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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 3804/22 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
, (CF. , nato in data [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in data
06.072022, dall'avv. Vincenzo Rosato (CF. ), del foro di Nocera C.F._2
Inferiore, e con studio in Angri alla via Ponte Aiello n. 60/19 con indirizzo pec
Email_1
-opponente
e per essa con l'Avv. Antonio Christian CP_1 COroparte_2
Faggella Pellegrino
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
CONTRO
C.F. - P.IVA con sede legale COroparte_3 P.IVA_1 P.IVA_1
in Milano - Via Caldera, n.21 -, capitale sociale di euro 32.500.000,00 interamente versato,
iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione REA n. MI - 1260400, Aderente al Gruppo P.IVA_2
IVA Partita Iva , nonché iscritta all'Albo degli Intermediari CP_4 P.IVA_1 Finanziari ex art. 106 TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042) società
soggetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 bis cod. civ. all'attività di direzione e coordinamento della società in persona del procuratore speciale CP_5 [...]
con sede in Milano (MI), Via Correggio n. 43, iscritta presso il Registro delle CP_6
Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e
Partita Iva n. , REA n. MI – 2054889, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, Dott. , giusta procura conferita per atto Notaio (Rep. COroparte_7 Persona_1
n. 70329, Racc. n. 15226: doc. n. 1), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunta al presente atto mediante strumenti informatici ai sensi degli artt. 83 c.p.c. e 10 del DPR 123/01,
dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino [cod. fisc. - P.E.C. C.F._3
- fax 02/48011624], con domicilio eletto nello studio Email_2
dell'Avv. Paoloandrea Monticelli [cod. fisc. - P.E.C. C.F._4
– fax 0815/424497] in Napoli, Via F. Crispi n. 62. Ai sensi e Email_3
per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c.,
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado o iniziati successivamente. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Con atto di citazione notificato in data 06/07/2022 a qui prodotto COroparte_3
quale doc. n. 2, parte attrice ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 556/2022 del 6.05.2022 RG n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e ritualmente notificato in data 29/05/2022 a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi di mora al tasso Parte_1
convenzionale dalla domanda al saldo da calcolarsi sul solo capitale oltre le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 600,00 di cui euro 60,00 per spese, oltre alle successive (si produce copia del decreto ingiuntivo notificato al debitore quale doc. n. 3 e fascicolo monitorio doc. n. 4).
L'opponente proponeva opposizione avverso il detto decreto e ne chiedeva la revoca per mancanza nel decreto ingiuntivo del nome del legale rapp.te p.t. della società ingiungente risultante menzionato soltanto il nominativo della mandataria COroparte_3 [...]
con sede in Milano alla Via Correggio 43 del legale rapp.te di quest'ultima COroparte_6
dott. , la quale nominava l'avv. Antonio Faggella Christian Pellegrino. COroparte_7
Mancando dunque il nominativo del legale rapp.te p.t. del mandante e titolare del credito ossia di onde poter desumere con certezza il soggetto persona COroparte_3
fisica-organo che abbia potuto conferire il mandato alla mandataria COroparte_6
Rilevava poi la mancanza della procura rilasciata all'avv. Faggella Pellegrino alle liti all'interno della notifica del ricorso per d.i. Secondo quanto asserito dall'opponente la mancanza della procura all'interno della notifica detrmina una fattispecie patologica del decreto che ne comporta la revoca. Chiedeva dunque l'opponente: 1) dichiarare la tempestività dell'opposizione; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di notifica come evidenziato;
3) dichiararne la nullità per mancata menzione del legale rappresentate come sopra descritto.
Seguiva poi la costituzione dell'opposta la quale a sua volta COroparte_3
deduceva mancato esperimento procedura obbligatoria di mediazione di cui pertanto si richiedeva l'espletamento – citando infatti l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010 prevede che: “I
commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia
in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”- ed inoltre, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione secondo la difesa di
CO arebbero del tutto generiche e pretestuose, e pertanto non potranno che essere rigettate per le ragioni che seguono. Chiedeva pertanto: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni
domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni
esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione,
del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 6.826,39, oltre interessi di mora da calcolarsi al COroparte_3
tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone
alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e
produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi
dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Dandosi atto dell'avvenuta procedura di mediazione disposta da questo ufficio giudicante all'udienza del 24.10.2023, di cui è stato depositato verbale (verbale della mediazione n.
1832/2023 svoltasi davanti all' sede di Torre Annunziata) in atti, si osserva COroparte_8
quanto segue: occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione concernente l'asserita mancata indicazione del legale rappresentante dell'odierna opposta come contestato dalla difesa dell' . A questo proposito si sottolinea come la Suprema Pt_1
Corte abbia chiarito che “nell'ipotesi di persone giuridiche è sufficiente, ai fini della indicazione
prescritta dallo art. 125 co. 1, così come di quella ex art. 163 Co. 3 n. 2 c.p.c., il riferimento alla
denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una s.r.l.), e non è
necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito della rappresentanza, - che
ben può essere indicato, nell'atto di parte, con la generica dizione del legale rappresentante in carica.
Detto organo, infatti, e in rapporto di immedesimazione con l'ente, la cui personalità giuridica
permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare del potere di rappresentanza
(giur.za costante;
ex plurimis v. sentenze n. 8554-95; 1037-95; 5774-85; 4477-83 di questa corte. 2)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/09/2000, n.11761) Inoltre dalla procura dedotta in atti si deduce come “ (…) e (…) entrambi CP_9 COroparte_10
domiciliati per la carica in Milano, via Caldera n. 21, non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Amministratore Delegato il primo e procuratore speciale il secondo, della Società”
hanno conferito procura alla " - quale mandataria della COroparte_6 [...]
- e pertanto autorizzandola “quest'ultima proceda alla nomina del/i legale/i COroparte_2
che rappresentino ed assistano la suddetta società in tutte le cause civili, attive e passive, promosse e
da promuoversi avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, contro qualsiasi soggetto e per qualsiasi titolo,
in ogni stadio, grado e fase di giurisdizione anche eventuale, ivi compresa la fase monitoria relativa
alla richiesta di emissione di decreti ingiuntivi, quella di opposizione ai decreti ingiuntivi e quella
esecutiva”.
In ordine alla seconda eccezione la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di ingiunzione in materia civile, l'omessa notifica della procura, unitamente alla notifica del decreto, non è
causa di nullità del decreto medesimo poichè nessuna norma prescrive un simile adempimento facendo derivare dalla sua omissione la nullità del decreto. L'art. 643 c.p.c.
prescrive infatti la notifica del ricorso e del decreto senza menzionare anche la procura alle liti, la cui esistenza può essere verificata ex post dall'ingiunto con l'esame del fascicolo telematico.” (ex multis. Tribunale Pisa, 14/05/2020, n. 504. Anche Cass., Sez. III, Ord., 6
ottobre 2021, n. 27154). Pertanto secondo gli ermellini, anche in caso di notifica a mezzo
PEC, ai fini della decorrenza del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessaria la notifica della procura alle liti del difensore del creditore. Per i motivi sinora descritti anche tale contestazione risulta infondata.
Alla luce di tali argomentazioni va confermato il decreto ingiuntivo n. 556/2022 del 6.05.2022
RG n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e ritualmente notificato in data
29/05/2022 a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare Parte_1
la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda al saldo da calcolarsi sul solo capitale oltre le spese di giudizio
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Rigetta l'opposizione e conferma n. 556/2022 del 6.05.2022 RG n. 724/2022 veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi e Parte_1
spese ;
2. Dichiara l'esecutorietà definitiva del decreto ingiutivo.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei presenti Parte_1
opposti che si liquidano in euro 1.540 oltre IVA e CPA come per legge.
Il giudice
Dott Salvatore Nasti
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 3804/22 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
, (CF. , nato in data [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in data
06.072022, dall'avv. Vincenzo Rosato (CF. ), del foro di Nocera C.F._2
Inferiore, e con studio in Angri alla via Ponte Aiello n. 60/19 con indirizzo pec
Email_1
-opponente
e per essa con l'Avv. Antonio Christian CP_1 COroparte_2
Faggella Pellegrino
- intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
CONTRO
C.F. - P.IVA con sede legale COroparte_3 P.IVA_1 P.IVA_1
in Milano - Via Caldera, n.21 -, capitale sociale di euro 32.500.000,00 interamente versato,
iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione REA n. MI - 1260400, Aderente al Gruppo P.IVA_2
IVA Partita Iva , nonché iscritta all'Albo degli Intermediari CP_4 P.IVA_1 Finanziari ex art. 106 TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042) società
soggetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 bis cod. civ. all'attività di direzione e coordinamento della società in persona del procuratore speciale CP_5 [...]
con sede in Milano (MI), Via Correggio n. 43, iscritta presso il Registro delle CP_6
Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e
Partita Iva n. , REA n. MI – 2054889, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, Dott. , giusta procura conferita per atto Notaio (Rep. COroparte_7 Persona_1
n. 70329, Racc. n. 15226: doc. n. 1), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunta al presente atto mediante strumenti informatici ai sensi degli artt. 83 c.p.c. e 10 del DPR 123/01,
dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino [cod. fisc. - P.E.C. C.F._3
- fax 02/48011624], con domicilio eletto nello studio Email_2
dell'Avv. Paoloandrea Monticelli [cod. fisc. - P.E.C. C.F._4
– fax 0815/424497] in Napoli, Via F. Crispi n. 62. Ai sensi e Email_3
per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c.,
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado o iniziati successivamente. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Con atto di citazione notificato in data 06/07/2022 a qui prodotto COroparte_3
quale doc. n. 2, parte attrice ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 556/2022 del 6.05.2022 RG n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e ritualmente notificato in data 29/05/2022 a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi di mora al tasso Parte_1
convenzionale dalla domanda al saldo da calcolarsi sul solo capitale oltre le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 600,00 di cui euro 60,00 per spese, oltre alle successive (si produce copia del decreto ingiuntivo notificato al debitore quale doc. n. 3 e fascicolo monitorio doc. n. 4).
L'opponente proponeva opposizione avverso il detto decreto e ne chiedeva la revoca per mancanza nel decreto ingiuntivo del nome del legale rapp.te p.t. della società ingiungente risultante menzionato soltanto il nominativo della mandataria COroparte_3 [...]
con sede in Milano alla Via Correggio 43 del legale rapp.te di quest'ultima COroparte_6
dott. , la quale nominava l'avv. Antonio Faggella Christian Pellegrino. COroparte_7
Mancando dunque il nominativo del legale rapp.te p.t. del mandante e titolare del credito ossia di onde poter desumere con certezza il soggetto persona COroparte_3
fisica-organo che abbia potuto conferire il mandato alla mandataria COroparte_6
Rilevava poi la mancanza della procura rilasciata all'avv. Faggella Pellegrino alle liti all'interno della notifica del ricorso per d.i. Secondo quanto asserito dall'opponente la mancanza della procura all'interno della notifica detrmina una fattispecie patologica del decreto che ne comporta la revoca. Chiedeva dunque l'opponente: 1) dichiarare la tempestività dell'opposizione; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di notifica come evidenziato;
3) dichiararne la nullità per mancata menzione del legale rappresentate come sopra descritto.
Seguiva poi la costituzione dell'opposta la quale a sua volta COroparte_3
deduceva mancato esperimento procedura obbligatoria di mediazione di cui pertanto si richiedeva l'espletamento – citando infatti l'art. 5, co. 4, D. Lgs. 28/2010 prevede che: “I
commi 1 e 2 [n.d.r. svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia
in materia di contratti bancari e finanziari] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”- ed inoltre, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione secondo la difesa di
CO arebbero del tutto generiche e pretestuose, e pertanto non potranno che essere rigettate per le ragioni che seguono. Chiedeva pertanto: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni
domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni
esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione,
del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
dell'importo di Euro 6.826,39, oltre interessi di mora da calcolarsi al COroparte_3
tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - ci si oppone
alle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi esposti;
- con riserva di altro dedurre e
produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi
dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Dandosi atto dell'avvenuta procedura di mediazione disposta da questo ufficio giudicante all'udienza del 24.10.2023, di cui è stato depositato verbale (verbale della mediazione n.
1832/2023 svoltasi davanti all' sede di Torre Annunziata) in atti, si osserva COroparte_8
quanto segue: occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione concernente l'asserita mancata indicazione del legale rappresentante dell'odierna opposta come contestato dalla difesa dell' . A questo proposito si sottolinea come la Suprema Pt_1
Corte abbia chiarito che “nell'ipotesi di persone giuridiche è sufficiente, ai fini della indicazione
prescritta dallo art. 125 co. 1, così come di quella ex art. 163 Co. 3 n. 2 c.p.c., il riferimento alla
denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una s.r.l.), e non è
necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito della rappresentanza, - che
ben può essere indicato, nell'atto di parte, con la generica dizione del legale rappresentante in carica.
Detto organo, infatti, e in rapporto di immedesimazione con l'ente, la cui personalità giuridica
permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare del potere di rappresentanza
(giur.za costante;
ex plurimis v. sentenze n. 8554-95; 1037-95; 5774-85; 4477-83 di questa corte. 2)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/09/2000, n.11761) Inoltre dalla procura dedotta in atti si deduce come “ (…) e (…) entrambi CP_9 COroparte_10
domiciliati per la carica in Milano, via Caldera n. 21, non in proprio ma nella loro rispettiva qualità di Amministratore Delegato il primo e procuratore speciale il secondo, della Società”
hanno conferito procura alla " - quale mandataria della COroparte_6 [...]
- e pertanto autorizzandola “quest'ultima proceda alla nomina del/i legale/i COroparte_2
che rappresentino ed assistano la suddetta società in tutte le cause civili, attive e passive, promosse e
da promuoversi avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, contro qualsiasi soggetto e per qualsiasi titolo,
in ogni stadio, grado e fase di giurisdizione anche eventuale, ivi compresa la fase monitoria relativa
alla richiesta di emissione di decreti ingiuntivi, quella di opposizione ai decreti ingiuntivi e quella
esecutiva”.
In ordine alla seconda eccezione la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di ingiunzione in materia civile, l'omessa notifica della procura, unitamente alla notifica del decreto, non è
causa di nullità del decreto medesimo poichè nessuna norma prescrive un simile adempimento facendo derivare dalla sua omissione la nullità del decreto. L'art. 643 c.p.c.
prescrive infatti la notifica del ricorso e del decreto senza menzionare anche la procura alle liti, la cui esistenza può essere verificata ex post dall'ingiunto con l'esame del fascicolo telematico.” (ex multis. Tribunale Pisa, 14/05/2020, n. 504. Anche Cass., Sez. III, Ord., 6
ottobre 2021, n. 27154). Pertanto secondo gli ermellini, anche in caso di notifica a mezzo
PEC, ai fini della decorrenza del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessaria la notifica della procura alle liti del difensore del creditore. Per i motivi sinora descritti anche tale contestazione risulta infondata.
Alla luce di tali argomentazioni va confermato il decreto ingiuntivo n. 556/2022 del 6.05.2022
RG n. 724/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e ritualmente notificato in data
29/05/2022 a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare Parte_1
la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda al saldo da calcolarsi sul solo capitale oltre le spese di giudizio
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Rigetta l'opposizione e conferma n. 556/2022 del 6.05.2022 RG n. 724/2022 veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di Euro 6.826,39 oltre interessi e Parte_1
spese ;
2. Dichiara l'esecutorietà definitiva del decreto ingiutivo.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei presenti Parte_1
opposti che si liquidano in euro 1.540 oltre IVA e CPA come per legge.
Il giudice
Dott Salvatore Nasti