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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10280/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/09/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Camillo Ravagli di Milano Corso Sempione 5, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 18/06/2022 (anno 2022 atto n. 0183 reg. 05 parte 1) in separazione dei beni.
separati con sentenza n. 2502/2024 del 18/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con la seguente figlia: nata a [...] il [...] e residente a Persona_1
Milano Via Teano 9, codice fiscale , cittadina italiana, minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia viene affidata a entrambi i genitori ma con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre con la quale già vive in Milano Via Teano 16. La residenza di seguirà, quindi, quella della madre, anche ai fini anagrafici;
Per_1
2. I genitori si impegnano ad agire in pieno spirito di collaborazione e a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di a favorire e garantire i contatti tra la Per_1 stessa con l'altro genitore nonché ad assicurare alla figlia un progetto educativo comune. Altresì si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, impegnandosi a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie materne e paterne. Ciascun genitore si impegna a favorire le frequentazioni di con gli ascendenti e con i parenti Per_1 di ciascun ramo genitoriale, garantendo il positivo accreditamento di tali figure avanti la minore;
3. Ciascun genitore si impegna a non squalificare l'altro genitore né i suoi familiari agli occhi della figlia minore, imponendole il rispetto delle decisioni genitoriali impartite nell'ambito dei canoni educativi condivisi
4. Le parti sono consapevoli che la squalifica del genitore arreca pregiudizio alla figlia minore e ne ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento sì da giustificare il ricorso ex art. 473 bis39 cpc e comportare penalizzazioni per il genitore responsabile, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti ablativi;
5. La casa familiare, con le relative pertinenze, sita in Milano Via Teano 16, già di proprietà esclusiva della signora verrà assegnata a quest'ultima in quanto collocataria in via Parte_3 prevalente della figlia minore;
6. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili per 12 mensilità, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base l'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione settembre 2026). L'assegno unico universale in favore della figlia minore continuerà a essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
nella medesima misura la minore verrà posta a carico di entrambi i genitori ai fini fiscali;
7. I coniugi concordano nel tenere ciascuno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida per la determinazione delle spese extrassegno di mantenimento per i figli minori ed i figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” emanate in data 10 giugno 2025 dal Tribunale di Milano in accordo con la Corte d'Appello, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
Le spese extra assegno sopra indicate verranno rimborsate al 50% al genitore che le ha sostenute, previa esibizione all'altro genitore di scontrino o fattura comprovante il pagamento, e nella stessa misura verranno fiscalmente detratte sempreché i genitori abbiano concorso in tale misura all'effettivo pagamento delle stesse.
I genitori danno altresì atto che la figlia minore è stata iscritta, di comune accordo, presso la scuola di infanzia “Istituto Paritario Cor Jesu” di Milano Via Teano 21 che inizierà a frequentare dal mese di settembre 2025, la cui retta mensile e la tassa di iscrizione annuale saranno sostenute al 50% tra gli stessi;
8. Quanto al diritto di visita, il padre trascorrerà con la figlia due pomeriggi a settimana – martedì e venerdì – dalle ore 18 alle ore 21, nonché i fine settimana, in alternanza con la signora
[...]
, dal venerdì alle ore 18 (o comunque dall'orario di uscita di scuola della figlia) sino Parte_1 alla domenica alle ore 21. Al termine di ciascun orario di visita, il padre dovrà riaccompagnare la minore presso la residenza materna.
Il tutto sempre fatti salvi i migliori accordi tra i genitori, nonché tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi della figlia.
Nel caso di malattia della minore, i genitori si accordano stabilendo che se essa coincide con i giorni di spettanza del genitore non prevalentemente collocatario, la madre si impegna a garantire al padre la possibilità di vedere la figlia presso la propria abitazione per almeno tre ore al giorno;
9. Quanto alle festività e ricorrenze, trascorrerà le feste natalizie ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore e, nello specifico, la settimana di Natale (dalla vigilia al 31 dicembre compreso) con l'uno e la settimana di Capodanno (dal 1 gennaio alla ripresa della scuola) con l'altro, sempre fatte salve le migliori intese concordate tra i genitori.
Con riferimento alla vacanze pasquali, trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con Per_1 un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, e l'anno successivo viceversa, sempre fatte salve le migliori intese concordate tra i genitori.
Per quanto attiene ai c.d. “ponti” e le altre festività scolastiche da calendario, verrà parimenti applicata la regola dell'alternanza fatte salve le migliori intese di volta in volta concordate tra i genitori.
Il genitore che durante i sopra menzionati periodi volesse trascorre con la minore le vacanze in un luogo diverso da quello della residenza abituale, dovrà informare l'altro con un preavviso minimo di quindici giorni indicando specificamente località e indirizzo ove la figlia sarà ospitata;
10. Quanto alla vacanze estive, i coniugi concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno i rispettivi periodi in compagnia della figlia. Il padre trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con nei mesi da giugno a settembre, riaccompagnandola al termine del periodo di competenza Per_1 presso la residenza materna;
la madre trascorrerà anch'essa due settimane (anche non consecutive) con la figlia nei mesi da giugno a settembre;
le parti stabiliscono ulteriormente che nei restanti giorni di ferie estive ricompresi nel periodo da giugno a settembre in cui la minore non seguirà le lezioni per chiusura scolastica, previo consenso dell'altro genitore, potrà trascorre in via esclusiva Per_1 con la madre o con i nonni materni, o con il padre o con i nonni paterni, ulteriori periodi di vacanza, oltre alle due settimane (anche non consecutive) di cui al paragrafo precedente.
I genitori concordano sulla circostanza che nei sopra indicati periodi, a partire dal primo giorno di vacanza della figlia, il regime di visite ordinario verrà sospeso;
11. Le spese relative alle vacanze, nessuna esclusa, saranno di esclusiva competenza e a esclusivo carico del genitore che trascorre il periodo con la minore;
12. in via alternata, trascorrerà il giorno del proprio compleanno un anno con un genitore e Per_1 quello successivo con l'altro.
Quanto al compleanno dei genitori, le parti concordano che trascorrerà la ricorrenza con il Per_1 genitore che festeggerà il proprio genetliaco;
13. Durante i periodi di permanenza di presso ciascuno dei genitori, le decisioni quotidiane, Per_1
e che non siano di primaria importanza, verranno prese dal genitore che ha presso di sé la figlia minore.
Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione e comunque quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione alla salute di verranno assunte Per_1 congiuntamente dai genitori, previo accordo.
14. In ogni caso resta inteso che il genitore che pernotta in compagnia della figlia in luoghi diversi dalla propria abitazione abituale dovrà fornirne tempestiva comunicazione all'altro , con specifica indicazione del luogo e del tempo in cui la minore si troverà a permanere;
15. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio: comunque ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro prima di effettuare viaggi all'estero con la minore, dovendo chiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei;
16. Le parti si danno atto della propria indipendenza economica e dichiarano, di aver risolto, regolato e definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economico tra di loro intercorrente e diviso in parti uguali tutto quanto in comproprietà e/o in contitolarità, con piena soddisfazione di entrambi e conseguente rinuncia ad ogni eventuale pretesa, da oggi e per il futuro, senza nulla più a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 18/06/2022 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG