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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1707/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIZZA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in C.F._2 atti ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SITRA VITTORIA, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale con sede in
VIA PIAZZA DELLA RESISTENZA n. 1, giusta procura in atti CP_1 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella CP_1 determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 18.05.2019 e la condanna del medesimo per i danni patiti dall'attore.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che la mattina del 18.05.2019 il sig. transitava con la propria bici sulla via Ada Parte_1
Negri, proveniente da via Matilde Serao, quando, giunto nei pressi dell'incrocio con via Gioacchino da
Fiore, la ruota anteriore della bici si incuneava in una griglia presente sul manto stradale, che occupava tutta la corsia di marcia del ciclista, il quale veniva letteralmente sbalzato in aria terminando la caduta a terra e sul manto stradale;
- che la griglia era posta longitudinalmente al senso di marcia dei veicoli ed in particolare della bici condotta da parte attrice;
- che lateralmente alla strada vi è una pista potenzialmente percorribile da pedoni e ciclisti, la quale tuttavia al momento del fatto era non percorribile poiché in via di rifacimento;
detta manutenzione straordinaria aveva coinvolto non solo parte della pista ciclabile posta lateralmente alla via Ada Negri, bensì tutto l'incrocio fra via Gioacchino da Fiore e la via Ada Negri, posto a trenta metri dal luogo ove
è posta la griglia;
- che l'attore, pur risiedendo a è un allenatore di squadre di calcio, pertanto sempre lontano da CP_1 casa, e quello era il primo giorno che percorreva detta via sulla propria bici di ritorno per l'evento ricorrente nella città di conseguentemente il pericolo era occulto sia oggettivamente CP_2 CP_1 che soggettivamente;
- che, a seguito della rovinosa caduta, il danneggiato veniva tempestivamente soccorso da alcuni passanti che avevano assistito all'evento;
- che il giorno seguente, a causa delle ferite riportate, si recava presso il PS di il quale, in CP_1 seguito agli esami effettuati, rilevava lesioni al rachide cervicale e distacco della stiloide ulnare, oltre ad escoriazioni e contusioni multiple dovute al sinistro;
- che il danneggiato rifiutava il ricovero presso la Neurochirurgia di Catanzaro, venendo dimesso con collare rigido e prescrizione di visita neurochirurgica;
pagina 2 di 9 - che dagli accertamenti medico-legali successivi era emersa la sussistenza di esiti di carattere permanente derivanti dalle lesioni riportate;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., quale ente proprietario della strada teatro del sinistro;
in subordine sarebbe comunque configurata la responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- che, pertanto, il deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo: Controparte_1
- in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Tribunale, atteso che il valore indicato in citazione (€ 1.000,00) rientrerebbe nella competenza del Giudice di Pace;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per responsabilità esclusiva dell'attore, che non ha tenuto un comportamento diligente;
- che la presunta insidia era situata in prossimità di un incrocio ed a ridosso della segnaletica stradale di “Stop”, circostanze che richiedevano particolare attenzione e diligenza;
- che l'orario diurno e le dimensioni della griglia (che occupava tutta la larghezza della carreggiata) la rendevano facilmente avvistabile;
- che il tratto di strada era provvisto di marciapiedi da entrambi i lati, per cui l'attore avrebbe potuto/dovuto percorrere il marciapiede o scendere dal velocipede;
- che l'attore abitava nelle vicinanze e conosceva lo stato dei luoghi;
- l'eccessività del quantum della domanda in quanto eccessivo ed incongruo rispetto alla dinamica per come descritta.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e formulavano le istanze istruttorie. Parte attrice precisava che la quantificazione del danno per € 1.000,00 era un mero errore materiale, come dimostrato dal contributo unificato versato e dall'entità delle lesioni come accertate dalla CTP allegata, e chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 31.000,00 oppure nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1).3 La causa veniva istruita mediante acquisizione della pertinente documentazione, escussione del teste all'udienza del 28.03.2022 ed espletamento di CTU medico-legale sulla Testimone_1 persona dell'attore.
pagina 3 di 9 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
13.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Si rileva preliminarmente che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia, trattandosi di caduta di ciclista avvenuta su pubblica strada, appartenente al di CP_1 CP_1
Pacifica l'applicabilità all'ente comunale convenuto della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, pertanto il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la stessa;
conseguentemente, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, potrà avere ad oggetto esclusivamente la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o di un terzo) che si ponga in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, I periodo, c.p., come causa esclusiva dell'evento (Cass. III Sez. Civ. 8.07-2024 ordinanza n. 18518). Ed ancora “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Civ. n. 4035/2021).
2).1 Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può pagina 4 di 9 esservi, nella fattispecie, circa il fatto che l'ente comunale convenuto fosse custode del luogo ove è occorso il sinistro.
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, ovvero la prova del nesso di causalità tra la grata presente sulla strada e il prodursi dell'evento dannoso ai danni dell'attore.
Giova evidenziare che l'attore ha allegato di essere caduto la mattina del 18.05.2019 a causa di una griglia presente sul manto stradale della Via Ada Negri, in nei pressi dell'incrocio con via CP_1
Gioacchino da Fiore. La griglia, posta longitudinalmente al senso di marcia, occupava tutta la corsia di marcia e la ruota anteriore della bici vi si incuneava, causando la caduta.
Al riguardo, il teste , escusso all'udienza del 28.03.2022, ha confermato le Testimone_1 allegazioni attoree: in particolare, ha dichiarato di essersi trovato in loco e di aver assistito alla caduta;
ha confermato che sul manto stradale v'era una griglia in cui la ruota della bici si era incastrata;
ha dichiarato che stavano facendo lavori di ristrutturazione sulla rotatoria e la ringhiera del e Parte_2 che la pista ciclabile di Via Ada Negri non era percorribile per le misure di sicurezza del cantiere.
Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto circostanziate e precise, immuni da profili di contraddittorietà, e trovano riscontro nella documentazione prodotta (v. documentazione fotografica allegata all'atto di citazione e referto di P.S. del 19.05.2019 che fa riferimento a “caduta con la bicicletta – incidente in strada”).
Anche la CTU medico-legale ha confermato che le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica lesiva riferita.
Dall'esame del complessivo compendio probatorio versato in atti, pertanto, risulta provato in causa che l'evento lesivo (la caduta) sia eziologicamente riconducibile alla presenza della griglia sul manto stradale, costituente elemento insidioso.
2).2 Fermo quanto sopra, non può non evidenziarsi come nel caso concreto lo stesso comportamento dell'attore abbia, tuttavia, concorso alla causazione dell'evento.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'infortunio si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili al signor in applicazione del principio che Pt_1 esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
Dalle risultanze probatorie si evince che la caduta è avvenuta in orario diurno, nella mattina, in presenza di luce naturale e in condizioni di visibilità. La griglia, come emerge dalle fotografie in atti, pagina 5 di 9 occupava tutta la larghezza della carreggiata, presentando dimensioni rilevanti ed essendo potenzialmente avvistabile. Il luogo era in prossimità di un incrocio segnalato da “Stop”, circostanza che, ai sensi dell'art. 145 del Codice della Strada, avrebbe richiesto particolare attenzione e diligenza, imponendo di usare la massima prudenza e di ridurre la velocità di marcia.
Deve altresì essere considerato che l'attore risultava risiedere nelle vicinanze e che, nonostante abbia documentato di avere lavorato fuori dal 10.08.2018 al 30.06.2019, non può escludersi del tutto CP_1 la conoscenza dei luoghi.
Tuttavia, elemento decisivo ai fini della quantificazione del concorso di colpa è la circostanza, emersa dalla prova testimoniale, che la pista ciclabile laterale alla via Ada Negri non era percorribile dal lato di marcia dell'attore. Tale situazione costringeva i ciclisti a transitare necessariamente sulla carreggiata stradale, non potendo utilizzare la pista ciclabile e non essendo praticabile il transito sul marciapiede con il velocipede. Anche qualora la pista ciclabile fosse stata aperta dal lato opposto della carreggiata, sarebbe stato pericoloso per il ciclista fermarsi ed attraversare improvvisamente per raggiungere l'altro lato della strada. L'attore era, dunque, sostanzialmente obbligato a transitare sulla carreggiata nel punto in cui si è verificato il sinistro. A ciò si aggiunga che la griglia, essendo orientata longitudinalmente al senso di marcia, costituiva un pericolo specifico e particolarmente insidioso per i velocipedi, le cui ruote potevano facilmente incunearsi nelle fessure.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità va rapportato alla situazione concreta e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato, tenute in considerazione le predette circostanze, il comportamento del soggetto leso assume efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che appare congruo fissare nella misura del 30%.
3) Data la prova sull'an, l'attore dimostra altresì la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e le lesioni riportate e fornisce prova sul quantum debeatur. Le allegazioni attoree, supportate dalla documentazione prodotta (documentazione medica e relazione medico-legale), trovano altresì riscontro nella CTU medico-legale espletata.
Il Dr. CTU nominato, asserisce che ad esito dell'evento per cui è causa il Sig. Persona_1 Pt_1 riportava un “valido trauma contusivo-distorsivo cervicale con frattura-distacco dello spigolo antero- superiore ed antero-inferiore della 5^ vertebra (C5), in un quadro degenerativo spondilodiscoartrosico cervicale”, con riconoscimento di complessivi giorni 60 di Inabilità pagina 6 di 9 Temporanea, così ripartiti: TT: 15 giorni assoluta;
ITP: 15 gg al 75%, 15 gg al 50%, 15 gg al 25% e postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%.
La CTU riconosce altresì la necessarietà e congruità delle spese mediche sostenute e documentate, pari a un totale di € 434,00.
Le conclusioni della CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da critiche di parte;
devono essere pertanto condivise dal Tribunale e poste a base della valutazione del danno non patrimoniale.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 58 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro € 4.312,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di € 10.273,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di €
14.585,50 in valori monetari attuali.
Alcuna ulteriore peculiare circostanza è stata allegata e provata da parte attrice tale da determinare una concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento (cfr., ex multis, Cass. civ.,
17209/2015); né il consulente dell'Ufficio ha accertato una incidenza delle lesioni patite a causa del sinistro sulla capacità lavorativa dell'attore (v. p. 8 della CTU); pertanto, alcun ulteriore aumento può essere riconosciuto.
Deve invece essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u., nella misura di € 434,00.
3).1 La complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 15.019,50, deve essere decurtata per effetto del riconosciuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro nella misura del
30%. Conseguentemente l'importo da liquidarsi è pari ad € 10.513,65. pagina 7 di 9 3).2 Al predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4) Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice, non emergono elementi idonei a configurare la responsabilità processuale aggravata. Non risulta infatti che la parte convenuta abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia proposto domande o eccezioni nella consapevolezza della loro infondatezza, né che abbia utilizzato il processo per finalità improprie o dilatorie (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
5) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante il parziale accoglimento della domanda attorea in punto quantum (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016) e l'accertato concorso colposo nella misura del 30%, sussistono i presupposti per compensare le spese nella misura di un terzo e porre a carico dell'ente comunale convenuto le spese di lite nella restante misura di due terzi;
spese che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. pagina 8 di 9 Le spese di CTU, come sostenute in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente convenuto stante la contestazione operata dalla parte convenuta in relazione alla consulenza di parte versata in atti da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.513,65, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%;
- condanna il previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella misura dei Parte_1 restanti due terzi, in € 363,60 per esborsi, € 2.539,33 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Controparte_1
Crotone, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1707/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIZZA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in C.F._2 atti ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del Sindaco l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SITRA VITTORIA, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale con sede in
VIA PIAZZA DELLA RESISTENZA n. 1, giusta procura in atti CP_1 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella CP_1 determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 18.05.2019 e la condanna del medesimo per i danni patiti dall'attore.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che la mattina del 18.05.2019 il sig. transitava con la propria bici sulla via Ada Parte_1
Negri, proveniente da via Matilde Serao, quando, giunto nei pressi dell'incrocio con via Gioacchino da
Fiore, la ruota anteriore della bici si incuneava in una griglia presente sul manto stradale, che occupava tutta la corsia di marcia del ciclista, il quale veniva letteralmente sbalzato in aria terminando la caduta a terra e sul manto stradale;
- che la griglia era posta longitudinalmente al senso di marcia dei veicoli ed in particolare della bici condotta da parte attrice;
- che lateralmente alla strada vi è una pista potenzialmente percorribile da pedoni e ciclisti, la quale tuttavia al momento del fatto era non percorribile poiché in via di rifacimento;
detta manutenzione straordinaria aveva coinvolto non solo parte della pista ciclabile posta lateralmente alla via Ada Negri, bensì tutto l'incrocio fra via Gioacchino da Fiore e la via Ada Negri, posto a trenta metri dal luogo ove
è posta la griglia;
- che l'attore, pur risiedendo a è un allenatore di squadre di calcio, pertanto sempre lontano da CP_1 casa, e quello era il primo giorno che percorreva detta via sulla propria bici di ritorno per l'evento ricorrente nella città di conseguentemente il pericolo era occulto sia oggettivamente CP_2 CP_1 che soggettivamente;
- che, a seguito della rovinosa caduta, il danneggiato veniva tempestivamente soccorso da alcuni passanti che avevano assistito all'evento;
- che il giorno seguente, a causa delle ferite riportate, si recava presso il PS di il quale, in CP_1 seguito agli esami effettuati, rilevava lesioni al rachide cervicale e distacco della stiloide ulnare, oltre ad escoriazioni e contusioni multiple dovute al sinistro;
- che il danneggiato rifiutava il ricovero presso la Neurochirurgia di Catanzaro, venendo dimesso con collare rigido e prescrizione di visita neurochirurgica;
pagina 2 di 9 - che dagli accertamenti medico-legali successivi era emersa la sussistenza di esiti di carattere permanente derivanti dalle lesioni riportate;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., quale ente proprietario della strada teatro del sinistro;
in subordine sarebbe comunque configurata la responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- che, pertanto, il deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo: Controparte_1
- in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Tribunale, atteso che il valore indicato in citazione (€ 1.000,00) rientrerebbe nella competenza del Giudice di Pace;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea per responsabilità esclusiva dell'attore, che non ha tenuto un comportamento diligente;
- che la presunta insidia era situata in prossimità di un incrocio ed a ridosso della segnaletica stradale di “Stop”, circostanze che richiedevano particolare attenzione e diligenza;
- che l'orario diurno e le dimensioni della griglia (che occupava tutta la larghezza della carreggiata) la rendevano facilmente avvistabile;
- che il tratto di strada era provvisto di marciapiedi da entrambi i lati, per cui l'attore avrebbe potuto/dovuto percorrere il marciapiede o scendere dal velocipede;
- che l'attore abitava nelle vicinanze e conosceva lo stato dei luoghi;
- l'eccessività del quantum della domanda in quanto eccessivo ed incongruo rispetto alla dinamica per come descritta.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e formulavano le istanze istruttorie. Parte attrice precisava che la quantificazione del danno per € 1.000,00 era un mero errore materiale, come dimostrato dal contributo unificato versato e dall'entità delle lesioni come accertate dalla CTP allegata, e chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 31.000,00 oppure nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1).3 La causa veniva istruita mediante acquisizione della pertinente documentazione, escussione del teste all'udienza del 28.03.2022 ed espletamento di CTU medico-legale sulla Testimone_1 persona dell'attore.
pagina 3 di 9 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
13.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Si rileva preliminarmente che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia, trattandosi di caduta di ciclista avvenuta su pubblica strada, appartenente al di CP_1 CP_1
Pacifica l'applicabilità all'ente comunale convenuto della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, pertanto il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la stessa;
conseguentemente, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, potrà avere ad oggetto esclusivamente la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o di un terzo) che si ponga in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, I periodo, c.p., come causa esclusiva dell'evento (Cass. III Sez. Civ. 8.07-2024 ordinanza n. 18518). Ed ancora “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Civ. n. 4035/2021).
