TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14045/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14045/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. BERTE' MARCO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14045/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTE' MARCO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO presso il difensore avv. BERTE' MARCO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole in premessa nn. 1.1, 4.1, 4.3
e in calce al contratto n. 2557, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
In via principale accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 2557 stipulato tra il signor con Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'acquisto del “certificato di associazione” di Club Getaway, per i motivi di
[...]
cui in atti e conseguentemente: - condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione delle somme percepite, fino all'importo di euro 15.400,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa. - Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a tenere indenne il signor quale conseguenza della nullità Parte_1 del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del Club con esonero del
Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e - condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla Controparte_1
cancellazione del signor dal Registro degli associati di Club Getaway (iscrizione n. Parte_1
0255). In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale di nel contratto di acquisto concluso con il signor Controparte_1
per i motivi di cui in atti e conseguentemente: - condannare la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme percepite, fino all'importo di euro 15.400,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa. - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il Controparte_1
signor quale conseguenza della risoluzione del contratto, dall'obbligo al pagamento Parte_1
delle spese di gestione in favore del Club con esonero del Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e - condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione del signor
[...]
dal Registro degli associati di Club Getaway (iscrizione n. 0255). - Con vittoria di spese e Pt_2
onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatari”.
All'udienza del 5.3.2025 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata a contumacia della convenuta e la causa è stata rinviata all'udienza odierna ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
pagina 3 di 6 Risulta accertato che:
Nel 2015, Il signor è stato invitato ad un evento organizzato dall'allora Travel Sun Parte_1
S.r.l. (successivamente mutata in e tenutosi all'Art Hotel di Calenzano per la consegna Controparte_1
di un buono vacanza. In quella sede è stato oggetto di sollecitazione per la sottoscrizione di un contratto per l'acquisto di un non ben precisato diritto vacanza;
Di fronte alle perplessità manifestate dal signor le parti hanno deciso di aggiornarsi ad un Parte_1 successivo incontro da tenersi presso l'abitazione del consumatore;
In data 15 novembre 2015, i promotori della società si sono presentati alla porta del signor
[...]
riproponendo la firma del contratto per l'acquisto del diritto vacanza;
Parte_1
Dopo le garanzie ricevute, il signor ha sottoscritto il contratto, senza ricevere alcun Parte_1
documento informativo (v. doc. 2);
Solo a luglio 2019, il signor ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway n. Parte_1
0255 (doc. 4).
In quel momento, il Ricorrente ha scoperto che:
- risulta iscritto presso un club inglese denominato Club Getaway (codice cliente n. 0255);
- l'iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali e che non si tratta di un diritto cedibile e trasmissibile agli eredi;
- l'iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi collegati alla partecipazione al club;
- l'iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all'anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club solo per una persona;
- è tenuto al pagamento delle spese di gestione sino alla scadenza dell'iscrizione. Il Ricorrente non ha mai usufruito di alcun diritto vacanza, ma è stato costretto a versare le spese di gestione al club inglese
Il contratto concluso dal ricorrente è nullo perché il suo oggetto è indeterminato e indeterminabile.
Invero, nello stesso si legge che vende la “iscrizione al Club Getaway by T.S. in Controparte_1 formula trust”, che attribuirebbe al titolare il diritto “di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per 2 pax (package
Gold), come da statuto del Club, nelle strutture identificate nel depliant…”. L'art. 1 del contratto, rubricato oggetto del contratto, recita: “
1.1.A maggiore specificazione si precisa che costituisce oggetto della vendita il diritto, cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici del Club
Getaway by T.S.&R. con sede in Elisabeth House 13/19, Queen Street, York Place, Leeds, CP_2
Yorkshire U.K., LS12EX, di seguito denominato Club e più precisamente il diritto di usufruire una
pagina 4 di 6 settimana all'anno (periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre) degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club. Tale diritto consente di pernottare gratuitamente per sette giorni a due persone nelle destinazioni turistiche offerte dal Club, meglio identificate nel depliant delle destinazioni che viene ora consegnato al cliente e per le quali il cliente potrà chiedere delucidazioni semplicemente contattando a mezzo e-mail, fax, telefono o simili. CP_1
