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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 273/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GALLO VINCENZO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure così statuiva:
“dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n.
09420020005104084000, 09420030006263234000, 09420080020960272000,
09420090000310417000, 09420090002875803000, 09420090017492466000,
09420090026253975000, 09420090035237169000, 09420090039999981000,
09420100012487433000;
2) dichiara non dovuti i contributi sottesi alle cartelle e avvisi di addebito n. 09420100015071217000, 09420100021259555000, 09420100024040962000,
0942011000551201200, 39420112000204206000, 3942011200088916600,
39420120000156701000, 39420120001048180000, 39420120018803210000, e
39420130003608903000 per intervenuta prescrizione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.”
Ha proposto appello censurando la sentenza in quanto il Giudice di prime cure: 1) CP_3
avrebbe omesso di valutare l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribunale di
Palmi Sez. Lavoro in favore del Tribunale di Reggio Calabria Sez. lavoro ai sensi dell'art. 444, comma 3 cpc con riferimento agli avvisi di addebito 39420112000204206000,
39420112000889166000, 39420120000156701000, 39420120001495901000 emessi e notificati dall' sede di Reggio Calabria e relativi a crediti riconducibili agli obblighi del datore di lavoro CP_2 ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi;
2) avrebbe omesso di valutare l'eccezione di difetto di competenza per materia del Tribunale di Palmi Sez. Lavoro in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palmi con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420120018803210000 (erroneamente riportata in ricorso come avviso di addebito relativi al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
3) non avrebbe considerato l'esistenza di validi atti interruttivi con riferimento agli avvisi di addebito
39420112000204206000, 39420112000889166000, 39420120000156701000,
39420120001495901000.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del
3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto, ha depositato note di trattazione scritta con le quali e ha
CP_ chiesto di essere autorizzato al rinnovo della notifica nei confronti del e dell' attesa CP_1
la tardività della notifica effettuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, per difetto di legittimazione di CP_3
Si dà atto, pertanto, di non aver proceduto ad autorizzare il rinnovo della notifica per evidenti motivi di economia processuale che impediscono di dar luogo ad attività inutili.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto nel primo grado di giudizio, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione. La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto un'azione qualificata come di accertamento negativo c con la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' , ente titolare del CP_2
credito contributivo.
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si
è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell CP_2
cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 1475/2021 del Controparte_1 CP_2
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 05/11/2021, dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese di lite
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 273/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GALLO VINCENZO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure così statuiva:
“dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n.
09420020005104084000, 09420030006263234000, 09420080020960272000,
09420090000310417000, 09420090002875803000, 09420090017492466000,
09420090026253975000, 09420090035237169000, 09420090039999981000,
09420100012487433000;
2) dichiara non dovuti i contributi sottesi alle cartelle e avvisi di addebito n. 09420100015071217000, 09420100021259555000, 09420100024040962000,
0942011000551201200, 39420112000204206000, 3942011200088916600,
39420120000156701000, 39420120001048180000, 39420120018803210000, e
39420130003608903000 per intervenuta prescrizione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.”
Ha proposto appello censurando la sentenza in quanto il Giudice di prime cure: 1) CP_3
avrebbe omesso di valutare l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribunale di
Palmi Sez. Lavoro in favore del Tribunale di Reggio Calabria Sez. lavoro ai sensi dell'art. 444, comma 3 cpc con riferimento agli avvisi di addebito 39420112000204206000,
39420112000889166000, 39420120000156701000, 39420120001495901000 emessi e notificati dall' sede di Reggio Calabria e relativi a crediti riconducibili agli obblighi del datore di lavoro CP_2 ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi;
2) avrebbe omesso di valutare l'eccezione di difetto di competenza per materia del Tribunale di Palmi Sez. Lavoro in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palmi con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420120018803210000 (erroneamente riportata in ricorso come avviso di addebito relativi al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
3) non avrebbe considerato l'esistenza di validi atti interruttivi con riferimento agli avvisi di addebito
39420112000204206000, 39420112000889166000, 39420120000156701000,
39420120001495901000.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del
3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto, ha depositato note di trattazione scritta con le quali e ha
CP_ chiesto di essere autorizzato al rinnovo della notifica nei confronti del e dell' attesa CP_1
la tardività della notifica effettuata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, per difetto di legittimazione di CP_3
Si dà atto, pertanto, di non aver proceduto ad autorizzare il rinnovo della notifica per evidenti motivi di economia processuale che impediscono di dar luogo ad attività inutili.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto nel primo grado di giudizio, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione. La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto un'azione qualificata come di accertamento negativo c con la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' , ente titolare del CP_2
credito contributivo.
Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si
è chiarito che Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell CP_2
cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario).
D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del
2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 1475/2021 del Controparte_1 CP_2
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 05/11/2021, dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese di lite
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)