Articolo 29 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 28Articolo 30
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1 luglio 1912
Art. 29.

Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.

Rimane ferma la facolta' nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente pero' al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.

I proventi contemplati nell' art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 , andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912