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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 8760/2024 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pezone;
Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento Persona_1 di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA Esiti di frattura tibiale sx (luglio 2022) con paresi del SPE. Eccesso ponderale. Sindrome depressiva endoreattiva. ESAME OBIETTIVO LOCALE Apparato osteo-articolare: scheletro conforme all'età ed al sesso. Spinalgie pressorie dorso-lombari. Cambi posturali in autonomia e deambulazione in autonomia. Lasegue negativa bilateralmente. deambulazione e passaggi posturali in autonomia. La deambulazione avviene con molla di Codevilla per la paresi dello SPE. Esame neuro-psichico:
1 nervi cranici integri. Motilità piramidale indenne bilateralmente. Sensibilità termo-algesiche e tattili e riflessi osteotendinei nella norma. L'esame psichico condotto con il metodo del libero evidenzia un soggetto con note d'ansia e con tono dell'umore deflesso. Eloquio semplice e povero nei contenuti. Orientata nel tempo e nello spazio, in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. III - CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E CONCLUSIONI In merito alla opposizione dell'avvocato Pezone sulla valutazione medico-legale che non condivide poiché afferma che vi sarebbe stata:
1) una errata applicazione dei codici tabellari di riferimento
2) una insufficienza dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita Si precisa quanto segue: L'avvocato afferma nelle sue note che la perizianda è affetta da esiti di frattura tibiale a sx, operata con osteosintesi con inchiodamento endomidollare a Luglio 2022 e presenta esiti di deficit del SPE con piede in caduta, che è proprio quello che ho riconosciuto: Esiti di frattura tibiale sx con paresi del SPE. Cod. 7322 25% Tale codice presenta una percentuale fissa del 25%. La lesione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE), noto anche come nervo peroneo comune, può causare dolore, intorpidimento, formicolio e debolezza muscolare alla gamba e al piede, spesso portando a una condizione chiamata "piede cadente". Questa condizione rende difficile sollevare la punta del piede, causando difficoltà nel camminare e aumentando il rischio di inciampare e cadere. Il nervo sciatico popliteo esterno, anche detto nervo peroneo comune, innerva i muscoli della loggia anteriore e laterale della gamba e alcuni muscoli del piede. Più precisamente, i muscoli innervati sono il tibiale anteriore, l'estensore lungo delle dita, l'estensore lungo dell'alluce, il peroneo lungo, il peroneo breve, il peroneo terzo, l'estensore breve delle dita, l'estensore breve dell'alluce e gli interossei dorsali del piede. Pertanto la deambulazione risulta difficoltosa per tale motivo poiché vi è un'alterazione dei muscoli della parte anteriore e laterale della gamba ed alcuni muscoli del piede. Secondo l'avvocato Pezone si doveva applicare il codice 7337 a cui corrisponde dell'arto Per_2 inferiore con deficit di forza grave associata ad incontinenza sfinterica. Ciò ovviamente non può essere poiché una paresi agli arti inferiori è una condizione caratterizzata da debolezza o perdita parziale della forza muscolare in uno o entrambi gli arti. Le cause di una paresi agli arti sono dovute ad un danno parziale al cervello, al midollo spinale o alle vie nervose piramidali. Quindi si tratta di una condizione completamente diversa, poi considerando la certificazione neurologica del 02/07/2024 a cui fa menzione l'avvocato, conclude che il periziando presenta esiti di frattura di tibia sx con sofferenza assonale dello SPE di grado grave e paresi con caduta del piede sx. quindi la paresi riguarda i muscoli irradiati dal nervo sciatico popliteo esterno determinando la caduta del piede, il cosiddetto “Piede cadente” caratteristico di tale lesione, ma è quello che ho riconosciuto anche io. Forse l'avvocato ha frainteso il termine paresi applicandolo all'intero arto, ma che è una condizione completamente differente e fortunatamente non presentata dalla perizianda. Pertanto, rivalutato il caso alla luce di tale opposizione e della certificazione neurologica allegata, si ribadisce che: è da ritenersi un soggetto “INVALIDA CIVILE con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa dal 34% al 73%: 50%, dalla data della domanda amministrativa.
2 Decorrenza: 16/03/2023”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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