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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 301/2025 RG avente ad oggetto:
“ opposizione a decreto ingiuntivo – contributi previdenza obbligatoria – accettazione eredità con beneficio d'inventario ”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato MERCURIO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
SERGIO ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione al d.i. ottenuto e notificatogli dall' chiedendo «nel merito: che il Tribunale revochi il decreto ingiuntivo CP_1 opposto (n. 857 del 30 dicembre 2024, emesso nel procedimento monitorio n.
2612 R.G. 2024 di questo Tribunale), condannando l'Istituto che si afferma creditore alla rifusione delle spese, al risarcimento del danno ex art. 961 c.p.c.
e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 963 c.p.c.; in via cautelare: che il Giudice sospenda l'esecuzione provvisoria del decreto
1 opposto, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., con decreto inaudita altera parte o - in subordine - previa convocazione ad horas delle parti, attesa l'urgenza della quale s'è trattato al § 12.
Nel costituirsi ha contestato le argomentazioni della ricorrente e CP_1 concluso « Piaccia all'adito Tribunale, previa ove ritenuto necessario o opportuno, espunzione al punto 5) del ricorso per decreto ingiuntivo delle parole “puramente e semplicemente”, respingere il ricorso siccome infondato, spese diritti, onorari di causa e maggiorazione forfettaria rifusi nonché oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr.
SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022) in luogo della » Pt_2
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. L' ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 857/2024 nei CP_1 confronti della odierna opponente quale erede, puramente e semplicemente, del marito deceduto in data 5/1/2021 per le seguenti somme « € 7.045,74 per CP_ il mancato versamento dei contributi fissi presso la gestione Commercianti per il periodo dal 01/2019 al 01/2021; € 5.245,08 per il mancato versamento CP_ dei contributi a percentuale presso la gestione Commercianti per il periodo 01/2019; € 671,00 per la mancata comunicazione delle denunce mensili Uniemens non seguiti dai relativi versamenti per il periodo dal 12/2020 al 01/2021; € 544,15 dovuti a titolo di sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma
8 l. n. 388/2000;».
2. L'opposizione si fonda sul rilievo che la ricorrente/opponente ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, l costituendosi ha CP_1 riconosciuto di aver errato nell'indicare nel ricorso monitorio dell'accettazione con beneficio d'inventario che dunque non è in contestazione.
3. Sul punto vi è da rilevare come la S.C. abbia chiarito che
«l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più
2 favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del "de cuius" che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento costituisce, nei riguardi dell'erede, un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (nella specie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata pronunciata condanna degli eredi beneficiari al pagamento dei debiti del "de cuius" ultra vires, in base alla considerazione che l'accettazione era intervenuta dopo l'emissione del decreto e che poteva comunque farsi valere in Sede esecutiva qualora il creditore avesse aggredito beni estranei all'eredità. La suprema Corte ha annullato la pronuncia, enunciando il giudizio di cui alla massima). ( V 6297/80, mass n 410037; ( V 3713/77, mass n 387369; ( V
112/64, mass n 300149; ( Conf 2442/87, mass n 451604)» (Cass. L., Sez. 3,
Sentenza n. 6345 del 25/11/1988; Sez. L, Sentenza n. 4633 del 15/04/1992)
4. Ed ancora «In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del
3 coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata)» (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 23398 del 27/07/2022).
5. Ciò posto, da una parte, deve escludersi che l' abbia errato CP_1 nell'indicare che la ricorrente ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, atteso che nel ricorso monitorio l'Istituto, da una parte, dà atto che la opponente ha accettato con il beneficio d'inventario e, dall'altra, successivamente richiama la dichiarazione di successione in cui l'odierna opposta si qualifica come erede, dimostrando di ritenere che l'odierna opposta sia decaduta dal beneficio dell'inventario.
6. Dall'altra, poiché non è in contestazione la pretesa in sé dell' , CP_1
CP_ ovvero la debenza delle somme richieste dall da parte del defunto marito dell'opponente, alla luce della chiara ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi l'opponente al pagamento di quanto dallo stesso decreto ingiunto nel limite del valore dei beni ereditari pervenuti alla opponente e soltanto con questi stessi beni.
7. Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca e per la restante parte vengono poste a carico dell' e liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi CP_1 previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a corrispondere all' quanto ingiunto per capitale e accessori, escluse le CP_1 spese di lite, nel limite del valore dei beni ereditari pervenuti alla opponente e soltanto con questi stessi beni;
4 2) Condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€
49,00); compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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