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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2460/2020 R.G. promossa da: già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Bianchi ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Vittorio Annuti n. 82 Casarza
Ligure (GE); attrice opponente
nei confronti di
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_3
tempore, sig. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, Controparte_4
dall'avv. Tania Vatteroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Carrara viale XX Settembre n. 268; convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 731/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data 20.11.2020 (R.G. 2107/2020).
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 21 MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si Controparte_1
opponeva al decreto ingiuntivo n. 731/2020 emesso dal Tribunale di Massa in data
20.11.2020 (RG 2107/2020) a fronte di cui era stata condannata al pagamento della somma di € 55.488,39, oltre ad interessi legali e spese della procedura monitoria, a favore di In particolare, l'attrice rappresentava che: 1) mediante contratto CP_3
di appalto, aveva commissionato a i lavori per la CP_1 Controparte_5
realizzazione del complesso residenziale sito in via Monsignor Vattuone a RI
VA (GE); 2) l'appaltatore a sua volta, aveva stipulato Controparte_5
con la società il contratto di fornitura degli infissi necessari alla CP_3
realizzazione di detto complesso;
3) in data 9.8.2016, si era costituita CP_1
fideiussore di in favore di impegnandosi “a risarcire le Controparte_5 CP_3
eventuali fatture, relative alla fornitura del cantiere in RI VA (GE) in via Vattuone all'altezza del civico 26, qualora la dovesse divenire insolvente e non Controparte_5
dovesse pertanto procedere al pagamento delle fatture di fornitura”; 4) in data 3.11.2016 la Gemag
s.a.s. (società gemella della convenuta, oggi Controparte_6 Controparte_7
nonostante non fosse parte del contratto in essere con la
[...] Controparte_5
aveva emesso nei confronti di quest'ultima la fattura n. 366/2016 di € 16.592,00
[...]
recante “fattura in acconto lavori per fornitura e posa in opera di serramenti da realizzare per vs conto presso il cantiere sito in Via Vattuone all'altezza del civico 26 a RI VA (GE)”; 5) mediante pec del 13.12.2018, la aveva riferito alla di CP_3 Controparte_5
aver ordinato 28 portoni blindati per il cantiere avvisandola che sarebbe stata emessa
“la relativa fattura in acconto come da accordi contrattuali” e di essere ancora in attesa del saldo della fattura in acconto delle persiane;
6) quelli che controparte aveva qualificato come contratti, asseritamente conclusi in data 29.4.2019, erano due mere conferme di ordini rientranti nella fornitura indicata nel contratto tra ed;
7) CP_3 Controparte_5
pagina 2 di 21 questo era tanto più evidente considerando che le conferme d'ordine erano redatte su carta intestata di (il cui legale rappresentante era ma erano CP_3 Controparte_4
sottoscritte da (il cui legale rappresentante era Controparte_7 [...]
; 8) in tal senso, non aveva neppure la legittimazione per Persona_1 CP_3
emettere fattura nei confronti di;
9) , ad ogni modo, dopo aver CP_1 CP_1
controllato l'entità dei predetti ordini e il relativo prezzo, aveva sottoscritto le conferme d'ordine, senza che da ciò potesse derivare una sua sostituzione nel rapporto obbligatorio intercorrente tra l'appaltatore e l'odierna convenuta;
10) CP_5
neppure i due pagamenti in acconto di € 10.000,00 effettuati in favore di da CP_3
parte di , in nome e per conto di , potevano dirsi idonei a CP_1 CP_5
comportare la sostituzione della prima nella posizione della seconda;
11) le fatture emesse da n. 29/2019 del 14.6.2019, n. 34/2019 del 13.12.2019 e n. 1/2020 CP_3
(quest'ultima oggetto di ingiunzione) avrebbero dovuto essere intestate al proprio contraente e non al committente/fideiussore che ne aveva solo Controparte_5
anticipato il pagamento;
12) la fattura n. 1/2020 era riferita, inoltre, a documenti di trasporto emessi prima delle conferme d'ordine del 29.4.2019; 13) difatti, i d.d.t. n. 45 del 21/11/2018 n. 49 del 23/11/2019, n. 20 del 21/01/2019 e n. 39 del 05/04/2019 di cui alla fatt. n. 1/2020 erano stati opportunisticamente espunti da controparte in sede di ingiunzione al fine di negare che essi avevano riguardato il contratto da stipulato tra e;
13) i d.d.t. allegati al ricorso monitorio (doc. n. 3) erano CP_3 Controparte_8
posteriori alle conferme d'ordine ma, stranamente, riportavano solo la firma dell'incaricato del trasporto e non quella del destinatario ed erano, inoltre, tutti intestati alla (oggi con p.iva Controparte_9 Controparte_7
14) le fatture, dunque, avrebbero dovuto essere emesse da P.IVA_4 CP_3
nei confronti di tale ultima società e non di 15) nella denegata ipotesi in cui la CP_1
avesse avuto titolo di fatturare nei confronti di , anche i d.d.t. di CP_3 CP_1
pagina 3 di 21 cui alla fattura oggetto di ingiunzione avrebbero dovuto essere intestati a quest'ultima;
17) il tentativo esperito in sede monitoria era quello di ottenere il pagamento da evidentemente ritenuta maggiormente solvibile, senza aver previamente CP_1
escusso l'obbligato principale, in violazione dell'art. 1944 comma 2 c.c. ed in assenza dello stato di insolvenza di , quale condizione necessaria per richiede il CP_8
pagamento al fideiussore;
18) era, dunque, carente di legittimazione passiva CP_1
rispetto al credito azionato da 19) nondimeno, la pretesa creditoria CP_3
avversaria era infondata nel merito;
20) in sede stragiudiziale, l'attrice aveva rappresentato l'irregolarità fiscale e contabile del riferimento, nella fattura n. 1/2020 di a d.d.t. risalenti al 2019 ed addirittura al 2018 atteso che, nel caso di CP_3
fattura differita, questa avrebbe dovuto essere emessa entro i primi quindici giorni del mese successivo all'effettuazione della cessione;
21) per quanto concerne la fornitura da cui sarebbe derivato il credito azionato in via monitoria, i fermapersiane oggetto di fatturazione non erano mai stati forniti né installati e le porte finestre scorrevoli a due ante, come da contratto stipulato con la avrebbero Controparte_5
dovuto essere alzanti scorrevoli e non semplicemente scorrevoli;
22) CP_3
inoltre, per adempiere a regola d'arte alla propria obbligazione, avrebbe dovuto provvedere alla siliconatura degli infissi che, invece, non era stata effettuata;
23) pertanto, si era resa contrattualmente inadempiente rispetto agli obblighi assunti CP_3
nel contratto stipulato con la e, pertanto, l'eccezione di Controparte_5
inadempimento sollevata da nei confronti di era fondata. A fronte di CP_1 CP_3
quanto sopra esposto, domandava al Tribunale adito di volere: “- In via CP_1
principale, dichiarare inammissibile la domanda azionata in via monitoria da
contro
CP_3
per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima poiché Controparte_1
esperita in palese violazione dell'art. 1944 comma 2 c.c., essendo stata prevista, quale condizione per richiedere il pagamento al fideiussore, la preventiva escussione del debitore principale ed il suo stato di
pagina 4 di 21 insolvenza, circostanze non verificatesi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n.
731/2020 del 20/11/2020 del Tribunale di Massa (NRG 2107/2020, Giudice Dott. Maurizio
Ermellini); - In via meramente subordinata, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n.
731/2020 del 20/11/2020 del Tribunale di Massa (NRG 2107/2020, Giudice Dott. Maurizio
Ermellini) – non essendo dovuta a la somma fatta oggetto di ingiunzione per CP_3
inadempimento contrattuale di quest'ultima nei confronti della non Controparte_5
avendo reso la prima la propria prestazione come concordato;
- In via meramente subordinata, in via istruttoria, ammettere la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che CP_3
ha omesso di recapitare i che dovevano essere da essa consegnati presso il cantiere
[...] Parte_1
sito in Via Mons. Vattuone a RI VA (GE)?”; 2) “Vero che i portafinestre a due ante consegnati da presso il cantiere sito in Via Mons. Vattuone a RI VA (GE) sono CP_3
scorrevoli non alzanti?”; 3) “Vero che ha omesso di effettuare la siliconatura degli infissi CP_3
consegnati nel predetto cantiere?” - Si indicano a testi sui suddetti capitoli di prova il Sig. Tes_1
ed il Sig. - Vinte in ogni caso le spese”.
[...] CP_10
2. Si costituiva in giudizio che, contestando tutto quanto dedotto ed CP_3
eccepito da controparte, rappresentava che: 1) aveva commissionato i lavori CP_1
di costruzione di un compendio immobiliare sito in RI VA alla CP_8
, la quale aveva stipulato con il contratto di fornitura per persiane e
[...] CP_3
serramenti; 2) dopo le prime forniture, avvenute nel 2016-2017, i lavori di costruzione avevano subito dei ritardi per fatti attribuibili all'appaltatore e così anche i CP_8
pagamenti nei confronti di 3) dopo innumerevoli solleciti di pagamento e CP_3
richieste su come procedere, anche rivolte a , quest'ultima società aveva CP_1
contattato direttamente la chiedendo di riprendere la fornitura per consentirle CP_3
di rispettare i termini per la vendita di alcuni appartamenti facenti parte del compendio immobiliare oggetto di contratti preliminari;
4) , pertanto, si era dichiarata CP_1
disponibile ad assumersi l'obbligo di pagamento direttamente nei confronti di CP_3
pagina 5 di 21 la quale aveva deciso di intrattenere i rapporti direttamente con , stante CP_3 CP_1
l'inaffidabilità di e l'autorizzazione a procedere in tal senso rilasciata dal CP_8
legale rappresentante di tale ultima società; 5) a seguito di tali decisioni, aveva CP_3
inviato le conferme d'ordine e le aveva sottoscritte regolarmente assumendosi CP_1
le obbligazioni ivi descritte;
6) era evidente, pertanto, che la avesse intrattenuto CP_3
due diversi rapporti contrattuali: il primo, del 2016, con , nel quale era CP_8
intervenuta in qualità di fideiussore;
il secondo, nel 2019, con , la CP_1 CP_1
quale aveva accettato la proposta di fornitura formulata da determinando CP_3
l'insorgenza del vincolo contrattuale;
7) era consapevole dell'instaurazione del CP_1
rapporto contrattuale con non solo perché aveva effettuato ben due pagamenti CP_3
in acconto senza mai contestare né la debenza né le modalità di fatturazione (v. fattura n. 34 del 13/12/2019) ma anche perché il 15.07.2019 aveva domandando a la CP_3
fatturazione dell'IVA ad aliquota ridotta (doc. D), corredando la propria richiesta del permesso di costruire relativo al cantiere di cui trattasi;
8) il rapporto contrattuale tra ed non aveva alcuna rilevanza nella presente vicenda, in quanto CP_3 CP_8
era rilevante unicamente quello tra e 9) il quella da parte di CP_3 CP_1 CP_1
non avrebbe potuto essere una conferma dell'ordine effettuato da , in CP_8
quanto non vi sarebbe stata alcuna necessità di confermare un ordine effettuato da un terzo;
10) per il contratto di fornitura, del resto, non risultava richiesta la forma scritta ad substantiam e, pertanto, non era essenziale l'esistenza di un documento sottoscritto affinché potesse dirsi sussistente il vincolo contrattuale;
11) il fatto, poi, che CP_3
avesse prodotto dette scritture in giudizio (in accordo a Cass. civ., sent. 13548 del
[...]
12.06.2006; Cass civ. sent. 36 del 3.01.2017; Cass civ. sent. 18489 del 4.09.2020) era espressione della volontà di avvalersi del documento sebbene non sottoscritto;
12) a prescindere dal timbro in calce al documento - che per mero errore era riferito alla società – era rilevante la sottoscrizione apposta dal sig. Controparte_7 CP_4
pagina 6 di 21 legale rappresentante di 13) le eccezioni di controparte in CP_4 CP_3
merito alla fornitura eseguita erano destituite del benché minimo fondamento poiché riferite al contratto tra e che non era oggetto del presente CP_3 CP_8
procedimento; 14) qualora fosse stato operante il beneficio di preventiva escussione nella fideiussione, in accordo all'art. 1944 co. 2 c.c., il fideiussore avrebbe dovuto indicare al creditore i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione;
15) i d.d.t. prodotti in giudizio in sede monitoria facevano riferimento a ovvero la Controparte_7
società cui aveva sub-appaltato la posa in opera del materiale di cui alle CP_3
forniture del 2019 nel cantiere di RI VA, come indicato nelle bolle di trasporto;
16) mai nessuna contestazione in merito alla fornitura era stata mossa da , se CP_1
non dopo la richiesta di pagamento e addirittura dopo l'emissione del decreto ingiuntivo di cui alla presente causa di opposizione (vale a dire oltre 6 mesi dopo l'emissione della fattura definitiva); 17) i fermapersiane avrebbero dovuto essere forniti del tipo “grillo” ma, giunto sul posto, durante il montaggio, il personale si era accorto dell'impossibilità fisica di montare un simile tipo di infisso e così il sig. in CP_4
nome di aveva evidenziato al sig. come avrebbe dovuto sostituire CP_3 CP_1
questi ultimi con altro modello più costoso ma quest'ultimo aveva risposto che avrebbe provveduto da solo all'acquisto di detti fermapersiane;
18) le porte finestre ordinate nel
2019 da non avrebbero dovuto essere alzanti scorrevoli, ma solo scorrevoli, CP_1
come risultante dai contratti del 2019; 19) pertanto, la fornitura eseguita da era CP_3
perfettamente coincidente con quanto ordinato da controparte;
20) la siliconatura degli infissi era stata eseguita da operai di sub-appaltatrice in Controparte_7
relazione al trasporto e alla posa in opera del materiale;
21) in ogni caso, il dedotto inadempimento di non avrebbe rispecchiato i requisiti di cui all'art. 1455 CP_3
c.c., necessari al fine di ritenere giustificata la mancata esecuzione della controprestazione;
22) la richiesta di concessione della provvisoria esecutività ai sensi pagina 7 di 21 dell'art. 648 c.p.c. era necessaria, alla luce della totale inconsistenza delle difese avversarie. Sulla scorta di quanto sopra esposto, parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, confermare il decreto ingiuntivo n. 731/2020 emesso dal Tribunale di Massa il 20.11.2020
e per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare Controparte_2
la somma di 55.488,39 a in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
In via CP_3
subordinata, accertato che in persona del suo legale rappresentante pro tempore è tenuta Controparte_2
al pagamento, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della CP_3
somma di 55.488,39 euro, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore al pagamento della somma anzidetta, o alla minore o maggiore somma che dovesse risultare dall'espletando istruttoria, oltre interessi moratori ex d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
3. Mediante ordinanza del 19 aprile 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., stante la sussistenza dei relativi presupposti e la mancanza di prova scritta o di pronta soluzione posta a fondamento dell'opposizione.
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
5. Mediante ordinanza del 14 settembre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza, contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c.
pagina 8 di 21 Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 4800/2017).
2. Venendo al merito delle domande attoree, l'attrice opponente ha richiesto venga dichiarata inammissibile la domanda azionata in via monitoria per difetto di legittimazione passiva di (già rispetto Controparte_1 CP_11 Controparte_2
al credito azionato da e, in via subordinata, il rigetto della stessa stante la CP_3
non debenza della somma ingiunta a fronte dell'inadempimento contrattuale posto in essere da CP_3
3. In ordine allo scrutinio di tali domande, occorre preliminarmente ricostruire e qualificare i rapporti negoziali intercorsi tra le parti sulla scorta delle risultanze documentali in atti.
In data 2 aprile 2014 è stato stipulato il contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice avente ad oggetto Controparte_2 Controparte_5
l'esecuzione di opere e lavori nel compendio immobiliare di proprietà della committente sito in RI VA. Il contratto ha stabilito il divieto di ogni forma di subappalto, salvo quelli espressamente autorizzati dalla committente, precisando che pagina 9 di 21 non sarebbero stati considerati tali gli ordini per fornitura e trasporto materiali, fornitura di manufatti e/o impianti eseguiti da ditta specializzata (v. doc. 5 attore).
nel 2016, ha poi a sua volta stipulato un contratto di Controparte_5
fornitura con avente ad oggetto “conferma d'ordine per fornitura e posa in opera CP_3
di serramenti, persiane portoni blindati, persiane zanzariere e porte interne da eseguire per vs conto” per la somma complessiva pari ad € 273.429,00 oltre iva e oltre il contributo supplementare sulle varie forniture e pose in opera pari ad € 24.500,00 (v. doc. 6 attore).
Rispetto a tale rapporto contrattuale, in data 9 agosto 2016, ha rilasciato Controparte_2
fideiussione in favore di “a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte CP_3
dalla scaturenti dal contratto di fornitura di cui questo Controparte_12
allegato fa parte, la con sede in RI VA (GE) in Via Vattuone n. 26, P.IVA CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore” impegnandosi “a risarcire le P.IVA_2
eventuali fatture, relative alla fornitura del cantiere in RI VA (GE) in Via Vattuone all'altezza del civico 26, qualora la ovesse divenire insolvente Controparte_12
e non dovesse pertanto procedere al pagamento delle fatture di fornitura” (v. doc. 7 attore).
Vi è poi risconto che mediante comunicazione pec inviata a in data 16 CP_1
novembre 2018, dopo aver dato conto della consegna della merce CP_3
richiesta, ha lamentato di non aver ancora ricevuto da parte di il Controparte_5
pagamento della fattura in acconto per le persiane consegnate, nonostante i numerosi solleciti rivolti a tale società. Nella comunicazione si legge quanto segue: “quanto sopra per mettervi al corrente della situazione ad oggi e poiché la ci ha rilasciato fidejussione in Controparte_2
favore della per il corretto e puntuale pagamento delle fatture emesse in relazione al CP_8
cantiere di cui trattasi e visto che con la non è stato possibile avere un rapporto serie chiaro CP_8
e definitivo, chiediamo alla se è possibile, un suo intervento o le giuste indicazioni per Controparte_2
portare a termine quanto contrattualmente sottoscritto dalle parti” (v. doc. B convenuto).
pagina 10 di 21 Sennonché, sono stati prodotti in atti due documenti datati 29 aprile 2019 aventi ad oggetto: i) conferma d'ordine relativa a fornitura di serramenti per l'importo a corpo di
€ 36.900,00, con esclusione di “iva, eventuali ponteggi, tiro in alto, trasporto ai piani e quanto altro non specificamente riportato”, con termini di pagamento stabiliti in 60-90 giorni dalla consegna e termini di consegna a 40 giorni dalla firma del documento (v. doc. 1 fascicolo monitorio); ii) “conferma d'ordine per forniture e posa in opera di persiane da eseguire per vs conto” con l'indicazione del prezzo a corpo pari ad € 35.685,00, con esclusione di “iva, eventuali ponteggi tiro in alto trasporto ai piani e quanto altro non specificamente riportato”, con termini di pagamento a 60\90 giorni dalla consegna e termini di consegna pari a 30 gg dalla firma (v. doc. 2 fascicolo monitorio).
Entrambi i documenti sono redatti su carta intestata di e risultano recanti CP_3
sottoscrizione apposta, verosimilmente dai rispettivi legali rappresentanti, sul timbro di e Controparte_2 Controparte_7
Vi è poi l'evidenza dell'emissione, in data 9 aprile 2020, da parte di nei CP_3
confronti di della fattura n. 1/2020 per la somma complessiva di € Controparte_2
76.579,59 (v. doc. 12 attore), importo successivamente ridotto ad € 55.488,39 in seguito all'emissione della nota di credito a favore di “a storno parziale fatt. n. 1 del 09- CP_1
04-2020 per materiale non ricompreso nei contratti del 29-04-2019 relativo alla stessa, specifica del materiale e ddt da stornare: ddt n. 045 del 21/11/2018 – ddt n. 049 del 23/11/2018 – ddt n.
020 del 21/01/2019 – ddt n. 039 del 05/04/2019” (doc. 8 fascicolo monitorio). Credito a fronte del quale è stata richiesta e concessa l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, risulta pacifica, in quanto provata documentalmente e non specificamente contestata dalle parti, la circostanza che abbia sottoscritto, in data 29 aprile CP_1
2019, i documenti inerenti gli ordini predetti. Inoltre, sebbene – come detto – il timbro sui documenti è quello di stante le interessenze tra questa e Controparte_7
appare verosimile che – come si dirà meglio oltre – il vincolo contrattuale CP_3
pagina 11 di 21 (non necessitante di forma scritta ad substantiam e\o ad probationem) sia sorto proprio con l'odierna opposta, a cui risultano riferibili tutti gli altri documenti contabili, e non, che vengono in rilievo nell'ambito del presente giudizio. Non può ragionevolmente escludersi, del resto, che la sottoscrizione apposta su tali documenti sia proprio quella di legale rappresentante di (come sostenuto dall'opposta in Controparte_4 CP_3
comparsa di costituzione) e non invece quella di legale Persona_1
rappresentante di e sorella di cui si riferisce il Controparte_7 Controparte_4
timbro, che quindi sarebbe stato usato per errore dal primo, il quale per redigere i documenti si è comunque avvalso della carta intestata di Le predette CP_3
interessenze, oltretutto, hanno trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali, in quanto tanto la sig.ra quanto un dipendente della CP_4 Controparte_7
hanno riferito che dopo essersi accordata con Testimone_2 CP_3
ha affidato il trasporto e il montaggio dei serramenti presso il cantiere alla CP_1
Gemag s.a.s. di Controparte_6
4. Sul punto, priva di pregio e non adeguatamente sopportata dal dato probatorio in atti, appare, dunque, la ricostruzione di parte attrice, secondo cui il ricorso monitorio
“fu presentato sulla base di due “conferme”, effettuate da parte di il 29/04/2019, di CP_1
“ordini” ovviamente relativi al contratto di fornitura stipulato la e la ed CP_3 Controparte_5
inerenti al cantiere oggetto di appalto tra ed Dette conferme furono CP_1 Controparte_5
appunto spacciate da per proprio comodo e convenienza, quali distinti ed autonomi “contratti” CP_3
asseritamente stipulati tra e ” (v. p. 3 conclusionale attore). CP_3 CP_1
Invero, se i documenti sottoscritti da inerissero la fornitura già pattuita CP_1
nell'originario contratto del 2016 intercorso tra e CP_3 Controparte_5
non ci sarebbe stata alcuna necessità da parte di di domandare al
[...] CP_3
fideiussore la sottoscrizione della conferma dell'ordine effettuato. Difatti, in caso di mancato pagamento delle fatture emesse da nei confronti di CP_3 CP_5
pagina 12 di 21 (debitore principale) l'odierna convenuta opposta avrebbe comunque potuto CP_5
escutere nella sua qualità di fideiussore atteso che, in accordo alla disciplina di CP_1
cui agli artt. 1944 e ss. c.c., il fideiussore garantisce al creditore l'adempimento della medesima obbligazione assunta dal debitore affiancando tutto il suo patrimonio a quello del fideiuvato.
Ancora, se i predetti documenti rappresentassero delle conferme d'ordine rispetto al contratto di fornitura originario, non troverebbe giustificazione l'autorizzazione rilasciata a dal sig. , in qualità di legale rappresentante della ditta CP_3 Parte_2
“a fare forniture in parte o in totale direttamente con la società Controparte_5
la quale provvederà direttamente al saldo delle relative fatture emesse” (v. doc. C CP_1
convenuta opposta).
Inoltre, ha emesso direttamente nei confronti di la fattura n. CP_3 Controparte_2
29/2019 in data 14 giugno 2019 e la fattura n. 34/2019 entrambe di importo pari ad €
10.000,01 e recanti la descrizione “fattura in acconto lavori per fornitura e posa in opera di serramenti da realizzare per vostro conto presso vs cantiere di cui sopra” (v. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio). Tali ultime fatture sono state pagate da mediante CP_1
assegno non trasferibile pari ad € 10.000,00 emesso in data 16 dicembre 2019, nonché mediante bonifico bancario disposto da in data 14 giugno 2019 (circostanza CP_1
che può ritenersi provata in quanto non specificamente contestata dalle parti).
Orbene, atteso che il contratto di fornitura del 2016 aveva ad oggetto la consegna di una tipologia di merce differente rispetto a quella prevista dal contratto di fornitura del
2019, e che – come si darà conto in seguito – risulta essere stata consegnata da parte di merce conforme a tale ultima regolamentazione negoziale, i pagamenti CP_3
effettuati da senza l'opposizione di alcuna contestazione circa la merce CP_1
consegnata depongono a favore della sussistenza di un vero e proprio rapporto pagina 13 di 21 contrattuale, diverso ed autonomo rispetto a quello originario stipulato da CP_3
ed Controparte_13
In tal senso depone pure la comunicazione recante “richiesta di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta” in virtù di quanto previsto dal DPR 633/1972, inoltrata, in data 15 luglio
2019, da a con contestuale allegazione del permesso di Controparte_2 CP_3
costruire rilasciato dal Comune di RI VA (v. doc. D comparsa di costituzione).
Un ulteriore elemento a supporto di tale ricostruzione emerge altresì dalla deposizione della teste amministratrice di e socia di Persona_1 Controparte_7
escussa all'udienza del 10 marzo 2022, la quale ha confermato che, a CP_3
partire dal 2016-2017, i lavori di costruzione nel cantiere di RI VA avevano subito ritardi e rallentamenti e che dopo vari tentativi di risolvere la CP_3
questione economica con ha domandato direttamente a Controparte_13
come intendesse proseguire il rapporto commerciale (“Sì, è vero, lo fece Controparte_2
l'amministratore della società, io ne sono a conoscenza perché essendo socia ero al corrente di quello che succedeva;
ho assistito anche a delle telefonate tra l'Amministratore ed il committente, ossia il , allora amministratore di , oggi socio accomandatario”). A sua volta, pur CP_1 Controparte_2
di accelerare i lavori di costruzione, ha chiesto a di riprendere CP_3
immediatamente la fornitura, obbligandosi direttamente nei confronti di CP_3
per la fornitura di serramenti.
Da qui, l'estinzione parziale delle obbligazioni di cui al contratto del 2016 tra CP_1
ed (a cui riscontro sovviene la predetta autorizzazione Controparte_5
della a di eseguire direttamente le forniture) e Controparte_5 CP_3
la stipula da parte di e di nuovo contratto di fornitura, cui si Controparte_2 CP_3
riferiscono le conferme d'ordine del 29.4.2019.
In tale ottica, quindi, scarsamente attendibile appare la testimonianza di CP_10
al quale è stato chiesto di riferire se “è vero che come da contratto doveva fornire CP_3
pagina 14 di 21 presso il suddetto cantiere portafinestre alzanti scorrevoli?” e non anche se il riferimento fosse al contratto del 2016 o a quello intervenuto successivamente.
5. In considerazione di quanto sopra, destituita di fondamento appare pertanto l'eccezione sollevata dall'odierna attrice opponente circa l'asserito difetto di legittimazione passiva di rispetto al credito azionato da Invero, CP_1 CP_3
essendo intervenuto un contratto nuovo e autonomo rispetto a quello originariamente intercorso tra ed , non può ritenersi che sia stato richiesto CP_3 Controparte_5
il pagamento a nella sua qualità di fideiussore, ma in quanto unico debitore CP_1
rispetto alla fornitura effettuata.
6. Tanto chiarito, e venendo ora alle prestazioni eseguite da deve precisarsi CP_3
come il contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di infissi presenta elementi sia della compravendita che dell'appalto. Al fine dell'individuazione della disciplina applicabile, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di contratto misto
(nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente” (Cass. civ. Sez. Un. 11656/2008).
Orbene, nella presente vicenda, appare prevalente la prestazione di dare che caratterizza la vendita rispetto a quella di fare che caratterizza l'appalto. In altri termini, risulta prevalente la fornitura degli infissi rispetto alla posa in opera degli stessi, tenendo conto sia dell'attività prevalentemente svolta da come risultante da visura in atti, vale a CP_3
dire il “commercio all'ingrosso ed al dettaglio di infissi in pvc e di porte” (doc. 3 opponente), sia il valore economico del materiale fornito rispetto al costo della manodopera per il successivo adattamento e posa in opera, come risultante dalla documentazione in atti.
pagina 15 di 21 Il che consente di applicare alla vicenda di specie la disciplina codicistica relativa ai vizi della cosa compravenduta, che impone il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
7. Ciò posto, in primo luogo, parte attrice ha eccepito come non abbia CP_3
adempiuto correttamente al contratto di fornitura, sostituendo indebitamente le portefinestre della tipologia originariamente pattuita (id est, alzanti scorrevoli) con portefinestre meramente scorrevoli, di qualità e prezzo nettamente inferiore.
