Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2025, proposto da
IU RA e associazione “Aquila Calatina”, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Sostauto s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Crédit Agricole Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Maria Merlino e Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’atto transattivo << Concessione SOSTAUTO s.r.l. avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e della gestione del parcheggio “Santo ST” di 408 posti sito presso la Circonvallazione di ponente in Caltagirone ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della legge 109/94 e ss.mm. e ii. E della gestione stalli a raso “zone blu ”>> rogato, con rep. 288, dal Segretario Generale del Comune di Caltagirone in data 11.04.2025, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa nell’interesse dell’amministrazione comunale in virtù di legge tra il dirigente dell’Area 4 del Comune di Caltagirone, dott. Ing. Giampaolo Sottile, e l’avvocato Marco Tita, nella qualità di procuratore speciale del sig. ET Lo ON, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Sostauto s.r.l.;
2) della deliberazione della Giunta comunale di Caltagirone n. 22 del 21.02.2025 con la quale è stato approvato lo schema dell’impugnata transazione e ne è stata autorizzata la sottoscrizione;
3) della determina del Dirigente Generale prot. n. 1694/2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 3 “Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata Autoporti” del 4.06.2025;
4) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltagirone, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, di Sostauto s.r.l. e di Crédit Agricole Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con contratto-convenzione dell’1.08.2007, rep. 57, registrato il 9.08.2007, la società Sostauto s.r.l. assumeva in concessione la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del parcheggio multipiano denominato “Santo ST”, sito in Caltagirone nella via Circonvallazione di ponente, contenente n. 408 posti auto, nonché la gestione del servizio di sosta a tempo e a pagamento (c.d. zone blu) per complessivi n. 892 stalli.
Tale opera pubblica veniva eseguita mediante il ricorso ad un’operazione di project financing tra Comune di Caltagirone, Ilma s.p.a. (oggi Sostauto s.r.l.) e Medio Creval s.p.a. (oggi Crédite Agricole Italia s.p.a.), per un costo complessivo di lavori pari a € 9.989.004,21 (di cui € 8.222.731,00 per lavori a base d'asta ed € 1.766.291,18 per somme a disposizione della amministrazione).
Con determinazione dirigenziale n. 570 del 9.08.2019, preceduta dalla delibera di Giunta n. 86 del 5.06.2019, il Comune di Caltagirone dichiarava la decadenza senza indennizzo del concessionario Sostauto s.r.l. da tutte le concessioni ad essa connesse e consequenziali relative al parcheggio “Santo ST” e dalla gestione delle zone di sosta a raso (c.d. strisce blu) di cui alla convenzione-contratto.
La suddetta determinazione dirigenziale veniva impugnata da Sostauto s.r.l. innanzi al T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania, il quale, con sentenza n. 489 del 27.02.2020, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Tale pronuncia veniva impugnata da Sostauto s.r.l. innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 935 del 9.10.2020, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la giurisdizione esclusiva del Giudice Ammnistrativo in materia, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a, e rimetteva la causa al primo giudice (T.A.R. Sicilia - Sez. staccata di Catania), il quale, con successiva sentenza n. 693 del 3.03.2021, dichiarava l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a. per non avere Sostauto s.r.l. dato corso ai necessari atti di impulso.
Giova precisare che nelle more della conclusione della predetta vicenda giurisdizionale Sostauto s.r.l. avesse presentato, il 14.01.2019, una domanda di arbitrato avanti alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici, notificata il 23.01.2019, seguita, dopo la sopra menzionata sentenza di questo Tribunale n. 693/2021, da una nuova domanda di accertamento della carenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla concessione di gestione dei parcheggi e della conseguente illegittimità della determinazione dirigenziale n. 570 del 09.08.2019.
Con lodo arbitrale del 6.12.2021 il Collegio Arbitrale, in parziale accoglimento delle domande proposte da Sostauto s.r.l.:
(i) condannava il Comune di Caltagirone a corrispondere in favore di Sostauto s.r.l, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 324.847,82 oltre a interessi da calcolarsi dalla data di notifica della domanda di arbitrato;
(ii) dichiarava “ non sussistere i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla Concessione ai sensi dell’art. 27, comma 1, della medesima, così come illegittimamente dichiarata con determinazione dirigenziale del Comune di Caltagirone n. 570 del 9 agosto 2019 ” e “ non sussistere i presupposti per l’adozione della successiva ordinanza dirigenziale n. 60 del 16 maggio 2020 di sospensione del servizio e disattivazione dei parcometri ”, condannando, per l’effetto, “ il Comune di Caltagirone a dare esecuzione alla convenzione originaria, reimmettendo la SOSTAUTO nel possesso e nella titolarità dei diritti afferenti al Parcheggio Santo ST e riaffidando alla stessa la gestione del parcheggio multipiano e degli stalli ”;
(iii) obbligava il Comune di Caltagirone “ a esaminare le proposte di revisione della Convenzione formulate dalla concessionaria SOSTAUTO S.r.l. in data 23 marzo 2015 e in data 16 maggio 2018, alla luce di quanto disposto dall’art. 23 della Convenzione, tenendo conto, al fine di evitare duplicazioni, di quanto riconosciuto a Sostauto a titolo di risarcimento nel presente Lodo arbitrale, nonché della congruità delle richieste accertata dal CTU nell’elaborato peritale del 17 settembre 2021 (quesito n. 14), e infine prevedendo obbligatoriamente il prolungamento della Concessione per un periodo pari alla sospensione della stessa, eseguita a partire dal 29 maggio 2020, e sino ad effettiva riattivazione del servizio in capo alla concessionaria SOSTAUTO ”;
(iv) rigettava le ulteriori domande formulate da Sostauto s.r.l. e le domande riconvenzionali formulate dal Comune di Caltagirone.
Il Comune di Caltagirone impugnava il suddetto lodo arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendone in via principale la nullità per violazione di quanto disposto dall’art. 829, comma 1, n. 1, 4 e 9 c.p.c.
Con ordinanza del 15.03.2023 la Corte di Appello di Roma sospendeva l’esecutività del lodo impugnato e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.10.2024, successivamente differita al 3.12.2025.
Interveniva, nelle more della vicenda controversa, la sentenza definitiva n. 391/2023 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, la quale qualificava la concessionaria Sostauto s.r.l. agente contabile esterno del Comune di Caltagirone.
In pendenza del giudizio di appello il Comune di Caltagirone proponeva a Sostauto s.r.l. una proposta di transazione avente ad oggetto la modifica, con carattere novativo, dell’originaria convenzione sottoscritta in data 1.08.2007, rep. 57, la quale veniva approvata con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Caltagirone n. 22 del 21.02.2025.
Faceva seguito, in data 11.04.2025, la stipula del successivo atto di transazione, con il quale le parti convenivano che il lodo arbitrale pronunciato il 6.12.2021 dal Collegio arbitrale della Camera Arbitrale per i contratti pubblici perdesse - quasi integralmente - la propria efficacia, a fronte “ del riaffido al concessionario della struttura e del servizio ”. Nel suddetto atto venivano riportati, in particolare:
- le reciproche rinunce del concessionario (art. 1) e dell’Ente concedente (art. 2), correlate alle pretese contrattuali ed economiche vantate da entrambe le parti e alle domande processuali relative ai giudizi in corso tra le stesse;
- ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3 della convenzione sottoscritta in data 1.08.2007, rep. 57, i nuovi termini della durata complessiva della concessione, precisandosi di non dover tenere conto, ai fini del suo computo, «... del periodo nel quale la gestione dei servizi in concessione è stata materialmente sospesa per effetto dell’esercizio del potere di autotutela del Concedente ed il Parcheggio multipiano “Santo ST” è stato rimesso ed è rimasto nella disponibilità esclusiva del Comune di Caltagirone e quindi dal 26/05/2021, momento nel quale, come da verbale predisposto in contraddittorio, è stata data esecuzione alla delibera della G.M. n. 86 del 08/06/2019, alla determinazione dirigenziale n. 570 del 09/08/2019, all’ordinanza dirigenziale n. 30 del 16/05/2020 ed a quella del 09/03/2021 n. 11, al momento in cui, come da verbale che verrà redatto in esecuzione del presente atto, verrà riavviata la gestione di tutti i servizi in concessione » (art. 5);
- la necessità di procedere a una revisione degli stalli a raso “zone blu” e della tariffa oraria prevista per la relativa sosta (art. 6);
- taluni specifici obblighi, di natura procedimentale ed economica, in capo all’Ente concedente (art. 7);
- l’estinzione della proprietà superficiaria della quale il concessionario era titolare con riguardo al parcheggio multipiano “Santo ST” e la conseguente estensione del diritto di proprietà dell’Ente concedente sul fabbricato, a seguito di rinuncia abdicativa al diritto di superficie espressa dal concessionario (art. 8);
- specifici obblighi in capo al concessionario, correlati a: a) la cancellazione della garanzia ipotecaria concessa dal Comune a Medio Creval s.p.a., oggi Credit Agricole Italia s.p.a.; b) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rispristino del Parcheggio Multipiano “Santo ST”, da eseguirsi entro e non oltre il 31.12.2025, e relative a “... tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni e nulla osta amministrativi necessari, fermo restando l’obbligo del Concedente di collaborare in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dalla precedente clausola n. 7, oltre che della normativa vigente in materia, per il buon esito dei procedimenti amministrativi che verranno avviati allo scopo (e ciò previo concertamento di tali lavori con l’Ufficio Tecnico comunale competente)” ; c) il mantenimento dei livelli occupazionali previsti dalla originaria convenzione rep. 57 dell’1.08.2007 (art. 9);
- il contenuto dei servizi in concessione, facendo espresso rinvio anche a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, dell’originaria convenzione (art. 10);
- taluni obblighi reciproci, stabilendosi che le parti “... si obbligano a cooperare secondo buona fede e correttezza al fine di individuare – successivamente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo – ulteriori servizi aggiuntivi da attribuire alla Concessionaria Sostauto, anche in partnership con l’Ente, in vista del perseguimento dell’interesse pubblico ad una mobilità sempre più sostenibile, volta al miglioramento della qualità e vivibilità urbana, oltre che ai fini del miglioramento dell’efficienza e della redditività del rapporto concessorio oggetto del presente accordo ” (art. 11);
- il foro competente per ogni eventuale controversia relativa al rapporto tra le parti come scaturente dall’accordo transattivo (art. 12);
- una specifica clausola di salvaguardia con la quale venivano fatti salvi gli effetti dell’originaria convenzione, per quanto non espressamente previsto dall’accordo transattivo.
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana del 18.06.2025 il sig. IU RA, quale consigliere comunale del Comune di Caltagirone, e l’associazione “Aquila Calatina", in persona del Presidente e rappresentante pro tempore sig. IU OF, impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) l’atto transattivo << Concessione SOSTAUTO s.r.l. avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e della gestione del parcheggio “Santo ST” di 408 posti sito presso la Circonvallazione di ponente in Caltagirone ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della legge 109/94 e ss.mm. e ii. E della gestione stalli a raso “zone blu ”>> rogato, con rep. 288, dal Segretario Generale del Comune di Caltagirone in data 11.04.2025, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa nell’interesse dell’amministrazione comunale in virtù di legge tra il dirigente dell’Area 4 del Comune di Caltagirone, dott. Ing. Giampaolo Sottile, e l’avvocato Marco Tita, nella qualità di procuratore speciale del sig. ET Lo ON, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Sostauto s.r.l.; 2) la deliberazione della Giunta comunale di Caltagirone n. 22 del 21.02.2025 con la quale è stato approvato lo schema dell’impugnata transazione e ne è stata autorizzata la sottoscrizione; 3) la determina del Dirigente Generale prot. n. 1694/2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 3 “Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata Autoporti” del 4.06.2025; 4) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche se non conosciuto.
3. Con atto di opposizione notificato in data 30.06.2025 Crédite Agricole Italia s.p.a., parte controinteressata, chiedeva che il predetto ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.
4. Con successivo atto di costituzione depositato innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il 18.07.2025 il sig. RA e l’associazione “Aquila Calatina” trasponevano il predetto ricorso straordinario, insistendo per il suo accoglimento e nella correlata domanda cautelare, dandone avviso alle altre parti mediante notificazione avvenuta il 22.07.2025 e il 23.07.2025.
5. Gli atti sopra riportati sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Nullità transazione violazione definitività atto amministrativo di decadenza; giudicato amministrativo in materia devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva; violazione artt. 12 e 133 lett. c) c.p.a.; violazione art. 21-quinques e art 21-nonies L. 241/1990; eccesso di potere ; 2) Nullità transazione per violazione Direttiva 2014/23/UE; procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione; articolo 43; modifica di una concessione senza concorrenza; concessione gestione parcheggi pubblici e su beni del demanio pubblico; nuovi obblighi a carico concessionario; obbligo amministrazione di esprimersi preliminarmente sulla necessità di organizzare una nuova procedura di aggiudicazione ; 3) Nullità transazione per violazione art. 42 comma 2 lett. e) e l) T.U.E.L. e artt. 49 e 36 Statuto Comune di Caltagirone vigente; incompetenza giunta in materia di organizzazione e concessione di pubblici servizi; eccesso e sviamento di potere ; 4) Nullità transazione per violazione artt. 1965 e 1966 cod. civ.; nullità transazione per difetto di legittimazione del sindaco, giunta comunale e dirigente avente ad oggetto diritti indisponibili ; 5) Nullità provvedimento Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per violazione art. 7 D.M. 41/90 commi 5, 6 e 7; erronei presupposti di fatto .
5.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che mediante l’atto di transazione impugnato il Comune di Caltagirone abbia dato luogo a un’illegittima forma di revoca della declaratoria di decadenza della concessionaria senza indennizzo pronunciata dalla medesima Amministrazione con precedente delibera di Giunta comunale n. 86 dell’8.06.2019 e con successiva determinazione dirigenziale n. 570 del 9.08.2019.
L’Ente comunale, in particolare, sarebbe privo del potere di revocare, per motivi di opportunità, un precedente atto amministrativo di annullamento d’ufficio pronunciato dallo stesso soggetto pubblico per motivi di legittimità, tenuto altresì conto – così continua chi ricorre in giudizio – che tale annullamento d’ufficio sarebbe coperto anche dal giudicato scaturente dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 935 del 2020. La legittimazione del nuovo esercizio dell’autotutela discrezionale da parte del Comune di Caltagirone, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non potrebbe trarsi nemmeno dal richiamato lodo arbitrale, da ritenersi nullo nella parte in cui opera un sindacato su questioni rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
Anche a voler ritenere che il nuovo atto transattivo abbia valore di revoca, continuano i ricorrenti, dalla sua adozione potrebbe scaturire unicamente la riviviscenza del medesimo atto già revocato in precedenza, ossia l’originaria concessione, non risultando di contro possibile dar vita ad un rapporto concessorio nuovo e diverso.
Si contesta altresì, nel merito, la sussistenza di un interesse pubblico sopravvenuto sotteso alla stipula dell’atto transattivo, ritenendosi che le circostanze in atto (correlate, in particolare, alla proposizione dell’appello avverso il lodo arbitrale, alla sospensione della sua esecutività, all’assenza di appello incidentale di Sostauto s.r.l., all’incapienza patrimoniale e alla inaffidabilità di quest’ultima, nonché al suo inadempimento alla resa del conto quale agente contabile esterno in violazione delle prescrizioni della sentenza n. 391/2023 della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Sicilia, alla sua elevata evasione di tributi comunali, all’assenza di ipoteca o altre garanzie reali a carico del Comune ed a favore della banca finanziatrice, alla indifferenza sulla problematica della tutela delle categorie deboli come i portatori di disabilità e al mancato pagamento delle forniture per la costruzione del parcheggio “Santo ST”) depongano, al contrario, per l’esistenza di un interesse pubblico concreto opposto alla transazione.
5.2. Con la seconda doglianza viene rilevata la violazione della Direttiva 2014/23/UE, atteso che, secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente, l’accordo transattivo avrebbe apportato modifiche sostanziali alla convenzione-contratto di concessione originariamente sottoscritta, dovendo procedersi, pertanto, all’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione.
Non troverebbero applicazione, in particolare, le due ipotesi in presenza delle quali un’amministrazione possa prescindere dall’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione, come previste dall’art. 43 della Direttiva. Nello specifico:
(i) quanto alla necessità che la modifica sia determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, si osserva che l’inadempimento della concessionaria costituisse, nella fattispecie concreta, una circostanza prevedibile per un’amministrazione ordinariamente diligente ed efficiente;
(ii) in merito alla necessità che la modifica non alteri la natura generale della concessione, si afferma che le modifiche apportate mediante l’atto transattivo qui avversato abbiano determinato una significativa alterazione del contenuto originario del rapporto concessorio.
Viene altresì rilevato che l’Ente comunale abbia violato l’obbligo di motivazione sotteso alla volontà di sottrarsi all’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione, come previsto dall’art. 3, par. 2, e dell’art. 43, par. 1 e 2 della predetta Direttiva 2014/23/UE.
5.3. Con la terza censura viene dedotto il vizio di incompetenza dell’accordo transattivo impugnato, il cui oggetto rientrerebbe nelle competenze del Consiglio comunale secondo quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett e), del T.U.E.L. e dall’art. 49 del vigente Statuto del Comune di Caltagirone.
Si osserva, inoltre, che tale accordo transattivo determini l’acquisizione della proprietà immobiliare piena del parcheggio “Santo ST” a favore dell’Ente comunale e che tale materia, in ogni caso, rientri nella competenza esclusiva del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla lett. l) del predetto art. 42, comma 2, del T.U.E.L. e dell’art. 36 dello Statuto dell’Amministrazione comunale, trattandosi di un acquisto di proprietà da cui discendono diversi oneri in capo al predetto Ente.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce il difetto di legittimazione degli organi amministrativi (Giunta e Sindaco e dirigenti preposti) alla stipula di atti transattivi di lite pendenti riguardanti l’assegnazione, la riassegnazione e/o utilizzo di detti beni, come emergerebbe, secondo i ricorrenti, dall’art. 1966, comma 1, c.c.
Gli atti impugnati sarebbero altresì da ritenersi nulli anche sotto il diverso profilo dell’indisponibilità di disporre liberamente dei beni pubblici attraverso accordi transattivi, come desumibile dall’art. 1966, comma 2, c.c.
Secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, inoltre, l’accordo transattivo sarebbe finalizzato esclusivamente a favorire l’introito delle rimanenti rate del finanziamento erogato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità dalla Regione Siciliana a Sostauto s.r.l. e, per esso, dalla banca finanziatrice del progetto, la quale sarebbe la vera beneficiaria delle somme erogate dalla Regione (risultando anche tesoriere dell’Ente comunale), con conseguente contrasto con la tutela dell’interesse pubblico concreto e ulteriore nullità, anche sotto tale profilo, dell’atto impugnato.
5.5. Con la quinta e ultima doglianza viene dedotta la nullità del D.D.G. 1694/2025 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, anch’esso impugnato, il quale sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 7, commi 5, 6 e 7 del D.M. 41/1990 (che prevede, in particolare, che “ L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio ”). In tale atto, nello specifico, si fa riferimento al fatto che il Sindaco del Comune di Caltagirone abbia certificato, tra l’altro, mediante nota prot. n. 0025499 del 26.05.2025, l’attuale funzionamento del parcheggio “Santo ST”, circostanza che non risponderebbe al vero, secondo quanto affermato dai ricorrenti.
5.6. In ultimo, viene richiesto in via istruttoria alla Sezione di acquisire o ordinare all’Amministrazione intimata l’esibizione, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., di tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento che ha condotto all’adozione degli atti impugnati o comunque posti alla loro base.
6. Il Comune di Caltagirone si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 29.08.2025.
7. Con memoria di costituzione del 5.09.2025 Credite Agricole Italia s.p.a., parte controinteressata, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla fattispecie controversia, atteso che, mediante la sottoscrizione dell’atto transattivo impugnato, le parti avrebbero inteso definire bonariamente la controversia insorta in ordine al rapporto concessorio sottostante, incidendo su profili e pretese relative, esclusivamente, all’attuazione di detto rapporto, senza alcuna manifestazione dell’esercizio del potere pubblicistico e, peraltro, senza che possa attribuirsi all’intervenuta transazione alcun carattere novativo.
La parte ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere in capo ad entrambi i ricorrenti, i quali non avrebbero dedotto alcunché in ordine al rispettivo interesse al ricorso e alla propria legittimazione ad agire, limitandosi ad asserire generici pregiudizi scaturenti dalla stipula dell’atto avversato.
Si eccepisce, inoltre, che la diversa situazione giuridica in cui verserebbero i due ricorrenti non giustifichi, in ogni caso, la proposizione di un ricorso collettivo.
8. Con memoria di costituzione del 5.09.2025 Sostauto s.r.l. ha preliminarmente sollevato le medesime eccezioni preliminari sollevate da Credite Agricole Italia s.p.a.
Nel merito, la società controinteressata asserisce che, alla luce sentenza di questo Tribunale n. 693/2021 – con la quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio promosso dalla stessa Sostauto s.r.l. avverso la dichiarazione con la quale il Comune di Caltagirone ha dichiarato la decadenza della concessione –, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 935 del 9.10.2020 non avrebbe alcun effetto tra le parti, non essendo suscettibile di passare in giudicato a seguito dell’estinzione del relativo giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 310 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a.
Secondo la prospettazione della parte, inoltre, il rapporto giuridico che lega il Comune di Caltagirone alla Sostauto, scaturente dalla convenzione dell’1.08.2007, rep. n. 57, non sarebbe inquadrabile come concessione di servizio pubblico bensì come concessione di lavori pubblici perfezionata nell’ambito di un procedimento di finanza di progetto, disciplinato dagli artt. 37- bis e seguenti della Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, e ss.mm. e ii., attesa la "prevalenza economica" dei lavori di progettazione e di costruzione su quelli di gestione del servizio della sosta.
L’atto di transazione avversato, peraltro, non avrebbe natura novativa bensì natura semplice, non determinando l’estinzione del rapporto originario; tale transazione avrebbe ad oggetto, altresì, un sinallagma di natura contrattuale.
Dall’esclusione della natura novativa della transazione conseguirebbe che, non vertendosi in ipotesi di nuova concessione, la determinazione di pervenire alla sottoscrizione della transazione rientri nella competenza esclusiva della Giunta e non anche del Consiglio comunale. La società evidenzia, altresì, che nel caso di specie non fosse necessario che l'Ente adottasse preliminarmente una formale deliberazione di annullamento della dichiarazione di decadenza, sia perché giudizialmente già dichiarata illegittima e disapplicata con il lodo arbitrale più volte citato, sia perché atto di natura privatistica per espresso riconoscimento da parte dello stesso Ente sin dal momento della sua emissione.
Si deduce l’infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso in quanto: a) i ricorrenti non avrebbero evidenziato alcuna specifica ragione di nullità del provvedimento adottato dalla Regione Siciliana; b) l’esecutività dello specifico provvedimento impugnato sarebbe stata già sospesa dall’Assessorato competente come comunicato con nota prot. 26139 del 2.07.2025.
9. Con memoria del 6.09.2025 il Comune di Caltagirone ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, attesa la natura paritetica dell’atto transattivo impugnato e tenuto altresì conto che lo stesso trovi la propria base giuridica negli obblighi posti a carico delle parti nella fase di esecuzione del contratto di “project financing” originariamente sottoscritto.
Viene altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 8 del D.P.R. 1199 del 1971, in quanto con l’originario ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana sarebbe stata esercitata un’azione diversa da quella di annullamento di provvedimenti amministrativi asseritamente illegittimi, unica azione ad essere ammessa dalla predetta norma.
L’Ente comunale eccepisce, inoltre, l’irricevibilità del gravame in quanto il suddetto ricorso straordinario sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza per l’impugnazione di un atto innanzi al Giudice amministrativo.
È altresì eccepita l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione a ricorrere e di interesse a ricorrere, in quanto: i) la qualità di Consigliere comunale in carica del sig. RA non legittimerebbe di per sé lo stesso a ricorrere, né varrebbe a conferirgli una posizione qualificata e/o differenziata nel giudizio; ii) soltanto il Consiglio comunale in quanto tale potrebbe eventualmente ricorrere avverso atti della giunta (ove ritenuti) “espropriativi” delle proprie competenze; iii) dallo Statuto dell’associazione “Aquila Calatina” non emergerebbe alcun interesse qualificante all’impugnazione.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile perché proposto illegittimamente nella forma di ricorso collettivo in assenza dei relativi presupposti.
L’Amministrazione ha controdedotto rispetto alle censure di merito sollevate dai ricorrenti, evidenziando che: i) non sussisterebbe sull’atto di decadenza di cui alla nota dirigenziale 570/2019 alcun giudicato sostanziale; ii) l’atto transattivo impugnato non avrebbe natura novativa; iii) l’articolo 43 della Direttiva (UE) 2014/23 non sarebbe applicabile alla fattispecie, difettando, in ogni caso l’interesse a ricorrere; iii) attesa la natura conservativa della transazione, sussisterebbe la competenza della Giunta comunale, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale; iv) non si sarebbe verificata un’ipotesi di acquisto ex novo della proprietà del parcheggio a favore del Comune; v) esclusa la natura novativa dell’atto, non vi sarebbe alcuna indisponibilità di disporre liberamente dei beni pubblici.
La nota del Sindaco prot. n. 0025499 del 26.05.2025 sarebbe altresì irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto tramite essa si sarebbe correlata l’erogazione del contributo alla circostanza del ripristino del parcheggio e del servizio, in relazione ai tempi definiti con l’accordo transattivo, al quale la nota medesima fa espresso rinvio.
10. Alla camera di consiglio del 10.09.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare e le altre parti ne hanno preso atto; il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
11. Con memoria dell’8.03.2026 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni sollevate dalle altre parti processuali, rilevando, in particolare:
(i) quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, che l’atto di transazione impugnato incida su un annullamento d’ufficio, coperto anche da giudicato amministrativo, tramite cui si sarebbe esercitato nuovamente un potere di autotutela amministrativa, in violazione degli artt. 21- quinques e 21- novies della L. 241/1990;
(ii) in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere, che quest’ultima si radicherebbe: a) in capo al consigliere comunale ricorrente in quanto l’atto transattivo rientrerebbe tra le competenze del Consiglio comunale; b) in capo all’associazione “Aquila Calatina” in quanto la riattivazione del rapporto di concessione inciderebbe direttamente sugli interessi degli associati e, quindi, sullo scopo dell'associazione stessa, costituita, tra l’altro, per la salvaguardia e la tutela dei diritti dei disabili, atteso che tra le cause di revoca in autotutela del rapporto di concessione vi era proprio il mancato rispetto delle norme in merito alla tutela dei disabili e che la riattivazione del rapporto di concessione inciderebbe direttamente su tali interessi.
I ricorrenti hanno altresì declinato ulteriormente le proprie doglianze esposte in ricorso.
12. Con memoria di costituzione del 13.03.2026 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla luce del fatto che mediante D.D.G. n. 4451 del 2.12.2025 il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ritenendo superate le problematiche tecnico-amministrative che avevano determinato la sospensione del pagamento delle semestralità di contributo di cui al D.D.S. n. 650/2008, ha annullato il D.D.G. 1694/2025, oggetto di gravame, e ha autorizzato il pagamento dell’importo di € 868.217,00 (corrispondente alla somma di n. 5 semestralità di contributo, ciascuna di € 173.643,40).
13. Con memoria del 13.03.2026 Sostauto s.r.l. ha rappresentato che, nelle more del giudizio, tutte le parti avrebbero adempiuto alle obbligazioni assunte mediante l’atto di transazione oggetto di impugnazione, precisando, in particolare, che:
(i) l’esecuzione di tali obbligazioni abbia consentito di tutelare l’interesse pubblico alla messa in esercizio del parcheggio, con diretta incidenza sull’interesse a ricorrere del consigliere ricorrente;
(ii) il riavvio della gestione degli stalli a raso avrebbe consentito anche la piena applicazione di quanto previsto dalla convenzione per la tutela delle esigenze dei disabili (cfr. art. 12.1 della convenzione), con conseguente riflesso sulla carenza di un interesse concreto a ricorrere in capo, n particolare, all’associazione ricorrente.
La parte ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni e controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
14. Con memoria del 13.03.2026 il Comune di Caltagirone ha evidenziato al Collegio che nelle more del giudizio l’accordo transattivo per cui è causa abbia avuto piena e integrale esecuzione.
La parte, insistendo nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso, atteso che la predetta esecuzione avrebbe inciso, in concreto, sull’interesse a ricorrere dei ricorrenti, rendendolo non più attuale.
15. Con memoria di replica del 23.03.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dalle controparti, rilevando, quanto al merito del ricorso, che gli atti successivi adottati in corso di causa risulterebbero suscettibili di essere travolti per invalidità derivata.
16. Con memoria di replica del 25.03.2026 Credite Agricole Italia s.p.a. ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni già sollevate in ordine al ricorso, eccependo, altresì, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con specifico riguardo alla posizione dell’associazione ricorrente, la cui lesione della sfera giuridica sarebbe venuta meno per effetto del completamento dell’opera verificatosi nelle more del giudizio.
17. Con memoria di replica parimenti versata in atti il 25.03.2026 il Comune di Caltagirone ha ulteriormente declinato la propria eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, riproponendo, altresì, le eccezioni già sollevate all’inizio del giudizio.
18. Con memoria di replica del 25.03.2026 Sostauto s.r.l. ha parimenti riproposto le eccezioni già sollevate nel corso del giudizio.
19. All’udienza pubblica del 15.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, dopo articolata discussione la causa è stata posta in decisione.
20. Deve preliminarmente esaminarsi, in via prioritaria, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti, la quale, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondata.
20.1. Secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo “ le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità ”.
Per costante giurisprudenza, a delimitare l’ambito della predetta fattispecie di giurisdizione esclusiva non è la natura dell’atto, bensì la circostanza che l’Amministrazione spenda un potere pubblico, il quale ben può configurarsi anche rispetto all’adozione di atti paritetici (cfr., in particolare, C.G.A.R.S., sez. giur., 16 ottobre 2020, n. 935). La giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo comprende tutta la fase esecutiva del rapporto, a eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale che non abbiano alcuna implicazione sul contenuto della concessione.
20.2. Nella vicenda in esame, pertanto, deve appurarsi se nel gravato atto transattivo dell’11.04.2025 – il quale incide sull’originaria concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e della gestione del parcheggio "Santo ST" presso il Comune di Caltagirone –, si sostanzi o meno l’esercizio di un pubblico potere, preordinato al perseguimento di un interesse pubblicistico.
20.2.1. Ebbene, da un lato, è pur vero che mediante la suddetta transazione le due parti coinvolte abbiano meglio regolato, ricorrendo a un atto paritetico, l’originario assetto dei diritti e degli obblighi scaturenti dall’originario rapporto concessorio.
Tale transazione, invero, è stata sottoscritta sul pieno presupposto della disponibilità delle reciproche posizioni delle parti, dovendosi constatare la legittima sussistenza dell’autonomia negoziale di quest’ultime a poter transigere.
Come noto, infatti, la transazione è lo strumento che, ai sensi dell’art. 1965 c.c., opera al fine della bonaria composizione di una lite già insorta o insorgenda e tramite la quale le parti si fanno “ reciproche concessioni ”.
Ai sensi dell'art. 1965, comma 2, c.c., con l’accordo transattivo si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che aveva formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Pertanto, la transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell’originario rapporto litigioso mediante “ la conclusione di un nuovo rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse dalle obbligazioni originarie ”, ovvero esclusivamente mediante “ modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elisione del collegamento con l’originario rapporto ”. Nel primo caso si tratterrà di “ transazione novativa ”, mentre nel secondo di “ transazione semplice o conservativa ” (cfr., ex multis , Cass. civ., Sez. trib., 23 giugno 2021, n. 17869).
Con la transazione novativa, pertanto, si costituisce una nuova fonte del rapporto giuridico tra le parti, consistente nell’accordo transattivo stesso.
A tale peculiare forma di transazione non è ascrivibile, ad avviso del Collegio, l’atto transattivo gravato con il presente ricorso, con il quale le parti tengono ferma la validità della convenzione originaria, alla quale il nuovo accordo accede in forma (solo) parzialmente novativa.
20.2.2. Ciò che più rileva, tuttavia, ai fini della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in disparte la natura novativa o meno della presente transazione, è, tuttavia, la valorizzazione dei profili di pubblico interesse sulla base dei quali il Comune di Caltagirone è giunto alla sua stipula e alla sua conseguente approvazione da parte della Giunta comunale.
Non può ritenersi, infatti, che la stipulazione della transazione per cui è causa, pur determinando un nuovo assetto di interessi, abbia trasformato in puramente civilistica la disciplina dell’attuale rapporto tra le parti, con conseguente assoggettabilità della presente controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
In tale transazione, in particolare, non si registrano solo consequenziali ragioni di credito, di natura squisitamente civilistica, scaturenti dalla chiusura della vicenda contenziosa in corso tra i due soggetti sottoscrittori, ma vengono riportate specifiche pattuizioni che risultano chiaramente correlate alla modifica dei termini di durata dell’originario rapporto concessorio e, pertanto, sono funzionali al ripristino del servizio al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico ad esso sotteso.
Nell’accordo transattivo, invero, l’Amministrazione comunale precisa che “... sulla base di tali condizioni e patti può dirsi ripristinato e garantito l’interesse pubblico all’utile ed efficace svolgimento del servizio pubblico di parcheggio ”, specificando, nella qualità di Ente concedente, che «... in ragione della natura transattiva del presente accordo e dell’interesse pubblico di cui si è detto in precedenza, per effetto delle reciproche rinunce e del presente accordo, procede di comune intesa col concessionario e senza alcuna pretesa da parte dello stesso a nessun titolo, al ritiro conseguente al ripristinato interesse pubblico dei seguenti atti amministrativi, che pertanto rimangono privati “ex nunc” da ogni effetto (la determinazione dirigenziale del Comune di Caltagirone n. 570 del 9 agosto 2019 e l’ ordinanza dirigenziale n. 30 del 16 maggio 2020 di sospensione del servizio e disattivazione dei parcometri), perciò provvedendo al riaffido da oggi al concessionario della struttura e del servizio » (cfr. art. 2, rubricato “rinunce del concedente”).
Viene altresì pattuito che:
(i) le « cd “zone blu” nell’area urbana e gli spazi adibiti a parcheggio nel Parcheggio Santo ST, diversamente dagli spazi accessori e complementari, che potranno essere destinati ad altre utilità secondo la piena discrezionalità del Concessionario, non sono oggetto di occupazione da parte del Concessionario stesso in quanto proprio in esecuzione della gestione dei servizi in concessione le suddette aree non vengono sottratte all’uso pubblico costituito dalla loro occupazione ad opera della generalità dei privati, cittadini o meno che siano, che ivi andranno a collocare volta per volta il proprio automezzo per la sosta temporanea » (cfr. art. 10, rubricato “contenuto dei servizi in concessione”);
(ii) le stesse parti “ si obbligano a cooperare, secondo buona fede e correttezza al fine di individuare – successivamente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo - ulteriori servizi aggiuntivi da attribuire alla Concessionaria Sostauto, anche in partnership con l’Ente, in vista del perseguimento dell’interesse pubblico ad una mobilità sempre più sostenibile, volta al miglioramento della qualità e vivibilità urbana, oltre che ai fini del miglioramento dell’efficienza e della redditività del rapporto concessorio oggetto del presente accordo ” (cfr. art. 11, rubricato “Obblighi comuni delle parti”).
L’interesse pubblico sotteso all’adozione della concessione originaria, pertanto, continua a rappresentare il presupposto in relazione al quale si sia ritenuto di assicurare, mediante la sottoscrizione di tale transazione, la continuità dell’erogazione del servizio, nonché la qualità con la quale il medesimo viene espletato, in una prospettiva pubblicistica nella quale le condizioni economiche e finanziarie del concessionario sono, appunto, strumentali al perseguimento dell’interesse pubblico.
Tali evidenze, peraltro, trovano conferma nella deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 21.02.2025, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di transazione, nel quale l’Amministrazione comunale evidenzia che, sulla base delle condizioni e dei patti dedotti mediante tale schema, risulti “... ripristinato e garantito l’interesse pubblico all’utile ed efficace svolgimento del servizio pubblico di parcheggio ”.
Tali rilievi, di conseguenza, conducono a ritenere che mediante l’atto transattivo qui gravato il Comune di Caltagirone abbia fatto uso del proprio potere pubblicistico finalizzato ad assicurare la continuità nell’espletamento di un servizio pubblico.
La presenza, quindi, della spendita, ancorché in via indiretta o mediata, di un pubblico potere, legittimano il radicarsi della giurisdizione del Giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191), la quale, di contro, la esclude in presenza di “ meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio ” (Corte cost. 15 luglio 2016, n. 179).
21. Nell’ordine, deve ora affrontarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Caltagirone per violazione della disciplina di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971 concernente la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (nel caso di specie, al Presidente della Regione Siciliana), la quale è infondata.
21.1. L’originario ricorso straordinario è stato proposto per l’annullamento degli atti impugnati e, a seguito di opposizione, è stato trasposto nei medesimi termini innanzi a questo Tribunale, ove, dal momento dell’avvenuta trasposizione, valgono le regole del processo amministrativo.
Laddove, in particolare, il petitum e la causa petendi restino invariati – come avvenuto nel caso di specie, ove l’azione processuale era e resta un’azione di annullamento –, non incide sull’ammissibilità del gravame l’eventuale presenza di una censura con la quale venga fatta valere, nella sede impugnatoria, la presunta nullità di un atto impugnato, tenuto conto, in particolare, che rientra nei poteri del Giudice amministrativo quello di (ri)qualificare giuridicamente i vizi di un atto impugnato o un motivo di impugnazione e, se del caso, anche poter rilevare d’ufficio un vizio di nullità dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a., nel rispetto del petitum della controversia.
22. Parimenti infondata risulta l’eccezione di irricevibilità con la quale lo stesso Comune di Caltagirone deduce che il ricorso straordinario sarebbe stato proposto tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza per le impugnazioni innanzi al Giudice amministrativo.
22.1. Il ricorso straordinario è stato ritualmente proposto “... nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ”, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.
Tale termine costituisce l’unico termine processuale rilevante per valutare la tempestività dell’impugnazione originaria e non rileva, laddove il giudizio venga trasposto innanzi al Giudice amministrativo a seguito di opposizione, che non sia stato rispettato l’ordinario termine di impugnazione giurisdizionale ex art. 29 c.p.a.
La ratio del ricorso straordinario, invero, risulta essere (anche) quella di consentire a chi ritenga di essere leso da un provvedimento amministrativo di disporre di un termine più ampio ai fini della sua impugnazione, costituendo, per sua natura, un rimedio alternativo a quello giurisdizionale.
Di contro, un’impostazione che conducesse a ritenere che il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. possa viziare l’originario ricorso straordinario darebbe la stura a un utilizzo distorsivo dell’opposizione delle altre parti, le quali sarebbero indotte a ricorrervi al solo fine di far dichiarare la tardività del ricorso originario innanzi al T.A.R., vanificando, in concreto, l’effettività di tale strumento di tutela.
Il giudizio che si instaura davanti al Giudice amministrativo è da considerarsi, invero, come la prosecuzione dell’impugnazione validamente proposta in sede di ricorso amministrativo.
23. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere e per difetto di interesse sollevata dalle controparti con riguardo a entrambi i soggetti ricorrenti è, invece, fondata secondo quanto di seguito illustrato.
23.1. Quanto alla posizione processuale del sig. RA, il quale agisce in giudizio nelle vesti di consigliere comunale del Comune di Caltagirone, l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere è fondata per le seguenti ragioni.
Consolidata giurisprudenza, alla quale questo Tribunale accede (cfr., in particolare, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 1 luglio 2020, n. 639; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 698), afferma che l'impugnativa di singoli consiglieri comunali può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere; i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono invece legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24 aprile 2024, n. 2462; T.A.R. Veneto, sez. I 26 novembre 2018 n. 1078; Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre, 2015, n. 5459; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 1549; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 25 gennaio 2019 n. 153).
Deve quindi ritenersi privo di legittimazione a ricorrere il consigliere comunale che insorga avverso una deliberazione di giunta comunale adottata su una materia ritenuta di competenza del consiglio comunale, in quanto il contrasto non riguarderebbe in modo diretto il consigliere, ma, al più, il consesso del quale lo stesso faccia parte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1549; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 246 novembre 2018, n. 1078). I conflitti interorganici all’interno di uno stesso ente trovano composizione in via amministrativa, laddove invece non sembra ammissibile un’azione di singoli consiglieri in relazione ad un contrasto funzionale tra Consiglio e Giunta, che non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi (Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).
Né è ipotizzabile un potere in capo al consigliere comunale di contestare la legittimità dell’azione degli organi dell’ente di appartenenza, come ritenuto da parte ricorrente.
Invero, « I consiglieri comunali, in quanto tali, infatti, “...non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, essendo necessario dedurre una lesione delle loro prerogative, dato che questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo e che gli stessi non possono esercitare un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell'ente locale, in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un'inammissibile azione popolare di tipo oggettivo » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2024, n. 6517, che cita, a sua volta, Cons. Stato, sez. V, n. 692 del 2024; Cons. Stato, III, n. 1643 del 2014).
La giurisdizione amministrativa, ancor meglio, non è strutturata come giurisdizione di diritto oggettivo: essa non concerne un astratto sindacato sulla legalità dell'azione dei pubblici poteri, ma è giurisdizione di diritto soggettivo, richiedendosi, per la sua attivazione, la sussistenza di un interesse personale prima che attuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826; cit. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 18 dicembre 2014, n. 2162).
La legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali, di contro, sussiste solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (T.A.R. Toscana, sez. I, 7 novembre 2024, n. 1256, che cita, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593; T.A.R. Lombardia, sez. II, 1 luglio 2013, n. 1683, che richiama Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011 n. 1771 e T.A.R. Calabria, sez. I, 6 dicembre 2017, n. 1900; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814).
In applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, deve escludersi, conseguentemente, che il sig. RA disponga – con riguardo al presente giudizio – della necessaria condizione dell’azione della legittimazione a ricorrere, in quanto le censure mosse dallo stesso avverso gli atti impugnati non risultano correlate alla presunta lesione di un proprio interesse personale, concreto e attuale, peraltro privo di qualsivoglia allegazione volta a sostanziarlo, bensì appaiono poggiarsi, larvatamente, su un controllo generalizzato di legalità rispetto all’attività del proprio Ente, in ordine a cui non è possibile ottenere tutela nell’ambito di una giurisdizione, quella amministrativa, dai connotati squisitamente soggettivi.
Tali conclusioni risultano valide, ad avviso di quest’organo giudicante, anche avendo riguardo alla censura specifica con la quale il ricorrente deduce il vizio di incompetenza da cui sarebbe avvinta la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 21.02.2025, la quale sarebbe stata adottata in una materia di competenza dell’organo consiliare di cui lo stesso fa parte.
Il profilo di illegittimità dedotto, invero, non è riconducibile alla sfera giuridica soggettiva del ricorrente, in quanto non attiene alla violazione dello ius officium dei consiglieri comunali, secondo il perimetro sopra riportato, bensì attiene a un contrasto funzionale tra Consiglio e Giunta, il quale non può essere risolto prescindendo dalla volontà dei rispettivi organi. In definitiva, il singolo consigliere comunale non può intraprendere un’iniziativa giudiziale facendosi portatore di un interesse leso che non lo investa, all’interno dell’organo di cui fa parte, uti singuli , ma che coinvolga quest’ultimo nella sua globalità, non disponendo dei necessari poteri di rappresentanza che lo possano legittimare a tutelare una posizione giuridica che fa capo al Consiglio quale entità giuridica terza rispetto al singolo consigliere.
