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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 736 R.G.A.C. per l'anno 2022,
promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Soriano Calabro, alla via C.da Lacchi n.4 presso lo studio dall'Avv.
Aldo Currà, che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa nel presente giudizio dall' Avv. Stefano Genovese con Studio in Roma, Via dei
Prati dei Papa, 9, come da separata procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ex art 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
13920220001732359000 emessa dall' per il mancato Controparte_1 pagamento di € 25.567,33, ente creditore Commissione Tributaria Regionale per la pagina 1 di 7 Calabria, a titolo di recupero crediti anno 2017. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi nei confronti del difensore antistatario.
A fondamento della domanda ha dedotto che la procedura di riscossione attivata da
è assolutamente illegittima, in quanto la cartella Controparte_1 oggetto dell'impugnazione costituisce il primo ed unico atto con cui è stata portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva in discussione, non essendo stata preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento o intimazione.
Nel merito ha comunque dedotto l'inesistenza dei codici tributi relativi al mancato pagamento del contributo unificato poiché nessun codice corrisponde alla descrizione indicata e nessuno dei suddetti codici è presente nelle Tabelle codici tributo erariali e regionali presente sul sito dell' . Ha rilevato Controparte_1 che, trattandosi di codici tributi inesistenti, è evidente che l'ente creditore ha iscritto a ruolo imposte non dovute. Sempre nel merito ha ulteriormente dedotto che il provvedimento gravato è illegittimo in quanto contiene somme aggiuntive alla sorte capitale quali l'aggio di riscossione nonché gli interessi di mora che non sono assolutamente dovute.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare di sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento n. 13920220001732359000 perché lesivo e pregiudizievole dei diritti garantiti e riconosciuti al ricorrente.
Si è costituita l' che in via preliminare ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione stante la natura tributaria dei crediti portati dalla cartella impugnata, all'uopo richiamando quella giurisprudenza di legittimità per cui, “il contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, ha natura di entrata tributaria.
Pertanto, ha dedotto che da tale qualificazione discende che la domanda proposta dall'attuale ricorrente rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base al
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19 lett. d).
Ha rilevato che le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell'esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario (Cass. SS.UU. n. 14831/2008 in tema di preavviso di fermo amministrativo).
pagina 2 di 7 Sempre in via preliminare ha rilevato l'inammissibilità della domanda, ravvisando la necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 nei confronti della
Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, ovvero l'Ente creditore, a fronte della contestazione attorea circa l'omessa notificazione dell'invito al pagamento.
Nel merito, ha dedotto che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dal momento che la pretesa creditoria risale all'anno 2017 (relativo ad appello RGA
1151/2017), e nel caso di specie, va applicato il termine ordinario, come recentemente chiarito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 2999 del 01 febbraio
2022, secondo cui la tassa per l'iscrizione a ruolo di una causa (il Contributo
Unificato), si prescrive nel termine ordinario decennale.
Ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, ha osservato che l Controparte_1
può rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi
[...] estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito. È, infatti, da ritenere che l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa. Ciò è tanto più vero nella presente vicenda ove oggetto di contestazione è soltanto la preventiva notifica dell'invito al pagamento che, peraltro, come è noto, viene effettuata al difensore presso il domicilio eletto in giudizio.
Ha inoltre rilevato la regolarità delle notifiche effettuate dalla Commissione
Tributaria Regionale e pertanto ha dedotto la decadenza dall'impugnazione della cartella de qua.
La causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 20.09.2024 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere rigettata stante il difetto di giurisdizione sollevato da , che risulta assorbente e dirimente Controparte_1 rispetto a tutte le altre questioni poste.
pagina 3 di 7 La domanda proposta dall'odierna attrice va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio
(Contributo Unificato anno 2017).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva, poiché non preceduta da alcun pagina 4 di 7 avviso di accertamento o atto prodromico, nonché l'inesistenza dei codici relativi ai tributi di cui si chiede il recupero.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria (Cass. S.U., n.23832/2007).
In base a tale premesse le S.U. hanno affermato che "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa pagina 5 di 7 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; [cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n. 1394/2022 del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021].
Ancora, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per pagina 6 di 7 omessa notifica dell'avviso di accertamento nel termine previsto, invocando a tale riguardo la decadenza del potere impositivo.
Si tratta di profili che riguardano il merito della pretesa tributaria e, nello specifico,
l'inosservanza della procedura impositiva, rientrando nella giurisdizione tributaria
(cfr. Cass., n. 26681/2023).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920220001732359000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, del non elevato livello di complessità della stessa e della attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.700, 00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 736 R.G.A.C. per l'anno 2022,
promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Soriano Calabro, alla via C.da Lacchi n.4 presso lo studio dall'Avv.
Aldo Currà, che la difende e la rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa nel presente giudizio dall' Avv. Stefano Genovese con Studio in Roma, Via dei
Prati dei Papa, 9, come da separata procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ex art 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
13920220001732359000 emessa dall' per il mancato Controparte_1 pagamento di € 25.567,33, ente creditore Commissione Tributaria Regionale per la pagina 1 di 7 Calabria, a titolo di recupero crediti anno 2017. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi nei confronti del difensore antistatario.
A fondamento della domanda ha dedotto che la procedura di riscossione attivata da
è assolutamente illegittima, in quanto la cartella Controparte_1 oggetto dell'impugnazione costituisce il primo ed unico atto con cui è stata portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva in discussione, non essendo stata preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento o intimazione.
Nel merito ha comunque dedotto l'inesistenza dei codici tributi relativi al mancato pagamento del contributo unificato poiché nessun codice corrisponde alla descrizione indicata e nessuno dei suddetti codici è presente nelle Tabelle codici tributo erariali e regionali presente sul sito dell' . Ha rilevato Controparte_1 che, trattandosi di codici tributi inesistenti, è evidente che l'ente creditore ha iscritto a ruolo imposte non dovute. Sempre nel merito ha ulteriormente dedotto che il provvedimento gravato è illegittimo in quanto contiene somme aggiuntive alla sorte capitale quali l'aggio di riscossione nonché gli interessi di mora che non sono assolutamente dovute.
Pertanto, ha chiesto in via preliminare di sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento n. 13920220001732359000 perché lesivo e pregiudizievole dei diritti garantiti e riconosciuti al ricorrente.
Si è costituita l' che in via preliminare ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione stante la natura tributaria dei crediti portati dalla cartella impugnata, all'uopo richiamando quella giurisprudenza di legittimità per cui, “il contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, ha natura di entrata tributaria.
Pertanto, ha dedotto che da tale qualificazione discende che la domanda proposta dall'attuale ricorrente rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base al
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19 lett. d).
Ha rilevato che le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell'esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario (Cass. SS.UU. n. 14831/2008 in tema di preavviso di fermo amministrativo).
pagina 2 di 7 Sempre in via preliminare ha rilevato l'inammissibilità della domanda, ravvisando la necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 nei confronti della
Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, ovvero l'Ente creditore, a fronte della contestazione attorea circa l'omessa notificazione dell'invito al pagamento.
Nel merito, ha dedotto che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dal momento che la pretesa creditoria risale all'anno 2017 (relativo ad appello RGA
1151/2017), e nel caso di specie, va applicato il termine ordinario, come recentemente chiarito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 2999 del 01 febbraio
2022, secondo cui la tassa per l'iscrizione a ruolo di una causa (il Contributo
Unificato), si prescrive nel termine ordinario decennale.
Ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, ha osservato che l Controparte_1
può rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi
[...] estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito. È, infatti, da ritenere che l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa. Ciò è tanto più vero nella presente vicenda ove oggetto di contestazione è soltanto la preventiva notifica dell'invito al pagamento che, peraltro, come è noto, viene effettuata al difensore presso il domicilio eletto in giudizio.
Ha inoltre rilevato la regolarità delle notifiche effettuate dalla Commissione
Tributaria Regionale e pertanto ha dedotto la decadenza dall'impugnazione della cartella de qua.
La causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 20.09.2024 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere rigettata stante il difetto di giurisdizione sollevato da , che risulta assorbente e dirimente Controparte_1 rispetto a tutte le altre questioni poste.
pagina 3 di 7 La domanda proposta dall'odierna attrice va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio
(Contributo Unificato anno 2017).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva, poiché non preceduta da alcun pagina 4 di 7 avviso di accertamento o atto prodromico, nonché l'inesistenza dei codici relativi ai tributi di cui si chiede il recupero.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria (Cass. S.U., n.23832/2007).
In base a tale premesse le S.U. hanno affermato che "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa pagina 5 di 7 sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; [cfr. in tal senso anche Cass., S.U. n. 1394/2022 del 18.01.2022, Cass., S.U. n. 20693/2021].
Ancora, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per pagina 6 di 7 omessa notifica dell'avviso di accertamento nel termine previsto, invocando a tale riguardo la decadenza del potere impositivo.
Si tratta di profili che riguardano il merito della pretesa tributaria e, nello specifico,
l'inosservanza della procedura impositiva, rientrando nella giurisdizione tributaria
(cfr. Cass., n. 26681/2023).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920220001732359000 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, del non elevato livello di complessità della stessa e della attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.700, 00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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