1.2 Tale diritto avrà la durata dalla data di pagamento del prezzo fino all'anno 2053”.
Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall'iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti. Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l'anno per sette giorni per due persone, non è specificato con indicazione dei complessi turistici nei quali esso può essere esercitato né della tipologia di alloggio messo a disposizione, del tempo in cui può essere goduto il soggiorno e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo. In sostanza il contratto non consente di comprendere cosa il ricorrente abbia acquistato, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi.
Per le carenze riscontrate il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Dalla accertata nullità del contratto segue l'obbligazione restitutoria di che deve Controparte_1 pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di € 15.400 pari all'ammontare versato di cui vi è prova. Il pagamento, accertata la nullità del contratto, è infatti privo di giustificazione causale.
La somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento ai valori minimi dello scaglione della causa, in considerazione della mancata costituzione della resistente e della semplicità delle questioni trattate, decise in maniera univoca da molti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accerta la nullità del contratto n. 2557 stipulato dal sig. e per Parte_1 Controparte_1
indeterminatezza del suo oggetto;
conseguentemente,
2. condanna a restituire al resistente la somma di € 15.400 oltre a interessi al tasso Controparte_1
legale dal giorno della domanda al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne Controparte_1 il signor quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle Parte_1
spese di gestione in favore del Club con esonero dello stesso al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e – condanna inoltre la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione del signor dal Registro Parte_1
degli associati di Club Getaway (iscrizione n. 0255).
4. condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1
antistatario liquidate in € 2.540,00 per competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,20.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14045/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. BERTE' MARCO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14045/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTE' MARCO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 40 10121 TORINO presso il difensore avv. BERTE' MARCO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies cpc ritualmente notificato il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole in premessa nn. 1.1, 4.1, 4.3
e in calce al contratto n. 2557, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
In via principale accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 2557 stipulato tra il signor con Parte_1 CP_1
avente ad oggetto l'acquisto del “certificato di associazione” di Club Getaway, per i motivi di
[...]
cui in atti e conseguentemente: - condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione delle somme percepite, fino all'importo di euro 15.400,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa. - Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a tenere indenne il signor quale conseguenza della nullità Parte_1 del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del Club con esonero del
Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e - condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla Controparte_1
cancellazione del signor dal Registro degli associati di Club Getaway (iscrizione n. Parte_1
0255). In via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale di nel contratto di acquisto concluso con il signor Controparte_1
per i motivi di cui in atti e conseguentemente: - condannare la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme percepite, fino all'importo di euro 15.400,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa. - condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il Controparte_1
signor quale conseguenza della risoluzione del contratto, dall'obbligo al pagamento Parte_1
delle spese di gestione in favore del Club con esonero del Ricorrente al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e - condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione del signor
[...]
dal Registro degli associati di Club Getaway (iscrizione n. 0255). - Con vittoria di spese e Pt_2
onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatari”.
All'udienza del 5.3.2025 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata a contumacia della convenuta e la causa è stata rinviata all'udienza odierna ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.
pagina 3 di 6 Risulta accertato che:
Nel 2015, Il signor è stato invitato ad un evento organizzato dall'allora Travel Sun Parte_1
S.r.l. (successivamente mutata in e tenutosi all'Art Hotel di Calenzano per la consegna Controparte_1
di un buono vacanza. In quella sede è stato oggetto di sollecitazione per la sottoscrizione di un contratto per l'acquisto di un non ben precisato diritto vacanza;
Di fronte alle perplessità manifestate dal signor le parti hanno deciso di aggiornarsi ad un Parte_1 successivo incontro da tenersi presso l'abitazione del consumatore;
In data 15 novembre 2015, i promotori della società si sono presentati alla porta del signor
[...]
riproponendo la firma del contratto per l'acquisto del diritto vacanza;
Parte_1
Dopo le garanzie ricevute, il signor ha sottoscritto il contratto, senza ricevere alcun Parte_1
documento informativo (v. doc. 2);
Solo a luglio 2019, il signor ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway n. Parte_1
0255 (doc. 4).
In quel momento, il Ricorrente ha scoperto che:
- risulta iscritto presso un club inglese denominato Club Getaway (codice cliente n. 0255);
- l'iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali e che non si tratta di un diritto cedibile e trasmissibile agli eredi;
- l'iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi collegati alla partecipazione al club;
- l'iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all'anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club solo per una persona;
- è tenuto al pagamento delle spese di gestione sino alla scadenza dell'iscrizione. Il Ricorrente non ha mai usufruito di alcun diritto vacanza, ma è stato costretto a versare le spese di gestione al club inglese
Il contratto concluso dal ricorrente è nullo perché il suo oggetto è indeterminato e indeterminabile.
Invero, nello stesso si legge che vende la “iscrizione al Club Getaway by T.S. in Controparte_1 formula trust”, che attribuirebbe al titolare il diritto “di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per 2 pax (package
Gold), come da statuto del Club, nelle strutture identificate nel depliant…”. L'art. 1 del contratto, rubricato oggetto del contratto, recita: “
1.1.A maggiore specificazione si precisa che costituisce oggetto della vendita il diritto, cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici del Club
Getaway by T.S.&R. con sede in Elisabeth House 13/19, Queen Street, York Place, Leeds, CP_2
Yorkshire U.K., LS12EX, di seguito denominato Club e più precisamente il diritto di usufruire una
pagina 4 di 6 settimana all'anno (periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre) degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club. Tale diritto consente di pernottare gratuitamente per sette giorni a due persone nelle destinazioni turistiche offerte dal Club, meglio identificate nel depliant delle destinazioni che viene ora consegnato al cliente e per le quali il cliente potrà chiedere delucidazioni semplicemente contattando a mezzo e-mail, fax, telefono o simili. CP_1
1.2 Tale diritto avrà la durata dalla data di pagamento del prezzo fino all'anno 2053”.
Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall'iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti. Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l'anno per sette giorni per due persone, non è specificato con indicazione dei complessi turistici nei quali esso può essere esercitato né della tipologia di alloggio messo a disposizione, del tempo in cui può essere goduto il soggiorno e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo. In sostanza il contratto non consente di comprendere cosa il ricorrente abbia acquistato, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi.
Per le carenze riscontrate il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Dalla accertata nullità del contratto segue l'obbligazione restitutoria di che deve Controparte_1 pertanto essere condannata a restituire al ricorrente la somma di € 15.400 pari all'ammontare versato di cui vi è prova. Il pagamento, accertata la nullità del contratto, è infatti privo di giustificazione causale.
La somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 con riferimento ai valori minimi dello scaglione della causa, in considerazione della mancata costituzione della resistente e della semplicità delle questioni trattate, decise in maniera univoca da molti precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accerta la nullità del contratto n. 2557 stipulato dal sig. e per Parte_1 Controparte_1
indeterminatezza del suo oggetto;
conseguentemente,
2. condanna a restituire al resistente la somma di € 15.400 oltre a interessi al tasso Controparte_1
legale dal giorno della domanda al saldo;
pagina 5 di 6 3. condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne Controparte_1 il signor quale conseguenza della nullità del contratto, dall'obbligo al pagamento delle Parte_1
spese di gestione in favore del Club con esonero dello stesso al versamento della quota annuale nei confronti di Club Getaway e – condanna inoltre la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a provvedere, a proprie spese, alla cancellazione del signor dal Registro Parte_1
degli associati di Club Getaway (iscrizione n. 0255).
4. condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1
antistatario liquidate in € 2.540,00 per competenze di avvocato ed € 264,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,20.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6