Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 94/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott. Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 94/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio degli avv. Tiziana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea
Guerra; ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva ) P.IVA_1
e dei soci illimitatamente responsabili
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3 resistenti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.12.2024 il ricorrente ha chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale del proprio ex datore di lavoro, la società Controparte_3
[...
[...] CP_1
e , i quali Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti, nonostante la regolarità delle notifiche
Il ricorso va accolto.
Sussiste la legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto lo stesso è creditore della somma di € 4889,71, credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo n.
40/2024 Trib. Cremona;
La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (lavorazioni meccaniche conto terzi: cfr. la visura camerale in atti).
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso il ricorrente di esiguo ammontare, ma nonostante ciò, non pagata;
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione
Finanziaria, per circa € 180.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate);
- dal fatto che la società resistente sia stata soggetta recentemente a più procedure esecutive, in particolare la procedura R.G.E. n. 222/2024 Trib.
Cremona e la procedura R.G.E. n. 911/2024 sempre Trib. Cremona, vanamente tentata dal ricorrente (cfr. i docc. 3 - 7 ricorrente).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione del fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
Controparte_1
2 (p.iva. ) e dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 23.6.2025 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4- fa533d4e48bf%22%7D
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
3 - che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente;
Cremona, 20.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
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