Tale circostanza fattuale trova effettivamente conferma nella consulenza tecnica a firma del geom. depositata in data 14 giugno 2024, ove è emerso che, dal Controparte_14
confronto tra la fornitura che doveva essere effettuata in base al primo contratto del
2016 (tra e e quella che doveva essere Controparte_5 CP_3
effettuata in base al secondo contratto (tra e le forniture Controparte_2 CP_3
differiscano “sostanzialmente nella qualità dei prodotti da fornire;
nel primo contratto si specifica che gli infissi (portefinestre) dovevano essere alzanti e scorrevoli di colore avorio, mentre nel secondo contratto sono specificati come semplicemente scorrevoli di colore bianco”.
E tuttavia, si è visto che il contratto di fornitura del 2016, rispetto a cui era CP_1
mero fideiussore, risulta superato da quello del 2019, che ha visto parte a tutti CP_1
gli effetti del rapporto contrattuale.
La tipologia di merce consegnata da parte di a favore di emerge CP_3 CP_1
con chiarezza dalla fattura n. 1/2020 del 9 aprile 2020 in cui, nella descrizione, vengono richiamati i seguenti documenti di trasporto: i) ddt n. 040 del 27.5.2019; ii) ddt. 041 del
13.6.2019; iii) ddt n. 042 del 17.6.2019; iv) ddt n. 043 del 2.7.2019; v) ddt. 044 del
3.7.2019; vi) ddt 045 del 12.7.2019.
In senso conforme a quanto dedotto dall'opposta depone anche la testimonianza del teste ex dipendente di escusso all'udienza Testimone_2 Controparte_7
del 10 marzo 2022, il quale ha confermato che la aveva affidato il trasporto CP_3
pagina 16 di 21 e il montaggio dei serramenti presso il cantiere di alla CP_15 Controparte_9
(oggi e, in particolare, di essersi occupato Controparte_6 Controparte_7
del trasporto e del montaggio dei serramenti indicato al doc. 3 del fascicolo monitorio, controllandone l'esecuzione (“E' vero, essendo io all'epoca un dipendente della Gemag s.a.s., oggi
lo so in quanto abbiamo fatto tutto noi;
io andavo a prendere le misure, facevo Controparte_7
l'ordine dei serramenti e poi seguivo il montaggio;
preciso che il lavoro aveva previsto anche le misurazioni in loco prima dell'installazione e la raccolta degli ordini oltre alla preparazione dei serramenti, il trasporto ed il montaggio successivo”). Lo stesso ha poi affermato che: “confermo che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto riportato nel doc. 1 fascicolo monitorio;
ricordo che questo documento riporta dei serramenti in PVC catalogato per ogni appartamento, questo è
l'ordine passato, arrivato e montato;
il documento 2 fascicolo monitorio, invece, fa riferimento alle persiane e confermo che il lavoro eseguito fu conforme a tale documento”. Circostanze confermate anche dall'altro teste . Persona_1
Ancora, appare utile evidenziare che rispondendo al quesito formulato, il CTU ha rilevato che: “Sulla base di quanto riportato in atti, sembra non sussistere alcuna differenza tra quanto fornito dalla n base al contratto stipulato in data 29/04/2019, visto che le CP_3
portefinestre dovevano essere semplicemente scorrevoli”.
Non si ravvisa, quindi, alcun inadempimento imputabile a rispetto alla CP_3
tipologia di porte finestre fornite poiché, a dispetto di quanto eccepito da parte attrice, come detto il corretto adempimento deve essere parametrato a quanto statuito nel contratto stipulato nell'aprile 2019 tra e . CP_3 CP_1
8. In secondo luogo, ha inizialmente eccepito la mancata fornitura ed CP_1
installazione dei fermapersiane e successivamente ha sostenuto che i fermapersiane erano stati consegnati da e “e poi portati via da in quanto rivelatisi inidonei CP_3 CP_3
all'uso” (v. p. 3 replica conclusionale attrice).
pagina 17 di 21 Sennonché, nella descrizione della fattura n. 1/2020 è indicata la fornitura e la posa in opera di 12 persiane in alluminio ad un'anta complete di mappe e fermapersiane, 36 persiane in alluminio a due ante complete di mappe e fermapersiane, 20 persiane per portafinestra a due ante complete di mappe e persiane, per un totale di 68 fermapersiane.
In merito, occorre richiamare le risultanze testimoniali in atti, da cui emerge come abbia effettuato la fornitura di del tipo “a grillo” ma, CP_3 Parte_1
riscontrando una difficoltà nel montaggio degli stessi, è stata successivamente proposta la sostituzione di tali infissi con del tipo a “ ” e, tuttavia, il sig. Parte_1 Parte_3
- in qualità di legale rappresentante della società - ha deciso di rivolgersi CP_1 CP_1
ad altro fornitore al fine di poter ottenere prezzi più vantaggiosi. In particolare, il sig. ha dichiarato che: “per il tipo di serramento posto in opera il fermapersiane Testimone_2
grillo non era agevole da utilizzare, allora proposi il tipo per risolvere il problema”. Il Parte_3
teste ha altresì confermato che il sig. ha deciso di provvedere autonomamente CP_1
all'acquisto dei fermapersiane, sostenendo di poterne trovare di più economici rispetto a quelli proposti da CP_3
Circostanza confermata anche dalla teste, la quale ha dichiarato Persona_1
che: “I lavori sono stati eseguiti conformemente agli ordini di cui ai documenti citati nel capitolo;
posso dirlo in quanto se ne sono occupati gli operai e il Geometra che mi riferivano al riguardo, io, come ho detto non sono mai andata in cantiere;
preciso che ci sono stati vari viaggi, come è certificato dalle varie bolle prodotte, preciso che il materiale è stato orinato, trasportato ed installato e non vi è mai stata alcuna contestazioen al riguardo”, aggiungendo – con riguardo ai – che: “la Parte_1
necessità dei fermapersiane di tipo era dovuta non tanto al tipo di immobile quanto al Parte_3
tipo di serramento installato in quanto il fermapersiane grillo non era raggiungibile in quanto in fondo allo stesso serramento, quindi proponemmo il tipo in quanto si poteva azionare Parte_3
dall'interno essendo nella luce della finestra;
non mi ricordo quale del edue società, ma fu fatto un
pagina 18 di 21 preventivo per la fornitura delle piomontesine, che il non accettò in quanto ritenuto troppo elevato;
lo stesso disse che avrebbe fornito lui i e la società li avrebbe solo installati;
Parte_4 Parte_3
non abbiamo tuttavia mai ricevuto comunicazione dell'acquisto di tali beni e conseguetemente non li abbiamo potuti installare”.
9. Tale essendo il dato probatorio in atti appare verosimile che i siano Parte_1
stati restituiti a e, dunque, dal momento che il relativo prezzo non è CP_3
chiaramente indicato in fattura, non può che procedersi a scomputare le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto con l'importo sostenuto da per l'acquisto in CP_1
proprio dei fermapersiane ritenuti più idonei, pari ad € 570,00 oltre iva (e, dunque, €
695,40): prezzo ritenuto congruo dal CTU. Non risulta, del resto, tempestivamente opposta da alcuna eccezione di prescrizione o decadenza nei termini di cui CP_3
all'art. 1495 c.c. e si tratta di questione non rilevabile d'ufficio.
10. Da ultimo, parte attrice ha eccepito l'omessa posa in opera e sigillatura degli infissi e, dunque, l'addebito a carico di di un costo di manodopera mai avvenuta. CP_1
Sennonché, dalle risultanze testimoniali è emerso come abbia adempiuto CP_3
alla propria obbligazione effettuando la siliconatura degli infissi.
In particolare, il teste ha precisato di essersi occupato sia del Testimone_2
trasporto che del successivo montaggio dei serramenti indicati al doc. 3 del fascicolo monitorio. La teste ha riferito di aver saputo dai suoi dipendenti Persona_1
che tutti i serramenti installati erano anche stati siliconati “anche perché se così non fosse avvenuto al primo temporale gli appartamenti si sarebbero allagati”. Ancora, il teste
[...]
operaio di escusso all'udienza del 29 maggio 2023, ha Tes_3 CP_3
confermato si essersi occupato del trasporto e del montaggio dei serramenti di cui al doc. 3 fascicolo monitorio e dei lavori di posa in opera nel cantiere, precisando che: “la sigillatura dei serramenti è l'ultimo intervento che facciamo nei cantieri;
alcuni serramenti li ho fatti io nel cantiere di RI altri il mio collega”.
pagina 19 di 21 Orbene, atteso che non è presente in atti alcuna prova contraria – quali, a titolo esemplificativo, una contestazione nell'immediatezza degli eventi, o circa l'infiltrazione di acqua piovana che si sarebbe senz'altro verificata in assenza di siliconatura – appare verosimile che le prestazioni di che trattasi siano state effettivamente eseguite da
CP_3
11. In definitiva, l'opposizione può trovare accoglimento solo con riguardo alla mancata debenza dell'importo di € 695,40, di guisa che risulta tenuta a corrispondere a CP_1
€ 54.799,99 (€ 55.488,39 - € 695,40) oltre agli interessi di mora di cui al d. CP_3
lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento sino all'effettivo soddisfo.
12. Le spese di lite che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 8.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione sussistono i presupposti per la compensazione in misura pari ad 1\3. Sulla scorta delle medesime ragioni, le spese di consulenza tecnica devono porsi per 2\3 a carico dell'opponente e per 1\3 a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo espletata da
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 731/2020 emesso dal Parte_5
Tribunale di Massa in data 20.11.2020 (R.G. 2107/2020) condannando
[...]
a corrispondere a € 54.799,99, oltre agli interessi di mora Parte_5 CP_3
pagina 20 di 21 di mora nei termini di cui al d. lgs n. 231/2002 e ss.mm.ii. dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa per 1\3 le spese di lite e condanna a Parte_5
rifondere a le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, all'esito CP_3
della compensazione, in € 5.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
3) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto per 2\3 a carico di e per 1\3 a carico di Parte_5 CP_3
Così deciso in Massa, in data 1.2.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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