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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4.03.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486/2024 (cui è riunito il 1457/2024) del Ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1
Nunzio e Nicoletta Rizzo
APPELLANTE- APPELLATA
e rappresentato e difeso dagli avv. G. Cerullo e E. Hubler Controparte_1
APPELLATA APPELLANTE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.6.2022 parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli Nord premettendo: di essere stato assunto alle dipendenze della in data 2.2.2015, con inquadramento nel 4° CP_2
livello del CCNL Commercio, addetto alla consegna dei prodotti presso i clienti;
che nel 2019 si erano verificati alcuni dissapori tra i soci dell'azienda, e CP_3 CP_4 [...]
sfociata in un'azione giudiziaria ex art. 2409 c.c. promossa da nei confronti CP_5 CP_5
degli altri due soci;
che i soci e siccome il ricorrente non aveva preso le loro parti, CP_3 Persona_1
avevano posto in essere scelte aziendali volte a punire il ricorrente: il era tenuto in CIG dal CP_1
marzo 2020 al luglio 2020 e rientrato a lavoro subiva comportamenti volti ad emarginarlo;
non gli venivano consegnate le buste paga;
che in data 13.10.2020 il difensore di Controparte_5
depositava nel giudizio ex art. 2409 c.c. la dichiarazione resa dal;
CP_1
che con PEC del 29.10.2020 il ricorrente veniva nuovamente collocato in CIG;
1 che in data 9.11.2021 la convenuta inviava una contestazione disciplinare alle quale seguiva, in data
15.11.2021 il licenziamento disciplinare, tempestivamente impugnato.
Tanto premesso contestava:
- la natura discriminatoria del provvedimento disciplinare espulsivo;
- l'insussistenza del fatto contestato;
- la sproporzione;
- la tardività della contestazione.
Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Con riferimento al licenziamento
II) Accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente è nullo, perché discriminatorio, ritorsivo e comunque fondato su un motivo illecito determinante anche ai sensi dell'art. 1345 c.c., nullità prevista anche dalla legge, e conseguentemente, in via preliminare, annullare l'impugnato licenziamento e condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura dell'ultima retribuzione globale di fatto ammontante ad € 3.435,18 (come da busta paga) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
III) In subordine, ma sempre in via preliminare, stante la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa”, ai sensi del comma 4^ dell'art. 18 L 300/70, così come novellati dalla L.92/12, annullare l'impugnato licenziamento e condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione in misura dell'ultima retribuzione globale di fatto ammontante ad € 3.435,18 (come da busta paga) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
IV) In ulteriormente subordinata, nella ipotesi in cui si ritenga non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione del predetto comma 4, in applicazione del comma 5 della suindicata norma, per i motivi ampiamente esposti - condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva in misura da un minimo 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ammontante ad € 3.435,18 (come da busta paga);
V) In via ancor più gradata, ai sensi del comma 6 art. 18 L. 300/70, stante la violazione delle norme
e procedure ivi indicate e previste, condannare la convenuta al pagamento di una indennità
2 omnicomprensiva determinata da un minimo di sei ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ammontante ad € 3.435,18 (come da busta paga).
VI) In via ulteriormente gradata, nella ipotesi di insussistenza dei presupposti per le applicazioni delle tutele di cui sopra, condannare la convenuta alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno nella misura non inferiore alle 6 mensilità, in misura di € 3.435,18 in applicazione della L. 104/1966, anche alla luce del comportamento datoriale.
Con riferimento ai crediti retributivi:
VII) Accertare e ritenere e dichiarare, in accoglimento delle richieste e censure mosse con riferimento ai crediti del ricorrente il diritto alla corresponsione delle somme indicate pari ad €
31.862,99 con le imputazioni di cui ai conteggi allegati in produzione di parte, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge.
VIII) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto di diritto.
IX) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio la esistendo alla domanda chiedendone il rigetto. Parte_1
Con sentenza n. 5338/2023 il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la domanda del sig. sulla CP_1
pretesa nullità, discriminatorietà, ritorsività, infondatezza, illegittimità del licenziamento e ha accolto il ricorso nella parte relativa al pagamento in favore del ricorrente in primo grado dell'importo di €
12.940,18 a titolo di trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la dolendosi della condanna al pagamento della Parte_1
somma di euro 12940,18 essendo stata la stessa pagata in corso di causa.
Ha chiesto che in parziale riforma della sentenza si rigettasse integralmente il ricorso introduttivo o si dichiarasse cessata la materia del contendere sulle somme erogate in corso di causa.
Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello anche il dolendosi del rigetto della CP_1
domanda relativa alla impugnazione del licenziamento e di differenze retributive di cui ha chiesto l'accoglimento.
Entrambe le parti si sono costituite nei giudizi ex adverso instaurati resistendo ai relativi gravami.
Previa riunione degli appelli, all'odierna udienza le cause sono state decise come da dispositivo.
*******
Ritiene la Corte che l'appello della sia fondato e meritevole di accoglimento essendo Parte_1
dato incontroverso il pagamento della somma di cui è causa nel corso del giudizio.
Sul relativo capo di domanda va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Infondato viceversa è l'appello proposto dal . CP_1
Parte appellante, con un primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza di primo grado per aver escluso la pretesa discriminatorietà del licenziamento e omesso la disamina della documentazione
3 prodotta in primo grado, costituita da n.11 pec inviate alla società per riprendere la prestazione lavorativa e dalla documentazione CIG depositata dalla società su ordine giudiziale, da cui si desumerebbe il motivo discriminatorio del suo licenziamento.
La sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui, distinta la fattispecie del licenziamento ritorsivo da quello discriminatorio, sulla base della prospettazione della domanda di primo grado ha escluso la pretesa discriminatorietà e ritorsività del licenziamento, accertando la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dello stesso.
Il licenziamento discriminatorio, secondo i consolidati principi giurisprudenziali è quell'atto di recesso datoriale motivato, sia pure non esplicitamente, da una delle ragioni indicate dall'art. 4 L. n.
604/1966, dall'art. 15 L. n. 300/1970, dall'art. 2 D. Lgs. n. 215/2003 e dall'art. 2 D. Lgs. 216/2003; conseguentemente è discriminatorio il licenziamento intimato in ragione dell'appartenenza sindacale del singolo, della sua partecipazione ad uno sciopero o ad altra attività sindacale, per ragioni di razza o origine etnica, per ragioni inerenti alla religione, al sesso, alle convinzioni personali, agli handicap, all'età o all'orientamento sessuale.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado “nel licenziamento discriminatorio ciò che
è vietato, invece, è un effetto, così che non rileva l'intento soggettivo del discriminante;
è vietato un trattamento differenziale connesso a specifici fattori”
Secondo parte appellante la pretesa discriminatorietà del suo licenziamento risiederebbe nell'essere stato collocato in CIG per 6 mesi diversamente dagli altri dipendenti e nella mancata risposta a 11 pec da parte della società laddove in primo grado aveva sostenuto di essere stato coinvolto della diatriba tra i fratelli schierandosi a favore del fratello in danno dei sigg. CP_6 CP_5 CP_4
e che lo avrebbero poi di fatto emarginato. Parte_2
Il in primo grado ha sostenuto di aver reso una dichiarazione depositata nel giudizio ex CP_1
art.2409 c.c. proposto dal sig. nei confronti dei fratelli sigg.ri e Parte_3 CP_3
da tale momento sarebbe iniziato un comportamento anomalo da parte dei Persona_2
fratelli poi sfociato nel licenziamento asseritamente discriminatorio per tale circostanza. CP_6
Sul punto è stato contestato dalla società che i soci e abbiano CP_3 Persona_2
esercitato pressioni sui propri dipendenti e men che meno sull'appellante, venendo prodotta rinuncia del sig. al ricorso ex art.2409 c.c., destituendo di ogni fondamento le pretese Controparte_7 asserzioni sul coinvolgimento dell'appellante nella vicenda familiare dei CP_6
Difatti, nell'interposto gravame il ha rinunciato a tale tesi. CP_1
E' stato altresì dedotto e documentalmente provato dalla in primo grado che le ripetitive Pt_1
richieste, inviate dal sig. alla società tramite pec, molte delle quali evase con la prova dei CP_1
pagamenti e con i riscontri richiesti, lungi dal rappresentare e/o dimostrare, come artatamente parte
4 appellante vorrebbe far intendere, un pretesa discriminazione nei suoi confronti, appaiono avere valore neutro al fine della legittimità dell'intimato recesso.
Invero, come esposto in primo grado dalla società il è sempre stato considerato uomo di CP_1
fiducia della società; di tanto ne è la dimostrazione il riconoscimento di un livello d'inquadramento superiore alle mansioni svolte con una retribuzione maggiore a quanto effettivamente spettante.
Come noto, nel mese di marzo 2020 il Governo Italiano ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali relativi all'attività di ristorazione (bar, ristoranti, etc) fino al maggio 2020 e gli autisti, tra cui l'appellante, sono stati collocati in cassa integrazione.
Con le graduali riaperture dei bar anche gli addetti alle consegne, tra cui il , hanno ripreso CP_1
l'attività lavorativa ed il ricorrente ha lavorato nei mesi di agosto e settembre salvo poi assentarsi per malattia.
Il sig. dal gennaio 2020 ha sostenuto di accusare problemi alla schiena e per preservare la CP_1
salute la società lo ha collocato in cassa integrazione ed infatti rientrato a lavoro nel mese di agosto
2020 dopo pochi giorni nel settembre 2020 si è assentato per malattia.
Nel mese di ottobre 2020 l'appellante è stato collocato in ferie per permettergli la fruizione delle stesse entro la fine dell'anno, come contrattualmente previsto.
Successivamente il Presidente della Regione Campania ha imposto l'obbligo di chiusura dei bar, gelaterie ed esercizi similari dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, limitando il servizio al tavolo fino alle ore 21 e pertanto si sono ridotte le forniture di caffè da parte dei clienti della società.
La Società, quindi, al solo fine di salvaguardare la salute del , ha prorogato la cassa CP_1 integrazione guadagni dall'aprile 2021 fino ai primi giorni del mese di ottobre 2021.
Alcun danno e/o trattamento differenziale ha subito parte appellante né dalla prova testimoniale sono emerse circostanze contrarie alla tesi della società.
Orbene, nel caso di licenziamento discriminatorio, non potendo essere richiesto al datore di lavoro di provare un fatto negativo (cioè l'assenza di discriminatorietà del recesso dal medesimo intimato),
l'onere di provare la natura discriminatoria grava sul lavoratore licenziato. Quest'ultimo, pertanto, dovrà “allegare e dimostrare il fattore di rischio” (n.d.r. cioè il motivo sottostante alla discriminazione).
Il , lungi dal dedurre la matrice del motivo sottostante alla sua pretesa discriminazione, ha CP_1 circoscritto l'accertamento giudiziale alla sola documentazione, ritenendola erroneamente sufficiente a suffragare la propria tesi, come tale giudicata priva di ogni fondamento.
Quanto alla pretesa ritorsività del recesso, anch'essa esclusa dal Giudice di primo grado, si ribadiscono i principi delineati dalla dottrina e giurisprudenza, secondo cui:
5 “Il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito con nullità quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova rigorosa.
La nullità per motivo illecito, ex art. 1345 c.c., richiede che:
1.il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente;
2.il motivo illecito abbia carattere determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro”
Sotto questo profilo è corretta la motivazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che “nel caso di specie parte ricorrente non ha provato, come era suo onere, che l'unico motivo che ha generato il provvedimento espulsivo risiede in un intento esclusivamente ritorsivo”, accertando, si ripete, la fondatezza degli addebiti contestati al lavoratore.
Anche i testi escussi hanno escluso motivi di astio nei confronti del , non emergendo, come CP_1
chiarito dal Giudice di primo grado, elementi idonei per fondare l'inequivocabile ed esclusivo intento ritorsivo del datore di lavoro.
Si trascrive e a tal fine la sentenza impugnata ove è accertato che “E' emerso dalla prova testimoniale, al contrario, che durante il periodo di cassa integrazione, il ricorrente si recava presso la nuova sede della ditta concorrente “MO” gestita dal fratello del datore di lavoro, la Controparte_7
infatti, gli contesta proprio tale circostanza, ritenendo, secondo la sua prospettazione, che Pt_1
stava prestando un'attività lavorativa in favore della concorrenza, mentre era ancora suo dipendente, seppure in Cassa integrazione”
Si aggiunge che alcuna censura è proposta da parte appellante sul punto, precludendosi ogni successivo accertamento, di fatto respinto dal Giudice di primo grado.
È stata altresì impugnata la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata l'attività lavorativa svolta da esso appellante in favore di altra società concorrente durante la cassa interazione guadagni.
Si rende, quindi, necessaria la ricostruzione dei fatti che hanno determinato il licenziamento intimato all'appellante, come descritti e documentantalmente provati in primo grado dalla Società.
Con lettera del 9.11.2021 la società ha contestato al i seguenti gravissimi addebiti: CP_1
“Da un controllo disposto dalla Società, a mezzo agenzia legalmente autorizzata, Pt_ sono emerse gravissime condotte da commesse in danno della scrivente e dell'Istituto Nazionale Pt_ della Previdenza Sociale, avendo lavorato dal giugno 2021 all'ottobre
2021 alle dipendenze di una diretta concorrente, la MO S.r.l., nonostante fosse collocato in cassa integrazione guadagni.
In particolare, i giorni 15.6.2021 - 16.6.2021 - 18.6.2021 - 21.6.2021, alle ore 7.30
Pt_ circa, , a bordo di uno scooter Yamaha T-Max di colore grigio tg.DD63354, ha varcato
6 l'ingresso della MO nel Corso Europa 338 antistante il Piazzale Santa Rita da
Cascia in Villaricca, attraversando il cancello aperto automaticamente ed alle ore 16.30 circa è uscito dal medesimo cancello sempre alla guida dello stesso motoveicolo.
Pt_ Il giorno 22.6.2021, alle ore 7,20 circa, è uscito a piedi dal cancello della MO e si è diretto nell'adiacente bar con insegna MO;
alle ore 16.34, a bordo dello scooter, ha oltrepassato il cancello e si è diretto di nuovo al . Parte_5
Il giorno 24.6.2021, alle ore 7,30, EL ha aperto il cancello della MO, accedendo con lo scooter
Yamaha TMax.
Il giorno 29.6.2021, alle ore 16.29, EL è uscito dal cancello della MO con lo scooter Yamaha
TMax
Il giorno 30.6.2021 alle 7.43 EL è arrivato avanti il cancello della MO, ha azionato il cancello inserendo la mano nel borsello che aveva a tracolla, in cui evidentemente deteneva un telecomando
a distanza, ed è entrato per poi uscire, sempre a bordo dello scooter TMax alle ore 16, 43.
Pt_ Il giorno 5.7.2021, alle ore 7,19, ha aperto il cancello della MO ivi accedendo all'ingresso della MO con lo scooter Yamaha TMax
Pt_ Il giorno 6.7.2021, alle ore 7,33, è arrivato avanti il cancello della MO, ha azionato il cancello ed è entrato per poi uscire, sempre a bordo dello scooter TMax alle ore 16,24.
Pt_ Il giorno 7.7.2021, alle ore 7,28, ha varcato l'ingresso della MO con lo scooter Yamaha
TMax.
I giorni 14.7.2021 e 15.7.2021 alle ore 7,30 circa, EL ha oltrepassato il cancello della MO dopo averlo aperto automaticamente.
Il giorno 16.7.2021 alle ore 16,51 è uscito dal cancello della MO e si è diretto a piedi nell'adiacente bar con insegna MO, dopo pochi minuti è rientrato per poi riuscire a bordo dello scooter TMax.
I giorni 20.7.2021, 29.7.2021, 2.8.2021 alle ore 16.30 circa, EL è uscito dal cancello della MO
a bordo del scooter TMax.
Il giorno 1.9.2021 alle ore 7,38 EL ha varcato l'ingresso della MO a bordo del Suo scooter
Yamaha TMax
Il giorno 3.9.2021, alle ore 7,26, a bordo del Scooter TMax ha oltrepassato il cancello della MO per poi uscire alle ore 16,45.
Il giorno 5.10.2021, alle ore 7,30, ha parcheggiato l'autovettura Nissan Micra Tg.EG456DV nel piazzale antistante l'ingresso della MO.
Il giorno 6.10.2021 alle ore 7,11 ha parcheggiato l'autovettura Nissan Micra Tg.EG456DV nel piazzale antistante l'ingresso della MO per poi riprenderla alle ore 16,25
7 In numerose occasioni sopra descritte EL indossava indumenti con logo MO e scarpe antinfortunistica e diverse volte era intento a parlare con dipendenti della medesima società anche durante la pausa pranzo.
Inoltre, EL ha omesso d'indicare alla scrivente il Suo attuale indirizzo di residenza in Napoli al
Corso Secondigliano n.504.
Infine EL è assente ingiustificato dal 13.10.2021 avendo comunicato con pec dell'11.10.2021 la ripresa della Sua attività lavorativa, ma di fatto non si è presentato sul posto di lavoro”
In breve, sono state contestate all'appellante le seguenti condotte:
1. svolgimento di attività lavorativa in favore di una diretta concorrente della società appellata nei giorni e negli orari indicati nella lettera di contestazione d'addebito ed accertati dall'agenzia investigativa;
omessa comunicazione alla società dell'indirizzo di residenza;
assenza ingiustificata dal 13.10.2021 al 9.11.2021.
L'appellante si è giustificato con lettera del 15.11.2021, asserendo genericamente di non aver svolto attività di natura subordinata in favore di altra società nel periodo oggetto di contestazione, di essere residente in [...]di Savoia, ma di avere il domicilio in corso Secondigliano ed infine di essere stato collocato in ferie fino all'11.10.2021 per poi attendere di conoscere dalla società se e quando riprendere la prestazione lavorativa.
Con riferimento alla prima condotta sono stati prodotti in giudizio fotogrammi, video e relazione analitica dell'attività investigativa svolta dalla Controparte_8
Ammessa ed espletata attività istruttoria sono stati escussi in qualità di testi per la società i sigg.ri e . Testimone_1 Tes_2
A quest'ultimo, investigatore che ha partecipato al monitoraggio degli spostamenti del , sono CP_1
stati mostrati i video ed i fotogrammi prodotti in giudizio, che il teste ha riconosciuto, precisando di aver utilizzato un'applicazione che individuava in modo automatico la data, l'orario ed il luogo, permettendo così di stabilire con certezza i giorni in cui il ricorrente si è recato nello stabilimento della MO, società, quest'ultima, diretta concorrente della convenuta come dedotto e comprovato dalle testimonianze rese in giudizio.
È stato confermato dal teste che i giorni 15.6.2021, 16.6.2021, 18.6.2021, 22.6.2021, 24.6.2021,
29.6.2021, 30.6.2021, 5.7.2021, 6.7.2021, 7.7.2021, 14.7.2021, 15.7.2021, 16.7.2021, 20.7.2021,
29.7.2021, 2.8.2021, 1.9.2021, 3.9.2021 5.10.2021, 6.10.2021 il dalle 7-7.30 alle 16-16,30 si CP_1
sia recato nello stabilimento della MO S.r.l. per svolgere un'attività lavorativa e ne è la dimostrazione la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, il possesso di un telecomando per aprire il cancello che conduce ai magazzini, la divisa costituita da una maglietta e da un paio di pantaloni con marchio MO.
8 Tes_ Le dichiarazioni rese dal teste sono state correttamente ritenute rilevanti dal Giudice di primo grado in quanto estraneo alle parti in causa e “confortate dalle prove fotografiche e dai video, depositati in atti e assunti nel contraddittorio tra le parti”. Tes_ Coglie nel segno il Giudice di prime cure nella parte in cui accerta che “il teste (cfr. ) riferisce e conferma che nei giorni indicati nella lettera di contestazione il ricorrente effettivamente si recava al mattino, vero le ore 7-7.30 nel parcheggio antistante i capannoni della dove Pt_6
parcheggiava, oppure in alternativa entrava, probabilmente con telecomando, all'interno dell'area riservata alla ditta MO con il motorino.
Riferisce, poi che il ricorrente usciva per circa 15/30 minuti recandosi al bar della MO, per poi rientrare nell'area riservata alla MO;
riferisce, infine, che lasciava definitivamente l'area per per riprendere l'auto o il motorino alle 16/16,30.
Seppure il teste non possa riferire dell'attività effettivamente svolta all'interno dell'area di lavoro, perché a lui non accessibile, la frequenza giornaliera e l'orario, tipicamente lavorativa, durante il quale si tratteneva all'interno dei locali fa presumere al Tribunale che lo stesso svolgesse un'attività lavorativa, intervallata da una pausa caffè”
Sulla base di tali ed inequivocabili elementi probatori il Giudice di primo grado ha confermato la legittimità del licenziamento intimato all'appellante per giusta causa, avendo accertato l'espletamento di attività lavorativa da parte del in favore di altra società in aggiunta concorrente durante il CP_1
periodo in cui era collocato in cassa integrazione.
Il Giudice di primo grado, con chiaro ed inequivocabile ragionamento logico si è avvalso anche delle presunzioni semplici ai sensi dell'art.2729 c.c., ritenendo che sulla base delle conclamate ed accertate circostanze gravi, precise e concordanti, il lavoratore abbia fraudolentemente agito in danno della società, configurandosi la giusta causa di licenziamento.
Che l'appellante abbia prestato attività lavorativa in favore di altre aziende durante il rapporto lavoro con la Società è emerso anche dalle dichiarazioni del teste indotto da parte appellante, sig.
[...]
socio di maggioranza della MO (ed ex socio della convenuta nonché fratello dei CP_7
sigg.ri e , che ha riferito di aver presentato il al suocero tra CP_3 Persona_2 CP_1 la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021 perchè svolgesse attività di pulizia dei capannoni della , adiacenti a quelli della MO come di fatto avvenuto sia tra la fine Controparte_9 dell'anno 2021 e l'inizio dell'anno 2021 sia nel periodo oggetto di contestazione.
Il , poi, risulta dipendente della MO S.r.l. dal marzo 2022 - dopo soli 4 mersi dal suo CP_1
licenziamento, come dichiarato dallo stesso sig. detta circostanza avvalora la tesi Controparte_7
del pregresso rapporto di lavoro con la MO ed aggrava ancora di più la condotta fraudolenta
9 dell'appellante in danno non solo della società, ma anche dell'Istituto Previdenziale, che eroga il trattamento di cassa integrazione.
Alla strega di quanto sopra, risultando accertata l'esecuzione di una prestazione lavorativa in favore di altra società concorrente perdipiù durante la casa integrazione, non può che concludersi per la legittimità del recesso e la conferma della sentenza impugnata.
Sulla pretesa tardività della contestazione rispetto all'accanimento dei fatti si evidenzia che gli episodi contestati all'appellante in data 15.11.2021 si riferiscono ad un periodo compreso tra il 15.6.2021 ed il 16.10.2021 senza considerare l'addebito riferito all'assenza ingiustificata dal 13.10.2021 al
9.11.2021
La società, per il tramite dell'agenzia investigativa, ha accertato che il reiterato comportamento truffaldino del ricorrente, contrastante con i basilari principi di onestà, correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione lavorativa, fosse un vero e proprio modus operandi, escludendosi che potesse trattarsi di una mera “distrazione” e/o di casi isolati.
Anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado va confermata per aver ritenuto “congruo il lasso di tempo intercorso tra la fase delle indagini poste in essere dall'agenzia su richiesta del datore di lavoro e la contestazione successivamente comunicata;
il datore di lavoro, infatti, aveva necessità di verificare la continuità della condotta posta in essere, posto che il raggiungimento della sede MO in modo episodico non avrebbe avuto rilievo disciplinare, in assenza di altri elementi;
la condotta reiterata, invece, colora di significato il comportamento posto in essere e giustifica il fatto che il datore abbia ritenuto di terminare l'osservazione del dipendente prima di procedere alla contestazione disciplinare”.
Ancora più incisivamente il Giudice di primo grado ha ritenuto “che nel caso di specie non sia necessario tutelare l'affidamento che il dipendente avrebbe potuto maturare dalla rinuncia del datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare poiché non può ritenersi tollerabile che il lavoratore esercito un'attività lavorativa, peraltro con una ditta concorrente, usufruendo al tempo stesso della
Cassa Integrazione”
Con terzo ed ultimo motivo di gravame parte appellante ha sostenuto la erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento di pretese differenze retributive.
Detto motivo, così come formulato, va respinto in quanto inammissibile, essendo omessa la specificazione delle ragioni creditorie assertivamente dovute, non essendo sufficiente un mero calcolo delle stesse, dovendo, di contro, essere supportate da specifiche allegazioni, come chiarito nella sentenza di primo grado.
Laddove estranea al giudizio è la domanda di pagamento delle ultime tre mensilità nulla essendo stato in ricorso allegato sul punto.
10 L'appello del va quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Corte così decide: accoglie l'appello della e, per lo effetto, dichiara cessata la materia del contendere sulle Parte_1
somme liquidate in sentenza, con conseguente annullamento della statuizione di condanna;
rigetta l'appello proposto dal;
CP_1
condanna il al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 2000,00, CP_1
oltre accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante IA dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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