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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2023 promossa da:
, in proprio e quale Presidente del Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Controparte_2
L'Aquila, via S. Agostino n. 25, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bafile, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Domenico de Nardis e dell'Avv. Marco Vitaliani, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
COVNENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Con nota di trattazione scritta del 12.12.2025, la parte attrice si riportava alle conclusioni precisate nella nota del 26.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 14.09.2023 , Controparte_1 in proprio e quale Presidente del Controparte_2
, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni, come precisate nella nota del 26.09.2025: “Piaccia all'On.le
Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da in proprio e nella spiegata Controparte_1 qualità di Presidente del Consorzio Obbligatorio “ Controparte_2 di Paganica, nei confronti dello “ Controparte_4
” e del con l'atto di citazione notificato il
[...] Controparte_3
5.9.2023, provvedere come appresso: a) dato atto dell'intervenuta liquidazione delle somme tutte richieste con il predetto atto di citazione, dichiarare cessata la materia del contendere;
b) condannare, in ogni caso, i convenuti al rimborso delle spese ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al giudizio;
con ogni salvezza”.
In data 23.10.2025 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_4 CP_5 nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le pretese formulate nei confronti dell' Controparte_4 siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Con decreto del 15.11.2023, all'esito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., rilevata la regolarità della notifica nei confronti del Controparte_3 attesa la mancata costituzione in giudizio ne veniva dichiarata la contumacia, con assegnazione dei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
pagina 2 di 7 In data 06.02.2024 si costituiva in giudizio anche il convenuto CP_3
concludendo per il rigetto della domanda avanzata dall'attore.
[...]
All'udienza del 27.02.2024 tutte le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per tentare la conciliazione della controversia ex art. 185 c.p.c. L'istanza veniva reiterata all'udienza del 08.04.2024, in quanto le parti davano atto che era in corso un procedimento di revisione al fine di riconoscere all'attore il contributo richiesto. Il procedimento subiva ulteriori rinvii richiesti dalle parti al fine di attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sino al
23.09.2025, quando l'attore chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione sulle sole spese di lite, essendo cessata la materia del contendere, come da documentazione prodotta. Veniva dunque fissata l'udienza del
16.12.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice concludeva come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
1. L'attore, in proprio e quale Presidente del Consorzio Obbligatorio
, rappresenta che con istanza presentata il 7.1.2013 Controparte_2 al n° AQ BCE 20365, aveva domandato la concessione del contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 alle parti condominiali dell'aggregato “4914684”, sito alla Via
Padre NA Iovenitti n. 27 di Paganica, prevedendo la demolizione e la riedificazione, con sagoma diversa, del già esistente fabbricato e quantificando la spesa nella misura complessiva di € 701.973,87.
Evidenzia tuttavia che l' in data 18.11.2016, inviava il parere con CP_5 il quale “A seguito di esame istruttorio da parte di questo ufficio e delle integrazioni prodotte, è stato trasmesso l'esito finale dell'esame della pratica relativa alla richiesta di contributo rif. AQ-E-BCE-20365, Aggregato n°
4914684, del richiedente , per la pratica PARTI Controparte_1
COMUNI del fabbricato sito in L'Aquila, Via Padre NA Iovenitti 27
(rectius: 24/28), per la quale è stato ammesso il contributo per l'importo complessivo di €. 441.034,31, di cui €. 319.864,10 per lavori (compr. di I.V.A.)
e di €. 6.049,58 per prove e sondaggi (compr. di I.V.A.) e di €. 115.120,63 per pagina 3 di 7 onorari professionali (compr. Di I.V.A.), che dovranno essere liquidate dal dopo la verifica di congruità”, escludendo il contributo per la porzione CP_3 ritenuta come “seconda casa di ed ”. CP_1 Persona_1
Precisa che il parere negativo è motivato sul rilievo che, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 77/2009, “Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo”, “NON SONO AMMISSIBILI le superfici dei vani B1, B3, B4, B5,
B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13 (Censiti al NCEU al Fg. 19 p.lla 2598 sub
9, già F.19 p.lla 799 sub 9) e le superfici dei vani E1, E2 e E3 (Censiti al
NCEU al f. 19 p.lla 2597 sub 1, già F. 19 p.lla 799 sub 1) essendo oggetto di compravendita per Atto Pubblico successiva alla data del 6 aprile 2009. Totale non ammissibile SC (mq. 130,17 + mq. 59,72) x €. 1.220,08”.
Tuttavia, deduce che la norma posta a fondamento del parere negativo è stata successivamente modificata, così che, in forza dell'art. 9quinquies della
Legge 12.12.2019 n. 156, “Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2009 n. 77 è sostituito dal seguente: “Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76”, ha avanzato, in data 27.2.2020, istanza di riesame della pratica, avendo acquistato la “seconda casa” dal cugino paterno, proprio nell'interesse di mantenere nell'ambito della famiglia la casa natia dei propri genitori”.
Rappresenta però che, ricevuto un primo parere di ammissibilità di riesame della pratica da parte del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, nulla ha più saputo dall' (cfr. doc. n. 12 fascicolo attore). CP_5
Dunque, per conseguire il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo nella misura richiesta e, quindi, l'erogazione della somma di €.
260.939,56, pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di contributo e quella effettivamente erogata, l'attore agiva prima dinanzi al e CP_6
pagina 4 di 7 poi, a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, davanti all'intestato Tribunale.
L' nel costituirsi in giudizio, riepilogava lo svolgimento dei fatti CP_5 ed insisteva per la correttezza del parere del 18.11.2016, precisando che a seguito della modifica normativa e della riammissione della domanda da parte del l' era rimasto in attesa degli esiti del giudizio CP_3 CP_4 amministrativo.
Anche il nella tardiva costituzione in giudizio, tanto Controparte_3 che deve esserne revocata in questa sede la contumacia già dichiarata, insiste per il rigetto della domanda attorea, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del contributo richiesto.
2. Tanto premesso, come già anticipato, la parte attrice, all'udienza del
23.09.2025, ha rappresentato che con provvedimento del Comune dell'Aquila del 6 giugno 2025, già prodotto in giudizio in data 21.07.2025,
l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto al l'integrazione di CP_1 contributo oggetto del presente giudizio, facendo in tal modo perdere l'interesse alla pronuncia di condanna della medesima, così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. prodotta dalla parte attrice in data
21.07.2025).
Sulla scorta di quanto espressamente rappresentato e dichiarato dalla parte attrice, dunque, deve ritenersi cessata la materia del contendere. La pronuncia di cessata materia del contendere, infatti, avviene quando, su istanza delle parti o anche d'ufficio, viene rilevato il venir meno dell'interesse alla naturale prosecuzione del giudizio. Il predetto pronunciamento va, dunque, effettuato con sentenza, nella quale l'organo giurisdizionale prende atto della volontà delle parti e della carenza di interesse di queste alla pronuncia definitoria del giudizio instaurato.
Pertanto, con la presente pronuncia si prende atto del venire meno della controversia fra le parti per effetto dell'intervenuta soddisfazione stragiudiziale dell'interesse reclamato dalla parte attrice, e viene per l'effetto dichiarata cessata la materia del contendere.
3.1 La medesima parte, tuttavia, insiste per la condanna alle spese dei convenuti. La decisione, dunque, sarà limitata alla sola regolamentazione delle pagina 5 di 7 spese di lite facendo applicazione del principio di diritto della c.d. soccombenza virtuale, secondo il quale “il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.11.2016, n. 24234).
Orbene, nel caso di specie, il contributo originariamente richiesto dal
[...]
è stato effettivamente riconosciuto come sussistente dai convenuti, CP_1 nonostante la sostanziale opposizione spiegata in sede di costituzione in giudizio. Nel parere definitivo reso dall' ed allegato al provvedimento CP_5 di ammissione del del 06.06.2025, inoltre, da un lato, non Controparte_3 vi è traccia delle eccezioni di diritto sollevate nell'ambito del presente giudizio in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma V, della Legge n.
77/2009, dall'altro, emerge che il parere definitivo è stato reso a seguito delle integrazioni documentali disposte dal beneficiario. Tali circostanze consentono al Tribunale di compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, con la precisazione che gli esborsi resteranno a carico delle parti che li hanno anticipati, mentre la parte restante dovrà essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro, sulla base del principio della soccombenza.
3.2 Sulla loro quantificazione, deve essere preso in considerazione il valore dichiarato della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 30% ex art. 4, comma IV per assenza di questioni di fatto e diritto, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1763/2023 e vertente tra le parti indicate in pagina 6 di 7 epigrafe, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_3
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%;
4) condanna il e l' Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_4 restanti spese del presente procedimento, nella misura del 50%, in favore di , in proprio e quale Presidente del Controparte_1
Consorzio Obbligatorio “Padre , che liquida in € Controparte_2
4.936,05 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2023 promossa da:
, in proprio e quale Presidente del Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Controparte_2
L'Aquila, via S. Agostino n. 25, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bafile, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Domenico de Nardis e dell'Avv. Marco Vitaliani, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
COVNENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Con nota di trattazione scritta del 12.12.2025, la parte attrice si riportava alle conclusioni precisate nella nota del 26.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 14.09.2023 , Controparte_1 in proprio e quale Presidente del Controparte_2
, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni, come precisate nella nota del 26.09.2025: “Piaccia all'On.le
Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da in proprio e nella spiegata Controparte_1 qualità di Presidente del Consorzio Obbligatorio “ Controparte_2 di Paganica, nei confronti dello “ Controparte_4
” e del con l'atto di citazione notificato il
[...] Controparte_3
5.9.2023, provvedere come appresso: a) dato atto dell'intervenuta liquidazione delle somme tutte richieste con il predetto atto di citazione, dichiarare cessata la materia del contendere;
b) condannare, in ogni caso, i convenuti al rimborso delle spese ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al giudizio;
con ogni salvezza”.
In data 23.10.2025 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_4 CP_5 nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le pretese formulate nei confronti dell' Controparte_4 siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Con decreto del 15.11.2023, all'esito dei controlli di cui all'art. 171bis
c.p.c., rilevata la regolarità della notifica nei confronti del Controparte_3 attesa la mancata costituzione in giudizio ne veniva dichiarata la contumacia, con assegnazione dei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
pagina 2 di 7 In data 06.02.2024 si costituiva in giudizio anche il convenuto CP_3
concludendo per il rigetto della domanda avanzata dall'attore.
[...]
All'udienza del 27.02.2024 tutte le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per tentare la conciliazione della controversia ex art. 185 c.p.c. L'istanza veniva reiterata all'udienza del 08.04.2024, in quanto le parti davano atto che era in corso un procedimento di revisione al fine di riconoscere all'attore il contributo richiesto. Il procedimento subiva ulteriori rinvii richiesti dalle parti al fine di attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sino al
23.09.2025, quando l'attore chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione sulle sole spese di lite, essendo cessata la materia del contendere, come da documentazione prodotta. Veniva dunque fissata l'udienza del
16.12.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice concludeva come da nota di trattazione scritta sopra riportata e la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
1. L'attore, in proprio e quale Presidente del Consorzio Obbligatorio
, rappresenta che con istanza presentata il 7.1.2013 Controparte_2 al n° AQ BCE 20365, aveva domandato la concessione del contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 alle parti condominiali dell'aggregato “4914684”, sito alla Via
Padre NA Iovenitti n. 27 di Paganica, prevedendo la demolizione e la riedificazione, con sagoma diversa, del già esistente fabbricato e quantificando la spesa nella misura complessiva di € 701.973,87.
Evidenzia tuttavia che l' in data 18.11.2016, inviava il parere con CP_5 il quale “A seguito di esame istruttorio da parte di questo ufficio e delle integrazioni prodotte, è stato trasmesso l'esito finale dell'esame della pratica relativa alla richiesta di contributo rif. AQ-E-BCE-20365, Aggregato n°
4914684, del richiedente , per la pratica PARTI Controparte_1
COMUNI del fabbricato sito in L'Aquila, Via Padre NA Iovenitti 27
(rectius: 24/28), per la quale è stato ammesso il contributo per l'importo complessivo di €. 441.034,31, di cui €. 319.864,10 per lavori (compr. di I.V.A.)
e di €. 6.049,58 per prove e sondaggi (compr. di I.V.A.) e di €. 115.120,63 per pagina 3 di 7 onorari professionali (compr. Di I.V.A.), che dovranno essere liquidate dal dopo la verifica di congruità”, escludendo il contributo per la porzione CP_3 ritenuta come “seconda casa di ed ”. CP_1 Persona_1
Precisa che il parere negativo è motivato sul rilievo che, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 77/2009, “Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo”, “NON SONO AMMISSIBILI le superfici dei vani B1, B3, B4, B5,
B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13 (Censiti al NCEU al Fg. 19 p.lla 2598 sub
9, già F.19 p.lla 799 sub 9) e le superfici dei vani E1, E2 e E3 (Censiti al
NCEU al f. 19 p.lla 2597 sub 1, già F. 19 p.lla 799 sub 1) essendo oggetto di compravendita per Atto Pubblico successiva alla data del 6 aprile 2009. Totale non ammissibile SC (mq. 130,17 + mq. 59,72) x €. 1.220,08”.
Tuttavia, deduce che la norma posta a fondamento del parere negativo è stata successivamente modificata, così che, in forza dell'art. 9quinquies della
Legge 12.12.2019 n. 156, “Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2009 n. 77 è sostituito dal seguente: “Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76”, ha avanzato, in data 27.2.2020, istanza di riesame della pratica, avendo acquistato la “seconda casa” dal cugino paterno, proprio nell'interesse di mantenere nell'ambito della famiglia la casa natia dei propri genitori”.
Rappresenta però che, ricevuto un primo parere di ammissibilità di riesame della pratica da parte del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, nulla ha più saputo dall' (cfr. doc. n. 12 fascicolo attore). CP_5
Dunque, per conseguire il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo nella misura richiesta e, quindi, l'erogazione della somma di €.
260.939,56, pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di contributo e quella effettivamente erogata, l'attore agiva prima dinanzi al e CP_6
pagina 4 di 7 poi, a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, davanti all'intestato Tribunale.
L' nel costituirsi in giudizio, riepilogava lo svolgimento dei fatti CP_5 ed insisteva per la correttezza del parere del 18.11.2016, precisando che a seguito della modifica normativa e della riammissione della domanda da parte del l' era rimasto in attesa degli esiti del giudizio CP_3 CP_4 amministrativo.
Anche il nella tardiva costituzione in giudizio, tanto Controparte_3 che deve esserne revocata in questa sede la contumacia già dichiarata, insiste per il rigetto della domanda attorea, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del contributo richiesto.
2. Tanto premesso, come già anticipato, la parte attrice, all'udienza del
23.09.2025, ha rappresentato che con provvedimento del Comune dell'Aquila del 6 giugno 2025, già prodotto in giudizio in data 21.07.2025,
l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto al l'integrazione di CP_1 contributo oggetto del presente giudizio, facendo in tal modo perdere l'interesse alla pronuncia di condanna della medesima, così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. prodotta dalla parte attrice in data
21.07.2025).
Sulla scorta di quanto espressamente rappresentato e dichiarato dalla parte attrice, dunque, deve ritenersi cessata la materia del contendere. La pronuncia di cessata materia del contendere, infatti, avviene quando, su istanza delle parti o anche d'ufficio, viene rilevato il venir meno dell'interesse alla naturale prosecuzione del giudizio. Il predetto pronunciamento va, dunque, effettuato con sentenza, nella quale l'organo giurisdizionale prende atto della volontà delle parti e della carenza di interesse di queste alla pronuncia definitoria del giudizio instaurato.
Pertanto, con la presente pronuncia si prende atto del venire meno della controversia fra le parti per effetto dell'intervenuta soddisfazione stragiudiziale dell'interesse reclamato dalla parte attrice, e viene per l'effetto dichiarata cessata la materia del contendere.
3.1 La medesima parte, tuttavia, insiste per la condanna alle spese dei convenuti. La decisione, dunque, sarà limitata alla sola regolamentazione delle pagina 5 di 7 spese di lite facendo applicazione del principio di diritto della c.d. soccombenza virtuale, secondo il quale “il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29.11.2016, n. 24234).
Orbene, nel caso di specie, il contributo originariamente richiesto dal
[...]
è stato effettivamente riconosciuto come sussistente dai convenuti, CP_1 nonostante la sostanziale opposizione spiegata in sede di costituzione in giudizio. Nel parere definitivo reso dall' ed allegato al provvedimento CP_5 di ammissione del del 06.06.2025, inoltre, da un lato, non Controparte_3 vi è traccia delle eccezioni di diritto sollevate nell'ambito del presente giudizio in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma V, della Legge n.
77/2009, dall'altro, emerge che il parere definitivo è stato reso a seguito delle integrazioni documentali disposte dal beneficiario. Tali circostanze consentono al Tribunale di compensare le spese tra le parti nella misura del 50%, con la precisazione che gli esborsi resteranno a carico delle parti che li hanno anticipati, mentre la parte restante dovrà essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro, sulla base del principio della soccombenza.
3.2 Sulla loro quantificazione, deve essere preso in considerazione il valore dichiarato della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 30% ex art. 4, comma IV per assenza di questioni di fatto e diritto, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1763/2023 e vertente tra le parti indicate in pagina 6 di 7 epigrafe, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_3
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura del 50%;
4) condanna il e l' Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_4 restanti spese del presente procedimento, nella misura del 50%, in favore di , in proprio e quale Presidente del Controparte_1
Consorzio Obbligatorio “Padre , che liquida in € Controparte_2
4.936,05 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7