Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/10/2025, n. 17541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17541 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6787 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari
del Decreto n. 910 del 14/4/2022 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione comunicato per mezzo della nota prot. n. 9726 del 14/4/2022 pervenuto in data 15/4/2022 di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero – Romania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il consigliere CH IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato il giorno successivo, la signora -OMISSIS- ha impugnato il Decreto n. 910 del 14/4/2022 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione comunicato per mezzo della nota prot. n. 9726 del 14/4/2022 pervenuto in data 15/4/2022, con cui l’Amministrazione ha negato alla ricorrente il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania dalla stessa come abilitante all’esercizio della funzione di insegnante nelle classi AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Inglese AB25 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I grado.
Il provvedimento impugnato è stato assunto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 603\2021, che aveva annullato un precedente diniego ed ordinato al Ministero di riaprire il procedimento.
2. – La ricorrente espone di essere è in possesso di idonea certificazione rilasciata dal ministero dell’istruzione rumeno (Adeverinte) di cui alla nota n. 79055/13.8.2019 a firma del Direttore della Direzione Generale Istruzione Secondaria Superiore e Educazione Permanente, è attestata l’equipollenza del titolo posseduto in Romania sulla scorta della direttiva 2005/36/CE, e propone avverso gli atti gravati censure rubricate come segue:
1) Nullità per elusione e omessa applicazione del dispositivo della Cons. Stato n. 603/2021 VI sez. e n. Sez. VI, n. 6088/2021 sez. VI, n. 8502/2021 sez. VI;
2) Violazione di legge – l. 241/1990 – art. 3 - difetto e carenza di motivazione – difetto e carenza di istruttoria – travisamento dei fatti. erroneita’ dei presupposti – irragionevolezza e incorenza – nullita’ per elusione del giudicato di cui alle sentenza cons. stato 603/2021 e 1503/2022.
3) Difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo;
4) Violazione di legge – artt. 16 e 17 – d.lg. 206/2007 – artt. 6 legge 2014/1990. Carente e omessa istruttoria – violazione del principio di collaboraizone con il cittadino – eccesso di potere – incoerenza – illogicita’ manifesta – iragionevolezza – nullita’ – elusione del giudicato della sentenza passata in giudicato.
4. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – Con ordinanza n. 4409\2022 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
6. - In assenza di scritti conclusionali delle parti, il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025.
7. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Il diniego impugnato di riconoscimento del titolo è basato sul seguente percorso motivazionale:
“VISTA l’Attestazione n. 79387 rilasciata in data 08.08.2017 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all’interessata “il diritto di insegnare nel dominio Filologia”;
VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è “condizione necessaria, ma non sufficiente” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;
RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (CdS), n. 1503/2022 pubblicata in data 2 marzo 2022, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessata e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all’interno dell’attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;
VERIFICATO che, in riferimento all’istanza di riconoscimento della classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA – INGLESE – nelle scuole secondarie di primo grado, non viene menzionata alcuna abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese né nell’attestazione del Ministero rumeno, né nel percorso professionalizzante svolto dall’interessata (…)”
8. – Alla luce di tale motivazione vanno innanzitutto respinte tutte le doglianze che lamentano la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1503\2022.
Quest’ultima ha osservato, infatti, che con la sentenza n. 603 del 2021 del Consiglio di Stato, è stato annullato l’avviso del Miur n. 5636 del 2 aprile 2019 e la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 7858 del 6 maggio 2019, recanti il rigetto dell’istanza proposta dal richiedente ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento del titolo di insegnamento conseguito in Romania.
Tale sentenza, per espressa affermazione del Giudice dell’ottemperanza, “non ha attribuito alla ricorrente la diretta spettanza del bene della vita, essendo necessaria la riattivazione, da parte dell’Amministrazione competente, del procedimento di valutazione dell’istanza, emendato dal vizio istruttorio riscontrato e nei limiti conformativi ascritti dal giudicato medesimo.”
Tale è l’operazione condotta dall’Amministrazione nella circostanza, la quale ha provveduto ad esaminare il titolo della ricorrente, pervenendo all’avviso che esso non fosse sufficiente ad abilitarla all’insegnamento nella classe di concorso AB25 - Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria – inglese.
Ne segue il rigetto delle censure che postulano la mancata o inesatta ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione.
9. – Neppure i motivi –anche essi congiuntamente esaminabili- che postulano la sufficienza dell’Adeverinta posseduto dalla ricorrente all’insegnamento delle dette materie possono trovare accoglimento.
Sebbene non risulti prodotto in giudizio il certificato rilasciato dalle Autorità rumene, la stessa prospettazione in ricorso afferma che “la Dott.ssa -OMISSIS- a seguito del conseguimento in Romania dell’abilitazione all’insegnamento Nivel I e Nivel II nell’ambito della propria specialità ha conseguito la relativa attestazione rumena che la abilita all’insegnamento nell’ambito della “Filologia” ed ha proposto istanza di riconoscimento del titolo per l’insegnamento delle classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado Inglese) e AB25 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I grado) (…)”
Tanto è sufficiente al rigetto delle proposte censure sulla scorta della consolidata giurisprudenza del Tribunale (da ultimo si veda la sentenza n. 15820/2025), per cui “ Vero è, infatti, che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2022 ha affermato il principio secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
È però altrettanto vero che occorre prima individuare il contenuto dell’abilitazione conseguita nel Paese membro dell’Unione europea e poi verificare se la qualificazione e l’esperienza conseguita in tal sede siano idonee all’insegnamento anche in Italia (con le sentenze nn. 19/2022 e 20/2022 del 29.12.2022, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in sostanza disatteso l’argomentazione del Ministero secondo cui il titolo ottenuto in Romania da Italiani che hanno conseguito la laurea in Italia avrebbe valore solo accademico e non professionale e sarebbe, perciò, privo di valore abilitante, in quanto secondo l’ordinamento romeno solo la laurea conseguita in Romania sarebbe titolo abilitativo; cfr. anche Cons. Stato, n. 8014/2023). (…) la questione per cui si procede è nella sostanza sovrapponibile a quella già decisa da questo Tribunale (Sez. III-bis, n. 7228/2022) - cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendone le argomentazioni - ove è stato affermato che “Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per le classi di concorso AB24, AB24, AA24 e AA25, ossia per l’insegnamento della lingua inglese e francese nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, mentre l’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, nella stessa traduzione datane dalla ricorrente, ‘conferisce … il diritto all’insegnamento preuniversitario in Romania nel campo Filologia’ … l’istante risulta sprovvista di qualsivoglia abilitazione relativa all’insegnamento dell’inglese e del francese, ossia per le classi per cui è stato richiesto il riconoscimento, facendo il titolo riferimento all’ambito della filologia… nel caso in cui l’Amministrazione verifichi la sostanziale difformità, anche nominale, basata anche su massime di esperienza e conoscenze tecniche, tra le classi di concorso non appare necessario svolgere un’analitica comparazione tra gli esami sostenuti dalla ricorrente in Romania e quelli che sarebbe necessario svolgere in Italia per ottenere il riconoscimento di un dato titolo abilitativo … quanto riportato nell’attestato o Adeverinta ha valore dirimente in quanto è l’unico attestato ‘avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita … ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare’ (ex multis, sentenze n. 1165 del 2021, n. 5751 del 2021, n. 8698 del 2021) … in caso contrario, e cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell’attestato, si finirebbe per attribuire un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese, riconoscendogli l’abilitazione a insegnare materie che non è abilitato ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo … L’estraneità del titolo conseguito e della classe di concorso giustificano la mancata previsione di misure compensative, che dovrebbero di fatto tradursi nella istituzione di un nuovo e differente percorso abilitativo in Italia, ulteriore e differente rispetto a quelli previsti dall’ordinamento interno e da svolgersi nel rispetto dei tempi e delle procedure abilitative previste in tale ordinamento”.
Il medesimo Tribunale ha, altresì, avuto modo di rilevare che “Né giova sostenere, come fa parte ricorrente, che il possesso del titolo in questione, il quale attribuisce un diritto all’insegnamento genericamente riferito alla Filologia, consentirebbe in Romania l’accesso all’insegnamento su molteplici classi di concorso, tra cui anche le lingue inglese e francese, come sarebbe attestato dal documento c.d. ‘Centralizzatore’ rumeno. Difatti tale documento non sembra in alcun modo riferirsi a titoli abilitativi, ma soltanto a specializzazioni e a prove di concorso per l’inserimento del personale docente nelle istruzioni preuniversitarie, nonché all’esame finale nazionale in educazione; mentre nel caso di specie l’istante chiede il riconoscimento di una qualifica professionale (ossia l’abilitazione all’insegnamento) che assume di aver già acquisito in Romania e che l’Amministrazione italiana, in base alla normativa più volte ivi richiamata, non può che riconoscere se non nei limiti e nelle forme in cui tale qualifica è stata attribuita nello Stato membro d’origine” (ibidem).”
10. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese, per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, che non ha depositato memorie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH IN, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
Annalisa Tricarico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH IN |
IL SEGRETARIO