23.2. In ordine alla posizione processuale dell’associazione “Aquila Calatina”, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4445; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838; Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640; T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 1338; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-ter, 29 ottobre 2024, n. 19012; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 gennaio 2024, n. 264; T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2023, n. 1241), a cui questa Sezione ha già aderito (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 16 gennaio 2026, n. 76; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2972), la legittimazione ad agire di soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo a tutela di interessi superindividuali, come le associazioni e i comitati, nell’assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca loro legittimazione processuale deve essere vagliata alla luce di taluni indici atti a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore.
Tali indici sono stati individuati nei seguenti:
- la finalità di protezione dell'interesse collettivo quale fine a cui è preordinata l'attività dell'ente in base alle finalità statutarie;
- la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo;
- la c.d. vicinitas , ossia la prossimità tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente;
- un adeguato grado di rappresentatività;
- lo svolgimento di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati;
- occorre, inoltre che l'attività dell’ente si sia protratta nel tempo e che, quindi, quest’ultimo non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti.
La c.d. vicinitas , in particolare, “... quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve quindi essere valutato - nella prospettiva della legittimazione - in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi ” (Cons. Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7433).
Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9.12.2021, la vicinitas , tuttavia, non è sufficiente, ex se , a fondare la differente condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere, incombendo, per converso, sul ricorrente - unitamente alla dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo inciso dall’atto impugnato - anche la puntuale allegazione e la prova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali, al verificarsi dei suoi effetti.
Si rammenta, a tal riguardo, che l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Corollari dell'interesse ad agire sono: a) la personalità nel senso che l'utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; b) l'attualità nel senso che l'interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; c) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7325).
Quanto, quindi, all’associazione odierna ricorrente, si rileva che, secondo quanto riportato nel relativo atto costitutivo e nello statuto versati in atti:
(i) la sua costituzione come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) è avvenuta in data 30.09.2015, con l’adesione di 3 soci fondatori, tutti residenti nel Comune di Caltagirone;
(ii) l’associazione ha sede a Caltagirone, in via Acquanuova, n. 110-217;
(iii) come documentato nell’appendice all’art. 6 dello statuto dell’associazione, quest’ultima persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale correlata ai seguenti obiettivi: valorizzazione e assistenza della persona; socio-sanitario; tutela dell’ambiente e dei beni culturali; soccorso e protezione civile; tutela dei beni personali e materiali;
(iv) il perseguimento, in particolare, dell’obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona avviene, avendosi particolare riguardo all’oggetto della presenta controversia, mediante “ valorizzazione della persona (...)” e “ assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico ”, come riportato nella medesima appendice.
Ebbene, pur disponendo della c.d. vicinitas , corroborata dalla contiguità dell'ente al territorio in cui incida l’atto transattivo qui avversato, così come di un sufficiente grado di rappresentatività, non può non rilevarsi che:
(i) tra le finalità sociali perseguite dall’associazione ricorrente, l’unica che, in astratto, può genericamente considerarsi incisa dagli effetti di tale atto è quella di “... valorizzazione e assistenza della persona ”;
(ii) l’associazione, tuttavia, non documenta alcuna “ azione dotata di apprezzabile consistenza ” volta alla tutela di tale specifica finalità statutaria, né che abbia svolto un’attività “ protratta nel tempo ”, così come di aver intrapreso azioni di sensibilizzazione sociale o di natura procedimentale/processuale con riguardo alla presente vicenda controversa.
Non sussistono, quindi, in questo caso, indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per poter desumere - mediante un ragionamento presuntivo - che tale ente disponga di tutti i requisiti per radicare, cumulativamente, la propria legittimazione ad agire.
Oltre a non disporre, secondo i criteri sopra menzionati enucleati in via pretoria, della necessaria legittimazione a ricorrere, l’associazione non deduce alcun pregiudizio effettivo da quale poter evincere che essa sia titolare della parimenti richiesta condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., il quale, oltre a dover sussistere al momento della proposizione del ricorso, deve peraltro permanere per tutta la durata del giudizio. Sul punto si osserva, in particolare, che:
(i) l’atto transattivo qui gravato determina il ripristino del servizio di parcheggio e dell’obbligazione di prevedere stalli gratuiti per i soggetti deboli e svantaggiati;
(ii) alla luce delle verifiche tecniche e amministrative espletate dal Genio Civile di Catania – il quale con nota prot. 134850 del 26.11.2025 ha verificato, a seguito di sopralluogo, che “ gli interventi di ripristino siano stati effettuati ” e che “ gli impianti sono funzionanti e dichiarati a norma di legge ” –, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ritenute superate le problematiche tecnico-amministrative che avevano determinato la sospensione del pagamento delle semestralità di contributo di cui al D.D.S. n. 650/2008, con D.D.G. n. 4451 del 2.12.2025 ha annullato il D.D.G. 1694/2025, impugnato con il presente ricorso, e ha autorizzato il pagamento dell’importo di € 868.217,00 mediante emissione di mandati imputati al Comune di Caltagirone in favore del concessionario Sostauto s.r.l.
Ne discende, pertanto, che in presenza di un atto transattivo volto a ripristinare le obbligazioni originariamente pattuite dalle parti, tra cui quelle aventi ad oggetto la tutela dei soggetti disabili, non si comprende come, già al momento della proposizione del ricorso e, a maggior ragione, alla luce di quanto avvenuto medio tempore nel corso del giudizio, gli atti avversati ledano le finalità statutarie perseguite dall’associazione qui ricorrente, con conseguente difetto di uno specifico pregiudizio concreto e attuale in capo a quest’ultima.
24. La fondatezza delle suddette eccezioni, quindi, rendono il presente ricorso inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere in capo al ricorrente RA e per carenza di legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire in capo all’associazione “Aquila Calatina”, rendendo ultroneo, ai fini della definizione del presente giudizio, l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle controparti, il cui scrutinio, secondo l’ordine di trattazione delle questioni in rito delineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, è subordinato all’infondatezza di tutte le altre eccezioni innanzi esaminate.
25. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
26. Il Collegio, tenuto conto del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ravvisa, nella particolare complessità del giudizio e nelle peculiarità della fattispecie controversa, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
CO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CH | UR NT |
IL SEGRETARIO