2).1 Ricordati i predetti consolidati principi ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve preliminarmente ritenersi che, poiché la custodia consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), alcun dubbio può pagina 4 di 9 esservi, nella fattispecie, circa il fatto che l'ente comunale convenuto fosse custode del luogo ove è occorso il sinistro.
Ciò premesso, deve parimenti ritenersi raggiunta la prova della derivazione causale del danno dalla cosa, ovvero la prova del nesso di causalità tra la grata presente sulla strada e il prodursi dell'evento dannoso ai danni dell'attore.
Giova evidenziare che l'attore ha allegato di essere caduto la mattina del 18.05.2019 a causa di una griglia presente sul manto stradale della Via Ada Negri, in nei pressi dell'incrocio con via CP_1
Gioacchino da Fiore. La griglia, posta longitudinalmente al senso di marcia, occupava tutta la corsia di marcia e la ruota anteriore della bici vi si incuneava, causando la caduta.
Al riguardo, il teste , escusso all'udienza del 28.03.2022, ha confermato le Testimone_1 allegazioni attoree: in particolare, ha dichiarato di essersi trovato in loco e di aver assistito alla caduta;
ha confermato che sul manto stradale v'era una griglia in cui la ruota della bici si era incastrata;
ha dichiarato che stavano facendo lavori di ristrutturazione sulla rotatoria e la ringhiera del e Parte_2 che la pista ciclabile di Via Ada Negri non era percorribile per le misure di sicurezza del cantiere.
Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto circostanziate e precise, immuni da profili di contraddittorietà, e trovano riscontro nella documentazione prodotta (v. documentazione fotografica allegata all'atto di citazione e referto di P.S. del 19.05.2019 che fa riferimento a “caduta con la bicicletta – incidente in strada”).
Anche la CTU medico-legale ha confermato che le lesioni riscontrate sono compatibili con la dinamica lesiva riferita.
Dall'esame del complessivo compendio probatorio versato in atti, pertanto, risulta provato in causa che l'evento lesivo (la caduta) sia eziologicamente riconducibile alla presenza della griglia sul manto stradale, costituente elemento insidioso.
2).2 Fermo quanto sopra, non può non evidenziarsi come nel caso concreto lo stesso comportamento dell'attore abbia, tuttavia, concorso alla causazione dell'evento.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'infortunio si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili al signor in applicazione del principio che Pt_1 esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
Dalle risultanze probatorie si evince che la caduta è avvenuta in orario diurno, nella mattina, in presenza di luce naturale e in condizioni di visibilità. La griglia, come emerge dalle fotografie in atti, pagina 5 di 9 occupava tutta la larghezza della carreggiata, presentando dimensioni rilevanti ed essendo potenzialmente avvistabile. Il luogo era in prossimità di un incrocio segnalato da “Stop”, circostanza che, ai sensi dell'art. 145 del Codice della Strada, avrebbe richiesto particolare attenzione e diligenza, imponendo di usare la massima prudenza e di ridurre la velocità di marcia.
Deve altresì essere considerato che l'attore risultava risiedere nelle vicinanze e che, nonostante abbia documentato di avere lavorato fuori dal 10.08.2018 al 30.06.2019, non può escludersi del tutto CP_1 la conoscenza dei luoghi.
Tuttavia, elemento decisivo ai fini della quantificazione del concorso di colpa è la circostanza, emersa dalla prova testimoniale, che la pista ciclabile laterale alla via Ada Negri non era percorribile dal lato di marcia dell'attore. Tale situazione costringeva i ciclisti a transitare necessariamente sulla carreggiata stradale, non potendo utilizzare la pista ciclabile e non essendo praticabile il transito sul marciapiede con il velocipede. Anche qualora la pista ciclabile fosse stata aperta dal lato opposto della carreggiata, sarebbe stato pericoloso per il ciclista fermarsi ed attraversare improvvisamente per raggiungere l'altro lato della strada. L'attore era, dunque, sostanzialmente obbligato a transitare sulla carreggiata nel punto in cui si è verificato il sinistro. A ciò si aggiunga che la griglia, essendo orientata longitudinalmente al senso di marcia, costituiva un pericolo specifico e particolarmente insidioso per i velocipedi, le cui ruote potevano facilmente incunearsi nelle fessure.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità va rapportato alla situazione concreta e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato, tenute in considerazione le predette circostanze, il comportamento del soggetto leso assume efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che appare congruo fissare nella misura del 30%.
3) Data la prova sull'an, l'attore dimostra altresì la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e le lesioni riportate e fornisce prova sul quantum debeatur. Le allegazioni attoree, supportate dalla documentazione prodotta (documentazione medica e relazione medico-legale), trovano altresì riscontro nella CTU medico-legale espletata.
Il Dr. CTU nominato, asserisce che ad esito dell'evento per cui è causa il Sig. Persona_1 Pt_1 riportava un “valido trauma contusivo-distorsivo cervicale con frattura-distacco dello spigolo antero- superiore ed antero-inferiore della 5^ vertebra (C5), in un quadro degenerativo spondilodiscoartrosico cervicale”, con riconoscimento di complessivi giorni 60 di Inabilità pagina 6 di 9 Temporanea, così ripartiti: TT: 15 giorni assoluta;
ITP: 15 gg al 75%, 15 gg al 50%, 15 gg al 25% e postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%.
La CTU riconosce altresì la necessarietà e congruità delle spese mediche sostenute e documentate, pari a un totale di € 434,00.
Le conclusioni della CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da critiche di parte;
devono essere pertanto condivise dal Tribunale e poste a base della valutazione del danno non patrimoniale.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 58 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di
Euro € 4.312,50 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale) e di € 10.273,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di €
14.585,50 in valori monetari attuali.
Alcuna ulteriore peculiare circostanza è stata allegata e provata da parte attrice tale da determinare una concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento (cfr., ex multis, Cass. civ.,
17209/2015); né il consulente dell'Ufficio ha accertato una incidenza delle lesioni patite a causa del sinistro sulla capacità lavorativa dell'attore (v. p. 8 della CTU); pertanto, alcun ulteriore aumento può essere riconosciuto.
Deve invece essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u., nella misura di € 434,00.
3).1 La complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 15.019,50, deve essere decurtata per effetto del riconosciuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione del sinistro nella misura del
30%. Conseguentemente l'importo da liquidarsi è pari ad € 10.513,65. pagina 7 di 9 3).2 Al predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4) Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice, non emergono elementi idonei a configurare la responsabilità processuale aggravata. Non risulta infatti che la parte convenuta abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia proposto domande o eccezioni nella consapevolezza della loro infondatezza, né che abbia utilizzato il processo per finalità improprie o dilatorie (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
5) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante il parziale accoglimento della domanda attorea in punto quantum (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016) e l'accertato concorso colposo nella misura del 30%, sussistono i presupposti per compensare le spese nella misura di un terzo e porre a carico dell'ente comunale convenuto le spese di lite nella restante misura di due terzi;
spese che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. pagina 8 di 9 Le spese di CTU, come sostenute in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente convenuto stante la contestazione operata dalla parte convenuta in relazione alla consulenza di parte versata in atti da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.513,65, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%;
- condanna il previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella misura dei Parte_1 restanti due terzi, in € 363,60 per esborsi, € 2.539,33 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. sostenute in corso di causa. Controparte_1
Crotone, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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