Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza collegiale 20 agosto 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2022, proposto da
AM De EF, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Zavagli, Gaetano Virgili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento - bollettino prot. n. 2008 del 14-01-2022, contenente le posizioni degli ultimi nominati da GPS nel VII turno di convocazione;
e di ogni altro atto, preordinato, antecedente, consequenziale e comunque connesso, che qui si riporta: bollettino n. 40507 del 20.12.2021; bollettino prot.n. 37888 del 7 Dicembre 2021; bollettini prot. n. 27675 del 6/9/2021, e prot. n. 35665 del 23/11/2021; bollettini prot.n. 33131 del 4 Novembre 2021; prot. n. 30935 dell'08/10/2021; bollettino prot.n. 28988 del 20 Settembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CA De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra De EF, con istanza del 16.08.2021, ha partecipato telematicamente alla procedura di inserimento nelle graduatorie GPS, seconda fascia, ritenendo di avere i requisiti necessari ex OM n. 60/2020; secondo quanto dichiarato in ricorso, alla presentazione della domanda, la ricorrente risultava in posizione n.739 con 68.5 punti per le scuole secondarie di II grado e in posizione n. 2015 con 44,5 punti per le scuole secondarie di I grado.
In seguito, all’esito della pubblicazione, la stessa non risultava invece presente nelle graduatorie pubblicate dall’Amministrazione, risultando superata da candidati che, si contesta, avrebbero avuto punteggi inferiori ai suoi.
Insoddisfatta la richiesta della ricorrente di correzione a mezzo di autotutela, è stato proposto il presente ricorso avverso la posizione in graduatoria denunziando:
- eccesso di potere. Illogicità. Violazione del principio legittimo affidamento, ingiustizia Manifesta, disparità di Trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con comparsa di mero stile, senza effettuare alcuna contestazione o deduzione.
Con ordinanza n. 3013/2022 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, puntualmente adempiuta.
All’esito della camera di consiglio del 21 giugno 2022 (ordinanza n. 4018/2022) veniva respinta la domanda cautelare, non risultando piena prova degli errori dell’amministrazione.
In vista della definizione del merito, il Collegio con ordinanza collegiale n. 15610 del 20 agosto 2025 riteneva necessario, al fine del decidere, acquisire una dettagliata relazione da parte dell’Amministrazione sui fatti di causa.
L’ordinanza rimaneva inottemperata.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, presente il solo difensore della ricorrente, il gravame veniva trattenuto per la decisione, con la precisazione che, essendo le graduatorie ormai esaurite, la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso ai fini del riconoscimento dei punti di anzianità spettanti.
Il ricorso deve essere accolto.
Con il ricorso si deduce che l'algoritmo usato dal Ministero per la formazione delle graduatorie sarebbe stato applicato inesattamente nella stesura delle stesse, non considerando i punteggi effettivi dei candidati e creando una sostanziale erroneità nel posizionamento in graduatoria; inoltre la Pubblica Amministrazione non avrebbe mai palesato l'iter logico-giuridico che ha portato alla formazione della graduatoria.
Il motivo deve essere accolto.
Risulta in atti (nota Dirigente Scolastico di convalida GPS del 31.12.2020) che al momento della domanda la ricorrente risultava titolare di 68.5 punti per le scuole secondarie di II grado e di 44,5 punti per le scuole secondarie di I grado, salvo poi non essere inserita in graduatoria in posizione utile.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter trarre argomenti di prova sull’erroneità del posizionamento dal comportamento processuale del Ministero che, pur costituito, oltre a non aver compiuto alcun atto di difesa nel corso del giudizio, non ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta con l’ordinanza n. 15610/2022 né ha indicato le ragioni dell’inottemperanza al preciso ordine giudiziale. Considerato che risulta incontroverso che l’intera fase della procedura si svolga secondo criteri e modalità che sono nel pieno dominio dell’Amministrazione e che non sono facilmente conoscibili dai soggetti interessati, vanno dunque richiamati il principio di vicinanza dell’onere della prova e quello dispositivo, affermati dall’art. 64, commi 1 e 2 del codice del processo amministrativo (mutuati dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), che rispettivamente sanciscono che spetta alle parti di fornire gli elementi di prova che sono nella loro disponibilità riguardanti le rispettive domande ed eccezioni, di modo che, per quanto ne importa, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti sui quali si fonda la pretesa azionata in giudizio, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, è tenuto a provare i fatti su cui l'eccezione si fonda; in secondo luogo, che a fronte di una allegazione, rilevante ai fini della decisione, formulata dalla parte ricorrente, la parte resistente ha l'onere di contestarla specificamente (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 4 ottobre 2022, n. 989).
Orbene, nel caso di specie, il Ministero, pur essendo nella disponibilità degli elementi di prova necessari, non ha specificatamente contestato le circostanze fattuali addotte da parte ricorrente; né ha eseguito l’ordine istruttorio impartito da questo Tribunale, comportamento processuale valutabile da questo Collegio.
In conclusione il ricorso viene accolto e per l’effetto gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui impediscono alla ricorrente il riconoscimento dell’anzianità di ruolo secondo i parametri ministeriali.
Data la particolarità della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IO, Presidente
CA De AR, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De AR | ER IO |
IL SEGRETARIO