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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1115/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cotronei, C.so Garibaldi 141, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone Via Vittorio Veneto 124/N, presso lo studio dell'Avv. COVELLI PATRIZIA (C.F. ; PEC: che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Petilia Policastro alla Via Arringa n. 60, presso lo studio dell'Avv. SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA (C.F .; PEC: ) che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni: rassegnate dai difensori delle parti congiuntamente all'udienza del 05.03.2025:“(…) Le parti, come assistite in atti, chiedono che l'On.Le Tribunale adito Voglia profondere nell'emanando provvedimento gli accordi convenuti, inserendo come data della corresponsione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre il 15 di ogni mese. (…)”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.08.2024 e ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2019 con il sig. seguita Controparte_1 successivamente da una convivenza more uxorio a partire dall'anno 2021;
- che in vista della nascita della loro bambina, avevano deciso di andare a vivere insieme a
; CP_2
- che dalla loro unione nasceva la figlia in data 22.10.2021; Persona_1
- che il sig. a causa del suo lavoro si recava molto spesso fuori regione e lei restava sempre CP_1 da sola con la bambina;
- che a seguito del costante atteggiamento disinteressato e assente del sig. nei confronti della CP_1 famiglia, ella decideva di ritornare a Cotronei, nel suo paese di origine;
- che successivamente la situazione tra i due è degenerata e il sig. si è mostrato sempre più CP_1 indifferente rispetto ai bisogni della figlia.
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: affido condiviso della figlia minore, ma con collocamento esclusivo presso la madre;
la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 600,00, oltre l'intero assegno unico rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione in ordine all'affidamento della minore e ai diritti di visita del padre secondo il piano genitoriale di cui al ricorso.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva impugnando e contestando Controparte_1 quanto ex adverso eccepito, deducendo di non essere mai venuto meno ai doveri di padre e chiedendo che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre;
la Per_1 previsione di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di assegnazione della causa del 04.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 12.12.2024, che successivamente veniva rinviata d'ufficio al 05.03.2025.
Con istanza del 27.02.2025 i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la trattazione scritta della causa.
Con provvedimento del 28.02.2025 il Giudice disponeva che la causa già fissata per il 05.03.2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 03.03.2025 i difensori depositavano l'accordo raggiunto tra le parti, contenente le seguenti condizioni:
“a) disporre dell'affidamento condiviso della figlia minore, per entrambi i genitori Persona_1 ma con collocazione esclusiva presso la madre, stante l'età della minore, di solo due anni, pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
, stante la tenera età della piccola, che potrebbe avere bisogno della madre, in Controparte_1
Cotronei, nei soggiorni in Calabria del padre, in giorni e fasce di orarie che le parti potranno concordare 48 ore prima. La sig.ra , giusta l'età della figlia, dichiara di rendersi disponibile Pt_1 ad essere presente, per i primi tempi, agli incontri tra il padre e la bambina, al fine di evitare che la piccola possa respingere il padre, e, solo, se la bambina è pronta, nelle fasce orarie che la Per_1 bambina sta con il padre, potrà recarsi presso l'abitazione del padre compatibilmente con le Per_1 esigenze della bambina, se quest'ultima dovesse gradire, nei giorni di trascorrimento con il papà, come nel punto a, la bambina potrà andare con il papà presso la casa dei nonni paterni, con cautela di riservare alla minore l'ambiente più sicuro possibile. b) Raggiunta l'età scolare per si potrà prevedere, sempre compatibilmente con le esigenze Per_1 della minore, che quest'ultima possa per due weekend al mese (se il padre sarà in Calabria) che le parti concorderanno tra loro, permanere presso il papà, dal sabato dopo scuola sino alle ore 20 :00 della domenica successiva, nel periodo scolare, nel periodo vacanziero la minore, nei weekend di spettanza al padre, potrà permanere presso di lui dalle 10:00 del mattino sino alle ore 21:00. I prelievi dalla madre e gli accompagni della minore, presso la madre, saranno sempre curati dal padre.
c) Se il sig. dovesse lavorare fuori regione, le frequentazioni della minore con il padre CP_1 verranno regolate come dal punto A, ovviamente raggiunta l'età scolare nei giorni che Per_1 trascorrerà con il padre, potrà anche pernottare presso di lui, sempre se ciò corrisponde al benessere della bambina.
d) Le parti, di comune accordo, e, nell'esclusivo interesse della minore potranno convenire altre tipologie di visita della minore con il padre.
e) Per le festività principali Natale e Pasqua le parti concordano che la bambina, a regime di anni alterni, trascorra la vigilia del 24 dicembre con un genitore, ed il giorno della festa del 25 dicembre con l'altro, e così per il 31 dicembre e per 1° gennaio. Epifania ad anni alterni, o se le parti concordano, la cena del 5 gennaio con un genitore, ed il giorno del 6 gennaio con l'altro. Per la Santa
Pasqua le parti concordano che la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore a regime di anni alterni. f) Per le vacanze estive, la bambina, raggiunta l'età scolare potrà trascorrere con il papà 15 giorni da suddividere tra il mese di luglio ed agosto, o in altro modo che le parti concorderanno entro il 30 giugno.
g) Le parti concordano che il sig. corrisponda, alla sig.ra per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 15 di ogni mese , la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00 ,oltre l'intero assegno unico rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie occorrenti per la minore, previa comunicazione ed accordo tra le parti, eccetto
i casi di urgenza (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) verranno sostenute in ragione del 100% dal sig. . Controparte_1
h) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma degli arretrati maturati, per il Controparte_1 Pt_1 mantenimento della minore, a fa data del deposito del ricorso risalente al 24 di agosto 2024.
i) Le parti contestualmente dichiarano di volere avvalersi della trattazione scritta della causa, con rinuncia alla comparizione personale delle parti, rinviando ed aderendo alle clausole sopra redatte.”
Considerato il Visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che il
Tribunale può, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Avendo le parti raggiunto un accordo nel corso del giudizio, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1115/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1115/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cotronei, C.so Garibaldi 141, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone Via Vittorio Veneto 124/N, presso lo studio dell'Avv. COVELLI PATRIZIA (C.F. ; PEC: che la rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Petilia Policastro alla Via Arringa n. 60, presso lo studio dell'Avv. SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA (C.F .; PEC: ) che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni: rassegnate dai difensori delle parti congiuntamente all'udienza del 05.03.2025:“(…) Le parti, come assistite in atti, chiedono che l'On.Le Tribunale adito Voglia profondere nell'emanando provvedimento gli accordi convenuti, inserendo come data della corresponsione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre il 15 di ogni mese. (…)”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.08.2024 e ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2019 con il sig. seguita Controparte_1 successivamente da una convivenza more uxorio a partire dall'anno 2021;
- che in vista della nascita della loro bambina, avevano deciso di andare a vivere insieme a
; CP_2
- che dalla loro unione nasceva la figlia in data 22.10.2021; Persona_1
- che il sig. a causa del suo lavoro si recava molto spesso fuori regione e lei restava sempre CP_1 da sola con la bambina;
- che a seguito del costante atteggiamento disinteressato e assente del sig. nei confronti della CP_1 famiglia, ella decideva di ritornare a Cotronei, nel suo paese di origine;
- che successivamente la situazione tra i due è degenerata e il sig. si è mostrato sempre più CP_1 indifferente rispetto ai bisogni della figlia.
Tanto premesso chiedeva che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: affido condiviso della figlia minore, ma con collocamento esclusivo presso la madre;
la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre di € 600,00, oltre l'intero assegno unico rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione in ordine all'affidamento della minore e ai diritti di visita del padre secondo il piano genitoriale di cui al ricorso.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva impugnando e contestando Controparte_1 quanto ex adverso eccepito, deducendo di non essere mai venuto meno ai doveri di padre e chiedendo che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre;
la Per_1 previsione di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di assegnazione della causa del 04.09.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 12.12.2024, che successivamente veniva rinviata d'ufficio al 05.03.2025.
Con istanza del 27.02.2025 i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la trattazione scritta della causa.
Con provvedimento del 28.02.2025 il Giudice disponeva che la causa già fissata per il 05.03.2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 03.03.2025 i difensori depositavano l'accordo raggiunto tra le parti, contenente le seguenti condizioni:
“a) disporre dell'affidamento condiviso della figlia minore, per entrambi i genitori Persona_1 ma con collocazione esclusiva presso la madre, stante l'età della minore, di solo due anni, pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
, stante la tenera età della piccola, che potrebbe avere bisogno della madre, in Controparte_1
Cotronei, nei soggiorni in Calabria del padre, in giorni e fasce di orarie che le parti potranno concordare 48 ore prima. La sig.ra , giusta l'età della figlia, dichiara di rendersi disponibile Pt_1 ad essere presente, per i primi tempi, agli incontri tra il padre e la bambina, al fine di evitare che la piccola possa respingere il padre, e, solo, se la bambina è pronta, nelle fasce orarie che la Per_1 bambina sta con il padre, potrà recarsi presso l'abitazione del padre compatibilmente con le Per_1 esigenze della bambina, se quest'ultima dovesse gradire, nei giorni di trascorrimento con il papà, come nel punto a, la bambina potrà andare con il papà presso la casa dei nonni paterni, con cautela di riservare alla minore l'ambiente più sicuro possibile. b) Raggiunta l'età scolare per si potrà prevedere, sempre compatibilmente con le esigenze Per_1 della minore, che quest'ultima possa per due weekend al mese (se il padre sarà in Calabria) che le parti concorderanno tra loro, permanere presso il papà, dal sabato dopo scuola sino alle ore 20 :00 della domenica successiva, nel periodo scolare, nel periodo vacanziero la minore, nei weekend di spettanza al padre, potrà permanere presso di lui dalle 10:00 del mattino sino alle ore 21:00. I prelievi dalla madre e gli accompagni della minore, presso la madre, saranno sempre curati dal padre.
c) Se il sig. dovesse lavorare fuori regione, le frequentazioni della minore con il padre CP_1 verranno regolate come dal punto A, ovviamente raggiunta l'età scolare nei giorni che Per_1 trascorrerà con il padre, potrà anche pernottare presso di lui, sempre se ciò corrisponde al benessere della bambina.
d) Le parti, di comune accordo, e, nell'esclusivo interesse della minore potranno convenire altre tipologie di visita della minore con il padre.
e) Per le festività principali Natale e Pasqua le parti concordano che la bambina, a regime di anni alterni, trascorra la vigilia del 24 dicembre con un genitore, ed il giorno della festa del 25 dicembre con l'altro, e così per il 31 dicembre e per 1° gennaio. Epifania ad anni alterni, o se le parti concordano, la cena del 5 gennaio con un genitore, ed il giorno del 6 gennaio con l'altro. Per la Santa
Pasqua le parti concordano che la bambina trascorra il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore a regime di anni alterni. f) Per le vacanze estive, la bambina, raggiunta l'età scolare potrà trascorrere con il papà 15 giorni da suddividere tra il mese di luglio ed agosto, o in altro modo che le parti concorderanno entro il 30 giugno.
g) Le parti concordano che il sig. corrisponda, alla sig.ra per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 15 di ogni mese , la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00 ,oltre l'intero assegno unico rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie occorrenti per la minore, previa comunicazione ed accordo tra le parti, eccetto
i casi di urgenza (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) verranno sostenute in ragione del 100% dal sig. . Controparte_1
h) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma degli arretrati maturati, per il Controparte_1 Pt_1 mantenimento della minore, a fa data del deposito del ricorso risalente al 24 di agosto 2024.
i) Le parti contestualmente dichiarano di volere avvalersi della trattazione scritta della causa, con rinuncia alla comparizione personale delle parti, rinviando ed aderendo alle clausole sopra redatte.”
Considerato il Visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano:
- che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che il
Tribunale può, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Avendo le parti raggiunto un accordo nel corso del giudizio, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1115/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli