Art. 381.
Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici
1. All' articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
2. All' articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile , il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare ((...)) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».
Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici
1. All' articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
2. All' articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile , il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare ((...)) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».