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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5984/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Maria Napolitano
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.6.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all' assegno d'invalidità civile, riconosciuto in sede amministrativa con decorrenza differita (
4.11.2022) rispetto alla domanda amministrativa (7.2.2019) così come in fase di ATPO (
5.3.2022 data antecedente a quella del riconoscimento in via amministrativa), a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATPO e dopo aver disposto una integrazione peritale, stanti le osservazioni precise e puntuali di patte ricorrente, al fine di meglio calibrare le risultanze della CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed ai verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritte, all' udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente di cui viene data lettura del dispositivo in udienza.
*******
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in
1 giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre premettere che la pensi one d'invali dit à civil e previs ta dall a legge n. 118/1971 è una prest azione a caratt ere assist enzi ale riconosciut a i n pres enza di det erminat e condi zioni reddituali ai sogget ti di età com pres a t ra i 18 e 67 anni che risulti no affet ti da m inorazi oni congenit e o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previ sto s em pre dall a stessa legge, spett a con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità a ccertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddit o di chi arato not evol ment e più basso.
Le dett e prestazi oni sono ora com patibili con lo svol gim ento di atti vit à lavorativa residua, precis ando però che dall a eventual e attivit à l avorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualm ent e stabilito per il riconoscimento dell e stes s e.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , come si legge nell' Persona_1 elaborato peritale integrativo depositato telematicamente in data 12.1.2025 ha concluso confermando in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, valutando il grado di invalidità nella misura del 75% con decorrenza dal
5.3.2022 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 7.2.2019- ma antecedente a quella del riconoscimento in via amministrativa- 4.11.2022-).
Invero, il consulente, sulla base delle osservazioni formulate, così ha concluso :“.. La nostra ctu si concludeva con: svolta la discussione e le considerazioni medico-legali possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che la signora Parte_1
è affetta da: 1) esiti di isteroannessiectomia ilaterale per cistoadenoma mucinoso
[...] dell'ovaio dx e di successiva neoformazione pelvica di natura infiammatorio- necrotica,pregressa tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva, poliartrosi,pregressa colecistectomia;
2) tali patologie,nel loro insieme,determinano attualmente una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) del 75 %; 3) l'insieme
2 delle patologie alla data della domanda, 07/02/2019, non era tale da far raggiungere la percentuale invalidante del 75%,percentuale che è stata poi raggiunta il 05/03/22 data della isteroannessiectomia bilaterale (oltre a successivo intervento del 21/05/22). Nell'udienza del 05/12/24 l'Ill. Giudice Rella ci chiedeva di rispondere a chiarimenti….. circa la consulenza. Piu' precisamente l'avv. Napolitano evidenziava come non fosse possibile che la sola isterectomia avesse fatto raggiungere la percentuale invalidante del 75%,poiché la patologia osteoarticolare era la patologia rilevante già dal 2019. …. Ribadiamo ulteriormente i criteri medici (definiti ezio-patogenici).Affinchè una patologia possa determinare esiti è necessario che la causa (detta noxa patogena) sia presente,sia dimostrabile strumentalmente ed abbia determinato un danno organico sempre dimostrabile strumentalmente. Questo poiché la noxa patogena ed il suo processo degenerativo (tranne nelle leucemie o ictus) avviene per gradi (dal coinvolgimento della cartilagine articolare fino all'anchilosi).Ora se la radiografia del 27/02/19 mostra rapporti articolari conservati e se il fisiatra nel certificato del 24/10/19 oggettiva un poliartrosi di medio impegno funzionale,non è eziopatogenicamente possibile che la poliartrosi possa determinare anchilosi articolare con percentuali invalidanti elevate.Si tenga inoltre presente che,quand'anche un sanitario possa evidenziare difficoltà deambulatorie,esse possano anche essere determinate da patologie temporanee, tipo legamentose, sicuramente non di tipo permanente (sempre ricordando l'assenza di gravità agli esami strumentali).Pertanto secondo il criterio cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione in medicina legale,possiamo affermare che nel
2019 la gravità della patologia articolare non poteva essere tale da determinare elevate percentuali invalidanti….. possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che la signora è affetta da: 1) esiti di isteroannessiectomia Parte_1 bilaterale per cistoadenoma mucinoso dell'ovaio dx e di successiva neoformazione pelvica di natura infiammatorio-necrotica,pregressa tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva,poliartrosi,pregressa colecistectomia;
2) tali patologie, nel loro insieme,determinano attualmente una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) del 75 %; 3) l'insieme delle patologie alla data della domanda, 07/02/2019, non era tale da far raggiungere la percentuale invalidante del 75%,percentuale che è stata poi raggiunta il
05/03/22 data della isteroannessiectomia bilaterale (oltre a successivo intervento del 21/05/22)…” ( cfr conclusioni dell' elaborato peritale integrativo depositato in atti).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche l a decorrenza dell a suindi cat a condi zi one di invali dit à appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli elem enti di valut azione in att i .
Invero il C TU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requi sito s anitario de quo ancorandola all a document azione sanit ari a versat a in atti (radiografi a del 27.2.20219 da cui si evince l a non parti col are gravit à della patol ogia articol are ).
Devono, pert ant o, recepirsi l e conclusioni rassegnate dal c.t .u., att esa alt resì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ulteriori approfondi menti , né avanzare ul teriori ri chieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. S ez. I, n. 5277/ 2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011).
3 In conclusione va rigett at a l'opposi zione e conferm ato il riconoscimento del requisit o s anit ari o per l 'assegno d'invali dit à civil e in capo a Parte_1
dal 5.3.2022 (data successiva a quell a dell a dom anda
[...] amminist rat iva) al 4.11.2022 (data del ri conoscim ent o i n via amminist rativa) , così com e gi à concluso in fase di ATP O .
Quant o all e s pese di lite, recl amate dall a part e ricorrent e, deve in questa sede farsi appli cazi one dei pri nci pi espressi i n tem a dall a Suprem a Cort e (cfr. C ass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. , com ma 6, (qual e quell o in esame), t rova appli cazi one il princi pio - gi à enunci ato con ordinanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 in fat tispeci e di ri cors o proposto, ex art. 111 C ost., avverso il decreto di omologa - secondo cui l o spostamento del la decorren za del la prest azione, sia pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consent e l a compensazione parziale o tot ale del le s pese processuali , secondo i l condivi sibil e parere dell a Suprem a
Cort e, sott ende - anche in r elazione al principio di causali tà - non solt anto
l'ipotesi dì una pl uralità di domande cont rappost e, accolt e o rigett at e, che si siano t rovat e in cumulo nel medesi mo processo fra l e st esse parti ma anche
l'accogl iment o parzi ale dell 'u ni ca domanda proposta, allorchè essa sia stat a arti colat a in pi ù capi e ne siano stati accolt i uno o al cuni e ri gettat i gli alt ri, ovvero una parzi alit à dell 'accogl iment o meramente quanti tat iva, ri guardante una domanda arti col ata in uni co capo (ex plurími s: C ass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/ 2018).
Com e gi à evidenzi ato nel precedente arresto i nnanzi cit at o (Cass. sez. VI ,
22 di cembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima si tuazione è riconducibi le l a fat tispeci e in cui il requisito sanitari o sia stato ri conosciut o con decorrenza successi va (anche s olo d i pochi m esi) rispett o alla dom anda della part e privat a.
In appli cazi one di t ali principi , att esa la decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda am minist rati va devono int eram ente compensarsi tra l e parti le spes e di l ite ricorrendo, nell a fattispeci e, una si tuazione di soccom benza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
4 -dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' assegno d'invalidità civile dal 5.3.2022 (data successiva a quella della domanda amministrativa) al 4.11.2022 (data del riconoscimento in via amministrativa );
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 31.1.2025 ore 14.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5984/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Maria Napolitano
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.6.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto all' assegno d'invalidità civile, riconosciuto in sede amministrativa con decorrenza differita (
4.11.2022) rispetto alla domanda amministrativa (7.2.2019) così come in fase di ATPO (
5.3.2022 data antecedente a quella del riconoscimento in via amministrativa), a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATPO e dopo aver disposto una integrazione peritale, stanti le osservazioni precise e puntuali di patte ricorrente, al fine di meglio calibrare le risultanze della CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed ai verbali di causa, qui da intendersi integralmente trascritte, all' udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente di cui viene data lettura del dispositivo in udienza.
*******
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in
1 giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre premettere che la pensi one d'invali dit à civil e previs ta dall a legge n. 118/1971 è una prest azione a caratt ere assist enzi ale riconosciut a i n pres enza di det erminat e condi zioni reddituali ai sogget ti di età com pres a t ra i 18 e 67 anni che risulti no affet ti da m inorazi oni congenit e o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previ sto s em pre dall a stessa legge, spett a con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità a ccertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddit o di chi arato not evol ment e più basso.
Le dett e prestazi oni sono ora com patibili con lo svol gim ento di atti vit à lavorativa residua, precis ando però che dall a eventual e attivit à l avorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualm ent e stabilito per il riconoscimento dell e stes s e.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , come si legge nell' Persona_1 elaborato peritale integrativo depositato telematicamente in data 12.1.2025 ha concluso confermando in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, valutando il grado di invalidità nella misura del 75% con decorrenza dal
5.3.2022 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 7.2.2019- ma antecedente a quella del riconoscimento in via amministrativa- 4.11.2022-).
Invero, il consulente, sulla base delle osservazioni formulate, così ha concluso :“.. La nostra ctu si concludeva con: svolta la discussione e le considerazioni medico-legali possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che la signora Parte_1
è affetta da: 1) esiti di isteroannessiectomia ilaterale per cistoadenoma mucinoso
[...] dell'ovaio dx e di successiva neoformazione pelvica di natura infiammatorio- necrotica,pregressa tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva, poliartrosi,pregressa colecistectomia;
2) tali patologie,nel loro insieme,determinano attualmente una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) del 75 %; 3) l'insieme
2 delle patologie alla data della domanda, 07/02/2019, non era tale da far raggiungere la percentuale invalidante del 75%,percentuale che è stata poi raggiunta il 05/03/22 data della isteroannessiectomia bilaterale (oltre a successivo intervento del 21/05/22). Nell'udienza del 05/12/24 l'Ill. Giudice Rella ci chiedeva di rispondere a chiarimenti….. circa la consulenza. Piu' precisamente l'avv. Napolitano evidenziava come non fosse possibile che la sola isterectomia avesse fatto raggiungere la percentuale invalidante del 75%,poiché la patologia osteoarticolare era la patologia rilevante già dal 2019. …. Ribadiamo ulteriormente i criteri medici (definiti ezio-patogenici).Affinchè una patologia possa determinare esiti è necessario che la causa (detta noxa patogena) sia presente,sia dimostrabile strumentalmente ed abbia determinato un danno organico sempre dimostrabile strumentalmente. Questo poiché la noxa patogena ed il suo processo degenerativo (tranne nelle leucemie o ictus) avviene per gradi (dal coinvolgimento della cartilagine articolare fino all'anchilosi).Ora se la radiografia del 27/02/19 mostra rapporti articolari conservati e se il fisiatra nel certificato del 24/10/19 oggettiva un poliartrosi di medio impegno funzionale,non è eziopatogenicamente possibile che la poliartrosi possa determinare anchilosi articolare con percentuali invalidanti elevate.Si tenga inoltre presente che,quand'anche un sanitario possa evidenziare difficoltà deambulatorie,esse possano anche essere determinate da patologie temporanee, tipo legamentose, sicuramente non di tipo permanente (sempre ricordando l'assenza di gravità agli esami strumentali).Pertanto secondo il criterio cronologico, topografico, dell'idoneità, della continuità fenomenica e di esclusione in medicina legale,possiamo affermare che nel
2019 la gravità della patologia articolare non poteva essere tale da determinare elevate percentuali invalidanti….. possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che la signora è affetta da: 1) esiti di isteroannessiectomia Parte_1 bilaterale per cistoadenoma mucinoso dell'ovaio dx e di successiva neoformazione pelvica di natura infiammatorio-necrotica,pregressa tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva,poliartrosi,pregressa colecistectomia;
2) tali patologie, nel loro insieme,determinano attualmente una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) del 75 %; 3) l'insieme delle patologie alla data della domanda, 07/02/2019, non era tale da far raggiungere la percentuale invalidante del 75%,percentuale che è stata poi raggiunta il
05/03/22 data della isteroannessiectomia bilaterale (oltre a successivo intervento del 21/05/22)…” ( cfr conclusioni dell' elaborato peritale integrativo depositato in atti).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche l a decorrenza dell a suindi cat a condi zi one di invali dit à appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli elem enti di valut azione in att i .
Invero il C TU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requi sito s anitario de quo ancorandola all a document azione sanit ari a versat a in atti (radiografi a del 27.2.20219 da cui si evince l a non parti col are gravit à della patol ogia articol are ).
Devono, pert ant o, recepirsi l e conclusioni rassegnate dal c.t .u., att esa alt resì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ulteriori approfondi menti , né avanzare ul teriori ri chieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. S ez. I, n. 5277/ 2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011).
3 In conclusione va rigett at a l'opposi zione e conferm ato il riconoscimento del requisit o s anit ari o per l 'assegno d'invali dit à civil e in capo a Parte_1
dal 5.3.2022 (data successiva a quell a dell a dom anda
[...] amminist rat iva) al 4.11.2022 (data del ri conoscim ent o i n via amminist rativa) , così com e gi à concluso in fase di ATP O .
Quant o all e s pese di lite, recl amate dall a part e ricorrent e, deve in questa sede farsi appli cazi one dei pri nci pi espressi i n tem a dall a Suprem a Cort e (cfr. C ass.
Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. , com ma 6, (qual e quell o in esame), t rova appli cazi one il princi pio - gi à enunci ato con ordinanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 in fat tispeci e di ri cors o proposto, ex art. 111 C ost., avverso il decreto di omologa - secondo cui l o spostamento del la decorren za del la prest azione, sia pure di pochi mesi, configura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consent e l a compensazione parziale o tot ale del le s pese processuali , secondo i l condivi sibil e parere dell a Suprem a
Cort e, sott ende - anche in r elazione al principio di causali tà - non solt anto
l'ipotesi dì una pl uralità di domande cont rappost e, accolt e o rigett at e, che si siano t rovat e in cumulo nel medesi mo processo fra l e st esse parti ma anche
l'accogl iment o parzi ale dell 'u ni ca domanda proposta, allorchè essa sia stat a arti colat a in pi ù capi e ne siano stati accolt i uno o al cuni e ri gettat i gli alt ri, ovvero una parzi alit à dell 'accogl iment o meramente quanti tat iva, ri guardante una domanda arti col ata in uni co capo (ex plurími s: C ass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/ 2018).
Com e gi à evidenzi ato nel precedente arresto i nnanzi cit at o (Cass. sez. VI ,
22 di cembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima si tuazione è riconducibi le l a fat tispeci e in cui il requisito sanitari o sia stato ri conosciut o con decorrenza successi va (anche s olo d i pochi m esi) rispett o alla dom anda della part e privat a.
In appli cazi one di t ali principi , att esa la decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda am minist rati va devono int eram ente compensarsi tra l e parti le spes e di l ite ricorrendo, nell a fattispeci e, una si tuazione di soccom benza reciproca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
4 -dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' assegno d'invalidità civile dal 5.3.2022 (data successiva a quella della domanda amministrativa) al 4.11.2022 (data del riconoscimento in via amministrativa );
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 31.1.2025 ore 14.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
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