TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/07/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025 la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 15-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
in persona del l.r.p.t. con ricorso depositato in data 06.02.2025; Parte_1
PARTE RICORRENTE
AVV.
[...]
(C.F. ) generalizzata e rappresentata Controparte_1 C.F._1 come in atti, con ricorso depositato in data 20.06.2025;
PARTE RICORRENTE
AVV.TI CP_2
Parte_2
CONTRO “ con sede legale in CARRARA (MS), frazione Battilana, C.F. Controparte_3
e P.I.: ; P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
AVV. BRIGNOLE M.
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- dato atto che la notificazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese a cura delle cancelleria, ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCII, si è perfezionata in data 17.02.2025;
- rilevato che in data 18.6.2025 parte resistente si è costituita in giudizio, depositando unitamente alla memoria, bilanci relativi agli anni di esercizio 2021,2022, 2023, nonché situazione patrimoniale al 31.12.2024;
- visto il verbale d'udienza del 26.6.2025, al cui esito è stata assunta riserva collegiale, nel quale l'AVV. MONICA BRIGNOLE per la parte convenuta Controparte_3 dichiarava quanto segue: “Si riporta alla comparsa di costituzione ove ha dichiarato di rimettersi”;
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in Controparte_3
Carrara (MS), frazione Battilana, viale Galileo Galilei snc, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso. Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, le parti ricorrenti hanno evidenziato che ha debiti che Controparte_3 paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 262.702,88 nei confronti di Parte_1
a titolo forniture non pagate;
per euro 9.016,57 (per retribuzioni non corrisposte e TFR)
[...] nei confronti dell'ulteriore parte ricorrente come risulta anche Controparte_1 da un decreto ingiuntivo (n. 65/2025) provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante acquisizione_ a mezzo pec_ dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di , dell' CP_4 [...]
, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi Controparte_5 ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 52.346,73 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da , depositato in data Controparte_6
18.02.2025 nel fascicolo telematico), nonché per euro 94.880,90 nei confronti di Agenzia delle Entrate, come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi depositata in data 12.03.2025 dall'Ente all'interno del fascicolo telematico.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “commercio all'ingrosso di elettrodomestici e macchine per distribuzione automatica di alimenti;
commercio di prodotti alimentari confezionati al domicilio del consumatore a mezzo di incaricati” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, dai bilanci acquisiti al fascicolo in data 28/02/2025 emerge che: al 31.12.2021 l'attivo era pari ad euro 1.176.190, i debiti pari ad euro 961.903 e i ricavi pari ad euro 2.159.171; al 31.12.2022 l'attivo era pari ad euro 1.532.781, debiti per euro 1.313.028 e ricavi per euro 1.966.100; al 31.12.2023 l'attivo era pari ad euro 1.329.299, debiti per euro 1.108.010 e ricavi per euro 1.816.257.
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di non aver mai superato alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affinché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente ed inconfutabilmente acquisita in quanto desumibile dai bilanci relativo allìanno 2022 (ultimo depositato in Camera di Commercio e altresì nel presente fascicolo, anche in allegato alla memoria di costituzione di parte resistente); sul piano probatorio, la presente decisione è altresì rafforzata dalla circostanza per cui il debitore si è costituito, non contestando le proprie dimensioni superiori alle soglie rilevanti per l'apertura della liquidazione giudiziale, limitandosi, invece, a contestare più specificamente la sussistenza di responsabilità in capo all'amministratore della società.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 22.04.2024, depositata in pari data dal Registro Imprese, nell'amibito dell'istruttoria a quest'ultimo delegata.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 271.719,45 nei confronti delle parti ricorrenti;
- Dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge altresì una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia pari ad € 52.346,73, totale residuo al Controparte_7 netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 18.02.2025. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un debito nei confronti di AGENZIA ENTRATE per euro 94.880,90. Tali dati rivelano che si tratta di inadempimenti estremamente numerosi, risalenti nel tempo e relativi a debiti diversi, in tal modo evidenziando la sostanziale irreversibilità dello stato di insolvenza. Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
***
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di
“ , con sede legale in CARRARA (MS), C.F. e P. I.V.A. Controparte_3 ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatrice la dr.ssa C.F.: Persona_1
, iscritta allo “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità C.F._2 giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 10566, dal 01.06.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_3 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt.752 ss c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 13.11.2025 ORE 12.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 14.07.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Presidente Il Giudice estensore Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025 la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 15-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
in persona del l.r.p.t. con ricorso depositato in data 06.02.2025; Parte_1
PARTE RICORRENTE
AVV.
[...]
(C.F. ) generalizzata e rappresentata Controparte_1 C.F._1 come in atti, con ricorso depositato in data 20.06.2025;
PARTE RICORRENTE
AVV.TI CP_2
Parte_2
CONTRO “ con sede legale in CARRARA (MS), frazione Battilana, C.F. Controparte_3
e P.I.: ; P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
AVV. BRIGNOLE M.
* * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- dato atto che la notificazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese a cura delle cancelleria, ai sensi dell'art. 40 c. 6 CCII, si è perfezionata in data 17.02.2025;
- rilevato che in data 18.6.2025 parte resistente si è costituita in giudizio, depositando unitamente alla memoria, bilanci relativi agli anni di esercizio 2021,2022, 2023, nonché situazione patrimoniale al 31.12.2024;
- visto il verbale d'udienza del 26.6.2025, al cui esito è stata assunta riserva collegiale, nel quale l'AVV. MONICA BRIGNOLE per la parte convenuta Controparte_3 dichiarava quanto segue: “Si riporta alla comparsa di costituzione ove ha dichiarato di rimettersi”;
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).
Nel caso di specie, la società risulta avere sede legale in Controparte_3
Carrara (MS), frazione Battilana, viale Galileo Galilei snc, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso. Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, le parti ricorrenti hanno evidenziato che ha debiti che Controparte_3 paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 262.702,88 nei confronti di Parte_1
a titolo forniture non pagate;
per euro 9.016,57 (per retribuzioni non corrisposte e TFR)
[...] nei confronti dell'ulteriore parte ricorrente come risulta anche Controparte_1 da un decreto ingiuntivo (n. 65/2025) provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante acquisizione_ a mezzo pec_ dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di , dell' CP_4 [...]
, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi Controparte_5 ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 52.346,73 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da , depositato in data Controparte_6
18.02.2025 nel fascicolo telematico), nonché per euro 94.880,90 nei confronti di Agenzia delle Entrate, come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi depositata in data 12.03.2025 dall'Ente all'interno del fascicolo telematico.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata ampiamente superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “commercio all'ingrosso di elettrodomestici e macchine per distribuzione automatica di alimenti;
commercio di prodotti alimentari confezionati al domicilio del consumatore a mezzo di incaricati” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, dai bilanci acquisiti al fascicolo in data 28/02/2025 emerge che: al 31.12.2021 l'attivo era pari ad euro 1.176.190, i debiti pari ad euro 961.903 e i ricavi pari ad euro 2.159.171; al 31.12.2022 l'attivo era pari ad euro 1.532.781, debiti per euro 1.313.028 e ricavi per euro 1.966.100; al 31.12.2023 l'attivo era pari ad euro 1.329.299, debiti per euro 1.108.010 e ricavi per euro 1.816.257.
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di non aver mai superato alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affinché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente ed inconfutabilmente acquisita in quanto desumibile dai bilanci relativo allìanno 2022 (ultimo depositato in Camera di Commercio e altresì nel presente fascicolo, anche in allegato alla memoria di costituzione di parte resistente); sul piano probatorio, la presente decisione è altresì rafforzata dalla circostanza per cui il debitore si è costituito, non contestando le proprie dimensioni superiori alle soglie rilevanti per l'apertura della liquidazione giudiziale, limitandosi, invece, a contestare più specificamente la sussistenza di responsabilità in capo all'amministratore della società.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attiva” come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 22.04.2024, depositata in pari data dal Registro Imprese, nell'amibito dell'istruttoria a quest'ultimo delegata.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività.
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti:
- Euro 271.719,45 nei confronti delle parti ricorrenti;
- Dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge altresì una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia pari ad € 52.346,73, totale residuo al Controparte_7 netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 18.02.2025. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge anche un debito nei confronti di AGENZIA ENTRATE per euro 94.880,90. Tali dati rivelano che si tratta di inadempimenti estremamente numerosi, risalenti nel tempo e relativi a debiti diversi, in tal modo evidenziando la sostanziale irreversibilità dello stato di insolvenza. Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
***
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di
“ , con sede legale in CARRARA (MS), C.F. e P. I.V.A. Controparte_3 ; P.IVA_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatrice la dr.ssa C.F.: Persona_1
, iscritta allo “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità C.F._2 giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti”, istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui agli artt. 2, comma 1°, Lettera n) e 356 ss. CCII (come modificato dal D.lgs. n. 136/2024), Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 10566, dal 01.06.2023, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in Pt_3 concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt.752 ss c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. INFORMA ED AVVISA che l'art. 9 CCII dispone testulamente quanto segue: “1. La sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7/10/1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente”.
6. AUTORIZZA la Curatela ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, del decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
7. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
8. FISSA al giorno 13.11.2025 ORE 12.30 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
10. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 14.07.2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Presidente Il Giudice estensore Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri