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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1456/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6373/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 6373/2025, notificato in data 14/11/2025, il sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259026004754/000, notificata in data 17/09/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 68.122,71, asseritamente dovuta in forza di trentaquattro cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Il ricorrente, limitando l'oggetto del contendere ad alcune delle cartelle sottese all'atto impugnato, ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento parziale.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il
Comune di Acireale, i quali, con separate memorie, hanno contestato le difese avversarie, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa per non essere maturato alcun termine prescrizionale, anche in virtù degli atti interruttivi notificati e dei periodi di sospensione legati all'emergenza pandemica.
All'udienza odierna del 17/02/2026, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione nel merito, ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente contesta la debenza di somme relative a undici cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto di credito. L'analisi deve essere condotta separatamente per ciascuna tipologia di tributo.
Crediti per IRPEF, IRAP e Addizionali
Per i crediti relativi a IRPEF, IRAP e addizionali, vige il termine di prescrizione ordinario decennale. La cartella n. 29320110025935167 000, notificata il 25/08/2011, vedrebbe il proprio termine di prescrizione decennale spirare il 25/08/2021. Tuttavia, l'Agente della riscossione ha documentato la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui l'avviso di intimazione del 11/01/2017, idoneo a far decorrere un nuovo periodo decennale. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, il credito non era prescritto. Analogamente, i crediti portati dalle cartelle n. 29320160004043480000 (notificata il 24/08/2016) e n. 2932017
0013542407000 (notificata il 06/03/2017) non risultano prescritti, essendo il termine decennale ancora in corso di validità.
Crediti per TA IU (TARSU, TARES, TARI)
Per i tributi locali, quali la tassa sui rifiuti, si applica il termine di prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale. La cartella n. 29320110037242452000, relativa all'anno 2010 e notificata il 25/08/2011, risulta prescritta, essendo il termine quinquennale scaduto il 25/08/2016, data anteriore al primo atto interruttivo documentato dall'Agente della riscossione (avviso di intimazione del 11/01/2017). La cartella n.
29320130024008922000, notificata il 23/07/2013, si sarebbe prescritta il 23/07/2018. L'avviso di intimazione notificato in data 11/01/2017 ha interrotto tale termine, facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale con scadenza 11/01/2022. I successivi atti interruttivi, tra cui l'intimazione del 08/06/2022, hanno ulteriormente interrotto la prescrizione. Il credito non è pertanto prescritto. Per le cartelle n.
29320200000474030000 e n. 29320220070461344000, il Comune di Acireale ha eccepito la preventiva notifica di avvisi di accertamento che hanno reso il credito esigibile e interrotto i termini. Alla luce delle date di notifica delle cartelle (24/02/2020 e 13/01/2023), i relativi crediti non sono prescritti.
Crediti per Tasse Automobilistiche
Per le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è triennale e decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La cartella n. 2932016 0070586907000, relativa all'anno 2012, doveva essere riscossa entro il 31/12/2015. La sua notifica, avvenuta il 19/01/2017, è successiva alla maturazione della prescrizione. Il credito è pertanto estinto. La cartella n. 29320170025568822000, relativa all'anno 2013, doveva essere riscossa entro il 31/12/2016. La notifica del 07/11/2017 è tardiva. Il credito è estinto. La cartella n. 29320180016871378000, relativa all'anno 2014, doveva essere riscossa entro il
31/12/2017. La notifica del 08/01/2019 è tardiva. Il credito è estinto. La cartella n. 29320210051325201 000, relativa all'anno 2015, doveva essere riscossa entro il 31/12/2018. La notifica del 16/12/2022 è tardiva. Il credito è estinto. Per tali crediti, già prescritti prima dell'inizio del periodo emergenziale, non può trovare applicazione la normativa sulla sospensione dei termini per l'emergenza da COVID-19 invocata dai resistenti.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli importi relativi alle cartelle prescritte.
Le spese di lite considerata la parzialità dell'accoglimento, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259026004754/000 limitatamente agli importi relativi alle seguenti cartelle di pagamento, i cui crediti dichiara prescritti: Cartella
n. 29320110037242452000; Cartella n. 29320160070586907000; Cartella n. 29320170025568822000;
Cartella n. 29320180016871378000; Cartella n. 2932021 0051325201000. Rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
AR GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6373/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026004754000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso RGR n. 6373/2025, notificato in data 14/11/2025, il sig. Ricorrente1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259026004754/000, notificata in data 17/09/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 68.122,71, asseritamente dovuta in forza di trentaquattro cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Il ricorrente, limitando l'oggetto del contendere ad alcune delle cartelle sottese all'atto impugnato, ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento parziale.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il
Comune di Acireale, i quali, con separate memorie, hanno contestato le difese avversarie, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa per non essere maturato alcun termine prescrizionale, anche in virtù degli atti interruttivi notificati e dei periodi di sospensione legati all'emergenza pandemica.
All'udienza odierna del 17/02/2026, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione nel merito, ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente contesta la debenza di somme relative a undici cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto di credito. L'analisi deve essere condotta separatamente per ciascuna tipologia di tributo.
Crediti per IRPEF, IRAP e Addizionali
Per i crediti relativi a IRPEF, IRAP e addizionali, vige il termine di prescrizione ordinario decennale. La cartella n. 29320110025935167 000, notificata il 25/08/2011, vedrebbe il proprio termine di prescrizione decennale spirare il 25/08/2021. Tuttavia, l'Agente della riscossione ha documentato la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui l'avviso di intimazione del 11/01/2017, idoneo a far decorrere un nuovo periodo decennale. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione odiernamente impugnata, il credito non era prescritto. Analogamente, i crediti portati dalle cartelle n. 29320160004043480000 (notificata il 24/08/2016) e n. 2932017
0013542407000 (notificata il 06/03/2017) non risultano prescritti, essendo il termine decennale ancora in corso di validità.
Crediti per TA IU (TARSU, TARES, TARI)
Per i tributi locali, quali la tassa sui rifiuti, si applica il termine di prescrizione quinquennale. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine breve in quello ordinario decennale. La cartella n. 29320110037242452000, relativa all'anno 2010 e notificata il 25/08/2011, risulta prescritta, essendo il termine quinquennale scaduto il 25/08/2016, data anteriore al primo atto interruttivo documentato dall'Agente della riscossione (avviso di intimazione del 11/01/2017). La cartella n.
29320130024008922000, notificata il 23/07/2013, si sarebbe prescritta il 23/07/2018. L'avviso di intimazione notificato in data 11/01/2017 ha interrotto tale termine, facendo decorrere un nuovo periodo quinquennale con scadenza 11/01/2022. I successivi atti interruttivi, tra cui l'intimazione del 08/06/2022, hanno ulteriormente interrotto la prescrizione. Il credito non è pertanto prescritto. Per le cartelle n.
29320200000474030000 e n. 29320220070461344000, il Comune di Acireale ha eccepito la preventiva notifica di avvisi di accertamento che hanno reso il credito esigibile e interrotto i termini. Alla luce delle date di notifica delle cartelle (24/02/2020 e 13/01/2023), i relativi crediti non sono prescritti.
Crediti per Tasse Automobilistiche
Per le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è triennale e decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La cartella n. 2932016 0070586907000, relativa all'anno 2012, doveva essere riscossa entro il 31/12/2015. La sua notifica, avvenuta il 19/01/2017, è successiva alla maturazione della prescrizione. Il credito è pertanto estinto. La cartella n. 29320170025568822000, relativa all'anno 2013, doveva essere riscossa entro il 31/12/2016. La notifica del 07/11/2017 è tardiva. Il credito è estinto. La cartella n. 29320180016871378000, relativa all'anno 2014, doveva essere riscossa entro il
31/12/2017. La notifica del 08/01/2019 è tardiva. Il credito è estinto. La cartella n. 29320210051325201 000, relativa all'anno 2015, doveva essere riscossa entro il 31/12/2018. La notifica del 16/12/2022 è tardiva. Il credito è estinto. Per tali crediti, già prescritti prima dell'inizio del periodo emergenziale, non può trovare applicazione la normativa sulla sospensione dei termini per l'emergenza da COVID-19 invocata dai resistenti.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli importi relativi alle cartelle prescritte.
Le spese di lite considerata la parzialità dell'accoglimento, si ritiene equo compensarle.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320259026004754/000 limitatamente agli importi relativi alle seguenti cartelle di pagamento, i cui crediti dichiara prescritti: Cartella
n. 29320110037242452000; Cartella n. 29320160070586907000; Cartella n. 29320170025568822000;
Cartella n. 29320180016871378000; Cartella n. 2932021 0051325201000. Rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello