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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GLENDA Parte_1 C.F._1
GIOVANNARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Francesco n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ERMINIA Parte_2 C.F._2
DELL'AMICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fosdinovo (MS), viale Malaspina n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con reciproco obbligo di comunicazione all'altro.
2) L'abitazione coniugale sita in Viareggio (LU) frazione Torre del Lago via Aurelia 84, di proprietà esclusiva della IG.ra verrà assegnata alla stessa che ivi continuerà a risiedere Parte_1 insieme ai figli, fatto salvo quanto si stabilirà infra.
3) Riguardo al figlio minore, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), lo stesso rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con C.F._3 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
con facoltà dei genitori medesimi di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con obbligo per i
1 medesimi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione. Con impegno, altresì, dei genitori a garantire che i figli conservino rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Circa gli orari di visita, i ricorrenti stabiliscono che, una settimana, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.30 con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato e la domenica dalle ore 09.30 alle ore 22.30 con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato e, la settimana successiva, vedrà e terrà con sé il figlio dalle ore 09.30 del sabato alle ore 22.30 della domenica - con pernotto il sabato sera presso il padre – con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato. E così, alternando le settimane. Il IG. si obbliga, nel rispetto Pt_2 dei diritti e doveri genitoriali, a vedere e tenere con sé la figlia negli stessi orari e con la medesima cadenza con cui terrà con sé il figlio minore. Il IG. si impegna, fin da ora, a gestire in autonomia il tempo che trascorrerà con i figli anche Pt_2 con l'aiuto della famiglia di origine e senza dover stanziare presso l'abitazione coniugale. Viene fatto salvo ogni diverso migliorativo accordo tra i genitori nel rispetto delle eSIenze scolastiche, extrascolastiche e di salute dei figli e delle eSIenze lavorative e/o di salute dei genitori stessi. Il figlio minore trascorrerà, inoltre, con i genitori ad anni alterni la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo. Il IG. Pt_2 si obbliga a trascorrere le festività con la figlia nei medesimi giorni in cui terrà il figlio minore. Infine, durante le vacanze scolastiche, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni, da concordarsi tra gli stessi. Il IG. si obbliga a trascorrere, contestualmente, con Pt_2 entrambi i figli, il predetto periodo durante le vacanze scolastiche. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte degli stessi e del figlio minore di passaporto e di documento di identità. 4) Circa il mantenimento dei figli, il padre si impegna a corrispondere, fino al raggiungimento della indipendenza economica di ciascuno, a titolo di contributo ordinario, la somma mensile di euro 200,00= cadauno per un totale di euro 400,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente Iban [...] Dell' assegno unico ai figli beneficerà esclusivamente la SI.ra , rinunciando il SI. Parte_1
a proporre qualsivoglia richiesta in tal senso all' Parte_2 CP_1
Il SI. dichiara, infatti, di acconsentire e di aver acconsentito, fin dall'entrata in vigore Pt_2 dell'emolumento, a che tale assegno venisse e venga percepito e trattenuto dalla SI.ra e Parte_1 si obbliga- ove si rendesse necessario - a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo ed a fornire ogni documento utile a perfezionare future istanze a favore di quest'ultima; a tal riguardo rinuncia inoltre a qualsiasi richiesta di rimborso. Circa le spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura del cinquanta per cento (50%) con indicazione che per spese straordinarie, in base al protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, e qui riprodotto unicamente per la condivisione della parte richiamata si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche
2 urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
pese per regali dei compagni di scuola. b) b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza;
laddove ciò non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni 15 giorni, documentando anche a mezzo sms o whatsapp le spese effettuate. I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, pertanto gli stessi si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge;
- dichiarare compensate le spese legali». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 9/10/2005, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
26/3/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Viareggio (LU) in data 9/10/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GLENDA Parte_1 C.F._1
GIOVANNARDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Francesco n. 2, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ERMINIA Parte_2 C.F._2
DELL'AMICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fosdinovo (MS), viale Malaspina n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con reciproco obbligo di comunicazione all'altro.
2) L'abitazione coniugale sita in Viareggio (LU) frazione Torre del Lago via Aurelia 84, di proprietà esclusiva della IG.ra verrà assegnata alla stessa che ivi continuerà a risiedere Parte_1 insieme ai figli, fatto salvo quanto si stabilirà infra.
3) Riguardo al figlio minore, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), lo stesso rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con C.F._3 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
con facoltà dei genitori medesimi di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che lo riguardano e con obbligo per i
1 medesimi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione. Con impegno, altresì, dei genitori a garantire che i figli conservino rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Circa gli orari di visita, i ricorrenti stabiliscono che, una settimana, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.30 con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato e la domenica dalle ore 09.30 alle ore 22.30 con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato e, la settimana successiva, vedrà e terrà con sé il figlio dalle ore 09.30 del sabato alle ore 22.30 della domenica - con pernotto il sabato sera presso il padre – con riconduzione dalla madre dopo che lo stesso avrà cenato. E così, alternando le settimane. Il IG. si obbliga, nel rispetto Pt_2 dei diritti e doveri genitoriali, a vedere e tenere con sé la figlia negli stessi orari e con la medesima cadenza con cui terrà con sé il figlio minore. Il IG. si impegna, fin da ora, a gestire in autonomia il tempo che trascorrerà con i figli anche Pt_2 con l'aiuto della famiglia di origine e senza dover stanziare presso l'abitazione coniugale. Viene fatto salvo ogni diverso migliorativo accordo tra i genitori nel rispetto delle eSIenze scolastiche, extrascolastiche e di salute dei figli e delle eSIenze lavorative e/o di salute dei genitori stessi. Il figlio minore trascorrerà, inoltre, con i genitori ad anni alterni la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo. Il IG. Pt_2 si obbliga a trascorrere le festività con la figlia nei medesimi giorni in cui terrà il figlio minore. Infine, durante le vacanze scolastiche, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni, da concordarsi tra gli stessi. Il IG. si obbliga a trascorrere, contestualmente, con Pt_2 entrambi i figli, il predetto periodo durante le vacanze scolastiche. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte degli stessi e del figlio minore di passaporto e di documento di identità. 4) Circa il mantenimento dei figli, il padre si impegna a corrispondere, fino al raggiungimento della indipendenza economica di ciascuno, a titolo di contributo ordinario, la somma mensile di euro 200,00= cadauno per un totale di euro 400,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente Iban [...] Dell' assegno unico ai figli beneficerà esclusivamente la SI.ra , rinunciando il SI. Parte_1
a proporre qualsivoglia richiesta in tal senso all' Parte_2 CP_1
Il SI. dichiara, infatti, di acconsentire e di aver acconsentito, fin dall'entrata in vigore Pt_2 dell'emolumento, a che tale assegno venisse e venga percepito e trattenuto dalla SI.ra e Parte_1 si obbliga- ove si rendesse necessario - a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo ed a fornire ogni documento utile a perfezionare future istanze a favore di quest'ultima; a tal riguardo rinuncia inoltre a qualsiasi richiesta di rimborso. Circa le spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura del cinquanta per cento (50%) con indicazione che per spese straordinarie, in base al protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, e qui riprodotto unicamente per la condivisione della parte richiamata si intendono: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche
2 urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
pese per regali dei compagni di scuola. b) b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza;
laddove ciò non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni 15 giorni, documentando anche a mezzo sms o whatsapp le spese effettuate. I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, pertanto gli stessi si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge;
- dichiarare compensate le spese legali». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 9/10/2005, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
26/3/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Viareggio (LU) in data 9/10/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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