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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 706/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, iscritta a R.G.N.
6315/2017/CC;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Maggiore (Bn), ove risiede in Via Monsignor Giovanni Rossi n. 22, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Rotondi (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Benevento, come da procura speciale ad litem in calce alla copia passiva dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
Maggiore (Bn), ove risiede in Via Ziamendola n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Piscitelli (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 4 dicembre 2009, Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Parte_1
Guardia Sanframondi, al fine di ivi ottenere la condanna del convenuto: a) alla restituzione ed al rilascio, in suo favore, dei fondi rustici ubicati nel Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn), distinti al
1 catasto terreni al foglio 12, particelle 306 e 310, ed al foglio 8, particelle 146 e 454; b) al risarcimento del danno da determinare in corso di causa, d'ufficio ed in via equitativa, così come patito dall'attrice per l'illecita condotta del convenuto, per avere quest'ultimo continuato a detenere illegittimamente tali beni immobili, nonostante la rituale richiesta di restituzione dei medesimi.
A sostegno della propria domanda, l'attrice allegava che: a) era proprietaria dei fondi rustici de quibus, in parte, in forza dei prodotti atti pubblici d'acquisto risalenti rispettivamente agli anni
1961, 1968 e 1987, ed in parte per acquisto fattone a seguito di possesso utile ad usucapionem; b) aveva in passato concesso in comodato gratuito tali terreni agricoli, senza determinazione di durata, alla figlia , deceduta il 12 marzo 2009, già moglie del convenuto;
c) nonostante Persona_1
la richiesta scritta di restituzione degli immobili in questione, indirizzata al genero mediante la nota raccomandata a.r. del 17 settembre 2009, quest'ultimo ne aveva negato la riconsegna, adducendo con la nota raccomandata a.r. del 2 ottobre 2009 il suo acquisto della proprietà degli stessi per l'intervenuta usucapione.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 17 marzo 2010, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il Parte_1
rigetto, allegando che i fondi rustici fossero stati affidati alla defunta moglie ed a lui sin dalla data delle loro nozze dal suocero “perché li coltivassero da padroni … con il fine di acquistare la proprietà degli stessi per usucapione”, formulando, in via riconvenzionale, la domanda finalizzata alla declaratoria, in suo favore, dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni in questione, con l'ulteriore istanza di condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - All'udienza del 3 dicembre 2014 veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso dell'attrice cui seguiva la rituale Parte_2
riassunzione del procedimento a cura di , figlia ed unica erede legittima della Controparte_1
prima, essendo premorta la NA , deceduta senza avere generato figli, che Persona_1
mediante il ricorso depositato il 26 febbraio 2015 aderiva perfettamente alla domanda proposta dall'originaria parte istante, producendo tardivamente, tra l'altro, essendo già decorsi i termini di cristallizzazione del thema decidendum et probandum, la denuncia cumulativa datata 2 gennaio 2006 dei contratti di fitto dei fondi rustici de quibus, della durata ventennale, scadenti il 31 dicembre 2026, che sarebbero intercorsi tra l'originaria attrice ed il convenuto.
1.4. - Instaurato nuovamente il contraddittorio per la fissata udienza del 15 luglio 2015, alla quale partecipavano entrambe le parti in causa, escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 706/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il
2 provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Benevento, così testualmente decideva: “- condanna alla restituzione/rilascio in favore di Parte_1
dei fondi siti in San Lorenzo Maggiore (BN) al catasto al fg. 12, p.lle 306 Controparte_1
e 310 ed al fg. 8, p.lle 146 e 454; - rigetta le domande proposte da;
- compensa Parte_1
per 1/3 tra le parti le spese di lite;
- condanna alla refusione di 2/3 delle spese Parte_1 di lite in favore di , che in tale ridotta misura liquida in €.3225 per onorari Controparte_1 ed €.235 per esborsi, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore degli avv.ti e Michela Piscitelli, che ne hanno chiesto la distrazione.” Pt_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, ricavabili dall'esame dei titoli di proprietà offerti in comunicazione dall'attrice e da quelli antecedenti di provenienza ivi richiamati, nonché dall'espletata prova testimoniale, decideva, come da dispositivo innanzi riportato, avendo ritenuto: a) incontestato il diritto di proprietà dei terreni agricoli de quibus in capo all'originaria attrice ed alla sua unica erede che aveva proseguito il giudizio;
b) non provato il possesso esclusivo e continuato, in capo alla moglie, dante causa del convenuto, ed a quest'ultimo, per almeno vent'anni, utile ai fini dell'usucapione di tali terreni, disponendone il rilascio, a carico di ed Parte_1
in favore della proprietaria, essendone stata concessa ai coniugi la mera detenzione Persona_2
mediante il contratto di comodato gratuito, senza determinazione di durata, intercorso tra i genitori di
, moglie del convenuto, quest'ultima ed il marito non avendo Persona_1 Parte_1
i comodatari fornito la prova di aver compiuto attività materiali d'interversione del possesso;
c) non dovuto all'attrice il risarcimento dei danni richiesti per il difetto di prova sul punto;
d) non dovuto al convenuto il rimborso delle spese per le pretese migliorie apportate ai fondi rustici per non essere state neppure puntualmente allegate né tampoco provate.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 10 novembre 2017, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi di
[...]
gravame, concludendo testualmente come segue: “1) … - dichiarare ante omnia carenti di legittimazione attiva sia la defunta , sia la subentrata erede;
Parte_2 Controparte_1
2) dichiarare - in accoglimento della eccezione riconvenzionale fissata nella comparsa di costituzione e risposta - che l'odierno appellante, , è proprietario dei terreni ed Parte_1
altro per averli posseduti in modo determinato, pubblico, ininterrotto, pacifico, uti dominus, per oltre
30 anni calcolati fino alla data di notifica dell'atto di citazione;
3) condannare, come per legge,
l'appellata , previo rimborso, se documentato, di quanto pagato dal per Controparte_1 Pt_1
la sentenza di primo grado, al pagamento delle spese processuali del primo grado, nonché del presente grado di giudizio;
4) in linea del tutto subordinata, sempre in riforma della impugnata
3 sentenza, dichiarare che i terreni ed altro sono stati migliorati a cura e spese dell'appellante, Pt_1
, nonché della defunta moglie, , come da prove testimoniali fornite in
[...] Controparte_1
primo grado;
5) conseguentemente, nominare un c.t.u. per la quantificazione delle somme relative ad ogni miglioria, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo istruttorio per il conferimento a tale tecnico del preciso incarico e per ogni altro;
6) emettere ogni altra decisione in giustizia dell'appellante, che si riserva ogni diritto, come pure lo scrivente difensore;
7) condannare, come per legge, l'appellata,
, al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, nonché di Controparte_1 quelle relative alla c.t.u.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 9 febbraio 2018, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., Controparte_1
contestando la fondatezza dei tre motivi di censura, di cui richiedeva il rigetto, formulando la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 aprile 2023 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
16 maggio 2023, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 18 maggio 2023 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., e con la precisazione che la richiesta, formulata dall'appellante, di discussione orale della causa dinanzi al collegio sarebbe dovuta essere riproposta nel modo e nel termine di cui al comma 2 dell'art. 352 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica soltanto a cura dell'appellante, la riproposizione da parte di quest'ultimo dell'istanza di discussione orale della causa, fissata in presenza per l'udienza collegiale tenutasi il 19 dicembre 2023, a seguito della quale, dopo ampia discussione, riportatisi i difensori ai rispettivi atti difensivi, la Corte si riservava per la decisione nella composizione collegiale dinanzi alla quale avveniva la discussione orale della causa ex art. 352 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/05/2022, n. 15256).
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita.
4 Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento nel merito necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto gli appelli soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si
è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez.
Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di
5 appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante lamentava la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ritenendo che il primo giudice avesse accolto la domanda attrice nonostante che, prima, e, poi, non avessero Parte_2 Controparte_1
provato il loro assunto difensivo, avendo il Tribunale omesso qualsivoglia pronuncia sulle eccezioni sollevate dal convenuto circa la censurabile condotta processuale dell'originaria attrice, che aveva
“tentato di mutare il thema decidendum con il teste , e dell'erede di quest'ultima, Testimone_1
la quale aveva “fatto riferimento all'esistenza di un contratto di affitto non formalmente depositato, comunque immediatamente contestato da chi scrive …”
5.2. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante censurava la pretesa violazione del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che il giudice di primo grado non avesse fatto buon governo degli esiti istruttori orali testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il suo assunto difensivo, essendo rappresentativi della prova fornita a proposito del preteso intervenuto acquisto della proprietà da parte del convenuto dei contestati fondi rustici de quibus, in considerazione della maturata, in suo favore, usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
5.3. - Con il terzo motivo di gravame si doleva della reiezione della sua Parte_1
domanda riconvenzionale tendente al rimborso in suo favore delle spese sostenute per il miglioramento della produttività dei terreni oggetto di causa e per l'omessa ammissione della c.t.u. contabile per la quantificazione di tali importi anticipati per le finalità di cui innanzi.
5.4. - I tre motivi di doglianza vanno esaminati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
5.5. - Preliminarmente, va esaminata la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva formulata dall'appellante, così come avanzata nelle conclusioni sub 1) del libello introduttivo della presente fase di gravame.
6 Tale domanda è infondata e va respinta, non essendovi dubbi circa la legittimazione attiva dell'originaria attrice e della sua unica erede, che ha inteso riassumere il giudizio a seguito del decesso della prima, intervenuto nel corso del primo grado, in considerazione della loro rispettiva titolarità del potere di promuovere e proseguire il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la loro prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Del resto, provava la propria legittimazione attiva, mediante il deposito degli Parte_2
incontestati titoli di proprietà dei fondi rustici in questione, mentre in seguito al suo decesso, l'unica figlia superstite, , riassumeva ritualmente il giudizio interrotto, essendo titolare Controparte_1
della legittimazione ad agire ed a proseguire il giudizio, nella sua qualità di unica erede legittima dell'attrice, essendo premorta la sorella , già moglie del convenuto Persona_1 Parte_1
deceduta senza avere generato figli, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di
[...]
legittimità, secondo il quale:
“La notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 16/11/2020, n. 25885).
“In altri termini, in tema d'interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.” (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
06/07/2020, n. 13851; Cass. civ., Sez. II, Sent., 2/12/2023, n. 34672; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
17/08/2022, n. 24839).
5.6. - Nel merito, la Corte rileva che le dichiarazioni testimoniali di intrise Testimone_1
d'inammissibili valutazioni precluse al teste, rese nel corso dell'udienza del 14 novembre 2012, e l'inammissibile tardiva produzione, risalente al 26 febbraio 2015, effettuata da , Controparte_1
della denuncia cumulativa datata 2 gennaio 2006 dei contratti di fitto dei fondi rustici de quibus, della durata ventennale, scadenti il 31 dicembre 2026, che sarebbero intercorsi tra l'originaria attrice ed il convenuto, risultano essere irrilevanti ai fini del presente thema probandum et decidendum, non essendo, comunque, condivisibile, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la censura in forza della quale il medesimo lamentava l'incongrua ed erronea chiave di lettura del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, avendo egli allegato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei restanti quattro testi escussi, si potesse agevolmente desumere che effettivamente, in suo favore, si fosse costituito l'invocato acquisto della
7 proprietà dei terreni agricoli in questione per effetto dell'usucapione, avendoli posseduti in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta per oltre vent'anni.
Infatti, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alla tesi difensiva del convenuto-appellante, ritiene la Corte, in linea di principio con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la rigorosa prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto ad usucapionem dei fondi rustici oggetto di causa, rimarcando che:
a) detiene, ma non possiede i terreni agricoli de quibus, in forza di un Parte_1
rapporto meramente obbligatorio, che trae origine dal contratto di comodato verbale, in forza del quale i genitori di , moglie del convenuto, li concedevano, senza determinazione Persona_1
di tempo, gratuitamente a quest'ultima ed al medesimo convenuto-appellante, il quale nell'ambito della propria comparsa di risposta ritualmente depositata il 17 marzo 2010, avendo allegato testualmente: “… essendo diventata molto onerosa la coltivazione dei suindicati immobili - divenuti peraltro poco produttivi - il padre di , per non abbandonarli, decise di affidarli Persona_1
alla figlia e all'odierno convenuto, perché li coltivassero da padroni… con il fine di acquistare la proprietà degli stessi per usucapione”, confermava implicitamente che inter partes fosse sorto proprio un rapporto obbligatorio di comodato;
b) secondo le vigenti disposizioni codicistiche, il proprietario può concedere a terzi la detenzione del suo immobile o gratuitamente ed in tal caso si instaura il rapporto di comodato ovvero verso il corrispettivo d'un canone, che determina l'instaurarsi del rapporto locatizio o d'affitto, per cui “tertium non datur”;
c) nel nostro ordinamento giuridico è inammissibile il trasferimento negoziale del possesso, disgiunto dal contestuale trasferimento del diritto reale corrispondente perché il possesso, in quanto costituente un'attività necessariamente accompagnata dallo “animus possidendi”, non è negozialmente trasferibile, salva l'eccezione rappresentata dalla prevista continuazione, per effetto della “fictio legis”, del possesso nell'erede (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/09/1996, n. 8528);
d) l'insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, nella specie non fornita, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.;
e) il convenuto-appellante non provava che successivamente al titolo negoziale rappresentato dal comodato fosse mai intervenuta alcuna interversione del possesso ex art. 1164 c.c., dal medesimo erroneamente ritenuta non necessaria per avere ritenuto di avere conseguito dal suocero il possesso e non la detenzione degli immobili oggetto di causa, essendo risultate irrilevanti, ai fini decisori,
8 secondo quanto desiderato dalla parte impugnante, le diverse propalazioni rese nel corso delle udienze del 20 gennaio 2016, del 28 aprile 2016 e del 15 giugno 2016 dagli ulteriori quattro testimoni escussi, essendosi, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum:
I) il teste limitato a riferire di avere appreso da e da Testimone_2 Persona_3
che gli stessi avevano dato alla figlia e al genero, affinché ne disponessero senza Parte_2
dovere dare loro conto, i terreni agricoli in questione, da questi ultimi coltivati, migliorati, in parte a decorrere dagli anni 1980/1981 ed in parte negli anni 1987/1988, per avere ivi impiantato il vigneto, oltre che un efficiente impianto d'irrigazione;
II) la teste , limitata a riferire circostanze relative alla coltivazione Testimone_3
dei fondi rustici in questione, avvenute soltanto tre o quattro anni prima del decesso di Persona_1
, risalente al 12 marzo 2009, o comunque apprese de relato da quest'ultima;
[...]
III) il teste limitato a riferire di avere collaborato nell'impiantare il nuovo Testimone_4
vigneto nei terreni de quibus e di avere appreso de relato e più precisamente dalla suocera del convenuto che, se il vigneto avesse prodotto frutti, gli stessi sarebbero stati raccolti dalla figlia e dal genero, essendo il terreno nella loro disponibilità;
IV) il teste , limitato a riferire circostanze apprese de relato direttamente Testimone_5
dal convenuto.
Pertanto, ritenuto che nella fattispecie in esame sia effettivamente intercorso inter partes un rapporto obbligatorio di comodato gratuito e che in linea di principio, secondo il giudice della funzione nomofilattica: “In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/10/2021, n. 29594); “L'interversione nel possesso, tuttavia, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/01/2023, n. 253), la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, risulta essere non provata, coerentemente a quanto stabilito dal primo giudice,
9 considerata la rilevata carenza di prova d'attività materiali d'interversione del possesso da parte del convenuto-appellante, che ha sempre avuto la disponibilità dei fondi rustici de quibus, avendovi esercitato le attività connesse alla conservazione, trasformazione e cura, ivi sempre poste in essere sin dal momento in cui gli vennero affidati a titolo di comodato gratuito, senza termine.
5.7. - Infondata risulta essere pure l'ulteriore doglianza di cui al terzo motivo, per il quale il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore, avendo respinto la domanda riconvenzionale tendente al rimborso, in favore del convenuto-appellante, delle spese sostenute per il miglioramento della produttività dei terreni oggetto di causa e per l'omessa ammissione dell'invocata c.t.u. contabile per la quantificazione di tali importi anticipati per le finalità di cui innanzi.
Infatti, concordemente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è dovuto al convenuto- appellante alcun rimborso delle spese anticipate per le pretese migliorie apportate ai fondi rustici sia perché, coerentemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, secondo il quale: “Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria
(non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/06/2018, n. 15699), sia perché tali spese non venivano neppure puntualmente allegate né tantomeno provate né possono essere quantificate in sede di relazione peritale da parte del c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della sentenza gravata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore Parte_1
di , in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo, sulla base del valore del petitum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali
10 eseguite, con esclusione di quella istruttoria, non svolta in sede di gravame, e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 706/2017, Parte_1
pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 3.966,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Piscitelli, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 19 dicembre 2023.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 706/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, iscritta a R.G.N.
6315/2017/CC;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Maggiore (Bn), ove risiede in Via Monsignor Giovanni Rossi n. 22, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Rotondi (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_2 Email_1
Benevento, come da procura speciale ad litem in calce alla copia passiva dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
Maggiore (Bn), ove risiede in Via Ziamendola n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Piscitelli (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 4 dicembre 2009, Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Parte_1
Guardia Sanframondi, al fine di ivi ottenere la condanna del convenuto: a) alla restituzione ed al rilascio, in suo favore, dei fondi rustici ubicati nel Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn), distinti al
1 catasto terreni al foglio 12, particelle 306 e 310, ed al foglio 8, particelle 146 e 454; b) al risarcimento del danno da determinare in corso di causa, d'ufficio ed in via equitativa, così come patito dall'attrice per l'illecita condotta del convenuto, per avere quest'ultimo continuato a detenere illegittimamente tali beni immobili, nonostante la rituale richiesta di restituzione dei medesimi.
A sostegno della propria domanda, l'attrice allegava che: a) era proprietaria dei fondi rustici de quibus, in parte, in forza dei prodotti atti pubblici d'acquisto risalenti rispettivamente agli anni
1961, 1968 e 1987, ed in parte per acquisto fattone a seguito di possesso utile ad usucapionem; b) aveva in passato concesso in comodato gratuito tali terreni agricoli, senza determinazione di durata, alla figlia , deceduta il 12 marzo 2009, già moglie del convenuto;
c) nonostante Persona_1
la richiesta scritta di restituzione degli immobili in questione, indirizzata al genero mediante la nota raccomandata a.r. del 17 settembre 2009, quest'ultimo ne aveva negato la riconsegna, adducendo con la nota raccomandata a.r. del 2 ottobre 2009 il suo acquisto della proprietà degli stessi per l'intervenuta usucapione.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 17 marzo 2010, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il Parte_1
rigetto, allegando che i fondi rustici fossero stati affidati alla defunta moglie ed a lui sin dalla data delle loro nozze dal suocero “perché li coltivassero da padroni … con il fine di acquistare la proprietà degli stessi per usucapione”, formulando, in via riconvenzionale, la domanda finalizzata alla declaratoria, in suo favore, dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni in questione, con l'ulteriore istanza di condanna dell'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - All'udienza del 3 dicembre 2014 veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso dell'attrice cui seguiva la rituale Parte_2
riassunzione del procedimento a cura di , figlia ed unica erede legittima della Controparte_1
prima, essendo premorta la NA , deceduta senza avere generato figli, che Persona_1
mediante il ricorso depositato il 26 febbraio 2015 aderiva perfettamente alla domanda proposta dall'originaria parte istante, producendo tardivamente, tra l'altro, essendo già decorsi i termini di cristallizzazione del thema decidendum et probandum, la denuncia cumulativa datata 2 gennaio 2006 dei contratti di fitto dei fondi rustici de quibus, della durata ventennale, scadenti il 31 dicembre 2026, che sarebbero intercorsi tra l'originaria attrice ed il convenuto.
1.4. - Instaurato nuovamente il contraddittorio per la fissata udienza del 15 luglio 2015, alla quale partecipavano entrambe le parti in causa, escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 706/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il
2 provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Benevento, così testualmente decideva: “- condanna alla restituzione/rilascio in favore di Parte_1
dei fondi siti in San Lorenzo Maggiore (BN) al catasto al fg. 12, p.lle 306 Controparte_1
e 310 ed al fg. 8, p.lle 146 e 454; - rigetta le domande proposte da;
- compensa Parte_1
per 1/3 tra le parti le spese di lite;
- condanna alla refusione di 2/3 delle spese Parte_1 di lite in favore di , che in tale ridotta misura liquida in €.3225 per onorari Controparte_1 ed €.235 per esborsi, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore degli avv.ti e Michela Piscitelli, che ne hanno chiesto la distrazione.” Pt_1
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, ricavabili dall'esame dei titoli di proprietà offerti in comunicazione dall'attrice e da quelli antecedenti di provenienza ivi richiamati, nonché dall'espletata prova testimoniale, decideva, come da dispositivo innanzi riportato, avendo ritenuto: a) incontestato il diritto di proprietà dei terreni agricoli de quibus in capo all'originaria attrice ed alla sua unica erede che aveva proseguito il giudizio;
b) non provato il possesso esclusivo e continuato, in capo alla moglie, dante causa del convenuto, ed a quest'ultimo, per almeno vent'anni, utile ai fini dell'usucapione di tali terreni, disponendone il rilascio, a carico di ed Parte_1
in favore della proprietaria, essendone stata concessa ai coniugi la mera detenzione Persona_2
mediante il contratto di comodato gratuito, senza determinazione di durata, intercorso tra i genitori di
, moglie del convenuto, quest'ultima ed il marito non avendo Persona_1 Parte_1
i comodatari fornito la prova di aver compiuto attività materiali d'interversione del possesso;
c) non dovuto all'attrice il risarcimento dei danni richiesti per il difetto di prova sul punto;
d) non dovuto al convenuto il rimborso delle spese per le pretese migliorie apportate ai fondi rustici per non essere state neppure puntualmente allegate né tampoco provate.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 10 novembre 2017, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di tre motivi di
[...]
gravame, concludendo testualmente come segue: “1) … - dichiarare ante omnia carenti di legittimazione attiva sia la defunta , sia la subentrata erede;
Parte_2 Controparte_1
2) dichiarare - in accoglimento della eccezione riconvenzionale fissata nella comparsa di costituzione e risposta - che l'odierno appellante, , è proprietario dei terreni ed Parte_1
altro per averli posseduti in modo determinato, pubblico, ininterrotto, pacifico, uti dominus, per oltre
30 anni calcolati fino alla data di notifica dell'atto di citazione;
3) condannare, come per legge,
l'appellata , previo rimborso, se documentato, di quanto pagato dal per Controparte_1 Pt_1
la sentenza di primo grado, al pagamento delle spese processuali del primo grado, nonché del presente grado di giudizio;
4) in linea del tutto subordinata, sempre in riforma della impugnata
3 sentenza, dichiarare che i terreni ed altro sono stati migliorati a cura e spese dell'appellante, Pt_1
, nonché della defunta moglie, , come da prove testimoniali fornite in
[...] Controparte_1
primo grado;
5) conseguentemente, nominare un c.t.u. per la quantificazione delle somme relative ad ogni miglioria, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo istruttorio per il conferimento a tale tecnico del preciso incarico e per ogni altro;
6) emettere ogni altra decisione in giustizia dell'appellante, che si riserva ogni diritto, come pure lo scrivente difensore;
7) condannare, come per legge, l'appellata,
, al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, nonché di Controparte_1 quelle relative alla c.t.u.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 9 febbraio 2018, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., Controparte_1
contestando la fondatezza dei tre motivi di censura, di cui richiedeva il rigetto, formulando la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 aprile 2023 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
16 maggio 2023, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 18 maggio 2023 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., e con la precisazione che la richiesta, formulata dall'appellante, di discussione orale della causa dinanzi al collegio sarebbe dovuta essere riproposta nel modo e nel termine di cui al comma 2 dell'art. 352 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica soltanto a cura dell'appellante, la riproposizione da parte di quest'ultimo dell'istanza di discussione orale della causa, fissata in presenza per l'udienza collegiale tenutasi il 19 dicembre 2023, a seguito della quale, dopo ampia discussione, riportatisi i difensori ai rispettivi atti difensivi, la Corte si riservava per la decisione nella composizione collegiale dinanzi alla quale avveniva la discussione orale della causa ex art. 352 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/05/2022, n. 15256).
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita.
4 Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento nel merito necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto gli appelli soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si
è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez.
Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di
5 appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante lamentava la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ritenendo che il primo giudice avesse accolto la domanda attrice nonostante che, prima, e, poi, non avessero Parte_2 Controparte_1
provato il loro assunto difensivo, avendo il Tribunale omesso qualsivoglia pronuncia sulle eccezioni sollevate dal convenuto circa la censurabile condotta processuale dell'originaria attrice, che aveva
“tentato di mutare il thema decidendum con il teste , e dell'erede di quest'ultima, Testimone_1
la quale aveva “fatto riferimento all'esistenza di un contratto di affitto non formalmente depositato, comunque immediatamente contestato da chi scrive …”
5.2. - Con il secondo motivo d'appello l'impugnante censurava la pretesa violazione del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che il giudice di primo grado non avesse fatto buon governo degli esiti istruttori orali testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il suo assunto difensivo, essendo rappresentativi della prova fornita a proposito del preteso intervenuto acquisto della proprietà da parte del convenuto dei contestati fondi rustici de quibus, in considerazione della maturata, in suo favore, usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c.
5.3. - Con il terzo motivo di gravame si doleva della reiezione della sua Parte_1
domanda riconvenzionale tendente al rimborso in suo favore delle spese sostenute per il miglioramento della produttività dei terreni oggetto di causa e per l'omessa ammissione della c.t.u. contabile per la quantificazione di tali importi anticipati per le finalità di cui innanzi.
5.4. - I tre motivi di doglianza vanno esaminati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti con la consequenziale conferma della decisione impugnata.
5.5. - Preliminarmente, va esaminata la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva formulata dall'appellante, così come avanzata nelle conclusioni sub 1) del libello introduttivo della presente fase di gravame.
6 Tale domanda è infondata e va respinta, non essendovi dubbi circa la legittimazione attiva dell'originaria attrice e della sua unica erede, che ha inteso riassumere il giudizio a seguito del decesso della prima, intervenuto nel corso del primo grado, in considerazione della loro rispettiva titolarità del potere di promuovere e proseguire il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la loro prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Del resto, provava la propria legittimazione attiva, mediante il deposito degli Parte_2
incontestati titoli di proprietà dei fondi rustici in questione, mentre in seguito al suo decesso, l'unica figlia superstite, , riassumeva ritualmente il giudizio interrotto, essendo titolare Controparte_1
della legittimazione ad agire ed a proseguire il giudizio, nella sua qualità di unica erede legittima dell'attrice, essendo premorta la sorella , già moglie del convenuto Persona_1 Parte_1
deceduta senza avere generato figli, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di
[...]
legittimità, secondo il quale:
“La notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 16/11/2020, n. 25885).
“In altri termini, in tema d'interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.” (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
06/07/2020, n. 13851; Cass. civ., Sez. II, Sent., 2/12/2023, n. 34672; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
17/08/2022, n. 24839).
5.6. - Nel merito, la Corte rileva che le dichiarazioni testimoniali di intrise Testimone_1
d'inammissibili valutazioni precluse al teste, rese nel corso dell'udienza del 14 novembre 2012, e l'inammissibile tardiva produzione, risalente al 26 febbraio 2015, effettuata da , Controparte_1
della denuncia cumulativa datata 2 gennaio 2006 dei contratti di fitto dei fondi rustici de quibus, della durata ventennale, scadenti il 31 dicembre 2026, che sarebbero intercorsi tra l'originaria attrice ed il convenuto, risultano essere irrilevanti ai fini del presente thema probandum et decidendum, non essendo, comunque, condivisibile, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la censura in forza della quale il medesimo lamentava l'incongrua ed erronea chiave di lettura del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, avendo egli allegato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei restanti quattro testi escussi, si potesse agevolmente desumere che effettivamente, in suo favore, si fosse costituito l'invocato acquisto della
7 proprietà dei terreni agricoli in questione per effetto dell'usucapione, avendoli posseduti in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta per oltre vent'anni.
Infatti, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alla tesi difensiva del convenuto-appellante, ritiene la Corte, in linea di principio con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la rigorosa prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto ad usucapionem dei fondi rustici oggetto di causa, rimarcando che:
a) detiene, ma non possiede i terreni agricoli de quibus, in forza di un Parte_1
rapporto meramente obbligatorio, che trae origine dal contratto di comodato verbale, in forza del quale i genitori di , moglie del convenuto, li concedevano, senza determinazione Persona_1
di tempo, gratuitamente a quest'ultima ed al medesimo convenuto-appellante, il quale nell'ambito della propria comparsa di risposta ritualmente depositata il 17 marzo 2010, avendo allegato testualmente: “… essendo diventata molto onerosa la coltivazione dei suindicati immobili - divenuti peraltro poco produttivi - il padre di , per non abbandonarli, decise di affidarli Persona_1
alla figlia e all'odierno convenuto, perché li coltivassero da padroni… con il fine di acquistare la proprietà degli stessi per usucapione”, confermava implicitamente che inter partes fosse sorto proprio un rapporto obbligatorio di comodato;
b) secondo le vigenti disposizioni codicistiche, il proprietario può concedere a terzi la detenzione del suo immobile o gratuitamente ed in tal caso si instaura il rapporto di comodato ovvero verso il corrispettivo d'un canone, che determina l'instaurarsi del rapporto locatizio o d'affitto, per cui “tertium non datur”;
c) nel nostro ordinamento giuridico è inammissibile il trasferimento negoziale del possesso, disgiunto dal contestuale trasferimento del diritto reale corrispondente perché il possesso, in quanto costituente un'attività necessariamente accompagnata dallo “animus possidendi”, non è negozialmente trasferibile, salva l'eccezione rappresentata dalla prevista continuazione, per effetto della “fictio legis”, del possesso nell'erede (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/09/1996, n. 8528);
d) l'insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, nella specie non fornita, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.;
e) il convenuto-appellante non provava che successivamente al titolo negoziale rappresentato dal comodato fosse mai intervenuta alcuna interversione del possesso ex art. 1164 c.c., dal medesimo erroneamente ritenuta non necessaria per avere ritenuto di avere conseguito dal suocero il possesso e non la detenzione degli immobili oggetto di causa, essendo risultate irrilevanti, ai fini decisori,
8 secondo quanto desiderato dalla parte impugnante, le diverse propalazioni rese nel corso delle udienze del 20 gennaio 2016, del 28 aprile 2016 e del 15 giugno 2016 dagli ulteriori quattro testimoni escussi, essendosi, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum:
I) il teste limitato a riferire di avere appreso da e da Testimone_2 Persona_3
che gli stessi avevano dato alla figlia e al genero, affinché ne disponessero senza Parte_2
dovere dare loro conto, i terreni agricoli in questione, da questi ultimi coltivati, migliorati, in parte a decorrere dagli anni 1980/1981 ed in parte negli anni 1987/1988, per avere ivi impiantato il vigneto, oltre che un efficiente impianto d'irrigazione;
II) la teste , limitata a riferire circostanze relative alla coltivazione Testimone_3
dei fondi rustici in questione, avvenute soltanto tre o quattro anni prima del decesso di Persona_1
, risalente al 12 marzo 2009, o comunque apprese de relato da quest'ultima;
[...]
III) il teste limitato a riferire di avere collaborato nell'impiantare il nuovo Testimone_4
vigneto nei terreni de quibus e di avere appreso de relato e più precisamente dalla suocera del convenuto che, se il vigneto avesse prodotto frutti, gli stessi sarebbero stati raccolti dalla figlia e dal genero, essendo il terreno nella loro disponibilità;
IV) il teste , limitato a riferire circostanze apprese de relato direttamente Testimone_5
dal convenuto.
Pertanto, ritenuto che nella fattispecie in esame sia effettivamente intercorso inter partes un rapporto obbligatorio di comodato gratuito e che in linea di principio, secondo il giudice della funzione nomofilattica: “In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/10/2021, n. 29594); “L'interversione nel possesso, tuttavia, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/01/2023, n. 253), la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, risulta essere non provata, coerentemente a quanto stabilito dal primo giudice,
9 considerata la rilevata carenza di prova d'attività materiali d'interversione del possesso da parte del convenuto-appellante, che ha sempre avuto la disponibilità dei fondi rustici de quibus, avendovi esercitato le attività connesse alla conservazione, trasformazione e cura, ivi sempre poste in essere sin dal momento in cui gli vennero affidati a titolo di comodato gratuito, senza termine.
5.7. - Infondata risulta essere pure l'ulteriore doglianza di cui al terzo motivo, per il quale il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore, avendo respinto la domanda riconvenzionale tendente al rimborso, in favore del convenuto-appellante, delle spese sostenute per il miglioramento della produttività dei terreni oggetto di causa e per l'omessa ammissione dell'invocata c.t.u. contabile per la quantificazione di tali importi anticipati per le finalità di cui innanzi.
Infatti, concordemente a quanto ritenuto dal primo giudice, non è dovuto al convenuto- appellante alcun rimborso delle spese anticipate per le pretese migliorie apportate ai fondi rustici sia perché, coerentemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, secondo il quale: “Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria
(non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/06/2018, n. 15699), sia perché tali spese non venivano neppure puntualmente allegate né tantomeno provate né possono essere quantificate in sede di relazione peritale da parte del c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della sentenza gravata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di in favore Parte_1
di , in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo, sulla base del valore del petitum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali
10 eseguite, con esclusione di quella istruttoria, non svolta in sede di gravame, e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Piscitelli, dichiaratosi antistatario.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 706/2017, Parte_1
pubblicata il 10 aprile 2017, corretta mediante il provvedimento depositato il 23 gennaio 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 3.966,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo
Piscitelli, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 19 dicembre 2023.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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