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Decreto cautelare 23 ottobre 2024
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Sentenza 11 aprile 2025
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Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
Improcedibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03789/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00872 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03789/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2025, proposto dal prof. MO
Lanzilotta, rappresentato e difeso dall'avvocato MO Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Accademia di Belle Arti RI SI SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del prof. DR Ponzeletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 03789/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 308/2025, pubblicata in data 11 aprile 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Accademia di Belle Arti RI SI
SA e del prof. DR Ponzeletti;
Visto il DP n. 558 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Cons. RU RU e udito per la parte appellante l'avvocato MO Sgobba;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del decreto del direttore dell'Accademia di Belle Arti
“RI SI” di SA, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di tre docenti di prima fascia per il settore artistico disciplinare ABST47 (stile, storia dell'arte e del costume), nonché dei relativi atti.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Si sono costituiti in giudizio sia l'Accademia delle Belle Arti appellata sia il controinteressato prof. DR Ponzeletti, articolando le proprie deduzioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso. N. 03789/2025 REG.RIC.
4. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, su concorde richiesta dei difensori delle parti, è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio al merito e, successivamente, con DP n. 558 del 18 settembre
2025, detta trattazione è stata differita all'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, in considerazione della possibile improcedibilità del ricorso a seguito del consolidamento degli esiti di altra procedura concorsuale. Con atto depositato in data
12 settembre 2025, infatti, l'appellante ha rappresentato di aver partecipato ad altro concorso indetto dall'Accademia di Belle Arti di Firenze con esito positivo e di aver anche proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto, ritenendo, tuttavia, opportuno differire la definitiva valutazione in ordine alla permanenza del proprio interesse alla prosecuzione del presente giudizio alla scadenza dei termini entro i quali altri partecipanti a tale procedura avrebbero potuto proporre impugnazione, in tal modo consentendo un vaglio definitivo sul consolidamento dell'esito positivo conseguito.
5. In data 7 gennaio 2026, l'appellante ha depositato l'atto con il quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, a seguito della sottoscrizione del contratto con l'Accademia di Belle Arti di Firenze al quale non intende rinunciare, chiedendo su tali basi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il controinteressato, prof. Ponzeletti, ha aderito a tale conclusione, come da atto depositato in data 15 gennaio 2026.
6. Con atto depositato in data 18 gennaio 2026, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. N. 03789/2025 REG.RIC.
8.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
8.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto dell'incidenza delle sopra esposte sopravvenienze, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 3789 del 2025), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 03789/2025 REG.RIC.
BE PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU RU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
BE PP
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00872 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03789/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2025, proposto dal prof. MO
Lanzilotta, rappresentato e difeso dall'avvocato MO Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Accademia di Belle Arti RI SI SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del prof. DR Ponzeletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 03789/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 308/2025, pubblicata in data 11 aprile 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Accademia di Belle Arti RI SI
SA e del prof. DR Ponzeletti;
Visto il DP n. 558 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Cons. RU RU e udito per la parte appellante l'avvocato MO Sgobba;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del decreto del direttore dell'Accademia di Belle Arti
“RI SI” di SA, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di tre docenti di prima fascia per il settore artistico disciplinare ABST47 (stile, storia dell'arte e del costume), nonché dei relativi atti.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Si sono costituiti in giudizio sia l'Accademia delle Belle Arti appellata sia il controinteressato prof. DR Ponzeletti, articolando le proprie deduzioni a sostegno dell'infondatezza del ricorso. N. 03789/2025 REG.RIC.
4. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, su concorde richiesta dei difensori delle parti, è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio al merito e, successivamente, con DP n. 558 del 18 settembre
2025, detta trattazione è stata differita all'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, in considerazione della possibile improcedibilità del ricorso a seguito del consolidamento degli esiti di altra procedura concorsuale. Con atto depositato in data
12 settembre 2025, infatti, l'appellante ha rappresentato di aver partecipato ad altro concorso indetto dall'Accademia di Belle Arti di Firenze con esito positivo e di aver anche proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto, ritenendo, tuttavia, opportuno differire la definitiva valutazione in ordine alla permanenza del proprio interesse alla prosecuzione del presente giudizio alla scadenza dei termini entro i quali altri partecipanti a tale procedura avrebbero potuto proporre impugnazione, in tal modo consentendo un vaglio definitivo sul consolidamento dell'esito positivo conseguito.
5. In data 7 gennaio 2026, l'appellante ha depositato l'atto con il quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, a seguito della sottoscrizione del contratto con l'Accademia di Belle Arti di Firenze al quale non intende rinunciare, chiedendo su tali basi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il controinteressato, prof. Ponzeletti, ha aderito a tale conclusione, come da atto depositato in data 15 gennaio 2026.
6. Con atto depositato in data 18 gennaio 2026, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione in udienza.
7. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. N. 03789/2025 REG.RIC.
8.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
8.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, nonché tenuto conto dell'incidenza delle sopra esposte sopravvenienze, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 3789 del 2025), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 03789/2025 REG.RIC.
BE PP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU RU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
BE PP