, in particolare,
l'inammissibilità del ricorso ex art. 3bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, non essendo l'estratto di ruolo impugnabile in via autonoma, la carenza di interesse ad agire di ed Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad ogni questione attinente vizi della eventualmente intrapresa esecuzione esattoriale da parte di . Eccepiva, Parte_3 inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, deduceva che gli avvisi di addebito de quibus erano stati ritualmente e regolarmente notificati – uno a mezzo posta e tutti gli altri a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec della società Parte_2
2/8 1.3) Con ordinanza del 18.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 03.04.2025, anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunciava infine sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Rispetto all'eccezioni preliminari sollevate dall' , giova premettere che, di recente, le S.U. della CP_2
Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimediato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dal suddetto , nei casi in cui si lamenti la prescrizione della CP_2
pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o, comunque, per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . CP_2
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che, tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U., premessi i motivi del contrasto insorto tra le sezioni semplici, evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore adictus senza necessità che questi partecipi al processo. In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso in esame, pertanto, considerato che la ricorrente propone opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione.
3/8 L'ulteriore eccezione preliminare svolta da e relativa alla carenza d'interesse processuale ex art. CP_2
100 c.p.c., non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile, non appare parimenti fondata.
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'opposizione è un'intimazione di pagamento rispetto alla quale l'interesse ad agire in capo alla ricorrente è evidente e si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della stessa, con cui viene ripristinata l'efficacia dell'avviso di addebito quale atto prodromico all'esecuzione, l'Agente della Riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata;
quindi, prima che il concessionario dia avvio alle procedure, l'opponente ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica del titolo, cioè a far dichiarare sia che l'Agente della Riscossione non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
2.1) Scendendo nell'esame del merito della controversia, giova premettere, in punto di diritto, che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di
20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nel caso di specie, l'istante eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati e tale azione, come detto, non è soggetta a termini ex art. 615 c.p.c..
Ebbene, nel caso in esame, l'avviso di addebito numero n. 38520140001106233000, contenente contributi azienda con dipendenti per gli anni 2013/2014, formato il 09.12.2014, risulta validamente notificato via posta in data 13.01.2015 come risulta dalla documentazione prodotta dall' . CP_2
Emerge ex actis, invece, che gli AVA nn. 385201500003221180000 (formato 06.08.2015),
38520150001079831000 (formato 09.12.2015), 38520160000691032000 (formato il 24.08.2016),
4/8 38520160000691133000 (formato il 24.08.2016), 38520160001317364000 (formato il 24.11.2016), e
38520150000961355000 (formato il 09.10.2015) non risultano ritualmente notificati.
Invero l' , con riferimento ai suddetti AVA, ha depositato esclusivamente le ricevute Controparte_5
in formato "xlm" non fornendo la prova del contenuto della notifica e, pertanto, deve esserne dichiarata la nullità giacché, quando la notifica viene effettuata via pec, il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la "ricevuta di accettazione" e genera automaticamente la "busta di trasporto" che contiene: a) il file "postacert.eml" che contiene il messaggio originale;
b) il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una
"ricevuta di avvenuta consegna" e dette ricevute possono essere in formato ".eml" (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni (contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente), o nel solo formato tecnico "xml" (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio). Pertanto, in relazione ai suddetti avvisi di addebito, essendo state depositate le ricevute in formato ".xml", si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio (non viene neppure indicata la tipologia di atto notificato).
In applicazione dei suddetti principi, la notifica degli AVA nn. 38520170000039106000 (formato il
24.02.2017), 38520170000962634000 (formato il 24.11.2017), 38520180000400872000 (formato il
23.06.2018) e 38520180000778940000 (formato il 24.10.2018) deve, invece, ritenersi regolare.
D'altro canto, il ha assunto di aver utilmente interrotto il decorso del Controparte_6
termine di prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
- gli AVA nn. 38520150000322180000, 38520150000961355000, 38520150001079831000,
38520160000691032000, 38520160000691133000 e 38520160001317364000 sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento (c.d. “AVI”) n. 08520199002146632000, notificata a mezzo PEC in data
26.06.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001071013000, notificata a mezzo PEC in data
03.03.2022; 3) pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 n.
08584202200000271001 del 12.04.2022, notificato a mezzo PEC;
- gli AVA nn. 38520140001106233000, 38520170000039106000 e 38520170000962634000, sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento n. 08520199002170080000, notificata a mezzo PEC in data 11.07.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001071013000, notificata a mezzo PEC in
5/8 data 03.03.2022; 3) pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 n.
08584202200000271001 del 12.04.2022, notificato a mezzo PEC;
- l'AVA n. 38520170000962634000 è stato anche seguito da pignoramento mobiliare del 14.03.2018;
- gli AVA nn. 38520180000400872000 e 38520180000778940000 sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento n. 08520199002170080000, notificata a mezzo PEC in data 11.07.2019, che ha preceduto il pignoramento mobiliare n. del 03.10.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001877075000 del 19.05.2022, trasmessa sempre a mezzo PEC;
- l'AVA n. 38520180000400872000 è stato seguito da pignoramento di veicoli del 31.10.2018;
Tutti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio sono stati, infine, seguiti da quattro pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, notificati con PEC del 03/04.06. 2022.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che sia stata fornita la prova della presenza di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dal sorgere del credito (per gli AVA non ritualmente notificati), ovvero dalla notifica dei suddetti attivi di addebito ritualmente notificati;
può, quindi, affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il
25.05.2024), i crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta non fossero ancora prescritti. Si osserva, infatti, che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. S.U. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale che, nel caso di specie, non risultava decorso all'atto di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non essendo ancora decorsi cinque anni dal sorgere del credito/dalla notifica dell'avviso di addebito sotteso e l'intimazione di pagamento medesima (essendo stata fornita, come detto, la prova di notifica di atti interruttivi intermedi).
2.2) Parte ricorrente, poi, già nell'atto introduttivo, ha contestato tutta la documentazione che sarebbe stata versata in atti dalle controparti.
L'opponente ha, in primo luogo, posti dubbi circa la conformità della copia fotostatica all'originale.
Sul punto, vi è da rilevare che il disconoscimento si appalesa non è per nulla specifico in quanto il ricorrente, sul quale incombe il relativo onere, non ha individuato, per ogni atto, le specifiche ragioni della asserita mancanza di conformità all'originale (cfr. Cass., n. 7105/2016; n. 12730/2016).
Come condivisibilmente rimarcato dalla Suprema Corte, solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice può provvedere, ai sensi del disposto di cui all'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, ad ordinare all'Agente della Riscossione il
6/8 deposito degli originali (Cass., n. 8446/2015). In caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali (Cass., n. 8059/2017).
Inoltre, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa
(così Cass., n. 12737/2018).
Si aggiunga che l'originale dell'avviso di addebito è quello notificato al contribuente, dunque l'Agente della Riscossione può soltanto produrre la copia (Cass., n. 25292/2018); detto altrimenti, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale/dell'avviso di addebito, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (Cass., n. 16121/2019). Precisa, poi, Cass. n. 4779/1997 che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.
Alla luce di suddette le suddette considerazioni, il ricorso proposto va rigettato.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_7
forzata nei confronti di in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
in relazione ai crediti riportati nell'intimazione di pagamento n. Parte_2 CP_2
08520249002585760/0000;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, liquidate in €
1.860,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
7/8 Piacenza, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2024 promossa da:
(c.f. , in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore della società (c.f. , rappresento e difeso, nel Parte_2 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. stab. e dall'avv. Enrico Beccaro, elettivamente domiciliato CP_1 in Padova, via San Marco n. 27/a, presso lo studio dell'avv. stab. ; CP_1
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
, in persona del Responsabile Contenzioso Parte_3 CP_3
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Adriana Canzio, elettivamente
[...] domiciliata in Taranto, viale Virgilio n. 51, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 19.06.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 27.06.2024, in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della società ha citato in giudizio l' e Parte_2 CP_2 Parte_3 chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento emessa da n. Controparte_4
08520249002585760/000, notificatagli il 25.05.2024, con cui quest'ultima sollecitava il pagamento della complessiva somma di € 332.891,79, rinveniente titolo in distinti ruoli di natura tributaria, ordinaria e contributiva, limitatamente a numero undici avvisi di addebito recanti creditorie CP_2
relative agli anni dal 2014 al 2018. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito.
1.1) Con memoria depositata in data 24.09.2024, si costituiva , la quale: in Controparte_4 via preliminare, rilevava l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di contestare, nel merito, la pretesa impositiva, avendo omesso di proporre tempestiva impugnazione avverso tutti gli atti formati in suo danno e regolarmente notificati dall'Ente impositore;
nel merito, deduceva, da un lato, che tutti gli atti esattoriali sottesi alla intimazione di pagamento impugnata erano stati regolarmente trasmessi al debitore, dall'altro, che non solo erano intervenuti validi atti esecutivi interruttivi del decorso della prescrizione, ma anche che il debitore aveva presentato molteplici istanze di rateazione e dichiarazioni di adesione alla Definizione agevolata, anche risalenti nel tempo. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la vittoria delle spese di lite.
1.2) Con memoria depositata in data 01.10.2024, si costituiva in giudizio anche l' , il quale CP_2
parimenti contestava le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva, in particolare,
l'inammissibilità del ricorso ex art. 3bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, non essendo l'estratto di ruolo impugnabile in via autonoma, la carenza di interesse ad agire di ed Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad ogni questione attinente vizi della eventualmente intrapresa esecuzione esattoriale da parte di . Eccepiva, Parte_3 inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, deduceva che gli avvisi di addebito de quibus erano stati ritualmente e regolarmente notificati – uno a mezzo posta e tutti gli altri a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec della società Parte_2
2/8 1.3) Con ordinanza del 18.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 03.04.2025, anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunciava infine sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Rispetto all'eccezioni preliminari sollevate dall' , giova premettere che, di recente, le S.U. della CP_2
Corte di Cassazione (sentenza n. 7514 del 08.03.2022) hanno rimediato la questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dal suddetto , nei casi in cui si lamenti la prescrizione della CP_2
pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o, comunque, per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' . CP_2
In tali casi, anche laddove si lamenti l'omessa notifica delle cartelle, l'azione promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore, chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che, tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore.
Le S.U., premessi i motivi del contrasto insorto tra le sezioni semplici, evidenziano che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n.
112/1999 (come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore adictus senza necessità che questi partecipi al processo. In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso in esame, pertanto, considerato che la ricorrente propone opposizione lamentando la prescrizione del credito contributivo, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva dell'Ente creditore, non rilevando la circostanza che la prescrizione sia maturata anche, eventualmente, per l'asserita inerzia del concessionario per la riscossione.
3/8 L'ulteriore eccezione preliminare svolta da e relativa alla carenza d'interesse processuale ex art. CP_2
100 c.p.c., non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile, non appare parimenti fondata.
Nel caso di specie, infatti, oggetto dell'opposizione è un'intimazione di pagamento rispetto alla quale l'interesse ad agire in capo alla ricorrente è evidente e si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della stessa, con cui viene ripristinata l'efficacia dell'avviso di addebito quale atto prodromico all'esecuzione, l'Agente della Riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata;
quindi, prima che il concessionario dia avvio alle procedure, l'opponente ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica del titolo, cioè a far dichiarare sia che l'Agente della Riscossione non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.
2.1) Scendendo nell'esame del merito della controversia, giova premettere, in punto di diritto, che il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, come ricavabile dalla formulazione dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, prevede la possibilità (Cass., n. 21384/2019):
- di proporre opposizione all'avviso di addebito o al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito;
- di proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia, invece, già iniziata (art. 615, comma 2, ed art. 618 bis c.p.c.);
- di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di perentorio di
20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno.
Nel caso di specie, l'istante eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati e tale azione, come detto, non è soggetta a termini ex art. 615 c.p.c..
Ebbene, nel caso in esame, l'avviso di addebito numero n. 38520140001106233000, contenente contributi azienda con dipendenti per gli anni 2013/2014, formato il 09.12.2014, risulta validamente notificato via posta in data 13.01.2015 come risulta dalla documentazione prodotta dall' . CP_2
Emerge ex actis, invece, che gli AVA nn. 385201500003221180000 (formato 06.08.2015),
38520150001079831000 (formato 09.12.2015), 38520160000691032000 (formato il 24.08.2016),
4/8 38520160000691133000 (formato il 24.08.2016), 38520160001317364000 (formato il 24.11.2016), e
38520150000961355000 (formato il 09.10.2015) non risultano ritualmente notificati.
Invero l' , con riferimento ai suddetti AVA, ha depositato esclusivamente le ricevute Controparte_5
in formato "xlm" non fornendo la prova del contenuto della notifica e, pertanto, deve esserne dichiarata la nullità giacché, quando la notifica viene effettuata via pec, il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la "ricevuta di accettazione" e genera automaticamente la "busta di trasporto" che contiene: a) il file "postacert.eml" che contiene il messaggio originale;
b) il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una
"ricevuta di avvenuta consegna" e dette ricevute possono essere in formato ".eml" (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni (contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente), o nel solo formato tecnico "xml" (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio). Pertanto, in relazione ai suddetti avvisi di addebito, essendo state depositate le ricevute in formato ".xml", si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio (non viene neppure indicata la tipologia di atto notificato).
In applicazione dei suddetti principi, la notifica degli AVA nn. 38520170000039106000 (formato il
24.02.2017), 38520170000962634000 (formato il 24.11.2017), 38520180000400872000 (formato il
23.06.2018) e 38520180000778940000 (formato il 24.10.2018) deve, invece, ritenersi regolare.
D'altro canto, il ha assunto di aver utilmente interrotto il decorso del Controparte_6
termine di prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti:
- gli AVA nn. 38520150000322180000, 38520150000961355000, 38520150001079831000,
38520160000691032000, 38520160000691133000 e 38520160001317364000 sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento (c.d. “AVI”) n. 08520199002146632000, notificata a mezzo PEC in data
26.06.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001071013000, notificata a mezzo PEC in data
03.03.2022; 3) pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 n.
08584202200000271001 del 12.04.2022, notificato a mezzo PEC;
- gli AVA nn. 38520140001106233000, 38520170000039106000 e 38520170000962634000, sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento n. 08520199002170080000, notificata a mezzo PEC in data 11.07.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001071013000, notificata a mezzo PEC in
5/8 data 03.03.2022; 3) pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 n.
08584202200000271001 del 12.04.2022, notificato a mezzo PEC;
- l'AVA n. 38520170000962634000 è stato anche seguito da pignoramento mobiliare del 14.03.2018;
- gli AVA nn. 38520180000400872000 e 38520180000778940000 sono stati seguiti da: 1) intimazione di pagamento n. 08520199002170080000, notificata a mezzo PEC in data 11.07.2019, che ha preceduto il pignoramento mobiliare n. del 03.10.2019; 2) intimazione di pagamento n. 08520229001877075000 del 19.05.2022, trasmessa sempre a mezzo PEC;
- l'AVA n. 38520180000400872000 è stato seguito da pignoramento di veicoli del 31.10.2018;
Tutti gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio sono stati, infine, seguiti da quattro pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, notificati con PEC del 03/04.06. 2022.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che sia stata fornita la prova della presenza di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dal sorgere del credito (per gli AVA non ritualmente notificati), ovvero dalla notifica dei suddetti attivi di addebito ritualmente notificati;
può, quindi, affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (avvenuta il
25.05.2024), i crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta non fossero ancora prescritti. Si osserva, infatti, che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. S.U. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale che, nel caso di specie, non risultava decorso all'atto di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non essendo ancora decorsi cinque anni dal sorgere del credito/dalla notifica dell'avviso di addebito sotteso e l'intimazione di pagamento medesima (essendo stata fornita, come detto, la prova di notifica di atti interruttivi intermedi).
2.2) Parte ricorrente, poi, già nell'atto introduttivo, ha contestato tutta la documentazione che sarebbe stata versata in atti dalle controparti.
L'opponente ha, in primo luogo, posti dubbi circa la conformità della copia fotostatica all'originale.
Sul punto, vi è da rilevare che il disconoscimento si appalesa non è per nulla specifico in quanto il ricorrente, sul quale incombe il relativo onere, non ha individuato, per ogni atto, le specifiche ragioni della asserita mancanza di conformità all'originale (cfr. Cass., n. 7105/2016; n. 12730/2016).
Come condivisibilmente rimarcato dalla Suprema Corte, solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice può provvedere, ai sensi del disposto di cui all'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, ad ordinare all'Agente della Riscossione il
6/8 deposito degli originali (Cass., n. 8446/2015). In caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali (Cass., n. 8059/2017).
Inoltre, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa
(così Cass., n. 12737/2018).
Si aggiunga che l'originale dell'avviso di addebito è quello notificato al contribuente, dunque l'Agente della Riscossione può soltanto produrre la copia (Cass., n. 25292/2018); detto altrimenti, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale/dell'avviso di addebito, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (Cass., n. 16121/2019). Precisa, poi, Cass. n. 4779/1997 che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.
Alla luce di suddette le suddette considerazioni, il ricorso proposto va rigettato.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_7
forzata nei confronti di in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
in relazione ai crediti riportati nell'intimazione di pagamento n. Parte_2 CP_2
08520249002585760/0000;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, liquidate in €
1.860,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
7/8 Piacenza, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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