Art. 29.
Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.
Rimane ferma la facolta' nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente pero' al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.
I proventi contemplati nell' art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 , andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.
Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.
Rimane ferma la facolta' nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente pero' al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.
I proventi contemplati nell' art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 , andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.