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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3525/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ULIANA VALERIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ULIANA CP_1 C.F._2
VALERIO
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via Bargagna n.60 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 25.09.2004, nel Comune di Cascina (PI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cascina al n 79, anno2004 , parte 2, serie A, dalla cui unione nascevano la figlia nel 12.07.2006 a Pisa, oggi maggiorenne, Persona_1 studentessa, priva di reddito.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte ed allegando la documentazione integrativa richiesta, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Nulla deve essere disposto sulla collocazione della figlia in quanto maggiorenne, di cui va tenuto conto ai fini del versamento del contributo al mantenimento a favore della madre convivente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi CF. Parte_1
, nato il 16.051973 a Livorno e CF. C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
25.09.2004, nel Comune di Cascina (PI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cascina al n 79, anno2004, parte 2, serie A;
2) PONE a carico di entrambi i genitori, nella stessa misura, pari ad euro 250.00 mensile l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia per un totale di euro 500.00 Per_1 mensile. Continuando La figlia maggiorenne e studentessa (non economicamente Per_1 autosufficiente) a vivere con la madre a Filettole vivendo insieme ai nonni, dove vive da sempre, PONE l'obbligo a carico del sig. di versare la propria quota di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia di euro 250,00 mensile alla sig.ra , CP_1 genitore destinatario dell'assegno, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1 quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: spese mediche e scolastiche (da documentare) che richiedono non il preventivo accordo: per tutte le altre spese oltre l'importo di euro 100,00 necessita il preventivo accordo;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- la IG.ra si è ritenuta auto sufficiente economicamente e ha rinunciato ad ogni CP_1 richiesta di mantenimento al coniuge;
Parte_1
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, nella camera di consiglio il 31/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3525/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ULIANA VALERIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ULIANA CP_1 C.F._2
VALERIO
Entrambi elettivamente domiciliati in Pisa (PI), Via Bargagna n.60 presso lo studio del difensore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 25.09.2004, nel Comune di Cascina (PI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cascina al n 79, anno2004 , parte 2, serie A, dalla cui unione nascevano la figlia nel 12.07.2006 a Pisa, oggi maggiorenne, Persona_1 studentessa, priva di reddito.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte ed allegando la documentazione integrativa richiesta, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Nulla deve essere disposto sulla collocazione della figlia in quanto maggiorenne, di cui va tenuto conto ai fini del versamento del contributo al mantenimento a favore della madre convivente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi CF. Parte_1
, nato il 16.051973 a Livorno e CF. C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
25.09.2004, nel Comune di Cascina (PI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cascina al n 79, anno2004, parte 2, serie A;
2) PONE a carico di entrambi i genitori, nella stessa misura, pari ad euro 250.00 mensile l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia per un totale di euro 500.00 Per_1 mensile. Continuando La figlia maggiorenne e studentessa (non economicamente Per_1 autosufficiente) a vivere con la madre a Filettole vivendo insieme ai nonni, dove vive da sempre, PONE l'obbligo a carico del sig. di versare la propria quota di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia di euro 250,00 mensile alla sig.ra , CP_1 genitore destinatario dell'assegno, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1 quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: spese mediche e scolastiche (da documentare) che richiedono non il preventivo accordo: per tutte le altre spese oltre l'importo di euro 100,00 necessita il preventivo accordo;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- la IG.ra si è ritenuta auto sufficiente economicamente e ha rinunciato ad ogni CP_1 richiesta di mantenimento al coniuge;
Parte_1
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa, nella camera di consiglio il 31/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori