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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 319/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERUGINI Parte_1 P.IVA_1
MARIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAOLINI ENZO CP_1 P.IVA_2
Convenuto
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificato in data 24.1.2019 con il quale la società chiedeva il pagamento della CP_1 somma di € 2.323,68 oltre spese.
A fondamento della domanda deduceva;
difetto di competenza territoriale del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Cosenza;
mancato rispetto del termine dilatorio dei 120 giorni concesso alla pubbliche amministrazioni dall'art. 147 della l.n. 388/2000 atteso che “ la società opposta, prima della notificazione dell'odierna sentenza e precetto aveva già comunicato a mezzo pec la predetta sentenza all'indirizzo: che – a dire dell'odierno opponente – “non risulta Email_1 essere iscritto e pubblicato nel RE.G.INDE, ai fini della validità della comunicazione a mezzo pec e tale comunicazione e priva dei crismi propri della notificazione”; invalidità del conferimento della procura ad litem.
Si costituiva l'odierna opposta la quale impugnava integralmente l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e diritto.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva riservata pe rla decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata. Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere sia l'ammontare del credito;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata – sia per l'intero - per quella maggiore somma, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez.
III, 11 marzo 1992, n. 2938) sia sub art. 617 c.p.c. avendo contestato i singoli atti esecutivi che sarebbero stati posti in essere dalla società opposta
Riguardo al primo motivo di opposizione, ovvero competenza del Tribunale di Paola in luogo di quello implicitamente indicato di Cosenza, la stessa può ritenersi assorbita dalle eccezioni formulate dall'opposta e non contestate nel merito nel merito;
analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti dell'asserito difetto di procura sanato nel corso del giudizio.
Residua quale motivo di opposizione la violazione ad opera della dell'art. 14 del D.Lgs. CP_1
669/1996 per aver quest'ultima proceduto ad esecuzione prima del prescritto termine di 120 giorni.
Se in punto di diritto tale circostanza non risulta contestata dovendosi ritenere conformemente all'indirizzo della giurisprudenza sul punto, laddove appunto nei confronti dell pubbliche amministrazioni è previsti un ulteriore termine dilatorio di 120 giorni per l'inizio dell'esecuzione, nella fattispecie di cui è causa riveste circostanza dirimente la validità o meno della pec inviata dall'opposta al all'indirizzo nel rispetto del Parte_1 Email_1 termine predetto, indirizzo indicato nell'indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) in assenza di ulteriore indicazione da parte del di medesimo di altro indirizzo, indirizzo peraltro indicato Pt_1 dall'opponente nel presente giudizio per le notifiche nell'atto di opposizione a precetto.
Dal 2020 ai sensi del Decreto Legge n. 76, art. 28 in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12 la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. Come eccepito dall'opposta l'art.
6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 è quello che istituisce l'IPA che al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato
“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”.
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa occorre inoltre aggiungere che per tutti i settori del opponente indicano il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata e che nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio il medesimo indirizzo di posta veniva indicato per la ricezione degli atti del presente giudizio.
Pertanto, ancor più in considerazione della circostanza che nel caso di specie non è mai stato eseguito il pignoramento nei confronti del di il solo scopo di porre il debitore Pt_1 Pt_1 nelle condizioni di poter adempiere è stato raggiunto – peraltro opponente, come ammesso dallo stesso nel proprio atto di opposizione, proponendo appello alla sentenza notificatagli, confermava di non volersi avvalere di alcun “spatium adimplendi” e di non avere alcuna intenzione di preparare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del credito azionato dalla deducente nei suoi confronti – ne deriva che in concreto non era esigibile in capo all'opposta alcuna ulteriore attività avendo la stessa con l'adozione dell'ordinaria diligenza reperito un indirizzo pec apparentemente idoneo e che, comunque, l'inidoneità dello stesso non è alla medesima imputabile avendo l'opponente con il proprio comportamento – indicazione dell'indirizzo pec che sebbene asseritamente non attivo, indicato per tutti i comparti dell'amministrazione comunale nonchè indicato negli atti del giudizio –
a contribuito a determinare la situazione di apparenza.
La natura della pronuncia parzialmente in rito unitamente alla circostanza della effettiva mancata ricezione dell'atto di pignoramento, determina la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese di lite.
Paola, 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 319/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERUGINI Parte_1 P.IVA_1
MARIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAOLINI ENZO CP_1 P.IVA_2
Convenuto
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificato in data 24.1.2019 con il quale la società chiedeva il pagamento della CP_1 somma di € 2.323,68 oltre spese.
A fondamento della domanda deduceva;
difetto di competenza territoriale del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Cosenza;
mancato rispetto del termine dilatorio dei 120 giorni concesso alla pubbliche amministrazioni dall'art. 147 della l.n. 388/2000 atteso che “ la società opposta, prima della notificazione dell'odierna sentenza e precetto aveva già comunicato a mezzo pec la predetta sentenza all'indirizzo: che – a dire dell'odierno opponente – “non risulta Email_1 essere iscritto e pubblicato nel RE.G.INDE, ai fini della validità della comunicazione a mezzo pec e tale comunicazione e priva dei crismi propri della notificazione”; invalidità del conferimento della procura ad litem.
Si costituiva l'odierna opposta la quale impugnava integralmente l'atto di citazione in quanto infondato in fatto e diritto.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva riservata pe rla decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ritiene il giudicante che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata. Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere sia l'ammontare del credito;
tale contestazione – secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata – sia per l'intero - per quella maggiore somma, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez.
III, 11 marzo 1992, n. 2938) sia sub art. 617 c.p.c. avendo contestato i singoli atti esecutivi che sarebbero stati posti in essere dalla società opposta
Riguardo al primo motivo di opposizione, ovvero competenza del Tribunale di Paola in luogo di quello implicitamente indicato di Cosenza, la stessa può ritenersi assorbita dalle eccezioni formulate dall'opposta e non contestate nel merito nel merito;
analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti dell'asserito difetto di procura sanato nel corso del giudizio.
Residua quale motivo di opposizione la violazione ad opera della dell'art. 14 del D.Lgs. CP_1
669/1996 per aver quest'ultima proceduto ad esecuzione prima del prescritto termine di 120 giorni.
Se in punto di diritto tale circostanza non risulta contestata dovendosi ritenere conformemente all'indirizzo della giurisprudenza sul punto, laddove appunto nei confronti dell pubbliche amministrazioni è previsti un ulteriore termine dilatorio di 120 giorni per l'inizio dell'esecuzione, nella fattispecie di cui è causa riveste circostanza dirimente la validità o meno della pec inviata dall'opposta al all'indirizzo nel rispetto del Parte_1 Email_1 termine predetto, indirizzo indicato nell'indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) in assenza di ulteriore indicazione da parte del di medesimo di altro indirizzo, indirizzo peraltro indicato Pt_1 dall'opponente nel presente giudizio per le notifiche nell'atto di opposizione a precetto.
Dal 2020 ai sensi del Decreto Legge n. 76, art. 28 in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12 la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. Come eccepito dall'opposta l'art.
6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 è quello che istituisce l'IPA che al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato
“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”.
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa occorre inoltre aggiungere che per tutti i settori del opponente indicano il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata e che nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio il medesimo indirizzo di posta veniva indicato per la ricezione degli atti del presente giudizio.
Pertanto, ancor più in considerazione della circostanza che nel caso di specie non è mai stato eseguito il pignoramento nei confronti del di il solo scopo di porre il debitore Pt_1 Pt_1 nelle condizioni di poter adempiere è stato raggiunto – peraltro opponente, come ammesso dallo stesso nel proprio atto di opposizione, proponendo appello alla sentenza notificatagli, confermava di non volersi avvalere di alcun “spatium adimplendi” e di non avere alcuna intenzione di preparare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del credito azionato dalla deducente nei suoi confronti – ne deriva che in concreto non era esigibile in capo all'opposta alcuna ulteriore attività avendo la stessa con l'adozione dell'ordinaria diligenza reperito un indirizzo pec apparentemente idoneo e che, comunque, l'inidoneità dello stesso non è alla medesima imputabile avendo l'opponente con il proprio comportamento – indicazione dell'indirizzo pec che sebbene asseritamente non attivo, indicato per tutti i comparti dell'amministrazione comunale nonchè indicato negli atti del giudizio –
a contribuito a determinare la situazione di apparenza.
La natura della pronuncia parzialmente in rito unitamente alla circostanza della effettiva mancata ricezione dell'atto di pignoramento, determina la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese di lite.
Paola, 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli